Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6112/2016 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 6112/2012 e promossa da:
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), ( ), queste ultime quali C.F._2 Controparte_2 C.F._3
eredi di ( , deceduto a IC (PD) il 17/01/2022; Persona_1 C.F._4
( ), Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
( ), ( ) e C.F._6 Controparte_5 C.F._7 [...]
( ), quali eredi legittimi di CP_6 C.F._8 Persona_2
( ), deceduta in Siracusa il 30/09/2021; C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Di Silvestro giusta procura in atti ovverosia in calce all'atto di citazione e agli atti di riassunzione e costituzione volontaria, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Siracusa, via Dione, 71;
ATTORI contro
, , , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, quali eredi di , deceduto in data 30.12.2003; Controparte_11 Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI
e già in persona del l.r.p.t.; Controparte_12 Controparte_13
CONVENUTA CONTUMACE
, , , e Controparte_7 Controparte_14 CP_15 CP_16
, quali eredi legittimi di deceduto in data 25.09.2022, tutte
[...] Persona_4
rappresentate e difese dall'avv. Sebastiano De Caro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/L;
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
e
( ) e Controparte_17 C.F._10 Controparte_18
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Bonomo, giusta procura in atti, ed C.F._10
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Siracusa, via Albania n. 7;
INTERVENIENTI
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Giusta sentenza parziale in data 25/06/2021 è stato statuito in ordine alla presente causa R.G. n.
6112/2016 precisamente quanto segue:
“a parziale decisione della causa di cui al R.G. n. 6112/2016, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredita di , deceduto Persona_3
il 30.12.2003, in capo a , , , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
per decorso del termine previsto all'art. 480 c.c.. Rigetta la domanda di Controparte_11 dichiarazione di prescrizione del diritto di accettare l'eredita di , deceduta il Persona_5
12.07.2012, in capo a , , , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
per decorso del termine previsto all' art. 480 c.c.. Dichiara lo scioglimento della CP_11
comunione ereditaria e dispone la vendita del compendio immobiliare come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.”. Con contestuale ordinanza in data 25/06/2021, resa ai sensi degli artt. 569 e 591 bis c.p.c., è stata autorizzata la vendita del compendio immobiliare di viale Epipoli n. 32/34, Siracusa – rispettivamente la proprietà dell'appartamento sito in Siracusa (SR), Viale Epipoli n. 34 e del garage sito in Siracusa
(SR), Viale Epipoli n. 32, beni individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, al Foglio
29, P.lla 258 sub. 12, categ. C/6 ed al Foglio 29, P.lla 258 sub. 27, categ. A/3 -, con delega delle operazioni di vendita al professionista, avv. Simona Lo Bello.
Tenuto conto dell'avvenuto decesso, nelle more del giudizio, degli attori in data Persona_2
30.09.2021, ed in data 17.1.2022, e delle conseguenziali dichiarazioni di Persona_1
interruzione del processo, la causa è stata regolarmente riassunta nei confronti degli aventi diritto della parte deceduta, ovverosia di , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, da un lato, e e dall'altro. CP_6 CP_1 Controparte_2
Nelle more, è deceduto, altresì, il convenuto, in data 25.09.2022; riassunta la causa Persona_4
nei confronti delle figlie di questo ultimo, , Controparte_7 Controparte_14 CP_15
, le stesse si sono costituite in giudizio rappresentando di aver rinunciato all'eredità Controparte_16 dal proprio padre giusta atto di rinuncia all'eredità R.G.V.G. n. 3151/2022, in data 5.12.2022, n. Cron.
5835/2022, num. Rep. 3518; pertanto, hanno evidenziato il loro difetto di legittimazione passiva ed hanno chiesto l'estromissione dal giudizio con condanna alle spese di parte attrice.
Con successivo decreto di trasferimento di proprietà rep. n. 1307/2023 del 15.05.2023, tenuto conto del “verbale di vendita senza incanto redatto in data 24.03.2023 dal quale risulta che il Lotto Unico
è stato aggiudicato in via definitiva al prezzo di € 64.800,00 in favore di , nato il Persona_6
13.05.1981 a Siracusa (SR) e ivi residente e domiciliato in Traversa Sinerchia n. 8, C.F.
