Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 625/2022 promossa da:
(cod.fisc e cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di eredi di nato a C.F._2 Persona_1
LD AN (PG) il 09.03.1929 ed ivi deceduto l'11 giugno 2023, rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dall'Avv. Piero Peppucci del
Foro di Perugia, con studio in Todi, Via XXV Aprile, 1 ed elettivamente domiciliati presso il difensore
APPELLANTE
Contro
(c.f. ,elettivamente domiciliata in Terni, CP_1 C.F._3
Viale della Stazione 66, presso lo Studio dell'AVV. CO ZI che la difende e rappresenta unitamente ovvero disgiuntamente all'AVV. DANIELA
COLANTONIO, giusta procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 in Mogliano Veneto Via Marocchesa, 14 (P.Iva n. ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall' Avv. Mauro Carboni del Foro di Perugia, in forza di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio Persona_2 in Treviso, rep. 186905, racc. 30367 del 18.12.2014 ed elettivamente domiciliato in Perugia, C.so Vannucci, 30.
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”
pagina 1 di 13
- condannare a rimborsare Controparte_2 Parte_1
e quali eredi di in forza della
[...] Parte_2 Persona_1 polizza di assicurazione della responsabilità civile prodotta CP_3 in atti, la somma di € 23.970,73 dagli stessi, nella loro qualità, pagata a
a titolo di risarcimento danni per l'evento dannoso dedotto in CP_1 giudizio e rimborso spese legali;
- condannare al Controparte_2 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per ” CO ZI e l'Avv. DANIELA COLANTONIO, difensori di CP_1
danno atto che con atto di transazione del 02/02/2024 la CP_1 stessa appellata ed i riassumenti e hanno composto Parte_1 Pt_2 la lite e le somme pattuite sono state interamente pagate da questi ultimi.
Per logico corollario, si chiede di voler pronunciare la cessazione della materia del contendere”.
Per ” preso atto che parte appellante, nelle note di Controparte_2 udienza del 26.9.2024, ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito della transazione intervenuta tra la stessa parte appellante e l'appellata CP_1
(transazione alla quale l'attuale concludente non ha
[...] Controparte_2 partecipato), chiede, pregiudizialmente, che sia dichiarata inammissibile
e/o improponibile e, comunque, rinunciata, la domanda – svolta in atto di appello in via di mero subordine (cioè nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni) – di garanzia degli appellanti nei confronti di quale conseguenza, appunto, della cessazione Controparte_2 della materia del contendere. Per il resto, si confermano le proprie conclusioni in atti, con il rigetto, comunque, di ogni domanda svolta contro e con vittoria delle spese di lite>. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello notificato a e a CP_1 [...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza CP_2 Persona_1 pagina 2 di 13 del Tribunale di Spoleto n. 597/2022, pubblicata il 15.09.2022, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da per il sinistro occorsole in data 27.04.2015, nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rigettata la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_4 confronti di e condannato il convenuto al Controparte_5 pagamento delle spese di lite.
In data 1.01.2023 si è costituita mediante comparsa Controparte_2 di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando gli avversi motivi di impugnazione, chiedendo: “ rigettare
l'appello proposto da contro perché Persona_1 Controparte_2 inammissibile e/o improcedibile per le ragioni pregiudiziali sopra indicate
e, comunque, perché infondato, per tutti i motivi dedotti, con il rigetto di ogni domanda svolta contro in ogni caso, con la Controparte_2 conferma della gravata Sentenza per quanto riguarda la posizione di
” . Controparte_2
In data 19.01.2023 si è costituita mediante comparsa di CP_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando gli avversi motivi di impugnazione, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 26.01.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto decesso, in data 11.06.2023, dell'appellante.
Con atto del 22.04.2024 si sono costituiti gli eredi di Persona_1
e ed è stata fissata udienza per la Parte_1 Parte_2 prosecuzione del giudizio.
