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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4936 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 maggio 2025 e vertente
TRA
C.F. ) con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Angelo Cugini e Roberto Sansalone PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Marco Iecher PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9265/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. IV civile, pubblicata in data 03.05.2019 in materia di opposizione a precetto.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.7.2012, ha proposto opposizione al precetto di Parte_1 pagamento della somma di € 5.976,45 oltre accessori notificatogli
1 in data 16.07.2012 dal sig. , in virtù di assegno Controparte_1 bancario n.0117216382-10, non trasferibile della
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_2
Giudice adito, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare,
-sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. sussistendone i gradi motivi;
nel merito.
-accertare quanto descritto nell'esposizione dei fatti del presente all'atto di opposizione: e per l'effetto,
-accogliere la presente opposizione;
-dichiarare l'inefficacia del precetto datato 12.7.12, notificato in data 19.7.2012, con il quale il sig. CP_1
intimava al sig. il pagamento della
[...] Parte_1 somma complessiva di € 5.976,45, in virtù di assegno bancario n.0117216382-10, non trasferibile della;
Controparte_2
-dichiarare che il sig. nulla deve al sig. Parte_1
in forza del titolo costituito da assegno Controparte_1 azionato, in quanto tale credito è inesistente e/o nullo e/o invalido e/o inefficace.
-dichiarare il sig. obbligato alla Controparte_1 restituzione dell'assegno bancario n.0117216382-10, non trasferibile della;
Controparte_2
-rigettare ogni eccezione e/o domanda di parte opposta;
in via subordinata e cautelativa,
-rigettare, comunque, le pretese avanzate dalla parte opposta o comunque ridurre le stesse alla minor somma che venga malauguratamente riconosciuta dovuta,
-liquidare le spese di lite in favore della sola parte opponente, con sentenza esecutiva in favore di quest'ultima e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria, si chiede disporsi:
-ammissione di prova per interrogatorio formale di parte opposta e prova per testi sui capitoli di prova rubricati alle lettere da A ad L dell'esposizione dei fatti contenuta nel presente atto, intendendosi gli stessi preceduti dall'espressione “vero che”, con concessione di termine per indicazione di testi oltre quelli di seguito indicati – (Roma), Testimone_1 Testimone_2
(Roma), (Roma) Tes_3
-rigetto di tutte le eventuali richieste istruttorie avanzate da parte opposta o, esclusivamente in via subordinata, ammissione
2 della parte opponente a prova testimoniale contraria a quella eventualmente articolata da parti opposta e termine per indicare ulteriori testi da escutere).”
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni anche per lite temeraria e, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando il titolo opposto e la sua efficacia esecutiva. In via riconvenzionale, si richiede di accertare e dichiarare il danno patito dal sig. per la condanna del sig. e CP_1 Pt_1 per l'effetto condannare la parte attrice al risarcimento di ulteriori € 1.000,00 o della somma che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente maggiorata ove venisse altresì accertata la temerarietà della lite.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, con rimborso spese generali al 12,5% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge. …”
- il Tribunale, dopo aver disposto la prova testimoniale, all'udienza del 02.07.2015 tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“Respinge l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto della somma complessiva di € 5450,00, oltre spese generali, iva e cpa..”
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che:
- Sulla legittimità della pretesa di azionare l'assegno consegnato a titolo di caparra confirmatoria Risulta documentalmente provato che la proposta d'acquisto di avente ad oggetto l'immobile situato Parte_1 in via Beduschi n.31 veniva accettata da , in data Controparte_1
31.03.12, il quale riceveva l'assegno di € 5.976,45, a titolo di caparra confirmatoria. La comunicazione di accettazione –
3 proveniente dall'agenzia immobiliare – risulta inequivoca nonostante l'erronea indicazione del civico relativo all'immobile oggetto dell'accordo. Pertanto, atteso il perfezionamento dell'accordo, è irrilevante la revoca della proposta del 6.4.12, la quale ai sensi dell'art. 1328 c.c. può intervenire “finché il contratto non sia concluso” e quindi al momento in cui il proponente è venuto a conoscenza dell'accettazione dell'oblato (art. 1326 c.c.).
-sull'istanza dell'opponente di esperire prova testimoniale Deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale articolata dall'opponente circa la comunicazione da parte dell'agente immobiliare della volontà di non accettare la proposta d'acquisto del , in quanto avente ad oggetto circostanze contrarie al CP_1 contenuto del documento.
- sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così concluso: Parte_1
““Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis
- riformare la sentenza n. 9265/2019 Tribunale di Roma pubblicata il 3.5.19, in persona del Giudice dott.ssa Flora Mazzaro, non notificata;
e per l'effetto,
- a totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. al sig. ; Parte_1 Controparte_1
In via istruttoria:
- ammettere interrogatorio del sig. e prova per testi Tes_3 articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc richiesta di ammissione riformulata in sede di precisazione delle conclusioni;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via d'urgenza:
- disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.”.
Si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto così decidere:
-In via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis, c.p.c., non avendo la
4 stessa una ragionevole probabilità di essere accolta poiché infondata in fatto ed in diritto, oltreché inconsistente ed effettuata a meri fini dilatori.
-Nel merito rigettare integralmente, per tutte le motivazioni suestese, l'appello in questa sede interposto dal sig. della Pt_1 sentenza n.9265/2019, pubblicata il 3.5.19, Tribunale Civile di Roma, Sezione IV – Giudice Dott.ssa Flora Mazzaro, nella causa iscritta al procedimento n.51076/2012 RG – non notificata- con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda formulata dal sig. nel giudizio di opposizione a precetto. Per Parte_1
l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado dichiarando efficace il precetto opposto del valore di € 5.976.45 nonché valida la condanna al pagamento a favore del sig. CP_1 degli “€ 5.450,00, oltre spese generali, iva e cpa” a titolo di spese legali liquidate per il primo grado.”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto in data 20 marzo 2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
-Sull'omessa pronuncia sulle domande ed eccezione delle parti o un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice per mancato esame delle conclusioni di parte nonché omessa trascrizione delle stesse.
***
-Sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che si fosse perfezionato l'accordo. Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce che non risulta né provato né documentato che la proposta d'acquisto fosse stata accettata dal . CP_1
Invero, il sig. riferisce che l'agenzia immobiliare gli Pt_1 comunicava, mediante telegramma, l'accettazione di una proposta relativa ad un appartamento diverso sito al civico 6 invece che al civico 31 di Via Giuseppe Beduschi, senza inviare una rettifica successiva, sicché la proposta deve ritenersi decaduta. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver considerato quanto dedotto e provato dalle parti, anche avuto riguardo ad
5 accertamenti compiuti in altri giudizi tra le stesse parti o anche tra altre parti. Ad ogni modo, secondo il sig. la proposta d'acquisto Pt_1 non potrebbe avere valenza di contratto, essendo un atto unilaterale e recettizio, il quale presuppone la successiva accettazione definitiva del destinatario. L'appellante deduce, inoltre, che secondo la giurisprudenza tale accettazione deve intendersi valida ed efficace se formulata per iscritto e riferita per esplicito alla proposta. Deduce, inoltre, che la previsione di cui all'art. 1326, primo comma, c.c. derogherebbe quella dell'art. 1335 c.c. nel senso che l'accettazione deve intendersi conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, non escludendosi la sua successiva consegna al proponente. Tuttavia, nel caso di specie, secondo l'appellante: in primo luogo, non sarebbe stata rilasciata alcuna accettazione per iscritto, atteso che la firma del venditore in calce alla proposta d'acquisto riguarda esclusivamente la ricezione dell'assegno bancario;
in secondo luogo, la proposta avrebbe comunque perduto efficacia atteso che l'accettazione non risulta trasmessa entro il termine di 15 giorni come indicato in proposta. Parte appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe determinato l'importo dell'assegno in
€ 5.976,45 invece che € 5.000,00, ed avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di caparra confirmatoria invece di deposito fiduciario.
-Sulla comunicazione di accettazione Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che fosse valida la comunicazione di accettazione avvenuta mediante telegramma e relativa ad un altro immobile. In particolare, a sostegno di quanto dedotto il sig. Pt_1 riferisce che la sentenza n.12126/2016 pubblicata il 15.06.2016, del Tribunale di Roma e resa nel giudizio instaurato dallo stesso nei confronti dell'agenzia immobiliare, ha ritenuto che nessun vincolo giuridico si fosse instaurato tra le parti e che nessuna provvigione fosse dovuta all'agenzia.
-Sulla prova testimoniale L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale espletata. In particolare, secondo il sig. dalle testimonianze dei signori Pt_1
ed , si evincerebbe che il sig. “avrebbe espresso Tes_3 Pt_2 CP_1 ufficialmente un rifiuto per l'offerta di € 130.000,00”.
6 Infine, parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale rilevato d'ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale, non avendo controparte sollevato la relativa eccezione.
§ 5. — Il primo motivo va disatteso.
