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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2594/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2594/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CITRO CALABRESE LUISA, P_ giusto mandato ed elezione di domicilio in calce al ricorso introduttivo;
Parte ricorrente contro
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. RUSSO VERONICA, P_ giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione;
Parte resistente nonché
, con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ILARIA, Curatrice Speciale nominata Controparte_3 con provvedimento del 22.12.2023
e con la partecipazione necessaria del PM in sede interventore ex lege
pagina 1 di 15 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/05/2023 e ritualmente notificato, ha dedotto che P_ dalla relazione con è nato, in Nocera Inferiore, il piccolo il 03.03.2019, P_ CP poi riconosciuto da entrambi i genitori, giusta certificazione in atti e sentenza di autorizzazione al riconoscimento. Sul presupposto del riconoscimento e tenuto conto del proprio desiderio di instaurare una relazione genitoriale paterna continuativa, ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Il figlio verrà affidato come per legge ad entrambi i genitori con Controparte_3 collocazione del minore presso la residenza della madre.
2. Disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i Controparte_3 genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dello figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: - il padre possa tenere il figlio con sé tre volte a settimana dalle ore 15:00 alle 17:00; - a week-end alterni, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica fino alle 20:00; - nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana dalle 15:00 sino alle ore 17:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dalle 15:00 fino alle ore 17:00, nelle settimane che si concludono con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il padre possa tenere con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio possa trascorrere con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente;
- per le vacanze all'estero del minore è necessario il consenso di entrambi i genitori;
- per le altre festività e per i giorni del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio, rispettando sempre le richieste del piccolo In ogni caso, i genitori si impegnano, CP per quanto possibile, ad accordarsi per modalità diverse di frequentazione in ragione delle loro esigenze e delle richieste e delle esigenze del minore.
3. Il ricorrente si impegna a provvedere al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 150,00; tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
4. Il ricorrente provvederà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita;
tali somme verranno corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
5. Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e si concedono reciproco assenso all'iscrizione del figlio pagina 2 di 15 sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
6. Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”
, costituendosi, ha contestato le avverse richieste, all'uopo deducendo l'aver subito P_ comportamenti violenti e minacciosi da parte del ricorrente, in uno, peraltro, al proprio omesso mantenimento in favore del minore e, per l'effetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In Via preliminare si eccepisce la violazione del diritto di contradditorio;
Nel merito: - rigettare il ricorso così come richiesto dal ricorrente;
- di conseguenza, disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, CP predisponendo gli incontri protetti tra il minore ed il ricorrente, nelle modalità in cui si stanno già svolgendo;
- determinare l'importo della somma dovuta, mensilmente, dal Sig. in favore della Sig.ra P_
a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo ; con vittoria di spese. P_ CP
Nel corso del giudizio, previo coinvolgimento dei Servizi Sociali incaricati:
- sono stati confermati gli incontri protetti presso il Servizio Sociale di PAGANI, previa emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
- è stata nominata una Curatrice Speciale (Avv. RUOCCO ILARIA) tenuto conto dell'iniziale conflittualità delle parti, avuto riguardo alla gestione del piccolo CP
- è stata disposta, peraltro, una consulenza tecnica (Dott.ssa ), allo scopo Persona_1 di appurare l'effettiva capacità genitoriale di entrambe le parti;
- sono, peraltro, stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti, anche inaudita altera parte e, in tale ultima ipotesi, all'inizio del giudizio, quando si è resa necessaria la domiciliazione temporanea di presso il papà, tenuto conto dello stato di CP gravidanza, prossimo al parto, proprio della , in relazione ad un figlio avuto da altra P_ relazione;
- con detti provvedimenti, peraltro, al fine anche di appurare l'effettivo grado di collaborazione raggiunto tra le parti, è chiaramente emerso come il ha senz'altro P_ saputo occuparsi del minore (il riferimento è alle vacanze natalizie e pasquali e comunque ai momenti di affrancamento dall'incontro protetto, concessi, in via di eccezione, durante il giudizio) e, soprattutto, non sono emersi atteggiamenti ostativi e conflittuali, né da parte del padre, né, peraltro, da parte della madre. La nominata Curatrice Speciale, peraltro, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, accertare la capacità di entrambi i genitori a svolgere il proprio ruolo nell'esclusivo interesse del minore, e, a tal fine, disporre la prosecuzione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori del minore, in species, per la madre, affinché maturi l'idea che ora deve pensare solo ed esclusivamente al rapporto del sig. quale padre con il piccolo P_
e a null'altro del passato avuto con lei;
- segnali ai genitori l'opportunità che il minore CP frequenti con assiduità la scuola e che segua un percorso di riabilitazione in logopedia e di educazione alimentare;
pagina 3 di 15 - disponga l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione del Controparte_3 minore presso la residenza della madre e la possibilità per il padre, , di incontrarlo libero P_
e non più in modalità protetta, durante i giorni della settimana che riterrà opportuno fissare codesto Giudicante, autorizzandolo anche ad accompagnarlo e ad andarlo a prendere a scuola, evitando, momentaneamente, il pernottamento notturno presso il padre per lunghi periodi, vista la tenera età dello stesso;
- in caso di esito positivo di tale modalità di diritto di visita, monitorato anche dal Servizio sociale, codesto On.le Tribunale vorrà modificare i diritti di visita del padre verso il figlio, consentendogli di trascorrere anche la notte presso la propria abitazione;
- voglia disporre a carico del sig. il versamento mensile a titolo di mantenimento del P_ minore della somma che riterrà opportuna per le esigenze del minore, tramite vaglia postale o mediante accredito su posta Pay intestata alla sig.ra , oltre che la contribuzione del 50% P_ delle spese straordinarie”.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, liquidata medio tempore, la Consulente, all'udienza del 04.03.2025, fissata per la decisione ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., il Giudice relatore, delegato per la trattazione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
∗∗∗ Ciò premesso, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni. Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n.
pagina 4 di 15 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526). Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure). In concreto, la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli, fulcro dell'affidamento condiviso, è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita.
Nel caso di specie, all'attualità ed all'esito dell'istruttoria disposta (di cui infra), non sono affatto emerse circostanze ostative all'affidamento condiviso, per il quale, oltretutto, conclude anche la nominata Curatrice Speciale e che, invero, è stato anche disposto in via provvisoria, nel corso del giudizio (provvedimento del 25.03.2024), con esiti più che positivi. A tal fine, infatti, occorre evidenziare:
- la pervenute relazioni del Servizio Sociale di Pagani, ove si mettono in evidenza gli atteggiamenti collaborativi di entrambe le parti (o, per meglio dire, diventati tali nel corso del procedimento), secondo un andamento crescente e positivo, sino al punto di determinarsi anche in ordine alla gestione del minore, in relazione ai momenti di libertà dagli incontri protetti, come concessi con i provvedimenti:
1. del 25.09.2023, ove, peraltro, era stata disposta la domiciliazione urgente di CP preso il padre, tenuto conto di come la fosse prossima al parto, domiciliazione P_ dall'esito, poi, risultato positivo;
2. del 18.12.2023, ove, invece, è stato concesso al padre di trascorre con le CP festività natalizie (relazioni del 05.01.2024), senza alcuna criticità nel rapporto genitoriale paterno e con una maggiore consapevolezza in entrambi i genitori, relativa alla necessità di collaborare per il bene del figlio;
3. del 13.02.2024, ove, del pari, il padre ha potuto passare le festività di carnevale con
CP
4. del 19.02.2024, in relazione, invece, al compleanno del padre;
5. del 25.03.2024, in relazione alla Pasqua 2024, ove è stato con il padre il CP sabato Santo;
5. del 08.07.2024, in relazione, invece, alle vacanze estive;
7. del 16.12.2024 in relazione, infine, alle ultime vacanze Natalizie dell'anno 2024.
Gli elementi senz'altro positivi, come emersi nel corso del periodo di osservazione delle parti (si valorizza, a tal fine, anche la disponibilità di ad acquistare un cellulare al figlio, onde P_ consentirgli di sentire il padre, durante il tempo libero dagli incontri protetti) sono, pertanto, oggi prevalenti rispetto ad alcune criticità, come emerse in corso di causa e che, invero, trovavano pagina 5 di 15 la loro giustificazione fisiologica in alcuni eventi che, all'attualità e secondo quanto emerso dalle relazioni dei Servizi incaricati, oltre che dagli esiti della c.t.u., non sono oggi più tali da destare preoccupazione.