, il quale (…) per l'acquisto del LOTTO UNICO ha offerto la somma di € C.F._11
64.800,00 (euro sessantaquattromilaottocento/00)”, è stato disposto il trasferimento dell'immobile oggetto di causa, ovverosia la piena proprietà dell'appartamento sito in Siracusa (SR), Viale Epipoli
n. 34 e del garage sito in Siracusa (SR), Viale Epipoli n. 32, beni individuati al Catasto Fabbricati del
Comune di Siracusa rispettivamente al Foglio 29, P.lla 258, sub. 27, categ. A/3 ed al Foglio 29, P.lla
258, sub. 12, categ. C/6.
Orbene, il professionista delegato ha depositato in atti la bozza del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla superiore vendita nei confronti delle parti in causa, provvedendo ad includervi le somme ascendenti ad Euro 5.813,04 per la quota del 50 % di 1/5 originariamente facente capo a
, i cui eredi sono stati già dichiarati decaduti dal diritto di accettare l'eredità del Persona_3
padre giusta sentenza parziale in data 25.06.2021. Allo stesso modo, ed a modifica del citato progetto di distribuzione, la restante parte, pari a 5.813,04, va annessa, per accrescimento, alle quote di cui sono già titolari gli aventi diritto-attori, visto il maturarsi, nelle more del giudizio, della prescrizione del diritto di accettare l'eredità di
[...]
(già moglie di , deceduta il 12.07.2012), in capo a , Per_5 Persona_3 Controparte_7
e ,. CP_8 CP_9 CP_10
Sul punto, infatti, trova accoglimento anche la domanda di parte attrice volta a sentir dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , deceduta il 12.07.2012, Persona_5
in capo a , per Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 decorso del termine previsto all'art. 480 c.c., tenuto conto che a norma dell'art. 480 c.c. “il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni”, termine ormai decorso.
Inoltre, considerato l'avvenuto decesso di e la rinunzia operata all'eredità di questo Persona_4
ultimo dalle rispettive figlie - e -, giusta atto di rinuncia CP_7 Parte_2 Controparte_16 all'eredità R.G.V.G. n. 3151/2022 in data 5.12.2022, n. Cron. 5835/2022, num. Rep. 3518, anche tale quota di 1/5 va ad accrescere le restanti quote già in testa a parte attrice.
Pertanto, le somme come ricavate dalla superiore vendita vanno distribuite essenzialmente nei confronti degli attori, ovverosia di nonché di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
(eredi di e di , , , Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
(eredi di , unici aventi diritto, le cui quote risultano accresciute CP_6 Persona_2
complessivamente delle quote originariamente facenti capo, per 1/5 ciascuno, ai germani Per_4
e a (come non accettate entro il termine prescrizionale di legge o
[...] Persona_3
rinunziate espressamente dagli stessi e/o dagli aventi diritto).
Tuttavia, gli stessi attori aventi diritto alle superiori somme risultano onerati a soddisfare i creditori ipotecari intervenuti – e – in relazione al credito vantato da questi CP_19 CP_20
ultimi sulla quota come facente capo originariamente a e devoluta agli stessi per Persona_4
accrescimento.
Ed invero. I creditori ipotecari, e intervenuti nel presente giudizio CP_19 CP_20
giusta memoria di costituzione in data 23.01.2024, hanno evidenziato di aver iscritto ipoteca sull'immobile intestato a per la quota di 1/5, nell'anno 2017 ed ancor prima della Persona_4
trascrizione della domanda di divisione (in forza di due differenti statuizioni giudiziali, rispettivamente sentenza n. 733/2014 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, nella causa n. 3143/2011 RG Aff lav, e sentenza n. 377/2015 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, nella causa n. 3142/2011 RG Aff lav.); inoltre, gli stessi hanno evidenziato di avere diritto a soddisfare il proprio credito a norma dell'art. 2825, III e IV co., c.c., sulle somme ricavate dalla vendita del bene già ipotecato ovverosia “nella distribuzione privilegiata del ricavato fino a concorrenza dei loro rispettivi crediti e nei limiti della quota di spettanza del loro debitore” e secondo
“il fenomeno della c.d. «surrogazione reale impropria», secondo cui il creditore possa soddisfarsi sulla somma di denaro o, se si vuole, sul credito, che ha sostituito il bene gravato da ipoteca”.
