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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di assicurazione - adempimento
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Larizza, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Fortuna Sessa, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 26.01.2018 Parte_1 esponeva che tra il giorno 14/03/2017 e il giorno 15/03/2017, tra le ore 20.00 Pa e le 07:45 circa, in Scafati (SA), alla Via della Resistenza, Trav. Catapano
[...
, dopo aver regolarmente parcheggiato e chiuso a chiave la propria autovettura, modello Fiat 500L tg. EX970GP, subiva da ignoti malfattori il furto della stessa. Allegava che l'autovettura era assicurata per il rischio furto con la compagnia con polizza Controparte_1
n.1/56419/30/149995793, ma che la compagnia assicurativa, cui aveva denunciato il sinistro e richiesto l'indennizzo con pec del 20.03.2017, non aveva inteso risarcire i danni, addirittura non aprendo nemmeno la pratica di sinistro. Aggiungeva che appena avuto cognizione del furto subito, aveva denunciato il furto ai Carabinieri della Tenenza di Scafati (SA) e che la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dopo alcuni mesi, aveva comunicato che il procedimento penale n. I2017/008520 contro ignoti, instaurato per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. in danno della sig.ra
, era stato definito dal GIP, con decreto di archiviazione Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 emesso in data 06/11/2017, per essere ignoti gli autori del fatto, come da documentazione che versava in atti. Alleava che in data 02/05/2017 aveva provveduto anche a denunciare la perdita del possesso del veicolo Fiat 500L tg. EX970GP, presso il Pubblico Registro Automobilistico di Salerno, R.P.
A07476X e, in data 05/05/2017, a mezzo del Notar Persona_1 nominava e costituiva proprio procuratore speciale la
[...]
con la specifica autorizzazione richiesta dall'art. 1395 cc, CP_1 affinché avesse a vendere al meglio l'autovettura Fiat 500L tg. EX970GP.
Aggiungeva che la era rimasta assente anche al Controparte_1 tentativo di mediazione obbligatoria, con l'oggettivo impedimento alla consegna delle due chiavi del veicolo Fiat 500L tg. EX970GP, in possesso della sig.ra , come emerge anche dal verbale dell'udienza Parte_1 del 03/05/2018. Per tali motivi conveniva in giudizio la detta compagnia assicurativa chiedendo al giudice di condannale la al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di euro 13.300,00 come da valutazione
AutoScout 24 del veicolo Fiat 500L tg. EX970GP al momento del furto, oltre al pagamento delle spese per il procedimento di mediazione definito senza adesione della convenuta, per la procura notarile a vendere, per le spese sostenute al Pubblico Registro Automobilistico per la perdita di possesso del veicolo, il tutto complessivamente pari ad euro 2.000,00.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda nell'an per mancanza di prova dei fatti costitutivi e riguardo al quantum rappresentava che ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto doveva essere considerato il limite della somma assicurata, con detrazione di una franchigia contrattuale pari al
20% e con scoperto pari ad euro 400,00.
Assunta la prova testimoniale, espletata ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservta in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.
L'azione di risarcimento è stata preceduta dalla formale richiesta di risarcimento danni formulata alla compagnia di assicurazioni in data
20/03/2017, contenente tutti gli elementi previsti dal codice delle assicurazioni ai fini della proponibilità della domanda. Il testimone, sig.
, ha confermato il furto dell'auto, dichiarando: “ADR: Testimone_1 tanto so perché in quel giorno stavo parlando con la mia ragazza (la quale abita nello stesso parco della sig.ra e vidi che le quattro frecce Pt_1 lampeggiare in conseguenza della chiusura della macchina. cap. c) si. Tanto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 so perché io e la mia ragazza, dopo che quest'ultima salutò la Pt_1 vedemmo la accertarsi che la portiera della macchina era chiusa. ADR: Pt_1 specifico che il parco in cui abitano sia la che la mia ragazza è Pt_1 composto da quattro palazzi e nel viale del parco, lungo i palazzi, le macchine vengono parcheggiate. Dopo il cancello di ingresso del parco (che è rosso) vi
è un viale lungo il quale vi sono ai lati i palazzi, posti l'uno di fronte all'altro. cap. d) si. Preciso che entrò nel portoncino del palazzo. ADR: preciso che il palazzo della si trova di fronte al palazzo dove abita la mia ragazza e Pt_1 dove stavamo parlando io e la mia fidanzata. Preciso che la distanza tra i due palazzi è circa 6/7 metri, oltre allo spazio pedonale. ADR: il cancello d'ingresso si chiude automaticamente dopo circa 15 secondi dall'entrata o dall'uscita. L'attrice, inoltre, ha depositato in atti la fattura di acquisto del veicolo
Fiat 500L tg. EX970GP e ha dimostrato di aver denunciato immediatamente il furto ai Carabinieri di Scafati e che il procedimento penale instaurato per l'individuazione dell'autore del furto ebbe a chiudersi con un'archiviazione del Gip per essere rimasto ignoto l'autore del reato.
Il ctu perito affermando la non applicabilità dello Persona_2 scoperto poiché l'autovettura era coperta di dispositivo Full e vi era stata la chiamata da parte del contraente alla relativa centrale, ebbe a stabilire il valore dell'auto al momento del sinistro in euro 12.400,00.
Orbene, considerato che il veicolo Fiat 500L tg EX970GP venne assicurato per il rischio furto per l'importo di euro 12.000,00 e che, come da condizioni contrattuali, va detratta esclusivamente la franchigia pari al 20%, a cui non può essere sottratto nessun altro importo, atteso che la somma di euro
400,00 costituisce solamente il minimo non indennizzabile, all'attrice è dovuto un indennizzo pari ad euro 9.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del furto fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del furto fino al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di assicurazione - adempimento
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Larizza, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Fortuna Sessa, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 26.01.2018 Parte_1 esponeva che tra il giorno 14/03/2017 e il giorno 15/03/2017, tra le ore 20.00 Pa e le 07:45 circa, in Scafati (SA), alla Via della Resistenza, Trav. Catapano
[...