A tal fine, infatti, quelle – come riscontrare presso l'attuale compagno di , in Napoli – P_ sono state ridimensionate, visti gli esiti della c.t.u. (di cui infra), circostanza che, per l'effetto, ha nuovamente consentito alla madre di ivi recarvisi con il piccolo (provvedimento del CP
16.12.2024), disponendo il monitoraggio del Servizio Sociale di Napoli che, al riguardo, non ha fatto emergere ulteriori e successive criticità. La C.T.U., infatti, ha messo in evidenza il buon rapporto che il minore ha, oggi, sia con CP il compagno della madre che con la compagna del padre. Appare evidente come sia rimesso al buon senso dei rispettivi genitori – sino ad oggi responsabilmente dimostrato – adoperarsi affinché il minore possa trovare un ambiente confortevole ed un rapporto positivo con i rispettivi compagni di vita che, entrando a far parte della vita dei genitori di oggi non possono non relazionarsi anche con il bambino CP che, conclusivamente e con le cautele del caso, andrà supportato al fine di fargli proficuamente accettare la presenza di tali figure nella vita dei propri genitori (e le ultime relazioni, in uno agli esiti della C.T.U.A, sul punto forniscono indicatori positivi).
Inoltre, anche con riguardo alle assenze da scuola del piccolo (che, oltretutto, ha un CP andamento scolastico, peraltro, positivo, come certificato dall'Istituto) sono state, all'evidenza, causate dalle difficoltà pratico-logistiche della madre (anche tenuto conto della nascita di un'altra figlia, in corso di causa) e, soprattutto, dall'offerta collaborazione del padre per andare a prendere ed a portare il piccolo a scuola (giusta relazione del 12.11.2024). CP
Presupponendo – pertanto e solamente all'esito della compiuta istruttoria e delle rassegnate conclusioni delle parti – la previsione di un ampliamento del diritto di visita al di fuori del contesto degli incontri protetti, sul punto si disporrà con il presente provvedimento, all'uopo incaricando di adoperarsi, laddove abbia difficoltà, ad andare a prendere P_ P_ il piccolo a scuola e riportarlo presso la madre (e viceversa), salvo trattenerlo presso CP di sé, in occasione dei giorni di visita, come di seguito disposti ed avendo comunque cura, in relazione a tali giorni, di andare a prendere e riportare il figlio presso la madre.
Inoltre, la Consulente, Dott.ssa , dopo aver sentito le parti in causa, ivi Persona_1 compreso il minore, ha così concluso in relazione alla depositata C.T.U., condivisa da questo Tribunale giacché immune da censure logico-giuridiche e, oltretutto, anche rinnovata per salvaguardare il contraddittorio processuale:
“. Risposta ai quesiti peritali Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e osservati ed ascoltati i minori ed ascoltati gli eventuali CTP, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti:
pagina 6 di 15
1. quali siano le condizioni psicologiche del minore ed il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti, ivi compresi la compagna del ed il P_ compagno della;
P_
Dall'osservazione, dai colloqui e dall'analisi dei test si può concludere che è un bambino CP estroverso e con buone capacità di adattamento. Ha ancora un forte bisogno di essere al centro dell'attenzione e di sentirsi protetto. E' presente una immaturità cognitiva del minore che probabilmente è dovuta alla scarsa stimolazione ricevuta anche per la poca frequentazione scolastica. Appare confuso dal punto di vista affettivo, cambiando spesso idea sulla tipologia di interesse ed emozione che prova per il papà, la mamma e il compagno della mamma. In ogni caso dall'osservazione diretta emerge un legame affettivo ed emotivo ben solido con entrambi i genitori. Inoltre, sembrerebbe aver instaurato un buon rapporto anche con la compagna del papà e il compagno della mamma, come riferisce lo stesso Il fratello della signora CP
, , abitando insieme al piccolo e alla mamma, è stato convocato per P_ Per_2 CP un colloquio. Risulta una persona molto presente nella vita del piccolo, accompagnandolo quasi sempre lui a scuola, soprattutto dopo la nascita della secondogenita e Per_3 trascorrendo la maggior parte del tempo insieme. Sembrerebbe un legame molto intenso il loro. Il signor è molto critico nei confronti dei genitori del piccolo, preoccupandosi di un Parte_1 possibile allontanamento del minore da casa, essendo il desiderio della signora quello di P_ trasferirsi a Napoli dal compagno con cui ha una figlia. Il signor accusa i genitori di Per_2 di non prestare attenzione all'alimentazione del piccolo e di perseguire uno stile di vita CP poco organizzato, “non avendo obiettivi e mancando quindi di organizzazione”. Riguardo al sovrappeso del piccolo la signora ha provveduto a fargli seguire un percorso CP P_ CP_ alimentare adeguato dopo visita nutrizionistica, con appoggio anche del signor . Inoltre, il signor svolge un'attività lavorativa presso un supermercato, affermando più volte di “aver P_ messo la testa a posto dopo la nascita del figlio . La signora invece passa le CP P_ giornate a provvedere alle cure e ai bisogni dei figli, preoccupandosi ad esempio di portare il piccolo a visita nutrizionistica, così come a visita neuropsichiatrica come CP suggerito da pediatra e insegnante. Questo denota interesse e attenzione della mamma nei confronti del figlio. Dunque, le affermazioni del signor non influiscono sulle Parte_1 considerazioni conclusive della CTU.
2. fornisca ogni elemento utile alle decisioni su quale debba essere la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale (se in capo ad entrambi – indicando in tale caso l'opportunità di un esercizio disgiunto per eventuali atti di ordinaria amministrazione - o ad uno solo dei due genitori, o, in ulteriore, subordine, se detta responsabilità debba essere provvisoriamente affidata al Servizio Sociale incaricato di Pagani), nonché sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro dei genitori;
Affidamento condiviso, collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, due volte a settimana, il martedì e il giovedì, e permanenza a casa del padre per due domeniche al mese, e facendosi carico anche di tutte le incombenze relative alle attività scolastiche, ludiche, sportive e di cura per il successivo lunedì. Monitoraggio da parte dei servizi sociali degli incontri che il piccolo ha con il papà per un periodo di 6 mesi, con eventuale proroga se necessaria. Le relazioni dei servizi sociali, che pagina 7 di 15 hanno effettuato monitoraggio costante degli incontri padre figlio, hanno espresso sempre giudizio favorevole, non riscontrando criticità nel rapporto padre bambino. Inoltre, il piccolo ha già pernottato dal padre per il tempo necessario al parto della secondogenita della signora P_
e della sua ripresa. Il collocamento di a casa del papà è andato a buon fine. Inoltre, dalla CP relazione dei servizi sociali del 24 giugno 2024 si rileva da parte di e del signor la CP P_ volontà di viversi con più libertà e con margine d'azione più ampio, con la speranza di avere presto più tempo a disposizione da trascorrere insieme. Si legge dalla relazione suddetta anche della sofferenza mostrata sia dal papà che dal minore nel frequentarsi per poche ore a settimana e per di più nel contesto istituzionale. In ogni caso si favorisce un GRADUALE cambiamento delle abitudini del minore, anche in riferimento al pernottamento, tramite possibilità di chiamata alla mamma in caso di bisogno e monitoraggio dei servizi sociali per un periodo di 6 mesi con possibilità di proroga se dovesse risultare necessario.
3. valuti se sia necessario proseguire incontri di con il figlio in ambiente P_ CP neutro, come già avviene, indicando, altresì, le modalità ed i tempi di previsione degli incontri eventualmente liberi;
fare riferimento al punto 2.
4. suggerisca inoltre i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse del minore;
E' necessario individuare un mezzo di comunicazione diretta tra i due genitori per scambiarsi informazioni necessarie alla crescita sana e serena del minore. Una scheda telefonica unicamente utilizzata per questa funzione, con possibilità di effettuare chiamate indirizzate unicamente al piccolo, sembrerebbe la soluzione più adatta. Stabilire fin d'ora delle fasce orarie comode per la sig.ra e per il minore, in cui però è la stessa signora ad effettuare chiamata diretta al P_ P_ papà di per parlare unicamente con il figlio, mentre per argomenti sulla gestione CP genitoriale del bambino la comunicazione può avvenire tramite messaggi. dai colloqui e CP test, si mostra come un bambino disfunzionale dal punto di vista emotivo. Ha difficoltà nel controllare ed esporre con chiarezza le proprie emozioni ed interessi, mostrandosi il più delle volte contraddittorio e confuso soprattutto rispetto alla tipologia di legame affettivo che ha con le figure di riferimento. Importante è un percorso psicoterapeutico per migliorare il suo benessere psicofisico.
