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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 968/2013, promossa da
(P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Palitta (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
parte appellante contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Sabrina Serusi (c.f. C.F._2
parte appellata
e
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_3
Stato di Cagliari
parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2012, emessa il 28/09/2012 dal Giudice di Pace di
CP_1
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello impugnando la sentenza n. 290/2012 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di (che ha rigettato il ricorso e, per l'effetto, confermato il verbale di CP_1
contestazione impugnato), ha convenuto in giudizio il , chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per l'assoluta estraneità della ai fatti posti a fondamento della stessa, come meglio illustrato in premessa”. Pt_1
A sostegno delle proprie richieste, parte appellante ha dedotto:
- di aver proposto, con ricorso del 13/11/2011, tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 21/3/2011 della prot. Controparte_3
3664/10/Dep./Area III, con la quale, a seguito di ricorso inoltrato, erano stati ritenuti fondati gli accertamenti di cui ai verbali di contestazione n. 18197/V del 22/11/2010 e 13387 del 21/11/2010 redatti dal Comando Polizia Municipale del entrambi elevati per la violazione Controparte_1
degli artt. 21, comma 2, e 15, comma 1, del codice della strada;
- che, in particolare, la Polizia Municipale del con i suindicati verbali, Controparte_1 aveva contestato l'occupazione, da parte di della sede stradale di via Briosco di Parte_1
in corrispondenza del civico 1, e, quindi, il danneggiamento della strada interessata da uno CP_1
scavo conseguente ad un taglio cui non sarebbe seguito il ripristino con materiale idoneo, così da provocare le deformazione della stessa e delle sue pertinenze, causa di pericolo per la circolazione veicolare e/o pedonale;
- che la medesima contestazione era contenuta nel verbale n. 13387/V, che si riferiva alla via
Stromboli, 34 di CP_1
- che, avverso i verbali anzidetti, aveva proposto ricorso al Prefetto, Parte_1 affermando di non essere l'autrice dei fatti contestati;
- che, in particolare, aveva sostenuto di non aver aperto alcun cantiere nei luoghi indicati nei verbali de quibus e di non comprendere le ragioni dell'imputazione dell'infrazione alla società stessa;
- che, poiché nei luoghi all'epoca dei fatti era in corso di realizzazione la rete del gas, la possibile autrice della presunta violazione poteva identificarsi nell'impresa esecutrice di tale opera;
- che, con ordinanza-ingiunzione, il Prefetto aveva confermato la validità dei verbali opposti
2 sulla base del fatto che vi era stata una richiesta di autorizzazione per la manomissione della pavimentazione stradale per riparazione di condotte idriche e fognarie, sottoscritta dall'Ing. ER
, in qualità di responsabile del distretto n. 7 di riguardante via
[...] Parte_1
Stromboli, 36;
- che, sul punto, veva eccepito l'incongruità della motivazione, in quanto Parte_1 la semplice richiesta di esecuzione di un intervento non era dimostrativa dell'effettiva esecuzione dello stesso;
- che il e la , nel giudizio di primo grado, avevano sostenuto la Controparte_1 CP_3
validità della contestazione fondandola sostanzialmente sulla produzione di due richieste di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione per lavori urgenti di riparazione della condotta idrica nella via Stromboli 36 e nella via Briosco 1;
- che il Giudice di Pace di con sentenza n. 290/2012, aveva rigettato l'opposizione, CP_1
confermando il verbale di contestazione impugnato.
In data 25/10/2013 si è costituito in giudizio il , chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, voglia dichiarare l'appello inammissibile in quanto proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c.; 2. Nel merito voglia respingere il presente appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 290/2012, con ogni conseguente CP_1 statuizione in ordine alle competenze e spese dei giudizi”.
