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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1319/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesai come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BOLOGNA GINEVRA CHIARA e dall'Avv. BRONZETTI MARIA ELISABETTA, con domicilio eletto VIA GIACOMO ANTONINI 20 - MILANO
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente- retribuzione professionale docente- Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 17/04/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ha altresì lamentato di non avere percepito, per il medesimo periodo, la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta da esclusivamente ai docenti di ruolo e ai CP_2 docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha chiesto pertanto la condanna del al pagamento di tale emolumento. CP_2
Il ha eccepito la fondatezza della richiesta Controparte_3 relativa alla RPD nonché la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della carata docente con riferimento all'a.s. 2020/2021. Non ha contestato la fondatezza della domanda relativa agli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza, in cui parte ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione sulla ritualità della costituzione del , CP_2 rimanendo così assorbita ex art. 153 c.p.c., è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis chela ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale o sostegno, fino al termine delle attività didattiche al 30/06, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre nell'a. s. 2020/2021 ha svolto
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N. 1319/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
attività di docenza in supplenza su posto normale dal 18/01/2021 al 10/06/2021 ed orario 24 ore settimanali (cfr. stato matricolare all.1 MIM). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che il ricorrente è dipendente a tempo determinato del ministero convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a. s. 2024/2025, un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 05.09.2024 e cessazione al 30.06.2025.
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito
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N. 1319/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2021/2022 dal 09/09/2021 al 30/06/2022, a. s. 202272023 dal 07/09/2022 al 30/06/2023, a. s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, sempre con orario completo) e all'assunzione a tempo determinato della ricorrente per l'a. s. 2024/2025 in corso (a. s. 2024/2025 dal 05/09/20204 al 30/06/2025) e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit..
L'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla saltuarietà ed alla CP_2 brevità dell'attività di supplenza prestata alla ricorrente nell' a.s. 2020/2021 non può essere accolta, in quanto la fattispecie è ricompresa nei principi affermati dalla menzionata sentenza n. 29961/2023; infatti, in tema di supplenze temporanee.
Orbene, in tale prospettiva, non vi è ragione per escludere dal novero degli aventi diritto al suddetto beneficio formativo quei docenti, come l'odierna ricorrente, che siano destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ma che si siano protratti nel tempo con riferimento al medesimo istituto, al medesimo insegnamento e alla medesima cattedra ed con un orario assimilabile a quello ordinario, sino al termine dell'attività didattica, nella specie corrispondente alla conclusione degli scrutini finali ( al 10 giugno).
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto alla RDP vale osservare che la questione è stata massimamente risolta dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
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N. 1319/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del 21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
3. - L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_2 condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, pari a € € 838,08 secondo la retribuzione tabellare lorda pari a € 5,82 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per come quantificate in ricorso.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
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N. 1319/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_2 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, nell'a.s. 2020/2021 come indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
resistente al pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive, CP_2 quantificate in complessivi € 838,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, CU € 49,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 27/03/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesai come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BOLOGNA GINEVRA CHIARA e dall'Avv. BRONZETTI MARIA ELISABETTA, con domicilio eletto VIA GIACOMO ANTONINI 20 - MILANO
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente- retribuzione professionale docente- Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 17/04/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ha altresì lamentato di non avere percepito, per il medesimo periodo, la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta da esclusivamente ai docenti di ruolo e ai CP_2 docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha chiesto pertanto la condanna del al pagamento di tale emolumento. CP_2
Il ha eccepito la fondatezza della richiesta Controparte_3 relativa alla RPD nonché la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della carata docente con riferimento all'a.s. 2020/2021. Non ha contestato la fondatezza della domanda relativa agli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza, in cui parte ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione sulla ritualità della costituzione del , CP_2 rimanendo così assorbita ex art. 153 c.p.c., è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis chela ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale o sostegno, fino al termine delle attività didattiche al 30/06, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre nell'a. s. 2020/2021 ha svolto
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attività di docenza in supplenza su posto normale dal 18/01/2021 al 10/06/2021 ed orario 24 ore settimanali (cfr. stato matricolare all.1 MIM). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che il ricorrente è dipendente a tempo determinato del ministero convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a. s. 2024/2025, un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 05.09.2024 e cessazione al 30.06.2025.
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito
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Tribunale di Firenze
dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2021/2022 dal 09/09/2021 al 30/06/2022, a. s. 202272023 dal 07/09/2022 al 30/06/2023, a. s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, sempre con orario completo) e all'assunzione a tempo determinato della ricorrente per l'a. s. 2024/2025 in corso (a. s. 2024/2025 dal 05/09/20204 al 30/06/2025) e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit..
L'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla saltuarietà ed alla CP_2 brevità dell'attività di supplenza prestata alla ricorrente nell' a.s. 2020/2021 non può essere accolta, in quanto la fattispecie è ricompresa nei principi affermati dalla menzionata sentenza n. 29961/2023; infatti, in tema di supplenze temporanee.
Orbene, in tale prospettiva, non vi è ragione per escludere dal novero degli aventi diritto al suddetto beneficio formativo quei docenti, come l'odierna ricorrente, che siano destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ma che si siano protratti nel tempo con riferimento al medesimo istituto, al medesimo insegnamento e alla medesima cattedra ed con un orario assimilabile a quello ordinario, sino al termine dell'attività didattica, nella specie corrispondente alla conclusione degli scrutini finali ( al 10 giugno).
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto alla RDP vale osservare che la questione è stata massimamente risolta dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
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N. 1319/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del 21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
3. - L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_2 condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, pari a € € 838,08 secondo la retribuzione tabellare lorda pari a € 5,82 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per come quantificate in ricorso.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
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Tribunale di Firenze
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_2 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, nell'a.s. 2020/2021 come indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
resistente al pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive, CP_2 quantificate in complessivi € 838,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, CU € 49,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 27/03/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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