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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1488/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Alessia PASCIUTO RICORRENTE E
(CF nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM) con l'avv. Maria Antonietta NARDELLA RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.11.2025 le parti hanno concluso come da note scritte trasmesse il cui contenuto è da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale dalla Sig.ra in relazione al matrimonio celebrato in data Controparte_1
29.04.2017 secondo il rito concordatario e trascritto nei registri dello stato civile di Bassano Romano dell'anno 2017 atto n. 2, parte 2, serie A (doc. 1).Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla eccependo in ordine alla richiesta di separazione, si opponeva alle ulteriori avverse richieste. Con lo stesso atto richiedeva, inoltre, dichiararsi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel corso del giudizio di separazione, omologato l'accordo che era stato nel frattempo raggiunto tra le parti veniva emessa sentenza di separazione (n. 1102/24) disponendosi poi per il prosieguo del giudizio in merito alla domanda di divorzio Nel corso del processo di divorzio le parti, in ragione del raggiunto accordo, trasmettevano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora
con il signor in data 29.04.2017 secondo il rito Parte_1 Controparte_1 concordatario trascritto nei registri dello stato civile di Bassano Romano dell'anno 2017 atto n. 2, parte 2, serie A 2) I figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il giorno Per_1 Per_2
08.05.2019 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente con la mamma presso l'abitazione della nonna materna in località Vejano (RM), Loc. Vignarella snc.
Considerato che
il marito vive in Spoleto, per consentire l'espletamento di tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative ai figli il signor Controparte_2 rilascia espressa ampia delega alla signora per agire nel migliore Parte_1 interesse dei figli in tutti gli uffici scolastici e sanitari e/o altri occorrendi.
3) In relazione al regime di visita dei figli si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Il padre inoltre prenderà e terrà con sé i figli un fine settimana al mese (precisamente il terzo fine settimana del mese) dall'uscita di scuola dei minori sino alle ore 18.00/19.00 della domenica. Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli secondo il criterio dell'alternanza settimanale. Durante le vacanze estive i figli staranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 30 maggio, non superando il limite del 15 giugno di ogni anno. Qualora il padre non potesse prendere i figli nei giorni ed orari stabiliti dovrà preventivamente attivarsi con una baby - sitter a proprie spese;
4) Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori
e l'assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento) con bonifico bancario Per_1 Per_2 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal 15 novembre 2025 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le parti convengono che l'assegno unico universale sia richiesto per intero all'ente erogatore INPS in favore della signora quale genitore collocatario dei figli. Parte_1
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 4 co. 16 legge 898/1970.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in relazione al matrimonio celebrato in Bassano Parte_1 Controparte_1
Romano il 29.04.2017 (atto anno 2017 atto n. 2, parte 2, serie A) ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Alessia PASCIUTO RICORRENTE E
(CF nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM) con l'avv. Maria Antonietta NARDELLA RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.11.2025 le parti hanno concluso come da note scritte trasmesse il cui contenuto è da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale dalla Sig.ra in relazione al matrimonio celebrato in data Controparte_1
29.04.2017 secondo il rito concordatario e trascritto nei registri dello stato civile di Bassano Romano dell'anno 2017 atto n. 2, parte 2, serie A (doc. 1).Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla eccependo in ordine alla richiesta di separazione, si opponeva alle ulteriori avverse richieste. Con lo stesso atto richiedeva, inoltre, dichiararsi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel corso del giudizio di separazione, omologato l'accordo che era stato nel frattempo raggiunto tra le parti veniva emessa sentenza di separazione (n. 1102/24) disponendosi poi per il prosieguo del giudizio in merito alla domanda di divorzio Nel corso del processo di divorzio le parti, in ragione del raggiunto accordo, trasmettevano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora
con il signor in data 29.04.2017 secondo il rito Parte_1 Controparte_1 concordatario trascritto nei registri dello stato civile di Bassano Romano dell'anno 2017 atto n. 2, parte 2, serie A 2) I figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il giorno Per_1 Per_2
08.05.2019 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente con la mamma presso l'abitazione della nonna materna in località Vejano (RM), Loc. Vignarella snc.
Considerato che
il marito vive in Spoleto, per consentire l'espletamento di tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative ai figli il signor Controparte_2 rilascia espressa ampia delega alla signora per agire nel migliore Parte_1 interesse dei figli in tutti gli uffici scolastici e sanitari e/o altri occorrendi.
3) In relazione al regime di visita dei figli si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Il padre inoltre prenderà e terrà con sé i figli un fine settimana al mese (precisamente il terzo fine settimana del mese) dall'uscita di scuola dei minori sino alle ore 18.00/19.00 della domenica. Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli secondo il criterio dell'alternanza settimanale. Durante le vacanze estive i figli staranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 30 maggio, non superando il limite del 15 giugno di ogni anno. Qualora il padre non potesse prendere i figli nei giorni ed orari stabiliti dovrà preventivamente attivarsi con una baby - sitter a proprie spese;
4) Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori
e l'assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento) con bonifico bancario Per_1 Per_2 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal 15 novembre 2025 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le parti convengono che l'assegno unico universale sia richiesto per intero all'ente erogatore INPS in favore della signora quale genitore collocatario dei figli. Parte_1
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 4 co. 16 legge 898/1970.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in relazione al matrimonio celebrato in Bassano Parte_1 Controparte_1
Romano il 29.04.2017 (atto anno 2017 atto n. 2, parte 2, serie A) ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco