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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di AT SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 100269/2010 R.G. promossa
D A
nato RA (ME) il 07.09.1948, cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 07.12.1955, cod. fisc. entrambi elettivamente domiciliati C.F._2
in RA (ME), C\da San Mauro n. 5, nello studio dell'Avv. Francesco Marchese che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
C O N T R O in persona del suo amministratore pro tempore, con sede Controparte_1
in Roma, Via Cartesio n. 130, P.I. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
AT (ME), via Due Giugno n. 2 (studio Avv. Mauro Aquino), recapito professionale dell'Avv. Loretta Morelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione contratto e richiesta restituzione somme. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nei termini di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 16.03.2010, notificato il 24.03/06.04/2010, i coniugi e convenivano in giudizio il Sig. Parte_1 Parte_2
in qualità di titolare della ditta Autonaro, e la Controparte_2 [...]
esponendo di aver acquistato, in data 10.08.2005, da CP_1 CP_2
l'autovettura Alfa Romeo 156, tg. BZ802KM, al prezzo di € 13.200,00;
[...] di aver corrisposto l'importo di € 5.500,00, in contanti, e la restante parte tramite sottoscrizione, in data 19.08.2005, del contratto di finanziamento n. 1551563/PA, concesso alla Sig.ra dalla Consumit S.p.A.; di aver ricevuto Parte_2 la consegna dell'autovettura, ma non dei documenti di circolazione;
di aver appreso che, in data 10.10.2005, l'autovettura era stata venduta a tale Sig.
. Persona_1
Gli attori continuavano precisando che, in data 27.12.2005, era intervenuto il fallimento della ditta individuale del e, dunque, erano Controparte_2
stati costretti ad intraprendere un giudizio, avanti a questo Tribunale, nei confronti del fallimento e del;
di aver comunicato al Sig. ed alla Consumit Per_1 CP_2
S.p.A., con missiva del 07.08.2007, che avrebbero considerato risolto il contratto del 10.08.2005, nel caso in cui, nel termine di gg. 15, non avessero ricevuto i documenti di circolazione dell'autovettura; che, stante il silenzio dell'odierno convenuto, gli stessi avevano ritenuto risolto il contratto per inadempimento, ed avevano inoltrato alla Consumit Spa richiesta di restituzione delle rate del finanziamento già incassate a quella data, senza ottenere un positivo riscontro;
che, infine, la Consumit Spa gli aveva comunicato l'avvenuta cessione del presunto credito in favore di p.a. Parte_3
Gli attori lamentavano il grave inadempimento del CP_2
ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per la mancata consegna dei
[...]
documenti di circolazione e la mancata realizzazione del passaggio di proprietà del mezzo, a fronte dell'intero pagamento del dovuto, con conseguente risoluzione
2 automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. Eccepivano, altresì, il collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento intercorso con la Consumit Spa;
e che, in conseguenza della risoluzione del contratto di vendita, si era verificata la rottura del detto vincolo di interdipendenza con diritto della società finanziaria di richiedere la restituzione della somma mutuata direttamente al venditore;
che, in ogni caso, il comportamento colposo/doloso tenuto dalla Consumit Spa – che aveva pagato le somme al venditore senza accertarsi della correttezza dell'intestazione del veicolo in capo all'odierno attore – comportava comunque la risoluzione del contratto di finanziamento.
Ciò premesso gli attori chiedeva la dichiarazione di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 e 1454 c.c., del contratto di compravendita dell'autovettura; conseguentemente, la dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento;
per l'effetto la condanna della in qualità di cessionaria della Controparte_1
Consumit Spa, alla restituzione di tutte le rate pagate sino ad Agosto 2007, al risarcimento di tutti i danni, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da quantificarsi in corso di causa, nonchè al pagamento delle spese di causa da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata il 02.07.2010, la facendo rilevare di Controparte_1
non avere alcuna conoscenza del rapporto contrattuale insorto fra gli attori ed il eccepiva che gli attori, per i primi due anni avevano Controparte_2
pagato regolarmente e che, successivamente avevano smesso di pagare, adducendo la mancata consegna dei documenti di trasporto;
che, con nota del
07.07.2008, la Consumit Spa aveva comunicato agli attori la cessione del contratto di finanziamento, con tutte le ragioni di credito, le pattuizioni contrattuali e convenzionali e le garanzie;
che, con lettera del 10.03.2010, aveva costituito in mora gli attori.