Con note depositate in data 25.09.2024, parte appellante ha depositato
“atto di transazione in data 02.02.2024 intervenuto nelle more del presente giudizio con l'appellata attrice in 1° grado sig.ra in cui è CP_1 previsto, atteso l'accordo raggiunto inter partes, l'abbandono del presente giudizio con integrale compensazione di spese, salva la eventuale prosecuzione dello stesso limitatamente all'azione di garanzia spiegata da nei confronti di chiamata in causa Persona_1 Controparte_2 nel giudizio di 1° grado.”
Rinviata la causa in pendenza di trattative tra l'appellante e
[...]
e preso atto dell'esito negativo delle stesse, all'udienza del CP_2
13.03.2025, sulle conclusioni in epigrafe riportate, il Collegio ha pagina 3 di 13 trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
2.Preliminarmente, rileva la Corte che parte appellante (eredi
[...]
) ha dato atto con le note scritte depositate per l'udienza del Per_1
10.07.2024, e successivamente versato in atti con le note scritte per la successiva udienza del 6.09.2024, dell'atto di transazione in data
02.02.2024 intervenuto nelle more del presente giudizio con l'appellata in cui è previsto, atteso l'accordo raggiunto inter partes, CP_1
l'abbandono dell'appello con integrale compensazione di spese (salva la prosecuzione dello stesso limitatamente all'azione di garanzia spiegata da nei confronti di chiamata in causa Persona_1 Controparte_2 nel giudizio di 1° grado).
Devono, pertanto, essere accolte le conclusioni rassegnate dall'appellante e da di dichiarazione della cessazione della materia del CP_1 contendere tra dette parti in conseguenza della transazione tra gli stessi intervenuta, con compensazione delle spese di lite.
3.Tanto premesso, l'appellante ha, poi, concluso chiedendo alla Corte di
“condannare a rimborsare e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
quali eredi di in forza della polizza di
[...] Persona_1 assicurazione della responsabilità civile prodotta in atti, la CP_3 somma di € 23.970,73 dagli stessi, nella loro qualità, pagata a CP_1
a titolo di risarcimento danni per l'evento dannoso dedotto in giudizio e rimborso spese legali;
- condannare al pagamento delle Controparte_2 spese dei due gradi di giudizio”.
La società appellata ha concluso chiedendo :” preso atto che parte appellante, nelle note di udienza del 26.9.2024, ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito della transazione intervenuta tra la stessa parte appellante e l'appellata (transazione alla quale l'attuale CP_1 concludente non ha partecipato), chiede, pregiudizialmente, Controparte_2 che sia dichiarata inammissibile e/o improponibile e, comunque, rinunciata, la domanda – svolta in atto di appello in via di mero subordine (cioè nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni) – di garanzia degli appellanti nei confronti di quale Controparte_2 conseguenza, appunto, della cessazione della materia del contendere. Per il resto, si confermano le proprie conclusioni in atti, con il rigetto,
pagina 4 di 13 comunque, di ogni domanda svolta contro e con vittoria Controparte_2 delle spese di lite>.
3.1 La questione posta pregiudizialmente da deve essere Controparte_2 necessariamente vagliata prima ancora delle questioni poste in via preliminare dalle parti in sede di atti introduttivi del presente giudizio.
Assume l'appellato che la domanda formulata per la prima volta con il verbale del 26.9.2024 con richiesta di condanna di a Controparte_2
“rimborsare e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
in forza della Polizza di assicurazione della responsabilità civile
[...] prodotta in atti, la somma di Euro 23.970,73 dagli stessi, CP_3 nella loro qualità, pagata a per l'evento dedotto in giudizio” CP_1
è totalmente irrituale ed inammissibile, anche perché non Controparte_2 ha partecipato ad alcuna transazione per cui mai potrebbe essere chiamata a corrispondere somme con riferimento a tale accordo intervenuto tra le altre parti del giudizio. Tra l'altro, la transazione tra le parti originarie
( e ) è di carattere novativo, per cui, come anche deciso CP_1 Per_1 dalla Cassazione civile sez. II, 17/02/2017, n.4257, <L'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti>>. Di conseguenza, la Compagnia di assicurazioni mai potrà essere chiamata a rispondere, in termini di garanzia, per un rapporto che è, appunto, diverso da quello originariamente introdotto in causa.