5. svolga attività di “conciliazione” e supporto ad entrambi i genitori anche al fine di consentire una soluzione amichevole del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso;
Durante la CTU è stata svolta attività anche di sostegno e supporto aiutando le figure genitoriali a modificare le proprie credenze disfunzionali verso l'altra figura parentale. Questo è stato effettuato con fatica essendo soprattutto la signora molto resistente ad avere accesso all'altro genitore, P_ per gli atti persecutori pregressi. Tuttavia, anche come riportato dall'ultima relazione dei servizi sociali, sembrerebbe esserci stato un leggero cambiamento della signora che P_ appare meno restìa ad avere un contatto con il signor pertanto anche il percorso di P_ sostegno alla genitorialità potrebbe continuare con la presenza di entrambi i genitori.
6. individui possibili percorsi di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione prendendo contatto con la struttura pubblica competente per tali eventuali sostegni, laddove, medio tempore, già non siano stati avviati dal Servizio Sociale incaricato;
pagina 8 di 15 Attualmente è svolto un percorso di sostegno alla genitorialità da entrambi i genitori in forma separata per decisione della signora , che è sempre stata contraria ad avere contatti diretti con P_ il signor riferendo degli atti persecutori che il signore ha avuto in passato nei suoi confronti. Il P_ percorso è stato svolto con costanza dal signor mostrandosi collaborativo. La signora P_
, invece, dopo una sospensione per un breve periodo, conseguente alla nascita della P_ secondogenita ha ripreso il percorso di sostegno alla genitorialità, mostrandosi meno Per_3 restìa ad avere contatti con il signor e quindi con la possibilità di continuare il P_ percorso con la presenza anche dell'altro genitore, cosa necessaria per favorire una comunicazione assertiva tra i due e di conseguenza un equilibrio psicofisico del minore.
7. prenda contatti con il Servizio Socio-Assistenziale qualora necessario per l'organizzazione di percorsi di sostegno o supporto del nucleo familiare coordinandosi con il Servizio Sociale competente;
” Dopo richiesta dalla sottoscritta CTU ai servizi sociali, di considerazioni in merito al percorso di sostegno alla genitorialità svolto da entrambi i genitori, è stato ribadito il concetto espresso al punto 6, ossia dell'eventualità di un possibile percorso di sostegno con la presenza di entrambi i genitori, favorendo la conciliazione e la comunicazione assertiva tra i due. Ciò è considerato possibile dai servizi sociali, mostrandosi la signora meno restìa ad avere contatti P_ diretti con il signor . P_
Per l'effetto, tenuto conto:
- dell'esito più che positivo degli incontri liberi, come concessi, in via di eccezione, nel corso del giudizio tra il padre ed il minore, con espresso richiamato ai provvedimenti monocratici, sopra riportati;
- degli esiti della C.T.U., da cui emerge una fattiva collaborazione e, oggi, ravveduta consapevolezza della propria funzione genitoriale da parte di entrambi i genitori;
- del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali di PAGANI e di LI, ove è stata messa in evidenza la necessità che il padre (anche su espressa richiesta di , veda il CP figlio al di fuori del contesto dell'incontro protetto, tenuto conto dei desiderata come, al riguardo, manifestati dal figlio stesso;
- alla progressiva e significativa maggior collaborazione delle parti nella gestione del figlio, anche da parte di , inizialmente titubante per il pregresso dei rapporti P_ conflittuali subiti ed intercorsi con il (pur con gli accorgimenti suggeriti dalla C.T.U.), P_ ma, oggi, più rassicurata dai comportamenti rispettosi e civili del , con il supporto del P_
Servizio, per il periodo di mesi sei, come sapientemente suggerito dalla Consulente, collaborazione, invero, positivamente verificatasi anche in relazione alle problematiche del piccolo CP occorre, senza indugio, confermare l'affido condiviso del piccolo ad entrambi i CP genitori, all'uopo precisando come, al netto delle questioni di ordinaria amministrazione (su cui potrà decidere sia la madre, giacché domiciliataria del piccolo e quando il minore CP starà presso di lei, sia il padre, durante l'esercizio del proprio diritto visita), quelle straordinarie e di maggiore rilevanza dovranno essere concordate dai genitori, ciò, peraltro, secondo la logica intrinseca dell'affido condiviso. pagina 9 di 15 Il Tribunale, pertanto, valorizza, oggi, la disponibilità manifestata da entrambi i genitori:
- da nel consentire al figlio, all'uopo fornendogli un cellulare, di interloquire P_ con il padre al di fuori degli incontri protetti;
- da che, invero da sempre, ha manifestato collaborazione nella gestione del P_ figlio, anche nei momenti di difficoltà della madre e, peraltro, sin dall'inizio del procedimento (quando era incinta della seconda figlia, avuta dal proprio P_ compagno).
Solo proseguendo con tale atteggiamento positivo, potrà crescere in maniera sana ed CP equilibrata, sotto l'alveo della protezione materna e paterna e godendo dell'amore di entrambi.
Inoltre, alla luce di tutti gli elementi positivi, come sopra emersi e riscontrati, va senz'altro disposto il diritto di visita libero, all'uopo confermando, in parte, quello come calendarizzato dal padre nella comparsa di costituzione, con le precisazioni di cui al dispositivo al quale si fa espresso rinvio.
A tal fine, peraltro, si fa presente come sarà sempre cura del padre – salvo che le parti si determinino diversamente – andare a prendere e riportare il figlio presso il domicilio della P_
(o a scuola, laddove il giorno di visita cominci o si concluda con l'inizio dell'orario scolastico).
Inoltre – ma evidentemente ciò segue la regola del disposto e confermato affido condiviso – qualora abbia difficoltà ad accompagnare il bambino a scuola, a ciò dovrà P_ provvedervi il padre, avuto riguardo, in particolare, non solo ai giorni nei quali eserciterà il proprio diritto di visita (laddove, come sopra chiarito, vi sia coincidenza con i giorni e gli orari di scuola), ma anche con riferimento ai giorni nei quali non eserciterà detto diritto di visita, ciò tenuto conto delle difficoltà che la , a volte, ha manifestato sul punto;
sul punto, peraltro, P_ anche i Servizi Sociali e la Curatrice Speciale hanno suggerito tale soluzione. In tale ipotesi, pertanto, sarà cura del padre provvedervi, all'uopo provvedendo ad andare a prendere a casa della e portarlo a scuola e, poi, andare a riprenderlo per CP P_ riportarlo sempre presso la (o trattenerlo presso di sé, laddove il giorno, lo si ripete, P_ coincida con il diritto di visita). Infine, in relazione alle cautele da adottare (ed adottate in corso di causa) durante l'esercizio del diritto di visita, oggi, anche tenuto conto di come più volte si sia più volte recato sotto P_ casa di per prendere il figlio (pur senza la preziosa collaborazione dello zio materno, P_ persona di comune fiducia a cui, nel corso del giudizio, le parti aveva delegato il compito di essere presente al momento della consegna del minore al padre), appare opportuno confermare tale modalità, avendo le parti di buon grado collaborato nella gestione della consegna del minore al padre. Nulla vieta, tuttavia, di ricorrere nuovamente a persona di comune fiducia (ad esempio lo zio materno che, più volte, si è prestato per l'incombente) per la consegna di laddove ciò CP fosse necessario per preservare la serenità dei rapporti e, soprattutto, l'equilibrio psico-fisico del piccolo. pagina 10 di 15 In relazione, poi, al pernotto, non essendo emerse, all'esito dell'istruttoria, circostanze ostative alla sua concessione – ed anzi valorizzando, sul punto, anche gli esiti della C.T.U. –, ma naturalmente dovendo, nel corso del giudizio, procedere ad un'accurata istruzione, lo stesso può senz'altro, oggi ed alla luce anche delle risultanze peritali, essere concesso, tuttavia disponendo che, qualora il piccolo dovesse opporvisi, magari manifestando il desiderio di andare CP dalla madre, il padre, senza indugio, dovrà provvedervi, come peraltro anche disposto, sul punto, dagli esiti della C.T.U., assecondando, pertanto, le richieste del figlio.
Medio tempore e tenuto conto di come il rapporto genitoriale paterno, allo stato, sia in fieri (ancorché, invero, svoltosi, fino ad ora, positivamente), occorre senza indugio comunicare gli atti al Giudice Tutelare, affinché, ex art. 337 c.c., eserciti i poteri di vigilanza ex lege riservatigli;
ciò, peraltro, anche tenuto conto della situazione familiare in divenire che, oggi, riguarda la coppia genitoriale e della necessità, pertanto che, sotto la supervisione del Giudice Parte_2
Tutelare, il Servizio continui a monitorare il nucleo familiare per un periodo di almeno sei mesi – come suggerito dalla Consulente – e, ove necessario e fermo restando le relazioni periodiche, comunicare con solerzia fatti e/o accadimenti che necessitino di un pronto intervento del Giudicante.