In data 17/1/2014, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/11/2013 ha dichiarato la contumacia del Controparte_4 ed ha dato atto della tempestività dell'atto di appello, correttamente proposto
[...]
nelle forme del rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
Successivamente, in data 7/3/2014, si è costituito in giudizio il
[...]
che ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria Controparte_4
di spese.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
All'udienza del 18/2/2021 sostituita dal deposito di note scritte, depositate il 5/2/2021, ha rassegnato le conclusioni come segue: “Accogliere l'appello proposto e, per Parte_1
l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per l'assoluta estraneità della ai fatti posti a fondamento della stessa, come meglio Parte_1 illustrato in premessa;
con vittoria delle spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
All'udienza del 18/2/2021 sostituita dal deposito di note scritte, depositate il 12/2/2021, il
3 ha osservato che l'appello proposto nei propri confronti, oltre che privo di Controparte_1 fondamento, era inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale appellato e, pertanto, ha rassegnato le conclusioni come segue: “
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'appello proposto nei confronti del inammissibile per difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dello stesso, disponendone, per l'effetto, l'estromissione;
2. In via subordinata, nel merito, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni già illustrate dalle quali si evince che la violazione è riconducibile ad sulla base delle Parte_1
relative richieste di autorizzazione alla manomissione della sede stradale dalla stessa presentate e, per l'effetto, confermare la sentenza del giudice di Pace di n. 290/2012, con ogni CP_1 conseguente statuizione in ordine alle competenze e spese dei giudizi”.
All'udienza del 18/7/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 13/1/2025.
*****
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione proposta da parte appellata, cioè dal
, che ha chiesto “dichiararsi l'appello inammissibile in quanto proposto oltre Controparte_1 il termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c.”, sull'assunto che il procedimento di secondo grado riguardante un'opposizione a sanzione amministrativa debba svolgersi secondo le regole generali del processo ordinario, ovvero con atto di citazione tempestivamente notificato all'appellata e non con ricorso, come avvenuto nella specie.
L'eccezione sollevata è priva di pregio.
Sul punto, questo Giudice condivide quanto già affermato dal giudice allora procedente con provvedimento di scioglimento di riservata assunta all'udienza del 15/11/2013, che ha dato atto della tempestività dell'atto di appello, correttamente proposto nelle forme del rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
Come è noto, gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011 prevedono, rispettivamente, che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada siano sottoposti al rito delle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto.
Pertanto, il richiamo in blocco, nelle suddette disposizioni, delle norme processuali del rito del lavoro conferma che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al medesimo rito, non essendo comprese, tra le norme escluse, tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione.
Occorre, a questo punto, evidenziare e dare atto che, con note scritte in sostituzione di
4 udienza, depositate in data 12/2/2021, il ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva.
In particolare, ha argomentato, sul punto, che il presente appello riguarda un'ordinanza- ingiunzione emessa dalla per infrazione accertata dalla Polizia locale del Controparte_3
il quale ultimo si è costituito nel primo grado del giudizio a mezzo di un proprio Controparte_1 funzionario, non in proprio, ma in virtù di apposita delega all'uopo rilasciata dalla CP_3
conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del D. lgs. 150/2011; pertanto,
[...]
posto che le norme che prevedono la possibilità di farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado, da ciò deriverebbe che la legittimazione passiva nell'ambito del presente giudizio sia ravvisabile solo ed esclusivamente in capo alla e non, quindi, in capo all'ente Controparte_3
comunale.
Quanto alla proposta eccezione, va preliminarmente osservato che la stessa non è affidata alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio; pertanto, essa non soggiace alla regola della formulazione tempestiva ad opera della parte interessata.
Invero, la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, anche in considerazione del fatto che il rilievo espresso da parte appellata non è da considerarsi un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio, con possibilità, a sua volta, per il Giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Accertata, dunque, la rilevabilità della proposta eccezione in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche successivamente alla costituzione in giudizio, va, altresì, osservato che la stessa è meritevole di accoglimento.
L'art. 6, comma 9, d. lgs. n. 150/2011 dispone che: “Nel giudizio di primo grado l'opponente
e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20418/2020, ha affermato che la delega di
5 funzioni della all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore non equivale né CP_3 ad una procura processuale (art. 83 c.p.c.), che vale per il solo grado di giudizio per cui è conferita, né ad una procura sostanziale (art. 1387 c.c.); la facoltà di delega riguarda - secondo l'orientamento della Suprema Corte - unicamente il primo grado di giudizio, così come si evince dal dato letterale della disposizione innanzi citata, che nell'incipit testualmente recita “nel giudizio di primo grado”.
Per tutto quanto dedotto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, nel presente giudizio, del . Controparte_1
Passando al merito, va osservato che l'appellante con l'introduzione del Parte_1 presente giudizio, ha domandato “Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per l'assoluta estraneità di i fatti posti a fondamento della stessa”. Parte_1
Su punto, asserisce che la sentenza impugnata abbia violato la Parte_1 disposizione di cui all'art. 2697 c.c., allorquando ha affermato che, nella fattispecie, “sussiste la prova certa che la società ricorrente ha commesso la violazione”, prova che, secondo il giudice di prime cure, deriverebbe dalla produzione delle richieste di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione stradale, nonché dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale che ha redatto i verbali sottesi all'atto impugnato.
Sempre sul punto, parte appellante asserisce che la sentenza impugnata ha effettuato un'erronea valutazione sull'ammissibilità delle richieste istruttorie, sempre in violazione dell'art. 2697 c.c., allorquando ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale capitolata da nel ricorso introduttivo, ritenendola irrilevante. Pt_1
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente osservato che il giudizio in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, ed investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato;
pertanto, il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Come è noto, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità
6 formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sul punto, la Suprema Corte, con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1921, precisa che “alla
P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”.
Posti tali principi, e rilevato che la sanzione amministrativa si concretizza in una misura afflittiva, irrogata nell'esercizio di potestà amministrative, come conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto, in violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo, ritiene questo Giudice che, nella fattispecie, abbia errato il Giudice di prime cure allorquando ha ritenuto sussistente la prova certa della commissione dell'illecito da parte di Parte_1
Di contro, ritiene questo Giudice che tale onere probatorio non sia stato assolto, con l'ovvia conseguenza dell'applicazione del principio del nullun crimen, nulla poena.
In particolare, il Giudice di prime cure ha errato allorquando ha considerato raggiunta la prova certa della commissione dell'illecito sulla base delle richieste di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione stradale e dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale che ha redatto i verbali.
Sul punto, va osservato che una cosa è richiedere di essere autorizzati all'esecuzione di interventi ed un'altra è l'effettiva esecuzione degli stessi, ben potendo alla richiesta di autorizzazione non seguire alcuna concreta attuazione.
Non è dubitabile, dunque, che la richiesta di essere autorizzati al compimento di un'opera non integri la fattispecie dell'esecuzione della stessa e, conseguentemente, per quel che attiene al caso di specie, della commissione dell'illecito.
Ma v'è di più.
I verbali di contestazione sottesi all'ordinanza ingiunzione sono stati elevati in assenza dell'autore della violazione di cui trattasi;
dunque, anche l'altro elemento su cui il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento, ovvero il sopralluogo effettuato dalla Polizia locale che ha elevato i verbali de quibus, è da ritenersi non probante la commissione dell'illecito, in considerazione sia della circostanza che è stato effettuato a distanza di tempo dalla richiesta di
7 autorizzazione, che del fatto che è stato elevato in assenza del contravventore, fattispecie, quest'ultima, che richiederebbe, senza dubbio, un supporto probatorio più incisivo e specifico.
A ciò aggiungasi la circostanza – come correttamente fatto rilevare dal Giudice con provvedimento del 10/1/2014 – che si condivide, che “le dichiarazioni effettuate dall'agente operante in sede di verbale di accertamento fanno fede sino a querela di falso limitatamente ai fatti dallo stesso accertati;
considerato che
l'infrazione è stata rilevata in assenza del trasgressore, alcuna fede privilegiata può essere attribuita al citato verbale relativamente al fatto storico che la trasgressione sia stata effettuata proprio da . Parte_1
Erronea è, altresì, la motivazione a base della sentenza impugnata allorquando afferma che
“le difese della società ricorrente, in ordine al fatto che quegli scavi non sono stati effettuati dalla stessa, sono rimasti sforniti di prova, in quanto non è stato dimostrato che i lavori siano stati eseguiti da altri”; infatti, come innanzi precisato, in ossequio ai principi regolatori della materia de qua, è all'Amministrazione, quale attore in senso sostanziale, che incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa e non al presunto trasgressore.