, dopo aver regolarmente parcheggiato e chiuso a chiave la propria autovettura, modello Fiat 500L tg. EX970GP, subiva da ignoti malfattori il furto della stessa. Allegava che l'autovettura era assicurata per il rischio furto con la compagnia con polizza Controparte_1
n.1/56419/30/149995793, ma che la compagnia assicurativa, cui aveva denunciato il sinistro e richiesto l'indennizzo con pec del 20.03.2017, non aveva inteso risarcire i danni, addirittura non aprendo nemmeno la pratica di sinistro. Aggiungeva che appena avuto cognizione del furto subito, aveva denunciato il furto ai Carabinieri della Tenenza di Scafati (SA) e che la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dopo alcuni mesi, aveva comunicato che il procedimento penale n. I2017/008520 contro ignoti, instaurato per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. in danno della sig.ra
, era stato definito dal GIP, con decreto di archiviazione Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 emesso in data 06/11/2017, per essere ignoti gli autori del fatto, come da documentazione che versava in atti. Alleava che in data 02/05/2017 aveva provveduto anche a denunciare la perdita del possesso del veicolo Fiat 500L tg. EX970GP, presso il Pubblico Registro Automobilistico di Salerno, R.P.
A07476X e, in data 05/05/2017, a mezzo del Notar Persona_1 nominava e costituiva proprio procuratore speciale la
[...]
con la specifica autorizzazione richiesta dall'art. 1395 cc, CP_1 affinché avesse a vendere al meglio l'autovettura Fiat 500L tg. EX970GP.
Aggiungeva che la era rimasta assente anche al Controparte_1 tentativo di mediazione obbligatoria, con l'oggettivo impedimento alla consegna delle due chiavi del veicolo Fiat 500L tg. EX970GP, in possesso della sig.ra , come emerge anche dal verbale dell'udienza Parte_1 del 03/05/2018. Per tali motivi conveniva in giudizio la detta compagnia assicurativa chiedendo al giudice di condannale la al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di euro 13.300,00 come da valutazione
AutoScout 24 del veicolo Fiat 500L tg. EX970GP al momento del furto, oltre al pagamento delle spese per il procedimento di mediazione definito senza adesione della convenuta, per la procura notarile a vendere, per le spese sostenute al Pubblico Registro Automobilistico per la perdita di possesso del veicolo, il tutto complessivamente pari ad euro 2.000,00.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda nell'an per mancanza di prova dei fatti costitutivi e riguardo al quantum rappresentava che ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto doveva essere considerato il limite della somma assicurata, con detrazione di una franchigia contrattuale pari al
20% e con scoperto pari ad euro 400,00.
Assunta la prova testimoniale, espletata ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservta in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.
L'azione di risarcimento è stata preceduta dalla formale richiesta di risarcimento danni formulata alla compagnia di assicurazioni in data
20/03/2017, contenente tutti gli elementi previsti dal codice delle assicurazioni ai fini della proponibilità della domanda. Il testimone, sig.
, ha confermato il furto dell'auto, dichiarando: “ADR: Testimone_1 tanto so perché in quel giorno stavo parlando con la mia ragazza (la quale abita nello stesso parco della sig.ra e vidi che le quattro frecce Pt_1 lampeggiare in conseguenza della chiusura della macchina. cap. c) si. Tanto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 so perché io e la mia ragazza, dopo che quest'ultima salutò la Pt_1 vedemmo la accertarsi che la portiera della macchina era chiusa. ADR: Pt_1 specifico che il parco in cui abitano sia la che la mia ragazza è Pt_1 composto da quattro palazzi e nel viale del parco, lungo i palazzi, le macchine vengono parcheggiate. Dopo il cancello di ingresso del parco (che è rosso) vi
è un viale lungo il quale vi sono ai lati i palazzi, posti l'uno di fronte all'altro. cap. d) si. Preciso che entrò nel portoncino del palazzo. ADR: preciso che il palazzo della si trova di fronte al palazzo dove abita la mia ragazza e Pt_1 dove stavamo parlando io e la mia fidanzata. Preciso che la distanza tra i due palazzi è circa 6/7 metri, oltre allo spazio pedonale. ADR: il cancello d'ingresso si chiude automaticamente dopo circa 15 secondi dall'entrata o dall'uscita. L'attrice, inoltre, ha depositato in atti la fattura di acquisto del veicolo
Fiat 500L tg. EX970GP e ha dimostrato di aver denunciato immediatamente il furto ai Carabinieri di Scafati e che il procedimento penale instaurato per l'individuazione dell'autore del furto ebbe a chiudersi con un'archiviazione del Gip per essere rimasto ignoto l'autore del reato.
Il ctu perito affermando la non applicabilità dello Persona_2 scoperto poiché l'autovettura era coperta di dispositivo Full e vi era stata la chiamata da parte del contraente alla relativa centrale, ebbe a stabilire il valore dell'auto al momento del sinistro in euro 12.400,00.
Orbene, considerato che il veicolo Fiat 500L tg EX970GP venne assicurato per il rischio furto per l'importo di euro 12.000,00 e che, come da condizioni contrattuali, va detratta esclusivamente la franchigia pari al 20%, a cui non può essere sottratto nessun altro importo, atteso che la somma di euro
400,00 costituisce solamente il minimo non indennizzabile, all'attrice è dovuto un indennizzo pari ad euro 9.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del furto fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del furto fino al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4