Tenuto conto, poi, anche degli esiti della C.T.U. occorre confermare l'incarico al Servizio Sociale di PAGANI (LI per la sola ipotesi di cui infra) come già provvisoriamente disposto e, più precisamente:
- il monitoraggio per mesi sei, della situazione familiare, all'uopo relazionando periodicamente al Giudice Tutelare, come di seguito incaricato, onde consentirgli di esercitare la vigilanza attiva;
- in relazione al suddetto monitoraggio, si precisa che, durante il tempo in cui CP starà in Napoli con la madre, presso il compagno di lei, dovrà essere effettuato dal Servizio Sociale di LI, all'uopo del pari delegato per l'incombente, ivi comprese le comunicazioni, periodiche o urgenti, da effettuare al Giudice Tutelare;
- avvalendosi di figure professionali di riferimento (psicologi infantili et similia), i percorsi di sostegno psicologico-individuale per il minore (in particolare, la CP psicoterapia, come suggerito dalla C.T.U.), onde supportarlo ed aiutarlo a superare il disagio che sta vivendo, essendo ciò necessario al fine di salvaguardarne l'equilibrio psico- fisico e, per l'effetto, garantirne una crescita sana ed equilibrata, con monitoraggio nei termini di cui al dispositivo, naturalmente purché le parti, concordemente, non abbiano già provveduto a nominare, di comune accordo, un professionista privato;
- proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, ove possibile da fare congiuntamente presso il Servizio Sociale di PAGANI;
- infine, mandare d'ufficio gli atti al Giudice Tutelare, affinché, per le prerogative di propria competenza, vigili ex art. 337 c.c. in ordine al nucleo familiare de quo ed al minore
CP
pagina 11 di 15 Con riguardo, poi, all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, vista la documentazione in atti, nonché, di fatto, comparata la rispettiva capacità reddituale – e preso atto, per l'effetto, della scarna documentazione reddituale
–, nonché, più in generale, delle richieste delle parti, si ritiene congruo prevedere che il padre versi alla madre, con le modalità di cui in parte dispositiva, la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabili come di legge, ritenendo detto importo congruo alla luce sia dell'età della minore e della sua domiciliazione presso la madre;
importo, peraltro, già disposto in via provvisoria.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate
Vi sono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite, tenuto conto della particolare natura del giudizio e degli esiti della C.T.U. che, pur valorizzando il buon andamento della gestione del minore da parte di entrambi i genitori, tuttavia ha prescritto un monitoraggio di mesi sei, onde continuare e, per l'effetto, concludere quei percorsi di sostegno, come sopra delineati, necessari per supportare il nucleo familiare verso una gestione ottimale del piccolo
Per_4
Va, peraltro, dato atto di come le spese di C.T.U. sono poste a carico dei genitori, e P_
, con le modalità di cui al decreto di liquidazione, monocraticamente reso il P_
04.03.2025 e, pertanto, nella misura del 50% ciascuno, come ivi previsto,
dando atto di come sia parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a P_
Spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023 e per la quale, ai fini della liquidazione eventualmente richiesta dal proprio procuratore, si procederà a chiedere, oltre che la rituale istanza formale (allo stato non rinvenuta) la relativa documentazione con separato decreto monocratico.
In relazione, infine, alle spese processuali per la nominata Curatrice Speciale, Avv. RUOCCO ILARIA, al netto dell'omessa produzione della relativa istanza di liquidazione (in uno alla delibera di ammissione al gratuito patrocinio del minore, giacché annunciata ma mai depositata), va, pagina 12 di 15 invero, dato atto come ex lege i compensi debbano essere posti a carico di entrambi i genitori ed in via solidale, tenuto conto del principio di responsabilità genitoriale, nonché degli esiti del presente giudizio, ove non è emersa una soccombenza processuale stricto sensu. Resta inteso, peraltro, come, qualora venga depositata anche l'istanza di liquidazione, la delibera di ammissione del minore, in uno alla documentazione economico-reddituale a questi riferita (come richiesta anche per ed a cui si fa espresso rinvio), si procederà a valutare, P_ ricorrendone i presupposti, la relativa liquidazione anche in favore della nominata Curatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P_
con ricorso depositato in data 09/05/2023, contro , così provvede:
[...] P_
- affida in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno CP entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo,
- disponendo che le questioni di ordinaria amministrazione vengano esercitate, separatamente, da entrambi i genitori e durante il tempo nel quale il minore starà con ciascuno di essi;
- dispone che , venga prevalentemente domiciliato presso il domicilio CP della madre, , conformemente a quanto finora avvenuto;
P_
- dispone che veda il padre, , sempre salvo diverso accordo delle CP P_ parti:
- a week-end alterni, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica, fino alle 20:00, pernotto compreso;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé: due pomeriggi a settimana dalle 15:00 sino alle ore 17:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dalle 15:00 fino alle ore 17:00, nelle settimane che si concludono con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il padre possa tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, pernotto compreso;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- in occasione delle imminenti vacane Pasquali, starà con il padre il giorno di CP
, avendo trascorso il Sabato Santo in occasione della Pasqua dell'anno 2024; Per_5
- nel periodo delle vacanze estive, il figlio starà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente ed ove possibile, entro il 30 pagina 13 di 15 giugno di ogni anno e, in difetto di accordo, starà con il padre nel mese di CP agosto, pernotto compreso;
- per le altre festività da calendario (primo maggio, Festa della Repubblica etc.) e per i giorni del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio, rispettando sempre le richieste del piccolo e, in relazione alle imminenti festività, il 25 aprile starà con la madre ed CP il 1 maggio con il padre (sempre salvo diverso accordo) dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
- infine, il minore starà con il padre e con la madre, nel giorno dei propri compleanni, onomastici, della Festa del Papà e della mamma, sempre dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
- in tutte le ipotesi sopra indicate, nonché anche qualora non si rientri nei giorni di visita, ove necessario, sarà cura del padre (subordinatamente alla madre, ove impossibilitata adoperarsi per andare ad accompagnare e a riprendere a scuola, ciò in CP conformità e nei termini di cui in parte motiva, portandolo presso la madre o trattenendolo presso di sé (in tale ultimo caso, nei giorni e negli orari di visita, come sopra stabiliti);
- dispone che il Servizio Sociale di PAGANI ottemperi a quanto statuito con il presente provvedimento (percorsi individuali di psicoterapia per il minore;
percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti;
monitoraggio per mesi sei) e relazioni al Giudice Tutelare, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- dispone che il Servizio Sociale di PAGANI e di LI (quest'ultimo per l'ipotesi in parte motiva indicata) effettuino attività di monitoraggio,
- all'uopo relazionando periodicamente al Giudice Tutelare, salvo che riscontrino, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio anche prima della scadenza suindicata;
- dispone che segua percorsi psicologico-individuali, all'uopo delegando il CP
Servizio Sociale di PAGANI, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, fatta salva l'eventualità che i genitori, in autonomia, già vi abbiano provveduto;
- invita le parti a cominciare e/o proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità, all'uopo delegando il Servizio Sociale di PAGANI, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- tenuto conto, poi: delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita del medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dalle dichiarazioni reddituali in atti, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
pagina 14 di 15 dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al P_ mantenimento di previa corresponsione di un assegno mensile di € 150,00, CP da versare alla madre, , a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, P_
e/o ricarica Postepay, entro il giorno 4 di ogni mese;
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede, al quale, ex art. 337 c.c., è comunicato il presente provvedimento, onde consentirgli di poter effettuare la vigilanza attiva e, pertanto, attivare i Servizi Sociali sopra indicati di PAGANI e LI, per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto di come sia parte provvisoriamente P_ ammessa al gratuito patrocinio a Spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023 (si rinvia, sul punto, a quanto previsto nella sezione spese).
