Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 3011 / 2024. R.G. , cui sono riuniti i fascicoli N.
3012/2024 R.G. e N.3013/2024 R.G. promossa da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rapp.ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall' avv. ANNUNZIATA SOFIE ed elett.te dom.ti come in atti Ricorrenti
Contro
rapp.ta e difesTa Controparte_1
dagli avv.ti e Parte_4 Controparte_2
ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente Controparte_3
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorsi N.R.G. 3011/2024, 3012/2024 e 3014/2024 depositati in data 08/02/2024
e riuniti, gli istanti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Napoli convenendo in giudizio le società Controparte_4
(in breve ) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Fasc. rg
[...] CP_5
3011/2024 “ a) preliminarmente ordinare alle società convenute Parte_1
l'esibizione di tutta la documentazione necessaria alla definizione del giudizio, ai sensi
Pag. 1 a 10
quindi dal 09/07/2013 al 31.12.2016 c) per l'effetto, condannare la stessa società
al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alla differenza CP_6
tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal 01/07/2013 al 31.12.2016 per un totale di euro 21.352,42, a titolo di differenze retributive, il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come da conteggi allegati”; Fasc. rg 3012/2024 : “ Parte_2
preliminarmente ordinare alle società convenute l'esibizione di tutta la documentazione necessaria alla definizione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 – 420 c.p.c.; b) nel merito, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società in CP_6
danno dei ricorrenti anche per i periodi proroga della CIGS e quindi dal 09/07/2013 al 31.12.2016 c) per l'effetto, condannare la stessa società al pagamento CP_6
in favore del ricorrente di una somma pari alla differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal 01/07/2013 al
31.12.2016 per un totale di euro 30.654,24 (NETTI), a titolo di differenze retributive
e TFR, il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come da conteggi allegati;
” Fasc. rg 3013/2024 “a) preliminarmente ordinare alle società convenute
l'esibizione di tutta la documentazione necessaria alla definizione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 – 420 c.p.c.; b) nel merito, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società in danno dei ricorrenti anche per i periodi proroga della CIGS e CP_6
quindi dal 09/07/2013 al 31.12.2016 c) per l'effetto, condannare la stessa società
al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alla differenza CP_6
tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal 01/07/2013 al 31.12.2016 per un totale di euro 32.693,74, a titolo di
Pag. 2 a 10 differenze retributive, il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come da conteggi allegati;
”.
Chiedevano condannare la resistente al pagamento in favore dei lavoratori delle differenze retributive tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di cassa integrazione percepito dagli stessi per il periodo dal 10/07/2013 al 09/07/2014 - Le domande giudiziali si fondavano sulle seguenti premesse:
-di essere tutti i ricorrenti alle dipendenze della società
[...]
in breve ) a far data dal 11/10/2005 Controparte_4 CP_5
i signori e e dal 23/05/1983 il signor . Parte_1 Pt_2 Pt_3
-Che a partire dal mese di novembre del 2009 e fino al mese di agosto del 2017, nel corso nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della , la società ha CP_5
ritenuto necessario fare ricorso a diversi periodi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e in deroga, con conseguente sospensione del rapporto di lavoro dei ricorrenti.
- Che La società in data 15/06/2011 ha avviato una prima procedura per CP_6
ottenere la proroga della CIGS per riorganizzazione per ulteriori 24 mesi continuativi dal 10/07/2011 al 09/07/2013 conclusosi con l'accordo del 29/06/2011 con le OOSS in sede di esame congiunto (cfr documenti allegati), che valgono come atti interruttivi della prescrizione.
-Che nella comunicazione di avvio della procedura del 15/06/2011 si enunciava che
…”tale programma di cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi.
Pag. 3 a 10 - Che si precisava che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, sarebbe stata attuata la rotazione.
- che successivamente con comunicazione del 14/06/2013 veniva avviata avviava una nuova procedura per richiedere la proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per ulteriori 12 mesi, ossia dal 10/07/2013 al 09/07/2014; con comunicazione del
09/06/2014 presentava un'ulteriore istanza di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per ulteriori 12 mesi, ossia dal 10/07/2014 al 09/07/2015; con comunicazione del 26/05/2015 avviava una nuova richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi, ossia dal 11/08/2015 al 10/08/2017, conclusasi con accordo del 03/07/2015.
Nonostante nella comunicazione e nel successivo accordo succitati venisse assicurato un regime di alternanza tra il personale, i ricorrenti sono rimasti collocati in Cassa
Integrazione per quasi tutto il periodo in contestazione, restando, pertanto, indebitamente esclusi dalla rotazione del personale sospeso, malgrado le competenze professionali degli stessi consentissero un elevato grado di fungibilità, con grave detrimento per la loro dignità personale e professionale, nonché per la loro situazione economico-patrimoniale.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società che resisteva al ricorso CP_5
deducendo l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa anche richiamando la giurisprudenza di merito che aveva escluso l'illegittimità della procedure impugnata con i presenti giudizi relativa alla comunicazione del 14/06/2013
e successive.