Seppur sinteticamente, il giudice di primo grado ha esposto in sentenza che la causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da al precetto notificato nei suoi confronti, in data Parte_1
16.07.12, da per il pagamento della somma di € Controparte_1
5.976,45, oltre accessori in virtù di assegno bancario n. 0117216382-10, non trasferibile della;
ha Controparte_2 riassunto le conclusioni dell'opposto; ha ritenuto che il contratto si fosse perfezionato con l'accettazione del FI in data 31.03.12 della proposta di acquisto formulata dal attraverso la Pt_1
Agenzia immobiliare;
che tale accettazione fosse stata comunicata al proponente con telegramma datato 3.04.12; che la Pt_1 provenienza del telegramma dalla Agenzia immobiliare presso la quale il aveva effettuato la proposta di acquisto rendesse Pt_1 irrilevante l'errore nell'indicazione del n. civico di via Beduschi ove è ubicato l'immobile oggetto del contratto;
che l'assegno di euro 5.976,45 fosse stato rilasciato dal a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria;
che la revoca della proposta, in quanto successiva al perfezionamento del contratto, fosse inefficace;
che le prove testimoniali assunte fossero inammissibili, in quanto vertenti a contrastare le risultanze della prova scritta.
La sentenza, per quanto sintetica, non è dunque nulla, risultando esposte le domande delle parti e i passaggi motivazionali a sostegno della statuizione di rigetto dell'opposizione a precetto. Per il resto, dalla documentazione depositata in atti risulta che:
- in data 31.3.2012 il ha effettuato attraverso Pt_1
l'Agenzia Immobiliare Eurocase 2003 s.r.l. la proposta di acquisto dell'immobile di proprietà del sito in Roma, via Beduschi CP_1
31 int. 2, al prezzo di euro 130.000 di cui euro 5.000,00 a mezzo di assegno bancario rilasciato alla data della proposta in deposito all'Agenzia immobiliare e da considerarsi quale caparra confirmatoria dalla data di accettazione da parte del;
CP_1
-era previsto che la proposta perdesse efficacia 15 giorni dopo la data fissata per la stipula del contratto preliminare;
7 - il contratto preliminare, denominato nella proposta come
“scrittura privata” al punto 4, doveva essere stipulato presso l'Agenzia immobiliare entro il giorno 10.4.2012;
- dal documento n. 2 prodotto dal risulta che CP_1 quest'ultimo, con comunicazione scritta in data 31.3.2012 indirizzata all'Agenzia immobiliare ha comunicato l'accettazione della proposta di acquisto formulata dal in data 21.3.2012 Pt_1 per l'immobile di via Beduschi 31 al prezzo di euro 130.000;
-dal telegramma (doc. 3 in data 3.4.2012 Pt_1 proveniente dall'Agenzia immobiliare e diretto al risulta la Pt_1 comunicazione all'appellante dell'accettazione da parte del CP_1 della proposta di acquisto dell'immobile di “via Beduschi n. 6 int. 2”;
- il modulo della proposta di acquisto effettuata dal ND risulta sottoscritto per accettazione dal FI in data 31.3.2012, il quale dichiara di ricevere l'assegno di cui sopra;
- in data 4.4.2012 (doc. 3 ) risulta la convocazione del CP_1 presso l'Agenzia immobiliare per la stipula del Pt_1
“preliminare via Beduschi 31 int. 2”;
- analoghe convocazioni sono state effettuate con telegrammi in data 7 e 18 aprile 2012 (doc. 4 e 5 parte opposta); in occasione di tutti gli appuntamenti disertati dal il Pt_1 CP_1 ha sottoscritto dichiarazioni in cui ha presso atto della mancata presenza del Pt_1
- con raccomandata spedita il 6.4.2012 e ricevuta il 10.4.2012 dalla Agenzia Immobiliare Eurocase 2003 s.r.l. il ha revocato la proposta di acquisto formulata il 31.3.2012 Pt_1
“essendo trascorsi i15 giorni previsti per la validità dell'atto” ed ha chiesto la restituzione dell'assegno. Tutto ciò premesso, la Corte ritiene infondato l'appello sulla base dei seguenti motivi:
-deve ritenersi che la comunicazione dell'accettazione da parte del della proposta di acquisto formulata dal CP_1 Pt_1 con telegramma proveniente dall'Agenzia immobiliare in data 3.4.2012 e diretto al non sia inficiata dall'errore Pt_1 nell'indicazione del numero civico della via Beduschi, n. 6 int. 2, anziché n. 31 int. 2, atteso che, da un lato l'unica proposta di acquisto di cui si comunicava l'accettazione del proprietario era riferita all'immobile del sito in via Beduschi n. 31 int. 2 e CP_1 quindi nessun equivoco poteva sorgere in ordine a quale proposta fosse stata accettata dal proprietario;
dall'altro lato, la stessa agenzia immobiliare in data 4.4.2012 (doc. 3 ) ha convocato CP_1 il presso la sua sede per la stipula del “preliminare via Pt_1
8 Beduschi 31 int. 2” e quindi l'errore di cui sopra risulta rettificato con comunicazione precedente alla revoca della proposta di acquisto da parte del con raccomandata del 6.4.2012 Pt_1 ricevuta il 10.4.2012;
-è ben vero che la dichiarazione scritta del FI di accettazione della proposta di acquisto del dell'immobile Pt_1 di via Beduschi n. 31 int. 2 di cui al doc. 2 di parte opposta non ha data certa nei confronti del in quanto diretta alla Agenzia Pt_1
Immobiliare; tuttavia la convocazione del er la stipula del Pt_1 preliminare effettuata dalla Agenzia Immobiliare con telegramma del 4.4.2012 conferma l'anteriorità dell'accettazione della proposta di acquisto da parte del proprietario dell'immobile in data anteriore al 4.4.2012.