Orbene, tale domanda risulta del tutto ammissibile nonché meritevole di accoglimento, anche perché nel caso di specie, in cui il debitore ipotecario è deceduto nelle more del giudizio ed ancor prima dell'intervento dei creditori ipotecari, trova applicazione – circa la quota di questo ultimo debitore, come rinunciata dalle rispettive figlie - il principio dell'accrescimento delle quote dei coeredi già comproprietari e, conseguentemente l'art. 676 C.c. circa il pagamento dei debiti ereditari da parte dei coeredi, in proporzione delle loro quote e nei limiti della quota di spettanza del debitore come ad essi devoluta per accrescimento. (Cfr. art. 676 rubricato “Effetti dell'accrescimento” il quale statuisce che
“L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica
l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale”).
Pertanto, e già assistiti da garanzia ipotecaria - rispettivamente CP_19 CP_20
Reg. Gen. 13978 e Reg. Part. 2042 del 21 settembre 2017, sull'immobile sito in Siracusa viale Epipoli
n. 34, riportato nel catasto fabbricati di Siracusa al foglio 29, p.lla 258, sub 12, cat C/6, e Reg. Gen.
13977 e Reg. Part. 2041 del 21 settembre 2017, sull'immobile sito in Siracusa viale Epipoli n. 34, riportato nel catasto fabbricati di Siracusa al foglio 29, p.lla 258, sub 27, cat A/3, nonché sull'immobile sito in Siracusa viale Epipoli n. 34, riportato nel catasto fabbricati di Siracusa al foglio
29, p.lla 258, sub 12, cat C/6 – sulla quota di 1/5 di hanno diritto a vedersi Persona_4
soddisfare il proprio credito direttamente dai coeredi del proprio debitore;
il tutto “nella distribuzione privilegiata del ricavato fino a concorrenza dei loro rispettivi crediti e nei limiti della quota di spettanza del loro debitore” e secondo “il fenomeno della c.d. «surrogazione reale impropria», secondo cui il creditore possa soddisfarsi sulla somma di denaro o, se si vuole, sul credito, che ha sostituito il bene gravato da ipoteca”.
Orbene, dall'elaborato del professionista delegato in data 4.07.23, circa il calcolo delle somme disponibili per il riparto nei confronti degli aventi diritto, risulta che il totale da distribuire al netto delle spese è pari ad Euro 60.178,84.
Tuttavia, e come sopra già affermato, sussiste la necessità di apportare la modifica delle quote da distribuire 1/3 ciascuno agli attori – e successivamente, fra loro, in relazione alle rispettive quote ereditarie -, considerato che gli eredi di , moglie di , sono nelle Persona_5 Persona_3 more decaduti dal diritto di accettare l'eredità (e pertanto, il relativo 50 % della metà residua dell'intera quota di 1/5 del comproprietario pari ad Euro 5.813,00, è da Persona_3
assegnarsi agli attori, ad integrazione di quella come già calcolata dal professionista delegato, e dunque 1/3 a , 1/3 agli eredi di - e così in parti uguali fra Parte_1 Persona_1 CP_1
e -, ed 1/3 agli eredi di e così da dividersi: 50 % a Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
e la parte restante in parti uguali ai figli , ed ). CP_4 CP_5 Controparte_6
Così stando le cose, circa la distribuzione delle somme ricavate dalla superiore vendita fra gli aventi diritto – come calcolate in Euro 58.130,04 al netto delle spese di procedura di vendita - , si afferma che sulla massa ereditaria gravano in prededuzione le somme anticipate dagli eredi di Per_1
per la divisione giudiziale a titolo di fondo spese (2.500,00), C.U. (518,00) e C.T.U.
[...]
(1.853,17), per l'importo totale di Euro 4.871,17, da rimborsare agli aventi a e CP_1 CP_2
in quanto sostenute nell'interesse dei condividendi;
inoltre, allo stesso modo, sulla massa
[...]
gravano i debiti garantiti da privilegio di nei limiti della quota di 1/5 già in testa Persona_4
allo stesso e rinunciata dai suoi eredi e/o aventi causa, pari ad Euro 11.626,00, da pagarsi ai creditori intervenienti, e fino a concorrenza dei rispettivi crediti e nei limiti CP_19 CP_20
della predetta somma.
Pertanto, considerato l'accrescimento delle quote degli attori e delle superiori considerazioni,
l'importo residuale va distribuito fra gli aventi diritto, proporzionalmente alla titolarità della quota di ciascuno di loro, ovverosia: per 1/3 a per 1/3 agli eredi di Parte_1 Persona_1
(ovverosia e e fra queste in parti uguali) e per 1/3 agli eredi di CP_1 Controparte_2
(di cui il 50 % a , e per la restante in parti uguali fra Persona_2 Controparte_3 [...]