Pone le spese di C.T.U. come da decreto monocratico del 04.03.2025, in tal sede confermato anche avuto riguardo alla percentuale di ripartizione, ivi prevista tra i genitori ed P_
. P_
Pone le spese della Curatrice Speciale in solido tra i genitori, ed , in P_ P_ conformità e nei termini di cui in parte motiva, a cui si fa espresso ed integrale rinvio per i chiarimenti, come sul punto forniti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2594/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CITRO CALABRESE LUISA, P_ giusto mandato ed elezione di domicilio in calce al ricorso introduttivo;
Parte ricorrente contro
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. RUSSO VERONICA, P_ giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione;
Parte resistente nonché
, con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ILARIA, Curatrice Speciale nominata Controparte_3 con provvedimento del 22.12.2023
e con la partecipazione necessaria del PM in sede interventore ex lege
pagina 1 di 15 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/05/2023 e ritualmente notificato, ha dedotto che P_ dalla relazione con è nato, in Nocera Inferiore, il piccolo il 03.03.2019, P_ CP poi riconosciuto da entrambi i genitori, giusta certificazione in atti e sentenza di autorizzazione al riconoscimento. Sul presupposto del riconoscimento e tenuto conto del proprio desiderio di instaurare una relazione genitoriale paterna continuativa, ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Il figlio verrà affidato come per legge ad entrambi i genitori con Controparte_3 collocazione del minore presso la residenza della madre.
2. Disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i Controparte_3 genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dello figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: - il padre possa tenere il figlio con sé tre volte a settimana dalle ore 15:00 alle 17:00; - a week-end alterni, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica fino alle 20:00; - nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana dalle 15:00 sino alle ore 17:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dalle 15:00 fino alle ore 17:00, nelle settimane che si concludono con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il padre possa tenere con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio possa trascorrere con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente;
- per le vacanze all'estero del minore è necessario il consenso di entrambi i genitori;
- per le altre festività e per i giorni del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio, rispettando sempre le richieste del piccolo In ogni caso, i genitori si impegnano, CP per quanto possibile, ad accordarsi per modalità diverse di frequentazione in ragione delle loro esigenze e delle richieste e delle esigenze del minore.
3. Il ricorrente si impegna a provvedere al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 150,00; tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
4. Il ricorrente provvederà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita;
tali somme verranno corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
5. Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e si concedono reciproco assenso all'iscrizione del figlio pagina 2 di 15 sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
6. Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”
, costituendosi, ha contestato le avverse richieste, all'uopo deducendo l'aver subito P_ comportamenti violenti e minacciosi da parte del ricorrente, in uno, peraltro, al proprio omesso mantenimento in favore del minore e, per l'effetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In Via preliminare si eccepisce la violazione del diritto di contradditorio;
Nel merito: - rigettare il ricorso così come richiesto dal ricorrente;
- di conseguenza, disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, CP predisponendo gli incontri protetti tra il minore ed il ricorrente, nelle modalità in cui si stanno già svolgendo;
- determinare l'importo della somma dovuta, mensilmente, dal Sig. in favore della Sig.ra P_
a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo ; con vittoria di spese. P_ CP
Nel corso del giudizio, previo coinvolgimento dei Servizi Sociali incaricati:
- sono stati confermati gli incontri protetti presso il Servizio Sociale di PAGANI, previa emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
- è stata nominata una Curatrice Speciale (Avv. RUOCCO ILARIA) tenuto conto dell'iniziale conflittualità delle parti, avuto riguardo alla gestione del piccolo CP
- è stata disposta, peraltro, una consulenza tecnica (Dott.ssa ), allo scopo Persona_1 di appurare l'effettiva capacità genitoriale di entrambe le parti;
- sono, peraltro, stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti, anche inaudita altera parte e, in tale ultima ipotesi, all'inizio del giudizio, quando si è resa necessaria la domiciliazione temporanea di presso il papà, tenuto conto dello stato di CP gravidanza, prossimo al parto, proprio della , in relazione ad un figlio avuto da altra P_ relazione;
- con detti provvedimenti, peraltro, al fine anche di appurare l'effettivo grado di collaborazione raggiunto tra le parti, è chiaramente emerso come il ha senz'altro P_ saputo occuparsi del minore (il riferimento è alle vacanze natalizie e pasquali e comunque ai momenti di affrancamento dall'incontro protetto, concessi, in via di eccezione, durante il giudizio) e, soprattutto, non sono emersi atteggiamenti ostativi e conflittuali, né da parte del padre, né, peraltro, da parte della madre. La nominata Curatrice Speciale, peraltro, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, accertare la capacità di entrambi i genitori a svolgere il proprio ruolo nell'esclusivo interesse del minore, e, a tal fine, disporre la prosecuzione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori del minore, in species, per la madre, affinché maturi l'idea che ora deve pensare solo ed esclusivamente al rapporto del sig. quale padre con il piccolo P_
e a null'altro del passato avuto con lei;
- segnali ai genitori l'opportunità che il minore CP frequenti con assiduità la scuola e che segua un percorso di riabilitazione in logopedia e di educazione alimentare;
pagina 3 di 15 - disponga l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione del Controparte_3 minore presso la residenza della madre e la possibilità per il padre, , di incontrarlo libero P_
e non più in modalità protetta, durante i giorni della settimana che riterrà opportuno fissare codesto Giudicante, autorizzandolo anche ad accompagnarlo e ad andarlo a prendere a scuola, evitando, momentaneamente, il pernottamento notturno presso il padre per lunghi periodi, vista la tenera età dello stesso;
- in caso di esito positivo di tale modalità di diritto di visita, monitorato anche dal Servizio sociale, codesto On.le Tribunale vorrà modificare i diritti di visita del padre verso il figlio, consentendogli di trascorrere anche la notte presso la propria abitazione;
- voglia disporre a carico del sig. il versamento mensile a titolo di mantenimento del P_ minore della somma che riterrà opportuna per le esigenze del minore, tramite vaglia postale o mediante accredito su posta Pay intestata alla sig.ra , oltre che la contribuzione del 50% P_ delle spese straordinarie”.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, liquidata medio tempore, la Consulente, all'udienza del 04.03.2025, fissata per la decisione ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., il Giudice relatore, delegato per la trattazione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
∗∗∗ Ciò premesso, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni. Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n.
pagina 4 di 15 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526). Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure). In concreto, la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli, fulcro dell'affidamento condiviso, è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita.
Nel caso di specie, all'attualità ed all'esito dell'istruttoria disposta (di cui infra), non sono affatto emerse circostanze ostative all'affidamento condiviso, per il quale, oltretutto, conclude anche la nominata Curatrice Speciale e che, invero, è stato anche disposto in via provvisoria, nel corso del giudizio (provvedimento del 25.03.2024), con esiti più che positivi. A tal fine, infatti, occorre evidenziare:
- la pervenute relazioni del Servizio Sociale di Pagani, ove si mettono in evidenza gli atteggiamenti collaborativi di entrambe le parti (o, per meglio dire, diventati tali nel corso del procedimento), secondo un andamento crescente e positivo, sino al punto di determinarsi anche in ordine alla gestione del minore, in relazione ai momenti di libertà dagli incontri protetti, come concessi con i provvedimenti:
1. del 25.09.2023, ove, peraltro, era stata disposta la domiciliazione urgente di CP preso il padre, tenuto conto di come la fosse prossima al parto, domiciliazione P_ dall'esito, poi, risultato positivo;
2. del 18.12.2023, ove, invece, è stato concesso al padre di trascorre con le CP festività natalizie (relazioni del 05.01.2024), senza alcuna criticità nel rapporto genitoriale paterno e con una maggiore consapevolezza in entrambi i genitori, relativa alla necessità di collaborare per il bene del figlio;
3. del 13.02.2024, ove, del pari, il padre ha potuto passare le festività di carnevale con
CP
4. del 19.02.2024, in relazione, invece, al compleanno del padre;
5. del 25.03.2024, in relazione alla Pasqua 2024, ove è stato con il padre il CP sabato Santo;
5. del 08.07.2024, in relazione, invece, alle vacanze estive;
7. del 16.12.2024 in relazione, infine, alle ultime vacanze Natalizie dell'anno 2024.
Gli elementi senz'altro positivi, come emersi nel corso del periodo di osservazione delle parti (si valorizza, a tal fine, anche la disponibilità di ad acquistare un cellulare al figlio, onde P_ consentirgli di sentire il padre, durante il tempo libero dagli incontri protetti) sono, pertanto, oggi prevalenti rispetto ad alcune criticità, come emerse in corso di causa e che, invero, trovavano pagina 5 di 15 la loro giustificazione fisiologica in alcuni eventi che, all'attualità e secondo quanto emerso dalle relazioni dei Servizi incaricati, oltre che dagli esiti della c.t.u., non sono oggi più tali da destare preoccupazione.