3.2 Osserva la Corte che quanto eccepito e dedotto dall'appellato è infondato, dovendosi in primo luogo rilevare che l'atto di transazione in questione non è affatto di carattere novativo, per come chiaramente evincibile dal tenore letterale dello stesso, laddove l'accordo prevede che resti acquisita alla sig.ra a saldo stralcio e definitiva CP_1 tacitazione, la somma incassata a seguito dell'esecuzione presso terzi del pignoramento effettuato in esecuzione della sentenza di primo gardo.
Risultano poi del tutto condivisibili le deduzioni effettuate sul punto dall'appellante, allorchè ha ricordato: che nella giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione è fermo il principio, fin dalla sentenza
4/7/1969, n. 2465 (v. poi, ex pluribus,sent. 3/10/1996 n. 8650, sent.
28/08/2000 n. 11228), secondo cui l'obbligazione di risarcimento dell'assicurato (responsabile)nei confronti del danneggiato, è distinta ed pagina 5 di 13 autonoma dall'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. 1 , che sorge fin dal momento in cui l'assicurato causi un danno a terzi costituendo tale evento l'oggetto del rischio (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 13897/2024). E sulla scorta di tale principio si è ulteriormente affermato – oltre alla insussistenza di un litisconsorzio necessario nel caso che nel giudizio di
1° grado aperto dalla domanda di responsabilità esercitata dal terzo danneggiato, il convenuto abbia chiamato in causa l'assicuratore come l'art. 1917, 4° comma cod.civ. gli consente ma non lo obbliga a fare (cfr.
Cass. Sez. Un. n.9686/2013) - che il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., postula unicamente che il pagamento al terzo sia stato eseguito dall'assicurato in base ad un titolo che, se anche non definitivo e non contenente un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 cod.civ. (cfr Cass.Sez. III, ord. 18065 del 10/07/2018). Applicando questi principi al caso di specie, ne consegue che la domanda di manleva esercitata nei confronti di dagli eredi Controparte_2 Per_1 deve essere comunque decisa in quanto il risarcimento del danno al terzo danneggiato, sig.ra effettuato dagli eredi in via CP_1 Per_1 transattiva, se determina la cessazione della materia del contendere in ordine all'azione proposta dalla costituisce invece il presupposto CP_1 positivo e non già al contrario l'elemento preclusivo per decidere sulla connessa ma autonoma domanda di manleva ex art. 1917 cod. civ. formulata dagli eredi nei confronti di (cfr. al riguardo, Per_1 Controparte_2 in aggiunta alla giurisprudenza sopracit. Cass. Sez. 3, sent. n. 30795 del
30/12/2011 secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., per le somme versate al terzo danneggiato, non richiede, per essere azionato, un accertamento
(negoziale o giudiziale) della responsabilità dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art.
1917 cod. civ..”. ).Nè la transazione intervenuta con la da parte CP_1 pagina 6 di 13 degli eredi col riconoscimento parziale del credito risarcitorio Per_1 vantato da quest'ultima, può dirsi mancante di ragionevolezza, in quanto la responsabilità di originario convenuto, era già stata Persona_1 accertata dalla sentenza di 1° grado sulla base di argomentazioni che la
Corte di Appello, con l'ordinanza in data 09.02.2023, resa in sede di richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha ritenuto non viziate “non apparendo – questa la motivazione dell'ordinanza
– la ricostruzione fattuale e quella relativa alla legittimazione passiva compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio”.