, e ). CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Infine, non merita accoglimento la domanda di fruttificazione formulata da parte attrice nei confronti di in quanto gli eredi di questo ultimo hanno rinunziato all'eredità dello stesso. Persona_4
Quanto alle spese sostenute per il giudizio di divisione (Euro 1.853,17 per C.T.U., Euro 518,00 per
C.U. ed Euro 2.500,00 a titolo di fondo spese), le stesse, come detto appena sopra, attesa la natura della procedura, la mancanza di soccombenza sostanziale ed attenendo al comune interesse dei condividenti, vengono poste a carico della massa in seno al progetto di divisione, disponendosi il rimborso nei confronti di chi le ha anticipate, ovverosia degli eredi di Persona_1
Inoltre, quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese di lite di parte attrice, relativamente a e loro eredi costituiti e e loro eredi costituiti – liquidate come in Persona_2 Persona_1
dispositivo - , unitamente a quelle di cui sopra, si ritiene che le stesse, in quanto funzionali alla domanda principale di divisione e dirette in definitiva a condurre il giudizio nel comune interesse delle parti, vanno interamente poste a carico della massa ereditaria, attesa la natura della procedura, la mancanza di soccombenza sostanziale ed attenendo le stesse al comune interesse dei condividenti.
Quanto alle spese legali della parte convenuta in giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva in quanto già rinunziante all'eredità di le stesse vengono poste a carico di parte Persona_4
attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del tenore dell'attività difensiva espletata, ai valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusine della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda, a seguito della rimessione della causa sul ruolo, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 6112/2016, ogni altra questione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , Persona_5
deceduta il 12.07.2012, in capo a , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
per decorso del termine previsto dall'art. 480 c.c., escludendo le
[...] Controparte_11
stesse dal progetto di divisione e disponendo l'accrescimento della quota di 1/5 in capo agli attori;
- dispone l'accrescimento della quota di 1/5, come originariamente facente capo al convenuto,
in favore degli attori, Persona_4
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_7 Controparte_14
e ; Controparte_16 CP_15
- Dichiara ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda di intervento spiegata dai creditori intervenuti, e CP_19 CP_20
e per l'effetto, tenuto conto della domanda di parte attrice in relazione alla distribuzione delle somme discese dalla vendita dell'immobile di Viale Epipoli nn. 32/34, dispone i seguenti pagamenti da prelevarsi dalla massa ereditaria, onerando a tal fine il professionista delegato, avv.
Simona Lo Bello:
- In prededuzione, il pagamento, nei confronti dei creditori intervenienti, e CP_19
del debito garantito da privilegio di nei limiti della quota CP_20 Persona_4
di 1/5 già in testa allo stesso, pari ad Euro 11.626,00, fino a concorrenza dei loro rispettivi crediti e nei limiti della predetta somma;
- In prededuzione, il pagamento, nei confronti degli eredi di ovverosia Persona_1
e delle somme anticipate per il giudizio di divisione (Euro CP_1 Controparte_2
1.853,17 pe/r C.T.U., Euro 518,00 per C.U. ed Euro 2.500,00 a titolo di fondo spese);
- In prededuzione, il pagamento delle spese di lite di parte attrice, relativamente a
[...]
e e relativi eredi costituitisi in giudizio, a carico della massa in Per_2 Persona_1
seno al progetto di divisione, che si liquidano in Euro 5.810,00, oltre spese al 15 %, c.p.a. ed
Iva come per legge;
- il pagamento del residuo provento della vendita dell'immobile di Viale Epipoli nn. 32/34 fra gli attori secondo il seguente schema di ripartizione: 1/3 a , 1/3 agli eredi di Parte_1
( e e 1/3 agli eredi di Persona_1 CP_1 Controparte_2 Persona_2
( , e ), secondo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
quanto riportato in parte narrativa nonché in proporzione alla titolarità della quota di ciascuno di loro;
- Rigettata la domanda di parte attrice inerente la fruttificazione ed assorbita ogni altra e differente questione.
Pone, infine, le spese di lite di parte convenuta, , Controparte_7 Controparte_14
e a carico di parte attrice, che si liquidano in Euro 2.906,00, Controparte_16 CP_15
oltre 15 % rimborso forfetario, c.p.a. ed iva come per legge se dovuta;
Così deciso in Siracusa, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011