A tal fine, infatti, quelle – come riscontrare presso l'attuale compagno di , in Napoli – P_ sono state ridimensionate, visti gli esiti della c.t.u. (di cui infra), circostanza che, per l'effetto, ha nuovamente consentito alla madre di ivi recarvisi con il piccolo (provvedimento del CP
16.12.2024), disponendo il monitoraggio del Servizio Sociale di Napoli che, al riguardo, non ha fatto emergere ulteriori e successive criticità. La C.T.U., infatti, ha messo in evidenza il buon rapporto che il minore ha, oggi, sia con CP il compagno della madre che con la compagna del padre. Appare evidente come sia rimesso al buon senso dei rispettivi genitori – sino ad oggi responsabilmente dimostrato – adoperarsi affinché il minore possa trovare un ambiente confortevole ed un rapporto positivo con i rispettivi compagni di vita che, entrando a far parte della vita dei genitori di oggi non possono non relazionarsi anche con il bambino CP che, conclusivamente e con le cautele del caso, andrà supportato al fine di fargli proficuamente accettare la presenza di tali figure nella vita dei propri genitori (e le ultime relazioni, in uno agli esiti della C.T.U.A, sul punto forniscono indicatori positivi).
Inoltre, anche con riguardo alle assenze da scuola del piccolo (che, oltretutto, ha un CP andamento scolastico, peraltro, positivo, come certificato dall'Istituto) sono state, all'evidenza, causate dalle difficoltà pratico-logistiche della madre (anche tenuto conto della nascita di un'altra figlia, in corso di causa) e, soprattutto, dall'offerta collaborazione del padre per andare a prendere ed a portare il piccolo a scuola (giusta relazione del 12.11.2024). CP
Presupponendo – pertanto e solamente all'esito della compiuta istruttoria e delle rassegnate conclusioni delle parti – la previsione di un ampliamento del diritto di visita al di fuori del contesto degli incontri protetti, sul punto si disporrà con il presente provvedimento, all'uopo incaricando di adoperarsi, laddove abbia difficoltà, ad andare a prendere P_ P_ il piccolo a scuola e riportarlo presso la madre (e viceversa), salvo trattenerlo presso CP di sé, in occasione dei giorni di visita, come di seguito disposti ed avendo comunque cura, in relazione a tali giorni, di andare a prendere e riportare il figlio presso la madre.
Inoltre, la Consulente, Dott.ssa , dopo aver sentito le parti in causa, ivi Persona_1 compreso il minore, ha così concluso in relazione alla depositata C.T.U., condivisa da questo Tribunale giacché immune da censure logico-giuridiche e, oltretutto, anche rinnovata per salvaguardare il contraddittorio processuale:
“. Risposta ai quesiti peritali Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e osservati ed ascoltati i minori ed ascoltati gli eventuali CTP, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti:
pagina 6 di 15
1. quali siano le condizioni psicologiche del minore ed il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti, ivi compresi la compagna del ed il P_ compagno della;
P_
Dall'osservazione, dai colloqui e dall'analisi dei test si può concludere che è un bambino CP estroverso e con buone capacità di adattamento. Ha ancora un forte bisogno di essere al centro dell'attenzione e di sentirsi protetto. E' presente una immaturità cognitiva del minore che probabilmente è dovuta alla scarsa stimolazione ricevuta anche per la poca frequentazione scolastica. Appare confuso dal punto di vista affettivo, cambiando spesso idea sulla tipologia di interesse ed emozione che prova per il papà, la mamma e il compagno della mamma. In ogni caso dall'osservazione diretta emerge un legame affettivo ed emotivo ben solido con entrambi i genitori. Inoltre, sembrerebbe aver instaurato un buon rapporto anche con la compagna del papà e il compagno della mamma, come riferisce lo stesso Il fratello della signora CP
, , abitando insieme al piccolo e alla mamma, è stato convocato per P_ Per_2 CP un colloquio. Risulta una persona molto presente nella vita del piccolo, accompagnandolo quasi sempre lui a scuola, soprattutto dopo la nascita della secondogenita e Per_3 trascorrendo la maggior parte del tempo insieme. Sembrerebbe un legame molto intenso il loro. Il signor è molto critico nei confronti dei genitori del piccolo, preoccupandosi di un Parte_1 possibile allontanamento del minore da casa, essendo il desiderio della signora quello di P_ trasferirsi a Napoli dal compagno con cui ha una figlia. Il signor accusa i genitori di Per_2 di non prestare attenzione all'alimentazione del piccolo e di perseguire uno stile di vita CP poco organizzato, “non avendo obiettivi e mancando quindi di organizzazione”. Riguardo al sovrappeso del piccolo la signora ha provveduto a fargli seguire un percorso CP P_ CP_ alimentare adeguato dopo visita nutrizionistica, con appoggio anche del signor . Inoltre, il signor svolge un'attività lavorativa presso un supermercato, affermando più volte di “aver P_ messo la testa a posto dopo la nascita del figlio . La signora invece passa le CP P_ giornate a provvedere alle cure e ai bisogni dei figli, preoccupandosi ad esempio di portare il piccolo a visita nutrizionistica, così come a visita neuropsichiatrica come CP suggerito da pediatra e insegnante. Questo denota interesse e attenzione della mamma nei confronti del figlio. Dunque, le affermazioni del signor non influiscono sulle Parte_1 considerazioni conclusive della CTU.
2. fornisca ogni elemento utile alle decisioni su quale debba essere la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale (se in capo ad entrambi – indicando in tale caso l'opportunità di un esercizio disgiunto per eventuali atti di ordinaria amministrazione - o ad uno solo dei due genitori, o, in ulteriore, subordine, se detta responsabilità debba essere provvisoriamente affidata al Servizio Sociale incaricato di Pagani), nonché sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro dei genitori;
Affidamento condiviso, collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, due volte a settimana, il martedì e il giovedì, e permanenza a casa del padre per due domeniche al mese, e facendosi carico anche di tutte le incombenze relative alle attività scolastiche, ludiche, sportive e di cura per il successivo lunedì. Monitoraggio da parte dei servizi sociali degli incontri che il piccolo ha con il papà per un periodo di 6 mesi, con eventuale proroga se necessaria. Le relazioni dei servizi sociali, che pagina 7 di 15 hanno effettuato monitoraggio costante degli incontri padre figlio, hanno espresso sempre giudizio favorevole, non riscontrando criticità nel rapporto padre bambino. Inoltre, il piccolo ha già pernottato dal padre per il tempo necessario al parto della secondogenita della signora P_
e della sua ripresa. Il collocamento di a casa del papà è andato a buon fine. Inoltre, dalla CP relazione dei servizi sociali del 24 giugno 2024 si rileva da parte di e del signor la CP P_ volontà di viversi con più libertà e con margine d'azione più ampio, con la speranza di avere presto più tempo a disposizione da trascorrere insieme. Si legge dalla relazione suddetta anche della sofferenza mostrata sia dal papà che dal minore nel frequentarsi per poche ore a settimana e per di più nel contesto istituzionale. In ogni caso si favorisce un GRADUALE cambiamento delle abitudini del minore, anche in riferimento al pernottamento, tramite possibilità di chiamata alla mamma in caso di bisogno e monitoraggio dei servizi sociali per un periodo di 6 mesi con possibilità di proroga se dovesse risultare necessario.
3. valuti se sia necessario proseguire incontri di con il figlio in ambiente P_ CP neutro, come già avviene, indicando, altresì, le modalità ed i tempi di previsione degli incontri eventualmente liberi;
fare riferimento al punto 2.
4. suggerisca inoltre i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse del minore;
E' necessario individuare un mezzo di comunicazione diretta tra i due genitori per scambiarsi informazioni necessarie alla crescita sana e serena del minore. Una scheda telefonica unicamente utilizzata per questa funzione, con possibilità di effettuare chiamate indirizzate unicamente al piccolo, sembrerebbe la soluzione più adatta. Stabilire fin d'ora delle fasce orarie comode per la sig.ra e per il minore, in cui però è la stessa signora ad effettuare chiamata diretta al P_ P_ papà di per parlare unicamente con il figlio, mentre per argomenti sulla gestione CP genitoriale del bambino la comunicazione può avvenire tramite messaggi. dai colloqui e CP test, si mostra come un bambino disfunzionale dal punto di vista emotivo. Ha difficoltà nel controllare ed esporre con chiarezza le proprie emozioni ed interessi, mostrandosi il più delle volte contraddittorio e confuso soprattutto rispetto alla tipologia di legame affettivo che ha con le figure di riferimento. Importante è un percorso psicoterapeutico per migliorare il suo benessere psicofisico.