4.Prima di passare al merito e ai motivi di impugnazione, occorre esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata in via preliminare di nullità della notifica dell'atto di appello, con conseguente inesistenza dell'impugnazione. Assume l'appellato che l'appellante ha provveduto alla notifica a mezzo pec al difensore di atto di appello scansionato con firma cartacea anziché di atto in formato cd. nativo, firmato digitalmente, come prescritto dalla normativa in materia. Con la conseguenza che anche l'attestazione di conformità risulta non corretta. A seguito di tale erronea modalità tale notifica è da considerarsi inesistente e, comunque, nulla, con conseguente inesistenza dell'atto di impugnazione. Ha anche aggiunto che l'eccepito difetto ha inciso pure sulla correttezza dell'iscrizione a ruolo dell'appello, atteso che l'atto principale del PCT non corrisponde – né può corrispondere all'evidenza – al formato .pdf dell'atto notificato, per cui, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 cpc, l'appello è improcedibile.
L'eccezione è infondata e va rigettata richiamando, ex multis, quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n.532/2020
“Sull'inammissibilità derivante dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificato contenesse in allegato un file in formato "-.pdf" (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso, questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, stabilendo che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass. 18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla", sicchè la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il pagina 7 di 13 raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti
(in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324).
5.Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
5.1 L'appellante si duole del fatto che la sentenza impugnata è pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di manleva sul presupposto, da un lato, che in punto di fatto la si trovava nell'immobile di proprietà CP_1 del quale ospite dell'attività di bed & breakfast svolta Persona_1 all'interno del medesimo, e dall'altro lato che, in punto di diritto, per tale attività l'assicurazione non era operante;
che l'assunto della sentenza è errato, dovendosi escludere che la si trovasse presso la CP_1 Part casa del quale ospite dell'attività di svolta all'interno del Per_1 medesimo sia perché la circostanza è già di per sé poco credibile appena si consideri che non appare verosimile che la res.te in Terni, e CP_1 all'epoca dei fatti settantaseienne, andasse a soggiornare, in un giorno di lunedì (27/04/2015) in una località di campagna quale è la fraz CP_4 di LD AN, posta a meno di 50 km di distanza dalla propria abitazione e potenziale meta, tutt'al più, di turisti di fuori regione, sia perché la circostanza è comunque smentita dal fatto che la in realtà CP_1 si trovava a casa del perché questi aveva ospitato la nipote Per_1 ed alcuni amici della stessa – tra cui appunto la Controparte_6 CP_1
- presso la propria abitazione, in occasione del 18° compleanno della figlia della predetta nell'ambito di un rapporto di cortesia e Per_1 non di attività di b&b. Ciò sarebbe stato sostenuto fin da subito nella comparsa di costituzione del convenuto e confermato dalla stessa Per_1 attrice anche in risposta al cap. 1) dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 5 dicembre 20183 e ancor prima nella narrativa dell'atto di citazione, nell'istanza di mediazione alla stessa allegato sub 7)4, nella relazione medica sempre allegata all'atto di citazione sub 3)5, nonché nella risposta fornita dal teste nell'ambito della Controparte_6 deposizione dalla stessa resa all'udienza del 22.05.2019 in risposta al cap. 4 della prova testimoniale articolata da parte attrice. Afferma
l'appellante che a fronte a tali elementi di prova a nulla rilevano le dichiarazioni stragiudiziali prodotte dalla compagnia assicuratrice(all. A pagina 8 di 13 e All. C all'atto di citazione) predisposte da una agenzia di informazioni, la di Perugia, incaricata dalla stessa compagnia che ha scritto Parte_4 ciò che evidentemente più coincideva con gli interessi della mandante e che comunque, ferma tale loro intrinseca inattendibilità, sono evidentemente e pacificamente superate e private di qualsivoglia rilievo dai suddetti elementi di prova acquisiti in sede giudiziale. Per cui non possono sussistere dubbi sulla infondatezza dell'eccezione sollevata da e CP_2 accolta dalla sentenza impugnata di inoperatività della polizza in quanto l'infortunio della sarebbe avvenuto nell'ambito dell'esercizio da CP_1 parte del di un'attività di bed & breakfast. In via subordinata, Per_1 deve rilevarsi in ogni caso che la clausola della polizza (punto 13 del contratto come lo indica la sentenza impugnata), secondo cui la copertura della responsabilità civile verso terzi conseguente alla proprietà dell'immobile non operava nel caso in cui tale responsabilità fosse insorta nei confronti di soggetti destinatari di un'eventuale attività di bed & breakfast da parte del rappresenta una clausola limitativa della Per_1 responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto, pena la sua nullità rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. E nella fattispecie la copia della polizza prodotta da controparte, significativamente in estratto di due sole pagine, non reca alcuna sottoscrizione da parte del . Per_1
5.2 Rileva la Corte che le doglianze sono infondate e che del tutto condivisibile è la decisione del giudice di prime cure allorchè ha rigettato la domanda di manleva.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che la Polizza depositata in giudizio dal chiamante in causa è la Polizza Master Casa Controparte_4 sottoscritta dalla persona fisica Nella polizza in Persona_1 questione ( cfr. documento in atti) si fa espresso riferimento ad un immobile adibito a civile abitazione di mq 100, in Via Puccini 16 località
, destinato a dimora abituale dell'assicurato. E' dunque già CP_4 evidente che non si riferisce all'intera struttura del “CA”.