La convenuta lamentava l'improponibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione, poiché era stato citato il Sig. soggetto fallito, Controparte_2
e non la curatela del fallimento, in persona del curatore;
la nullità dell'atto di
3 citazione per difetto di competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 24 legge
Fallimentare; la propria carenza di legittimazione passiva, per insussistenza di ogni tipo di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, con richiesta di propria estromissione dal giudizio;
l'infondatezza della richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento, da considerarsi contratto di “credito al consumo”, assolutamente non collegato con quello di compravendita;
l'inopponibilità alla società finanziaria delle eccezioni relative al rapporto di vendita - art. 17 delle condizioni di contratto specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. - ivi compresa quella di mancata consegna del bene, per assenza di accordo di esclusiva per la concessione del credito ai clienti del ai sensi dell'art. 125, comma 4°, D. Lgs. 385/1993 e 42 Controparte_2
D. Lgs. 206/2005; l'inesistenza di alcun comportamento colposo da parte della
Consumit; l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni per insussistenza di prova.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improponibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione per incapacità del convenuto a stare in giudizio;
in subordine, Controparte_2
l'estromissione di limitatamente alle domande di risoluzione del Controparte_1
contratto di finanziamento, di restituzione delle rate già versate e di risarcimento dei danni;
nel merito, il rigetto della richiesta di restituzione delle rate pagate e di risarcimento dei danni;
in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rimborso delle rate ancora dovute pari ad € 3.947,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, la richiesta di essere garantiti, in caso di condanna, dal Sig. dalla curatela del fallimento, ovvero dalla Controparte_2
, anche in solido, con autorizzazione alla loro Controparte_3
chiamata in causa;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Rimaneva contumace il Sig. Controparte_2
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.; rinviando al proseguo la decisione in merito alle eccezioni preliminari ed alla richiesta di chiamata in causa. Gli attori contestavano tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, disconoscevano l'autenticità delle firme apposte sulla richiesta di
4 finanziamento del 18.08.2005 ed articolavano interrogatorio formale del convenuto e del legale rapp.te p.t. della Consumit. La Controparte_2
convenuta chiedeva la verificazione, ex art. 216 c.p.c., della firma apposta dagli attori sul contratto di finanziamento del 18.08.2005.
La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento della C.T.U. grafologica (che ha accertato l'autografia delle firme apposte dagli attori in calce al contratto n. 1551563 del 18.08.2005); non venivano ammessi i mezzi istruttori articolati - interrogatorio formale - perché ritenuti inconducenti e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio si costituiva, nell'interesse della Controparte_1
l'Avv. Loretta Morelli in sostituzione del precedente difensore, insistendo in tutto le eccezioni, difese e domande svolte.
La causa, quindi, veniva riassegnata allo scrivente - che ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ex DP 50/2022 – e veniva concesso termine, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., affinchè le parti potessero controdedurre sull'eccezione di nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di mancata consegna del veicolo. Infine, veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va analizzata l'eccezione della convenuta relativa all'improponibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione, poiché notificato nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, e di incompetenza in favore della sezione fallimentare di questo Tribunale.
Ora, per effetto della sentenza di fallimento, il fallito perde la legittimazione processuale attiva e passiva, non potendo assumere personalmente la veste di parte processuale, essendo demandata la legittimazione in ordine ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento al curatore;
ai sensi dell'art. 43 comma 3 L. Fall. la perdita della capacità processuale in capo al fallito si determina automaticamente con l'apertura del fallimento.
Nella fattispecie, gli attori hanno svolto nei confronti del soggetto fallito una domanda di risoluzione contrattuale e non anche di pagamento di somme o di risarcimento del danno.
5 Sul punto la suprema Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 25393/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi già prima dell'art. 72 comma 5 come introdotto dal d.lgs. n. 169/2007
(effettivamente inapplicabile al caso di specie, dato che la dichiarazione di fallimento di risale all'anno 1997), solo le domande principali Pt_4
(prodromiche) di risoluzione contrattuale trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio (tale non essendo il caso in esame, in cui è questione di fornitura di beni mobili) ”possono proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art.