Posto ciò, ritiene questo Giudice che gli elementi forniti a sostegno dei verbali di contestazione elevati e della conseguente ordinanza ingiunzione non siano idonei a costruire un'azione di responsabilità, che invece richiede un preciso e specifico nesso di causalità tra fatto
(avvenuto, non ipotizzato) ed evento dannoso.
Né sussistono, nella fattispecie, presunzioni gravi, precisi e concordanti idonei ad acclarare la commissione dell'illecito da parte di Parte_1
A quanto detto si aggiunge, altresì, la circostanza che il teste escusso, geom. Testimone_1
(dipendente di ), cui sono stati esibiti i reperti fotografici rappresentativi dello
[...] Pt_1 stato dei luoghi (prodotti in giudizio da e non disconosciuti da parte appellata), ha Pt_1 affermato: “non riconosco lo scavo come scavo di in quanto è uno scavo Parte_1 longitudinale. Noi interveniamo sempre su perdite di condutture idriche o fognarie e pertanto facciamo sempre piccoli scavi, non estesi in lunghezza …escludo che siano stati fatti da noi anche i tagli trasversali che sono più compatibili con la condotta del gas”.
In conclusione, la sentenza n. 290/2012 del Giudice di Pace di deve essere riformata CP_1 nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
Nei rapporti tra , per le vicende rappresentate ed i Parte_1 Controparte_1 loro risvolti procedurali si ritiene equa la compensazione delle spese del giudizio.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione “da € 1.101,00 a € 5.200,00”, con valori medi.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 290/2012 del Giudice di Pace di CP_1
- ANNULLA l'ordinanza ingiunzione del 21/3/2011, prot. 3664/10/Dep./Area III ed i presupposti verbali di contestazione n. 18197/V del 22/11/2010 e n. 13387 del 21/11/2010;
- COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_1
- CONDANNA il Controparte_4
al pagamento, a favore di delle spese di lite del doppio grado di
[...] Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 220,50 per spese ed in complessivi € 3.817,00 per compensi (€
1.265,00 per il primo grado di giudizio ed € 2.552,00 per il secondo), oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 6/4/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 968/2013, promossa da
(P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Palitta (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
parte appellante contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Sabrina Serusi (c.f. C.F._2
parte appellata
e
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_3
Stato di Cagliari
parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2012, emessa il 28/09/2012 dal Giudice di Pace di
CP_1
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello impugnando la sentenza n. 290/2012 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di (che ha rigettato il ricorso e, per l'effetto, confermato il verbale di CP_1
contestazione impugnato), ha convenuto in giudizio il , chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per l'assoluta estraneità della ai fatti posti a fondamento della stessa, come meglio illustrato in premessa”. Pt_1
A sostegno delle proprie richieste, parte appellante ha dedotto:
- di aver proposto, con ricorso del 13/11/2011, tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 21/3/2011 della prot. Controparte_3
3664/10/Dep./Area III, con la quale, a seguito di ricorso inoltrato, erano stati ritenuti fondati gli accertamenti di cui ai verbali di contestazione n. 18197/V del 22/11/2010 e 13387 del 21/11/2010 redatti dal Comando Polizia Municipale del entrambi elevati per la violazione Controparte_1
degli artt. 21, comma 2, e 15, comma 1, del codice della strada;
- che, in particolare, la Polizia Municipale del con i suindicati verbali, Controparte_1 aveva contestato l'occupazione, da parte di della sede stradale di via Briosco di Parte_1
in corrispondenza del civico 1, e, quindi, il danneggiamento della strada interessata da uno CP_1
scavo conseguente ad un taglio cui non sarebbe seguito il ripristino con materiale idoneo, così da provocare le deformazione della stessa e delle sue pertinenze, causa di pericolo per la circolazione veicolare e/o pedonale;
- che la medesima contestazione era contenuta nel verbale n. 13387/V, che si riferiva alla via
Stromboli, 34 di CP_1
- che, avverso i verbali anzidetti, aveva proposto ricorso al Prefetto, Parte_1 affermando di non essere l'autrice dei fatti contestati;
- che, in particolare, aveva sostenuto di non aver aperto alcun cantiere nei luoghi indicati nei verbali de quibus e di non comprendere le ragioni dell'imputazione dell'infrazione alla società stessa;
- che, poiché nei luoghi all'epoca dei fatti era in corso di realizzazione la rete del gas, la possibile autrice della presunta violazione poteva identificarsi nell'impresa esecutrice di tale opera;
- che, con ordinanza-ingiunzione, il Prefetto aveva confermato la validità dei verbali opposti