5. svolga attività di “conciliazione” e supporto ad entrambi i genitori anche al fine di consentire una soluzione amichevole del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso;
Durante la CTU è stata svolta attività anche di sostegno e supporto aiutando le figure genitoriali a modificare le proprie credenze disfunzionali verso l'altra figura parentale. Questo è stato effettuato con fatica essendo soprattutto la signora molto resistente ad avere accesso all'altro genitore, P_ per gli atti persecutori pregressi. Tuttavia, anche come riportato dall'ultima relazione dei servizi sociali, sembrerebbe esserci stato un leggero cambiamento della signora che P_ appare meno restìa ad avere un contatto con il signor pertanto anche il percorso di P_ sostegno alla genitorialità potrebbe continuare con la presenza di entrambi i genitori.
6. individui possibili percorsi di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione prendendo contatto con la struttura pubblica competente per tali eventuali sostegni, laddove, medio tempore, già non siano stati avviati dal Servizio Sociale incaricato;
pagina 8 di 15 Attualmente è svolto un percorso di sostegno alla genitorialità da entrambi i genitori in forma separata per decisione della signora , che è sempre stata contraria ad avere contatti diretti con P_ il signor riferendo degli atti persecutori che il signore ha avuto in passato nei suoi confronti. Il P_ percorso è stato svolto con costanza dal signor mostrandosi collaborativo. La signora P_
, invece, dopo una sospensione per un breve periodo, conseguente alla nascita della P_ secondogenita ha ripreso il percorso di sostegno alla genitorialità, mostrandosi meno Per_3 restìa ad avere contatti con il signor e quindi con la possibilità di continuare il P_ percorso con la presenza anche dell'altro genitore, cosa necessaria per favorire una comunicazione assertiva tra i due e di conseguenza un equilibrio psicofisico del minore.
7. prenda contatti con il Servizio Socio-Assistenziale qualora necessario per l'organizzazione di percorsi di sostegno o supporto del nucleo familiare coordinandosi con il Servizio Sociale competente;
” Dopo richiesta dalla sottoscritta CTU ai servizi sociali, di considerazioni in merito al percorso di sostegno alla genitorialità svolto da entrambi i genitori, è stato ribadito il concetto espresso al punto 6, ossia dell'eventualità di un possibile percorso di sostegno con la presenza di entrambi i genitori, favorendo la conciliazione e la comunicazione assertiva tra i due. Ciò è considerato possibile dai servizi sociali, mostrandosi la signora meno restìa ad avere contatti P_ diretti con il signor . P_
Per l'effetto, tenuto conto:
- dell'esito più che positivo degli incontri liberi, come concessi, in via di eccezione, nel corso del giudizio tra il padre ed il minore, con espresso richiamato ai provvedimenti monocratici, sopra riportati;
- degli esiti della C.T.U., da cui emerge una fattiva collaborazione e, oggi, ravveduta consapevolezza della propria funzione genitoriale da parte di entrambi i genitori;
- del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali di PAGANI e di LI, ove è stata messa in evidenza la necessità che il padre (anche su espressa richiesta di , veda il CP figlio al di fuori del contesto dell'incontro protetto, tenuto conto dei desiderata come, al riguardo, manifestati dal figlio stesso;
- alla progressiva e significativa maggior collaborazione delle parti nella gestione del figlio, anche da parte di , inizialmente titubante per il pregresso dei rapporti P_ conflittuali subiti ed intercorsi con il (pur con gli accorgimenti suggeriti dalla C.T.U.), P_ ma, oggi, più rassicurata dai comportamenti rispettosi e civili del , con il supporto del P_
Servizio, per il periodo di mesi sei, come sapientemente suggerito dalla Consulente, collaborazione, invero, positivamente verificatasi anche in relazione alle problematiche del piccolo CP occorre, senza indugio, confermare l'affido condiviso del piccolo ad entrambi i CP genitori, all'uopo precisando come, al netto delle questioni di ordinaria amministrazione (su cui potrà decidere sia la madre, giacché domiciliataria del piccolo e quando il minore CP starà presso di lei, sia il padre, durante l'esercizio del proprio diritto visita), quelle straordinarie e di maggiore rilevanza dovranno essere concordate dai genitori, ciò, peraltro, secondo la logica intrinseca dell'affido condiviso. pagina 9 di 15 Il Tribunale, pertanto, valorizza, oggi, la disponibilità manifestata da entrambi i genitori:
- da nel consentire al figlio, all'uopo fornendogli un cellulare, di interloquire P_ con il padre al di fuori degli incontri protetti;
- da che, invero da sempre, ha manifestato collaborazione nella gestione del P_ figlio, anche nei momenti di difficoltà della madre e, peraltro, sin dall'inizio del procedimento (quando era incinta della seconda figlia, avuta dal proprio P_ compagno).
Solo proseguendo con tale atteggiamento positivo, potrà crescere in maniera sana ed CP equilibrata, sotto l'alveo della protezione materna e paterna e godendo dell'amore di entrambi.
Inoltre, alla luce di tutti gli elementi positivi, come sopra emersi e riscontrati, va senz'altro disposto il diritto di visita libero, all'uopo confermando, in parte, quello come calendarizzato dal padre nella comparsa di costituzione, con le precisazioni di cui al dispositivo al quale si fa espresso rinvio.
A tal fine, peraltro, si fa presente come sarà sempre cura del padre – salvo che le parti si determinino diversamente – andare a prendere e riportare il figlio presso il domicilio della P_
(o a scuola, laddove il giorno di visita cominci o si concluda con l'inizio dell'orario scolastico).
Inoltre – ma evidentemente ciò segue la regola del disposto e confermato affido condiviso – qualora abbia difficoltà ad accompagnare il bambino a scuola, a ciò dovrà P_ provvedervi il padre, avuto riguardo, in particolare, non solo ai giorni nei quali eserciterà il proprio diritto di visita (laddove, come sopra chiarito, vi sia coincidenza con i giorni e gli orari di scuola), ma anche con riferimento ai giorni nei quali non eserciterà detto diritto di visita, ciò tenuto conto delle difficoltà che la , a volte, ha manifestato sul punto;
sul punto, peraltro, P_ anche i Servizi Sociali e la Curatrice Speciale hanno suggerito tale soluzione. In tale ipotesi, pertanto, sarà cura del padre provvedervi, all'uopo provvedendo ad andare a prendere a casa della e portarlo a scuola e, poi, andare a riprenderlo per CP P_ riportarlo sempre presso la (o trattenerlo presso di sé, laddove il giorno, lo si ripete, P_ coincida con il diritto di visita). Infine, in relazione alle cautele da adottare (ed adottate in corso di causa) durante l'esercizio del diritto di visita, oggi, anche tenuto conto di come più volte si sia più volte recato sotto P_ casa di per prendere il figlio (pur senza la preziosa collaborazione dello zio materno, P_ persona di comune fiducia a cui, nel corso del giudizio, le parti aveva delegato il compito di essere presente al momento della consegna del minore al padre), appare opportuno confermare tale modalità, avendo le parti di buon grado collaborato nella gestione della consegna del minore al padre. Nulla vieta, tuttavia, di ricorrere nuovamente a persona di comune fiducia (ad esempio lo zio materno che, più volte, si è prestato per l'incombente) per la consegna di laddove ciò CP fosse necessario per preservare la serenità dei rapporti e, soprattutto, l'equilibrio psico-fisico del piccolo. pagina 10 di 15 In relazione, poi, al pernotto, non essendo emerse, all'esito dell'istruttoria, circostanze ostative alla sua concessione – ed anzi valorizzando, sul punto, anche gli esiti della C.T.U. –, ma naturalmente dovendo, nel corso del giudizio, procedere ad un'accurata istruzione, lo stesso può senz'altro, oggi ed alla luce anche delle risultanze peritali, essere concesso, tuttavia disponendo che, qualora il piccolo dovesse opporvisi, magari manifestando il desiderio di andare CP dalla madre, il padre, senza indugio, dovrà provvedervi, come peraltro anche disposto, sul punto, dagli esiti della C.T.U., assecondando, pertanto, le richieste del figlio.
Medio tempore e tenuto conto di come il rapporto genitoriale paterno, allo stato, sia in fieri (ancorché, invero, svoltosi, fino ad ora, positivamente), occorre senza indugio comunicare gli atti al Giudice Tutelare, affinché, ex art. 337 c.c., eserciti i poteri di vigilanza ex lege riservatigli;
ciò, peraltro, anche tenuto conto della situazione familiare in divenire che, oggi, riguarda la coppia genitoriale e della necessità, pertanto che, sotto la supervisione del Giudice Parte_2
Tutelare, il Servizio continui a monitorare il nucleo familiare per un periodo di almeno sei mesi – come suggerito dalla Consulente – e, ove necessario e fermo restando le relazioni periodiche, comunicare con solerzia fatti e/o accadimenti che necessitino di un pronto intervento del Giudicante.