93 e ss. legge fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria” (v. Cass. n. 3953/2016). La domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente non trova quindi ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto, quando però risulti “quesita” prima della sentenza dichiarativa del fallimento attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale. Gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione e l'eventuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso, non possono per converso sopravvivere in sede ordinaria e devono essere fatte valere previa separazione delle cause e tramite le forme previste per la verifica dei crediti.
La riforma della legge fallimentare ha sostanzialmente confermato tali principi.
Resta pertanto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (a tacere delle domande di dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto intervenuta prima della sentenza di fallimento, posto il richiamo contenuto nell'art. 72 all'“azione di risoluzione”, profilo qui non rilevante), solo la domanda di risoluzione diretta
a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi)”.
6 Ora, nella fattispecie per cui è causa, deve trovare applicazione la normativa dettata dagli artt. 24, 52 e 93 L.F. nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 169/2007, essendo in presenza di un fallimento dichiarato in data 27.12.2005; inoltre, non risulta che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento sia stata formulata prima della dichiarazione di fallimento.
Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto, la domanda di risoluzione del contratto proposta nei confronti del soggetto fallito va dichiarata inammissibile.
Vanno esaminate, invece, nel merito le domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_1
Preliminarmente, devono ritenersi vere le firme apposte dagli attori sul contratto n. 1551563 del 18 agosto 2005.
Tale, infatti, è la conclusione del CTU, con argomentazioni che appaiono logiche, ben motivate, senza che siano state presentate osservazioni tali da scalfire l'impianto argomentativo costruito dal CTU.
Ancora, è possibile proseguire nell'esame della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della cessionaria alla Controparte_1
restituzione delle somme pagate dagli attori sino al mese di Agosto 2007.
Appare opportuno, in primis, inquadrare correttamente la normativa applicabile, ratione temporis, alla questione del collegamento tra il contratto di vendita della vettura e quello di finanziamento stipulati dalle parti in causa.
Alla fattispecie per cui è causa non può applicarsi, ratione temporis, l'art. 125 quinquies D. Lgs. 385/1993, come novellato dal D. Lgs. 141/2010, e non risultano, neppure, sussistenti i presupposti fattuali per l'applicabilità dell'articolo
42 D.Lgs. 206/2005, citato dai convenuti, e neppure la disciplina del credito al consumo.
La verifica della sussistenza del rapporto di collegamento negoziale va effettuata in applicazione dei seguenti principi di diritto - fissati dalla Suprema
Corte sin da tempo risalente (v. Cass. sentenza del 19.7.2012 n. 12454), e da ultimo ribaditi nella pronuncia n. 5365/2024 - secondo cui: “Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è
7 un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicchè le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.
Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass. 10.7.2008 n. 18884).
Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti.
Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.
Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione. di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851).
Sul piano processuale, poi, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito;
ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974).
Nella specie, la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo "diverso sebbene collegato" -. non ha considerato, né messo in rilievo le seguenti circostanze.
a) Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita;
8 b) La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura (Txxxxxx Auto srl);
c) La qualità delle parti, coniugi: il L. acquirente del veicolo, la C. mutuataria;
d) La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura.
Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo concluso dalla C. era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge.
In questo contesto, poi, alcun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 16.9.2004 n.
18655; Cass.
5.6.2007 n. 13164).
E' altresì evidente che in ipotesi del genere, il contratto di mutuo si atteggi quale mutuo di scopo in relazione alle concrete previsioni contrattuali che prevedevano, tra l'altro, la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto del veicolo in oggetto.
Non può, invece, convenirsi, con la tesi dei ricorrenti, che si tratti di un'ipotesi di credito al consumo, posto che non vi è prova di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125, comma 4.
Il mutuo di scopo - va sottolineato - generalmente è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392).
Nel caso in esame - come si desume dagli atti difensivi - su delega della mutuataria, la somma era stata versata direttamente al venditore dell'auto.
La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe circostanze (v. da ultimo
Cass. 16.2.2010 n. 3589), enunciando il principio per il quale, nell'ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma
9 mutuata per l'acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione.
Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass.
23.4.2001 n. 5966; Cass. 21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474).”