2 sulla base del fatto che vi era stata una richiesta di autorizzazione per la manomissione della pavimentazione stradale per riparazione di condotte idriche e fognarie, sottoscritta dall'Ing. ER
, in qualità di responsabile del distretto n. 7 di riguardante via
[...] Parte_1
Stromboli, 36;
- che, sul punto, veva eccepito l'incongruità della motivazione, in quanto Parte_1 la semplice richiesta di esecuzione di un intervento non era dimostrativa dell'effettiva esecuzione dello stesso;
- che il e la , nel giudizio di primo grado, avevano sostenuto la Controparte_1 CP_3
validità della contestazione fondandola sostanzialmente sulla produzione di due richieste di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione per lavori urgenti di riparazione della condotta idrica nella via Stromboli 36 e nella via Briosco 1;
- che il Giudice di Pace di con sentenza n. 290/2012, aveva rigettato l'opposizione, CP_1
confermando il verbale di contestazione impugnato.
In data 25/10/2013 si è costituito in giudizio il , chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, voglia dichiarare l'appello inammissibile in quanto proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c.; 2. Nel merito voglia respingere il presente appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 290/2012, con ogni conseguente CP_1 statuizione in ordine alle competenze e spese dei giudizi”.
In data 17/1/2014, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/11/2013 ha dichiarato la contumacia del Controparte_4 ed ha dato atto della tempestività dell'atto di appello, correttamente proposto
[...]
nelle forme del rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
Successivamente, in data 7/3/2014, si è costituito in giudizio il
[...]
che ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria Controparte_4
di spese.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
All'udienza del 18/2/2021 sostituita dal deposito di note scritte, depositate il 5/2/2021, ha rassegnato le conclusioni come segue: “Accogliere l'appello proposto e, per Parte_1
l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per l'assoluta estraneità della ai fatti posti a fondamento della stessa, come meglio Parte_1 illustrato in premessa;
con vittoria delle spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
All'udienza del 18/2/2021 sostituita dal deposito di note scritte, depositate il 12/2/2021, il
3 ha osservato che l'appello proposto nei propri confronti, oltre che privo di Controparte_1 fondamento, era inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale appellato e, pertanto, ha rassegnato le conclusioni come segue: “
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'appello proposto nei confronti del inammissibile per difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dello stesso, disponendone, per l'effetto, l'estromissione;
2. In via subordinata, nel merito, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni già illustrate dalle quali si evince che la violazione è riconducibile ad sulla base delle Parte_1
relative richieste di autorizzazione alla manomissione della sede stradale dalla stessa presentate e, per l'effetto, confermare la sentenza del giudice di Pace di n. 290/2012, con ogni CP_1 conseguente statuizione in ordine alle competenze e spese dei giudizi”.
All'udienza del 18/7/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 13/1/2025.
*****
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione proposta da parte appellata, cioè dal
, che ha chiesto “dichiararsi l'appello inammissibile in quanto proposto oltre Controparte_1 il termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c.”, sull'assunto che il procedimento di secondo grado riguardante un'opposizione a sanzione amministrativa debba svolgersi secondo le regole generali del processo ordinario, ovvero con atto di citazione tempestivamente notificato all'appellata e non con ricorso, come avvenuto nella specie.
L'eccezione sollevata è priva di pregio.
Sul punto, questo Giudice condivide quanto già affermato dal giudice allora procedente con provvedimento di scioglimento di riservata assunta all'udienza del 15/11/2013, che ha dato atto della tempestività dell'atto di appello, correttamente proposto nelle forme del rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
Come è noto, gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011 prevedono, rispettivamente, che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada siano sottoposti al rito delle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto.
Pertanto, il richiamo in blocco, nelle suddette disposizioni, delle norme processuali del rito del lavoro conferma che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al medesimo rito, non essendo comprese, tra le norme escluse, tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione.