- non solo, ma nel modulo della proposta di acquisto formulata dal e da quest'ultimo sottoscritta, risulta nello Pt_1 spazio dedicato all'accettazione del venditore, la sottoscrizione del in data 31.3.2012 di avvenuta consegna al medesimo CP_1 dell'assegno di euro 5.000 lasciato in deposito cauzionale dal fino al momento dell'accettazione della proposta, per il Pt_1 quale era prevista l'imputazione a caparra confirmatoria a partire dalla data di accettazione del venditore;
trattandosi di scrittura privata tra le parti in causa, non operano le prescrizioni di cui all'art. 2704 c.c. in tema di data certa nei confronti dei terzi. Ne consegue la conferma dell'avvenuta accettazione da parte del in data 31.3.2012 della proposta di acquisto formulata dal CP_1
Pt_1
- la prova testimoniale con i testi di parte opponente, e , in cui i riferisce di un incontro Testimone_1 Testimone_4 presso l'Agenzia immobiliare nel quale il titolare di quest'ultima avrebbe riferito che il venditore non accettava la proposta di acquisto al prezzo di euro 130.000, richiedendo, invece, la maggior somma di euro 135.000, è del tutto ininfluente ai fini della decisione, a prescindere dalla rilevata inammissibilità della suddetta prova orale;
-invero, l'incontro suddetto si sarebbe svolto in data 23.3.2012, ossia due giorni dopo la formulazione della proposta di acquisto da parte del pertanto, essendo la suddetta Pt_1 proposta irrevocabile per 15 giorni, alla data del 23.3.2012 nella quale si è svolto l'incontro la trattativa sul prezzo proposto dal ra ancora in pieno svolgimento, dovendo ritenersi del tutto Pt_1 verosimile il tentativo del venditore, tramite l'Agenzia immobiliare, di far salire il prezzo di euro 5.000 rispetto a quello proposto, (lo stesso appellante assume che il , teste Tes_3
9 dell'opposta, riferiva testualmente: “li ho invitati quindi a riflettere su una eventuale aumento della somma da offrire”), salvo poi decidersi, invece, il , ad accettare la proposta del CP_1 Pt_1 al prezzo di euro 130.000 nella successiva data del 31.3.2012, ossia in data pienamente conforme alla tempistica contrattuale prevista;
- in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 3
c.p.c., il aveva eccepito a pag. 3 l'inammissibilità ex art. CP_1
2722 c.c. della suddetta prova testimoniale, richiamando, in proposito, la medesima eccezione già sollevata in comparsa di costituzione e risposta a pag. 6;
- del tutto irrilevante risulta che il Tribunale in altro giudizio svoltosi tra il la Agenzia Immobiliare Eurocase 2003 s.r.l. Pt_1 abbia respinto la domanda della società di condanna dell'odierno appellante al pagamento della provvigione, sul rilievo che l'affare non era concluso, atteso che nel modulo contenente la proposta di acquisto la sottoscrizione del era riferibile unicamente alla CP_1 consegna dell'assegno;
- invero detta sentenza è intervenuta nei confronti di altra parte, terza rispetto all'odierno contenzioso, di talché l'accertamento in essa compiuto, ove anche la sentenza fosse passata, in giudicato, è inopponibile al , che di tale giudizio CP_1 non è stato parte (art. 2909 c.c.);
-la somma di euro 5.976,45 corrisponde a quella di euro 5.000 portata dall'assegno versato dal e risultato impagato Pt_1 per mancanza di fondi, oltre agli interessi e le spese del precetto.
L'appello va, dunque, respinto.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
10 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e
CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della
Amministrazione.
Così deciso in Roma il giorno 5 maggio 2025.
Il presidente estensore
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