In tale Polizza, la sezione responsabilità civile verso terzi prevede la garanzia solo in relazione alla vita privata ed alla proprietà dell'abitazione, con espressa esclusione della garanzia per attività di Bed
& Breakfast. Più specificatamente, la polizza non riporta- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- una clausola limitativa della pagina 9 di 13 responsabilità, quanto piuttosto da atto della volontà della parte contraente di non intendere estendere la garanzia ad attività di
[...]
, essendo espressamente stampigliato sul modulo l'indicazione “NO” Parte_5 rispetto a detta estensione.
La Compagnia ha, quindi, contestato la domanda di garanzia e manleva non potendo trovare applicazione la garanzia prestata dalla Polizza suddetta, trattandosi di evento verificatosi nei locali ove si svolge l'attività alberghiera del attività non garantita dalla Polizza Controparte_4 invocata.
Ebbene, come puntualmente rilevato anche dal primo giudice, quanto sostenuto dal convenuto appellante, laddove afferma che l'attrice non è mai stata ospite della struttura, bensì era stata semplicemente invitata a pranzo con il proprio marito dalla famiglia nella casa di questi Per_1 ultimi, oltre ad essere smentito dai documenti 4 e 5 prodotti dalla terza chiamata e non coincidente rispetto alle ricostruzioni e alle tesi CP_2 sostenute da parte attrice nell'atto di citazione, non risulta in alcun modo suffragato da alcun mezzo di prova, né la circostanza per cui il giorno 27/04/2015 si festeggiasse il compleanno di Controparte_6 esclude che l'attrice abbia usufruito della struttura quale ospite del B &
B.
In particolare, risulta dalla dichiarazione rilasciata da in CP_1 data 20.05.2015 alla Compagnia, nella fase di istruttoria della pratica, e depositata da che l'attrice si trovava ad Controparte_2 CP_1 alloggiare nella struttura alberghiera adibita a bed & breakfast denominata
“ , in uno degli appartamenti di tale struttura per Controparte_4 vacanze : “ Dal 25.04.15 mi trovavo ospite presso la casa vacanze
[...] insieme a mio marito Il 27.04.15 uscivo CP_4 Persona_3 dall'appartamento dove risiedevo, sito al secondo piano del […] castello
[..]”.