Occorre, a questo punto, evidenziare e dare atto che, con note scritte in sostituzione di
4 udienza, depositate in data 12/2/2021, il ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva.
In particolare, ha argomentato, sul punto, che il presente appello riguarda un'ordinanza- ingiunzione emessa dalla per infrazione accertata dalla Polizia locale del Controparte_3
il quale ultimo si è costituito nel primo grado del giudizio a mezzo di un proprio Controparte_1 funzionario, non in proprio, ma in virtù di apposita delega all'uopo rilasciata dalla CP_3
conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del D. lgs. 150/2011; pertanto,
[...]
posto che le norme che prevedono la possibilità di farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado, da ciò deriverebbe che la legittimazione passiva nell'ambito del presente giudizio sia ravvisabile solo ed esclusivamente in capo alla e non, quindi, in capo all'ente Controparte_3
comunale.
Quanto alla proposta eccezione, va preliminarmente osservato che la stessa non è affidata alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio; pertanto, essa non soggiace alla regola della formulazione tempestiva ad opera della parte interessata.
Invero, la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, anche in considerazione del fatto che il rilievo espresso da parte appellata non è da considerarsi un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio, con possibilità, a sua volta, per il Giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Accertata, dunque, la rilevabilità della proposta eccezione in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche successivamente alla costituzione in giudizio, va, altresì, osservato che la stessa è meritevole di accoglimento.
L'art. 6, comma 9, d. lgs. n. 150/2011 dispone che: “Nel giudizio di primo grado l'opponente
e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20418/2020, ha affermato che la delega di
5 funzioni della all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore non equivale né CP_3 ad una procura processuale (art. 83 c.p.c.), che vale per il solo grado di giudizio per cui è conferita, né ad una procura sostanziale (art. 1387 c.c.); la facoltà di delega riguarda - secondo l'orientamento della Suprema Corte - unicamente il primo grado di giudizio, così come si evince dal dato letterale della disposizione innanzi citata, che nell'incipit testualmente recita “nel giudizio di primo grado”.
Per tutto quanto dedotto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, nel presente giudizio, del . Controparte_1
Passando al merito, va osservato che l'appellante con l'introduzione del Parte_1 presente giudizio, ha domandato “Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per l'assoluta estraneità di i fatti posti a fondamento della stessa”. Parte_1
Su punto, asserisce che la sentenza impugnata abbia violato la Parte_1 disposizione di cui all'art. 2697 c.c., allorquando ha affermato che, nella fattispecie, “sussiste la prova certa che la società ricorrente ha commesso la violazione”, prova che, secondo il giudice di prime cure, deriverebbe dalla produzione delle richieste di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione stradale, nonché dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale che ha redatto i verbali sottesi all'atto impugnato.
Sempre sul punto, parte appellante asserisce che la sentenza impugnata ha effettuato un'erronea valutazione sull'ammissibilità delle richieste istruttorie, sempre in violazione dell'art. 2697 c.c., allorquando ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale capitolata da nel ricorso introduttivo, ritenendola irrilevante. Pt_1
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente osservato che il giudizio in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, ed investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato;
pertanto, il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Come è noto, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità
6 formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sul punto, la Suprema Corte, con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1921, precisa che “alla
P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”.
Posti tali principi, e rilevato che la sanzione amministrativa si concretizza in una misura afflittiva, irrogata nell'esercizio di potestà amministrative, come conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto, in violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo, ritiene questo Giudice che, nella fattispecie, abbia errato il Giudice di prime cure allorquando ha ritenuto sussistente la prova certa della commissione dell'illecito da parte di Parte_1
Di contro, ritiene questo Giudice che tale onere probatorio non sia stato assolto, con l'ovvia conseguenza dell'applicazione del principio del nullun crimen, nulla poena.
In particolare, il Giudice di prime cure ha errato allorquando ha considerato raggiunta la prova certa della commissione dell'illecito sulla base delle richieste di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione stradale e dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale che ha redatto i verbali.