Tenuto conto, poi, anche degli esiti della C.T.U. occorre confermare l'incarico al Servizio Sociale di PAGANI (LI per la sola ipotesi di cui infra) come già provvisoriamente disposto e, più precisamente:
- il monitoraggio per mesi sei, della situazione familiare, all'uopo relazionando periodicamente al Giudice Tutelare, come di seguito incaricato, onde consentirgli di esercitare la vigilanza attiva;
- in relazione al suddetto monitoraggio, si precisa che, durante il tempo in cui CP starà in Napoli con la madre, presso il compagno di lei, dovrà essere effettuato dal Servizio Sociale di LI, all'uopo del pari delegato per l'incombente, ivi comprese le comunicazioni, periodiche o urgenti, da effettuare al Giudice Tutelare;
- avvalendosi di figure professionali di riferimento (psicologi infantili et similia), i percorsi di sostegno psicologico-individuale per il minore (in particolare, la CP psicoterapia, come suggerito dalla C.T.U.), onde supportarlo ed aiutarlo a superare il disagio che sta vivendo, essendo ciò necessario al fine di salvaguardarne l'equilibrio psico- fisico e, per l'effetto, garantirne una crescita sana ed equilibrata, con monitoraggio nei termini di cui al dispositivo, naturalmente purché le parti, concordemente, non abbiano già provveduto a nominare, di comune accordo, un professionista privato;
- proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, ove possibile da fare congiuntamente presso il Servizio Sociale di PAGANI;
- infine, mandare d'ufficio gli atti al Giudice Tutelare, affinché, per le prerogative di propria competenza, vigili ex art. 337 c.c. in ordine al nucleo familiare de quo ed al minore
CP
pagina 11 di 15 Con riguardo, poi, all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, vista la documentazione in atti, nonché, di fatto, comparata la rispettiva capacità reddituale – e preso atto, per l'effetto, della scarna documentazione reddituale
–, nonché, più in generale, delle richieste delle parti, si ritiene congruo prevedere che il padre versi alla madre, con le modalità di cui in parte dispositiva, la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabili come di legge, ritenendo detto importo congruo alla luce sia dell'età della minore e della sua domiciliazione presso la madre;
importo, peraltro, già disposto in via provvisoria.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate
Vi sono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite, tenuto conto della particolare natura del giudizio e degli esiti della C.T.U. che, pur valorizzando il buon andamento della gestione del minore da parte di entrambi i genitori, tuttavia ha prescritto un monitoraggio di mesi sei, onde continuare e, per l'effetto, concludere quei percorsi di sostegno, come sopra delineati, necessari per supportare il nucleo familiare verso una gestione ottimale del piccolo
Per_4
Va, peraltro, dato atto di come le spese di C.T.U. sono poste a carico dei genitori, e P_
, con le modalità di cui al decreto di liquidazione, monocraticamente reso il P_
04.03.2025 e, pertanto, nella misura del 50% ciascuno, come ivi previsto,
dando atto di come sia parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a P_
Spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023 e per la quale, ai fini della liquidazione eventualmente richiesta dal proprio procuratore, si procederà a chiedere, oltre che la rituale istanza formale (allo stato non rinvenuta) la relativa documentazione con separato decreto monocratico.
In relazione, infine, alle spese processuali per la nominata Curatrice Speciale, Avv. RUOCCO ILARIA, al netto dell'omessa produzione della relativa istanza di liquidazione (in uno alla delibera di ammissione al gratuito patrocinio del minore, giacché annunciata ma mai depositata), va, pagina 12 di 15 invero, dato atto come ex lege i compensi debbano essere posti a carico di entrambi i genitori ed in via solidale, tenuto conto del principio di responsabilità genitoriale, nonché degli esiti del presente giudizio, ove non è emersa una soccombenza processuale stricto sensu. Resta inteso, peraltro, come, qualora venga depositata anche l'istanza di liquidazione, la delibera di ammissione del minore, in uno alla documentazione economico-reddituale a questi riferita (come richiesta anche per ed a cui si fa espresso rinvio), si procederà a valutare, P_ ricorrendone i presupposti, la relativa liquidazione anche in favore della nominata Curatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P_
con ricorso depositato in data 09/05/2023, contro , così provvede:
[...] P_
- affida in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno CP entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo,
- disponendo che le questioni di ordinaria amministrazione vengano esercitate, separatamente, da entrambi i genitori e durante il tempo nel quale il minore starà con ciascuno di essi;
- dispone che , venga prevalentemente domiciliato presso il domicilio CP della madre, , conformemente a quanto finora avvenuto;
P_
- dispone che veda il padre, , sempre salvo diverso accordo delle CP P_ parti:
- a week-end alterni, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica, fino alle 20:00, pernotto compreso;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé: due pomeriggi a settimana dalle 15:00 sino alle ore 17:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dalle 15:00 fino alle ore 17:00, nelle settimane che si concludono con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il padre possa tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, pernotto compreso;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- in occasione delle imminenti vacane Pasquali, starà con il padre il giorno di CP
, avendo trascorso il Sabato Santo in occasione della Pasqua dell'anno 2024; Per_5
- nel periodo delle vacanze estive, il figlio starà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente ed ove possibile, entro il 30 pagina 13 di 15 giugno di ogni anno e, in difetto di accordo, starà con il padre nel mese di CP agosto, pernotto compreso;
- per le altre festività da calendario (primo maggio, Festa della Repubblica etc.) e per i giorni del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio, rispettando sempre le richieste del piccolo e, in relazione alle imminenti festività, il 25 aprile starà con la madre ed CP il 1 maggio con il padre (sempre salvo diverso accordo) dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
- infine, il minore starà con il padre e con la madre, nel giorno dei propri compleanni, onomastici, della Festa del Papà e della mamma, sempre dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
- in tutte le ipotesi sopra indicate, nonché anche qualora non si rientri nei giorni di visita, ove necessario, sarà cura del padre (subordinatamente alla madre, ove impossibilitata adoperarsi per andare ad accompagnare e a riprendere a scuola, ciò in CP conformità e nei termini di cui in parte motiva, portandolo presso la madre o trattenendolo presso di sé (in tale ultimo caso, nei giorni e negli orari di visita, come sopra stabiliti);
- dispone che il Servizio Sociale di PAGANI ottemperi a quanto statuito con il presente provvedimento (percorsi individuali di psicoterapia per il minore;
percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti;
monitoraggio per mesi sei) e relazioni al Giudice Tutelare, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- dispone che il Servizio Sociale di PAGANI e di LI (quest'ultimo per l'ipotesi in parte motiva indicata) effettuino attività di monitoraggio,
- all'uopo relazionando periodicamente al Giudice Tutelare, salvo che riscontrino, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio anche prima della scadenza suindicata;
- dispone che segua percorsi psicologico-individuali, all'uopo delegando il CP
Servizio Sociale di PAGANI, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, fatta salva l'eventualità che i genitori, in autonomia, già vi abbiano provveduto;
- invita le parti a cominciare e/o proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità, all'uopo delegando il Servizio Sociale di PAGANI, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- tenuto conto, poi: delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita del medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dalle dichiarazioni reddituali in atti, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
pagina 14 di 15 dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al P_ mantenimento di previa corresponsione di un assegno mensile di € 150,00, CP da versare alla madre, , a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, P_
e/o ricarica Postepay, entro il giorno 4 di ogni mese;
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede, al quale, ex art. 337 c.c., è comunicato il presente provvedimento, onde consentirgli di poter effettuare la vigilanza attiva e, pertanto, attivare i Servizi Sociali sopra indicati di PAGANI e LI, per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto di come sia parte provvisoriamente P_ ammessa al gratuito patrocinio a Spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023 (si rinvia, sul punto, a quanto previsto nella sezione spese).
Pone le spese di C.T.U. come da decreto monocratico del 04.03.2025, in tal sede confermato anche avuto riguardo alla percentuale di ripartizione, ivi prevista tra i genitori ed P_
. P_
Pone le spese della Curatrice Speciale in solido tra i genitori, ed , in P_ P_ conformità e nei termini di cui in parte motiva, a cui si fa espresso ed integrale rinvio per i chiarimenti, come sul punto forniti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
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