La circostanza della presenza di in qualità di cliente del CP_1
CA di è stata confermata anche da CP_4 Parte_1 figlio di appellante in riassunzione, nella dichiarazione Persona_1 rilasciata in data 17.5.2015, anch'essa depositata da ” la signora CP_2 aveva trascorso il fine settimana insieme al marito presso la CP_1 struttura assicurata quando al momento di lasciare Controparte_4
l'appartamento posto all'interno della struttura, al secondo CP_7 piano, cadeva lungo le scale[…]”. pagina 10 di 13 Entrambe le dichiarazioni, sottoscritte e non contestate da e CP_1 dallo stesso dalle quali risulta inequivocabilmente che Parte_1 la era stata ospite della struttura dal giorno 25.04.2015 al CP_1
27.04.2015, sconfessano del tutto l'assunto dell'appellante secondo il quale si sarebbe dovuto escludere che la si trovasse presso la casa CP_1 Part del quale ospite dell'attività di svolta all'interno del Per_1 medesimo, “perché la circostanza sarebbe stata poco credibile non essendo verosimile che la , res.te in Terni, e all'epoca dei fatti CP_1 settantaseienne, andasse a soggiornare, in un giorno di lunedì (27/04/2015) in una località di campagna quale è la fraz. di LD AN, CP_4 posta a meno di 50 km di distanza dalla propria abitazione e potenziale meta, tutt'al più, di turisti di fuori regione”. Come poi opportunamente osservato dal primo giudice, la circostanza che il 27.04.2015 si festeggiasse il compleanno di ( confermata in sede di Persona_4 interrogatorio formale dalla non vale affatto ad escludere la CP_1 comprovata circostanza che la stessa abbia soggiornato per tre giorni presso la struttura alberghiera in questione. Inoltre, tutti i testimoni sentiti in corso di causa hanno confermato che l'evento si è verificato all'interno della struttura alberghiera, sulle scale che collegano i piani ove sono ubicati gli appartamenti della struttura stessa e non all'interno dell'abitazione di . Persona_1
Infine, che la si trovasse presso la struttura quale ospite del B & CP_1
B, e non già presso l'abitazione del a titolo di amicizia e per Per_1 il solo pranzo del 27 aprile, si ravvisa nella scelta dalla stessa operata di convenire in giudizio non già il sig. bensì la stessa Persona_1 struttura recettizia deducendo “ In data 27/04/2015, Controparte_4
l'attrice trovavasi presso la struttura ricettizia Controparte_4
”, sito in Via Puccini 16 (fraz. , LD AN (PG).
[...] CP_4
Il CA di , situato a LD CA (PG), è un autentico CP_4 maniero del XIII° secolo. I suoi ospiti vengono accolti in tipici appartamenti con travi in legno e muri in pietra. La Sig.ra ed il CP_1 coniuge, venivano invitati dal Sig. figlio del Parte_1 sedicente titolare Sig. a visitare i locali della Persona_1 struttura, serviti da rampe di scale che collegano i vari piani;
una di dette rampe, precisamente quella collocata fra il secondo ed il terzo piano, è della tipologia “a chiocciola” in lego scuro […]Lo spegnimento improvviso dei faretti di cui sopra è dipeso esclusivamente dal fatto che pagina 11 di 13 nelle scale il sistema di illuminazione è regolato da un temporizzatore.
Quest'ultima circostanza era sconosciuta alla Sig.ra non solo CP_1 perché, per la prima volta, era ospite nella struttura convenuta ma anche perché non era stata adeguatamente informata da coloro che l'accompagnavano nel giro di perlustrazione, ossia il figlio del titolare della struttura[..]Dalla ricostruzione dei fatti accaduti denunciata in premessa si evince chiaramente la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. del sinistro in capo alla Struttura recettizia, in persona del titolare della stessa. Costante Giurisprudenza, infatti, afferma che nella gestione di un albergo (o nella fattispecie che ci occupa di una casa vacanze) il titolare deve adottare tutte le misure idonee a rendere innocuo l'uso della scala di collegamento tra i vari piani, vigilando costantemente la cosa, non in forme generali, ma tenendo conto della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che devono farne uso[..]”.
6.Conclusivamente, corretta è la decisione del primo giudice allorché a ritenuto l'inoperatività della polizza stipulata da con Persona_1 sulla base di quanto pattuito tra le parti e risultante Controparte_8 dal punto 13 del contratto, con conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_4 [...]
. Controparte_5
L'appello va, pertanto, rigettato.
7.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1
e con compensazione tra le parti delle Parte_2 CP_1 spese di lite;
2. Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di;
Controparte_2
3. Condanna e alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente grado del giudizio, in favore di
[...]
, liquidate in € 5.800,00 oltre accessori di legge;
CP_2
4. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di e Parte_1
. Parte_2 pagina 12 di 13 Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 13 di 13