Ora, i due contratti di compravendita e di finanziamento, seppur mantengono la propria autonomia, devono essere ritenuti collegati poiché, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., l'interpretazione della volontà negoziale deve essere condotta alla luce degli elementi, di cui sopra detto, indicati dalla giurisprudenza in materia di negozi collegati, e cioè di un collegamento negoziale in cui le condotte di buona fede delle parti si inseriscono.
In particolare va evidenziato nella fattispecie per cui è causa: a) lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita specificamente indicato (marca e modello) all'interno della richiesta di finanziamento sottoscritta fra le parti il 18.8.2005 (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); b) la qualità delle parti - coniugi - del contratto di vendita e di quello di finanziamento;
c) la destinazione immediata della somma mutuata alla ditta venditrice dell'autovettura.
Si tratta di un collegamento di natura legale scaturente dal dato normativo, così come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, a prescindere dalla previsione di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore: infatti, in base alla direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 ed all'interpretazione fatta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 aprile
2009, emessa nella causa C-509/07 “l'esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle
10 obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore”.
Il collegamento tra i due contratti è considerato necessario, poiché disposto direttamente dalla legge;
pertanto, in ipotesi di inadempimento del venditore, il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l'acquisto di un bene rispetto a cui si è dedotto l'inadempimento, giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono su quelle del finanziamento (Cass Civ. n
19000/2016).
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie per cui è causa, non può neppure trovare applicazione, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la clausola contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto (all. 2 alla comparsa di costituzione) secondo cui “In assenza di accordo di esclusiva con il
Convenzionato, non possono essere opposte alla Società le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene”, che avrebbe fatto salvi gli effetti obbligatori derivanti dal contratto di mutuo anche nel caso in cui fossero venuti meno quelli del contratto di compravendita.
Difatti, una clausola di tale genere - di rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del bene, nel caso specifico di mancata consegna dei documenti di circolazione – pur interpretandola quale espressione della libertà negoziale delle parti, tale da far gravare il rischio della mancata consegna sul mutuatario, il quale non avrebbe potuto opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento (così Cass. 24.5.2003 n. 8253) – nell'attuale contesto deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n.
12454\12).
Questi, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto
11 obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili (v. anche Cass. 22.12.2011 n. 28286).
Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata (v. ad es. Cass.
3.12.2008 n. 28719; Cass.
11.6.2008 n. 15476).
Ora, nella specie, una siffatta clausola di rinuncia a far valere l'eccezione di mancata consegna del veicolo, ovvero dei documenti di circolazione, a fronte della consegna diretta della somma dal mutuante al venditore e della clausola del contratto di mutuo secondo la quale questo s'intendeva perfezionato con la messa a disposizione del venditore dell'importo finanziato, deve, invece essere interpretata alla luce dei principi enunciati tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna dell'autovettura ovvero, nell'ipotesi di mancata consegna dei documenti di circolazione (v. anche Cass.
11.2.2011 n. 3392).
Esaminati in questi termini gli interessi coinvolti, deve essere dichiarata la nullità della predetta clausola.
Posto ciò, bisogna verificare se, nel caso di specie, vi sia la prova dell'inadempimento del venditore, e se questo possa o meno considerarsi grave.
Dagli atti di causa risulta che gli attori avevano invitato e diffidato il venditore alla consegna dei documenti di circolazione dell'autovettura e d'altra parte, dalla visura PRA, risulta che la ditta venditrice, che era in possesso dei detti documenti, non aveva provveduto a trascrivere il passaggio di proprietà.
In ciò risiede la prova dell'inadempimento del venditore, a prescindere dal fatto che il mezzo sia stato nell'immediato consegnato all'acquirente.
12 Né può avere rilevanza in senso contrario la circostanza del pagamento, per due anni, delle rate di finanziamento da parte degli attori, effettuato evidentemente nella convinzione che l'inadempimento rientrasse, salvo sospenderlo legittimamente una volta constatata l'inerzia a fronte della diffida.
Anche sulla gravità dell'inadempimento la costante giurisprudenza della
Suprema Corte (v. Cass Civ. n. 8767/2021) ritiene che il passaggio del mezzo, mai formalizzato, e la mancata consegna dei documenti che ne legittimavano il possesso e che erano necessaria al suo utilizzo, configurano un inadempimento grave.