Sul punto, va osservato che una cosa è richiedere di essere autorizzati all'esecuzione di interventi ed un'altra è l'effettiva esecuzione degli stessi, ben potendo alla richiesta di autorizzazione non seguire alcuna concreta attuazione.
Non è dubitabile, dunque, che la richiesta di essere autorizzati al compimento di un'opera non integri la fattispecie dell'esecuzione della stessa e, conseguentemente, per quel che attiene al caso di specie, della commissione dell'illecito.
Ma v'è di più.
I verbali di contestazione sottesi all'ordinanza ingiunzione sono stati elevati in assenza dell'autore della violazione di cui trattasi;
dunque, anche l'altro elemento su cui il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento, ovvero il sopralluogo effettuato dalla Polizia locale che ha elevato i verbali de quibus, è da ritenersi non probante la commissione dell'illecito, in considerazione sia della circostanza che è stato effettuato a distanza di tempo dalla richiesta di
7 autorizzazione, che del fatto che è stato elevato in assenza del contravventore, fattispecie, quest'ultima, che richiederebbe, senza dubbio, un supporto probatorio più incisivo e specifico.
A ciò aggiungasi la circostanza – come correttamente fatto rilevare dal Giudice con provvedimento del 10/1/2014 – che si condivide, che “le dichiarazioni effettuate dall'agente operante in sede di verbale di accertamento fanno fede sino a querela di falso limitatamente ai fatti dallo stesso accertati;
considerato che
l'infrazione è stata rilevata in assenza del trasgressore, alcuna fede privilegiata può essere attribuita al citato verbale relativamente al fatto storico che la trasgressione sia stata effettuata proprio da . Parte_1
Erronea è, altresì, la motivazione a base della sentenza impugnata allorquando afferma che
“le difese della società ricorrente, in ordine al fatto che quegli scavi non sono stati effettuati dalla stessa, sono rimasti sforniti di prova, in quanto non è stato dimostrato che i lavori siano stati eseguiti da altri”; infatti, come innanzi precisato, in ossequio ai principi regolatori della materia de qua, è all'Amministrazione, quale attore in senso sostanziale, che incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa e non al presunto trasgressore.
Posto ciò, ritiene questo Giudice che gli elementi forniti a sostegno dei verbali di contestazione elevati e della conseguente ordinanza ingiunzione non siano idonei a costruire un'azione di responsabilità, che invece richiede un preciso e specifico nesso di causalità tra fatto
(avvenuto, non ipotizzato) ed evento dannoso.
Né sussistono, nella fattispecie, presunzioni gravi, precisi e concordanti idonei ad acclarare la commissione dell'illecito da parte di Parte_1
A quanto detto si aggiunge, altresì, la circostanza che il teste escusso, geom. Testimone_1
(dipendente di ), cui sono stati esibiti i reperti fotografici rappresentativi dello
[...] Pt_1 stato dei luoghi (prodotti in giudizio da e non disconosciuti da parte appellata), ha Pt_1 affermato: “non riconosco lo scavo come scavo di in quanto è uno scavo Parte_1 longitudinale. Noi interveniamo sempre su perdite di condutture idriche o fognarie e pertanto facciamo sempre piccoli scavi, non estesi in lunghezza …escludo che siano stati fatti da noi anche i tagli trasversali che sono più compatibili con la condotta del gas”.
In conclusione, la sentenza n. 290/2012 del Giudice di Pace di deve essere riformata CP_1 nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
Nei rapporti tra , per le vicende rappresentate ed i Parte_1 Controparte_1 loro risvolti procedurali si ritiene equa la compensazione delle spese del giudizio.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione “da € 1.101,00 a € 5.200,00”, con valori medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 290/2012 del Giudice di Pace di CP_1
- ANNULLA l'ordinanza ingiunzione del 21/3/2011, prot. 3664/10/Dep./Area III ed i presupposti verbali di contestazione n. 18197/V del 22/11/2010 e n. 13387 del 21/11/2010;
- COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_1
- CONDANNA il Controparte_4
al pagamento, a favore di delle spese di lite del doppio grado di
[...] Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 220,50 per spese ed in complessivi € 3.817,00 per compensi (€
1.265,00 per il primo grado di giudizio ed € 2.552,00 per il secondo), oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 6/4/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
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