In particolare, la eccepiva tra l'altro l'improponibilità del ricorso per CP_5
illegittimo frazionamento della domanda, avendo i ricorrenti già adito il Tribunale di
Napoli Nord con il ricorso recante R.G. n. 7639/2021 definito con sentenza n.1271/2022, impugnando in quella sede solo la procedura di cassa integrazione che ha determinato la sospensione dal 10.7.2011 al 9.7.2013 e, dunque, limitando la propria domanda risarcitoria soltanto a tale periodo.
All'udienza odierna la causa matura per la decisione è stata decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Pag. 4 a 10 Hanno formulato le S.U. della S. Corte n. 28847/2021, sulla base di precedenti della stessa Corte, il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007).
Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si erano pronunciate sul punto ed affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere
Pag. 5 a 10 formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n.
17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).
In particolare le Sezioni Unite del 2017, hanno precisato che "se è vero ... che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi" ... "nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)".
Le Sezioni Unite, quindi, hanno affermato che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre pertanto di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo
Pag. 6 a 10 rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al "medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato" ovvero siano "fondati sul medesimo fatto costitutivo".
Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica
"vicenda sostanziale" che ("sia pure connotata da aspetti in parte dissimili") è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell'uno e nell'altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che - ed è questo un dato imprescindibile - risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata. In particolare la seconda ipotesi si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul
"medesimo fatto costitutivo": dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito, ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.).
In siffatte situazioni, quindi, il creditore, che ha maturato pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relative ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti, ma (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi (che, pur se storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela
Pag. 7 a 10 processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).
Il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 - alla cui stregua i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale - va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione
"medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo".
I ricorsi oggetto dei giudizi si fondano su un fatto (la illegittimità della procedura di
CIGS in deroga iniziata con comunicazione del 14/06/2013) del tutto analogo a quello azionato nel giudizio precedente (illegittimità della procedura di CIGS avviata con comunicazione del 15/06/2011), proponendo in entrambi i procedimenti giudiziari le medesime censure di illegittimità dei provvedimenti di collocazione in CIGS per la dedotta genericità dei criteri relativi alle modalità di rotazione del personale ed azionando, infine, analogo petitum (risarcimento del danno tra la retribuzione dovuta ed il trattamento di integrazione salariale).
Trattasi di domande proponibili in un unico giudizio, tant'è che nel procedimento pregresso (R.G. n. 7639/2021 definito con sentenza n.1271/2022,) i ricorrenti avevano già dedotto in fatto l'avvenuto ricorso alla CIG da parte della Società datrice di lavoro sin dal 2009 e cionondimeno hanno ritenuto di impugnare separatamente le procedure.
Pag. 8 a 10 Nei ricorsi odierni gli istanti hanno dedotto testualmente, che : «Nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della CIGS per riorganizzazione CP_6
e ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 per tutte le sue strutture produttive» e, ciononostante, procedevano a impugnare solo la procedura di CIGS iniziata con comunicazione del 14/06/2013 e le successive che avevano determinato la sospensione dal lavoro nel periodo dal 09/07/2013 al 31/12/2016 avendo impugnato con separato giudizio la procedura relativa alla comunicazione del 15/06/2011 dal 10/07/2011 al
09/07/2013 già definito con la sentenza richiamata.
E' dunque evidente, già dal tenore di tale ricorso, che i lavoratori ricorrenti, pur essendo pienamente a conoscenza del fatto che la Società aveva fatto ricorso alla CIG dal 2009 al 2017, al punto da indicarlo nelle premesse in fatto del ricorso, hanno consapevolmente optato per impugnare separatamente le procedure summenzionate.
Nei presenti giudizi, pertanto, si impugna una procedura ricompresa nel periodo tra il
2009 e il 2017, e a cui già si faceva riferimento nel ricorso recante RG 7639/2021, anche se successiva.
La circostanza che precede, in uno alla identità della allegazione difensive poste a fondamento delle due domande giudiziali (la violazione degli obblighi di comunicazione e la genericità dei criteri di rotazione) che del relativo petitum
(pagamento in favore dei lavoratori delle differenze retributive tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di cassa integrazione percepito nel periodo di sospensione), induce a ritenere –nulla essendo stato dedotto dai ricorrenti sull'interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi – la improponibilità dell'odierno ricorso giudiziale, irrilevante essendo, alla luce dei principi di diritto elaborati dalla Suprema
Corte, la diversità degli atti della procedura di CIGS in concreto impugnati, non comportanti una modifica sostanziale della causa petendi e del petitum dei due giudizi.
Per i motivi suestesi deve quindi dichiararsi la improponibilità del ricorso.
La natura della pronunzia e la obiettiva particolarità della questione giuridica di cui è causa giustifica la compensazione delle spese del grado.
PQM
Pag. 9 a 10 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona del GOP dr.ssa
Adele Di Lorenzo così definitivamente pronunziando
-dichiara improponibili le domande di cui ai giudizi riuniti
-compensa le spese del grado.
Napoli addì 28/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
Pag. 10 a 10