Difatti, “in tema di compravendita di veicoli rientra tra gli obblighi del venditore ex art. 1477 cod. civ., anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta. Il venditore pertanto, è inadempiente se non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per provvedere alla consegna e in tal caso il compratore può chiedere, a norma dell'art 1453 cod. civ. la risoluzione del contratto (Cass., Sez. 2, Sent. n. 9207 del 2004).
(…)
La mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto”.
E neppure la successiva consegna della documentazione inerente il bene, eventualmente nel corso del giudizio, può assumere rilevanza, poiché il contratto deve considerarsi già risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Nella vendita di veicoli a motore, infatti, solo il venditore ha il possesso della documentazione inerente il mezzo e il compratore non ha altro modo di procurarsela al fine di regolarizzare l'utilizzo del bene acquistato.
Altro discorso è quello che attiene alla natura della trascrizione del trasferimento nel registro automobilistico che, per consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Civ, Sez. 3, Sentenza n. 22605 del 26/10/2009), non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia del contratto, venendo in rilievo siffatta questione al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo
13 stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, ma non certo al fine di definire i rapporti interni tra i contraenti.
Pertanto, sussistendo il grave inadempimento del venditore, gli attori del tutto legittimamente hanno richiesto la risoluzione del contratto di finanziamento n. 1551563, erogato nella misura di euro 8.000,00, in data 19.08.2005, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del collegamento negoziale tra i due contratti di cui sopra.
Gli attori hanno chiesto la condanna della alla restituzione Controparte_1 dei ratei versati dall'inizio del rapporto (prima rata del 18.09.2005, come risulta dalla copia del contratto prodotto in atti) e sino ad Agosto 2007.
Sul punto anche parte convenuta ha affermato che gli attori hanno regolarmente versato le rate per i primi due anni.
Come si evince dalla documentazione prodotta in atti, le rate mensili avevano un importo di € 229,95; il primo pagamento scadeva il 18.09.2005; da ciò discende che i pagamenti ammessi vanno ritenuti pari ad € 5.518,80
(corrispondenti a n. 24 rate mensili, da settembre 2005 ad agosto 2007) e solo di essi va disposta la restituzione, unitamente agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pertanto, va riconosciuta e dichiarata la risoluzione per inadempimento del fornitore, del contratto di finanziamento oggetto di causa, con condanna di parte convenuta a restituire le somme ricevute, nella misura di € 5.518,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al rimborso delle rate ancora dovute, di € 3.947,44.
Così come va rigettata la domanda di risarcimento del danno, formulata dagli attori in modo generico, e rimasta sfornita di prova.
Da ultimo, la convenuta afferma di essere cessionaria del credito, ma non del contratto di finanziamento. Tale affermazione, tuttavia, non trova riscontro proprio nella comparsa di costituzione ove si legge Capital Tre S.p.a. ni qualità di cessionaria del contratto di finanziamento.
14 Sulle spese di lite va evidenziato che l'oggetto principale del presente giudizio (ossia il collegamento negoziale tra i contratti dedotti in atti e la conseguenza dell'inadempimento in uno dei due rapporti obbligatori) è stato affrontato da diversa giurisprudenza, la quale ha trovato un consolidamento solo in tempi più recenti rispetto all'iscrizione della causa a ruolo. Detta incertezza giurisprudenziale, presente al momento della presentazione della domanda, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Pone, tuttavia, definitivamente in capo agli attori le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 100269/2010 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) Accerta come vere le firme apposte dagli attori sul contratto n. 1551563 del 18 agosto 2005;
2) Dichiara nulla la clausola art. 17 del contratto n. 1551563 del 19 agosto
2005;
3) riconosce e dichiara la risoluzione, per inadempimento del venditore, del contratto di finanziamento n. 1551563 del 19.08.2005;
4) per l'effetto, condanna a restituire agli attori, per le Controparte_1
causali esposte in narrativa, l'importo di € 5.518,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
5) rigetta tutte le altre domande, anche quella riconvenzionale svolta da
Controparte_1
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) pone definitivamente in capo agli attori le spese di CTU separatamente liquidate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in AT, 22 maggio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
15 (dott. Carmelo Proiti)
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