Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
Nel valutare in concreto se un decreto o una ordinanza presentino i caratteri della decisorietà e definitività, agli effetti dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., occorre aver riguardo al contenuto ed agli effetti che il provvedimento è destinato a produrre. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza del giudice di merito, che aveva respinto "allo stato" la richiesta di svincolo della cauzione prestata dal sequestrante, ritenendo che fosse meramente ordinatorio il contenuto del provvedimento, il quale non decideva su diritti e neppure sulla sorte della cauzione, ma si limitava al semplice diniego dello svincolo, inteso quale mero atto esecutivo di decisioni da assumersi in seguito, come confermato dalla formula interlocutoria inserita nel dispositivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANITALIA 1973 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA SATA SRL, in persona del curatore fallimentare Rag. Francesco Romano Pappalardo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 04/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 novembre 1992 la Corte di appello di Cagliari, all'esito del giudizio di convalida di sequestro conservativo eseguito dalla Sanitalia 1973 s.r.l. sulle somme dovute dal Consorzio del nucleo industriale di Tortolì-Arbatax alla S.A.T.A. s.r.l., impose alla sequestrante una cauzione di L. 100.000.000, che fu regolarmente versata.
Nelle more del giudizio di merito sulla pretesa della sequestrante verso la S.A.T.A., il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento di quest'ultima, e il Tribunale di Lanusei, davanti al quale il giudizio pendeva, dichiarò improcedibile la domanda proposta dalla Sanitalia 1973, dovendo la pretesa esser fatta valere mediante insinuazione al passivo fallimentare.
La Sanitalia 1973 ha rivolto, quindi, alla Corte di appello di Cagliari istanza di svincolo della cauzione, depositata su libretto postale, sostenendo che non vi era più ragione di mantenerla. La curatela ha resistito eccependo: che il deposito era stato effettuato a favore della sola S.A.T.A., e non anche della Sanitalia;
che pendevano ancora davanti al Tribunale fallimentare di Roma un giudizio di opposizione allo stato passivo e un'istanza di rivendicazione, ex art. 103 legge fall., della somma depositata, per cui la Corte adita era assolutamente incompetente a pronunciarsi sulla domanda della Sanitalia, sia in ragione della vis actractiva fallimentare, sia per litispendenza e continenza nelle cause pendenti dinanzi al Tribunale di Roma.
La Corte di appello, con ordinanza del 4 febbraio 2000, ha respinto, "allo stato", l'istanza, osservando che, a prescindere dall'accertamento della natura del deposito in questione, la competenza a disporre lo svincolo della cauzione spettava allo stesso giudice che la aveva imposta (e quindi ad essa Corte), ma che, siccome "nella specie la cauzione riguardava l'eventuale risarcimento dei danni e le spese conseguenti ad un sequestro che fosse stato eseguito in mancanza del relativo diritto da accertarsi evidentemente nel successivo giudizio di merito (...) solo all'esito dei giudizi instaurati davanti al tribunale di Roma potrà stabilirsi la sorte della cauzione prestata".
Avverso detta ordinanza propone ricorso straordinario per Cassazione la Sanitalia 1973, sulla base di un solo motivo, cui resiste con controricorso il curatore intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 51 legge fallimentare 670 e 674 (ora abrogato) c.p.c. in relazione agli artt. 360 c.p.c. e 111 Costituzione", afferma che, essendo divenuto inefficace il provvedimento di sequestro, a seguito della dichiarazione di fallimento della società sequestrata, il giudice che aveva adottato quel provvedimento era tenuto a svincolare le somme depositate a cauzione, in quanto tale deposito "è strumentale alla esecuzione ed alla persistenza del provvedimento di sequestro" e, dunque, venuto meno ope legis quest'ultimo, lo svincolo del deposito "è e deve restare indifferente alla circostanza che la domanda di merito cui accedeva il provvedimento cautelare prosegua innanzi ad altro giudice"; ne' la pendenza del giudizio di merito determina "un interesse del debitore sequestrato a conservare la cauzione per l'ipotesi di rigetto della domanda avversa", giacché, "nella vigenza del precedente regime processuale dei procedimenti cautelari, ogni questione relativa alla fondatezza della domanda di merito restava devoluta alla cognizione del giudice innanzi al quale era formulata" e "nessun rilievo, per converso, poteva avere per il giudice della cautela la sorte - ed a fortiori la pendenza - di tale altro giudizio"; ne', inoltre sussiste un interesse del sequestrato al mantenimento della cauzione anche a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro, giacché, "se è vero (...) che il deposito della cauzione garantisce il sequestrato degli eventuali danni che dovesse subire dall'esecuzione del provvedimento cautelare, è altrettanto incontestabile che venuto meno il sequestro deve ritenersi caducata anche l'attività procedimentale ad essa propedeutica quale, nel caso di specie, l'imposizione e il deposito di cauzione".
2. Occorre preliminarmente esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso, espressamente proposto ai sensi dell'art. 111 Cost.:
questione, del resto, affrontata, con opposte soluzioni, anche dalla ricorrente e dal curatore controricorrente.
La ricorrente, in particolare, si limita ad affermare - senza altro aggiungere - che il ricorso è ammissibile, essendo proposto avverso provvedimento il quale, pur rivestendo forma di ordinanza, "ha carattere decisorio e natura di sentenza".
2.1. Per costante e risalente giurisprudenza di questa Corte, com'è noto, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., è ammesso avverso i provvedimenti che, pur rivestendo forma di decreto o ordinanza, abbiano tuttavia carattere decisorio e definitivo: siano, cioè, idonei a decidere su diritti soggettivi (o status), con gli effetti propri del giudicato, e non siano altrimenti impugnabili.
Nel valutare, poi, in concreto se un determinato provvedimento presenti i predetti caratteri occorre aver riguardo al suo contenuto ed agli effetti che è destinato a produrre.
Nella specie, l'ordinanza impugnata si limita a respingere, "allo stato", la richiesta di svincolo della cauzione, sul presupposto che la sorte di quest'ultima "potrà stabilirsi solo all'esito dei giudizi instaurati davanti al tribunale di Roma", aventi ad oggetto il diritto cautelato dal sequestro cui accede la cauzione, posta, a sua volta, a garanzia del risarcimento dei danni e delle spese conseguenti all'esecuzione del sequestro in mancanza, eventualmente, del diritto cautelato. La Corte di appello, dunque, non emette decisioni in merito a diritti (come il diritto cautelato dal sequestro, o quello al risarcimento del danno e alle spese per sequestro infondato) e neppure provvede sulla sorte della cauzione, ma si limita al semplice rigetto dell'istanza di svincolo del deposito, inteso (lo svincolo), evidentemente, quale mero atto esecutivo (l'ordine di pagare rivolto al depositario) di decisioni da assumersi in seguito: tant'è che lo stesso rigetto è espressamente pronunciato con una formula interlocutoria ("allo stato").
Si tratta, dunque, di un provvedimento a contenuto ordinatorio e non decisorio, del tutto inidoneo a "fare stato" con efficacia di giudicato. Il ricorso presentato contro di esso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 2067,14, di cui euro 2.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003