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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/08/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa
DA
con gli Avvocati OLIVIERI FABIO e OLIVIERI LUCIO Parte_1 C.F._1
VIA TORINO, 19 GROTTAMMARE
APPELLANTE
CONTRO
. _1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.741/2017 del 22/08/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto l'ex marito per sentire, per quanto ancora qui di interesse, Pt_1 CP_1
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 177, 1° comma lett. c), c.c., il proprio diritto a percepire il 50%
pagina 1 di 3 di quanto liquidato, a titoli di compensi professionali, per attività svolta nei confronti di terza società in costanza di matrimonio.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto la domanda, decisione confermata dalla sentenza n.734 del
2021 di questa Corte, sul presupposto che, al momento dello scioglimento della comunione coniugale
(nel 1996 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi), il CP_1
non aveva né la disponibilità né l'aspettativa di percezione di tali somme, avendo iniziato il giudizio per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria nei confronti del terzo solo successivamente, CP_2
ottenendo la sentenza nel 2009, cosicché non poteva averle né consumate né tantomeno sottratte in quanto il credito non era neppure ancora esigibile.
Impugnata la sentenza con ricorso per Cassazione, la Suprema Corte lo ha accolto, cassando con rinvio,
e formulando, sulla questione, il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art.177 lett.c), i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale”.
La ha riassunto la causa con citazione notificata al il 7/8/23 all'indirizzo PEC Pt_1 CP_1
estratto dall'INAD, non essendosi questo costituito, va dichiarato contumace.
Alla luce del principio formulato dalla Suprema Corte, la insiste in riassunzione nella pretesa di Pt_1
vedersi riconosciuto il diritto a percepire il 50% dei proventi professionali maturati in costanza di matrimonio dall'ex marito e non riscossi nei confronti della CP_2
La domanda deve essere senz'altro accolta, e riguardo alla quantificazione delle somme spettanti al occorrerà far riferimento alla sentenza di questa Corte di appello n. 1712/2019 corretta con CP_1
ordinanza in data 23/1/20 e passata in giudicato, la quale ha determinato i compensi in euro 74.391,44, oltre interessi e maggior danno e cioè in complessivi euro 147.233,68, oltre, su tale somma, gli interessi legali dal 1.11.2019 al saldo.
Conseguentemente, la istante ha diritto a percepire la somma di €. 73.616,84 oltre gli interessi legali dal
1/11/2019 al saldo pari al 50 % dell'intera somma liquidata.
L'appello va dunque accolto e riformata la sentenza come in motivazione.
Il va condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in CP_1
dispositivo, considerando per il giudizio di cassazione e di rinvio, la redazione degli atti difensivi con collegamento ipertestuale (art. 4, comma 1 bis DM n. 55 del 2014).
P. T. M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Pt_1 _1
in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di _1 Pt_1
, della somma di euro 73.616,84 oltre interessi legali dal 1/11/2019 al saldo,
[...]
condanna al rimborso in favore di e per essa ai procuratori _1 Parte_1
antistatari, delle spese dell'intero giudizio, che liquida per il giudizio innanzi al tribunale di Ascoli
Piceno in euro 6.000,00, per il primo giudizio di appello (tre fasi) in euro 8.000,00 , per il giudizio di cassazione in euro 14.000,00 e per il giudizio di rinvio (tre fasi) in euro 13.000,00, oltre per tutti spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa
DA
con gli Avvocati OLIVIERI FABIO e OLIVIERI LUCIO Parte_1 C.F._1
VIA TORINO, 19 GROTTAMMARE
APPELLANTE
CONTRO
. _1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.741/2017 del 22/08/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto l'ex marito per sentire, per quanto ancora qui di interesse, Pt_1 CP_1
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 177, 1° comma lett. c), c.c., il proprio diritto a percepire il 50%
pagina 1 di 3 di quanto liquidato, a titoli di compensi professionali, per attività svolta nei confronti di terza società in costanza di matrimonio.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto la domanda, decisione confermata dalla sentenza n.734 del
2021 di questa Corte, sul presupposto che, al momento dello scioglimento della comunione coniugale
(nel 1996 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi), il CP_1
non aveva né la disponibilità né l'aspettativa di percezione di tali somme, avendo iniziato il giudizio per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria nei confronti del terzo solo successivamente, CP_2
ottenendo la sentenza nel 2009, cosicché non poteva averle né consumate né tantomeno sottratte in quanto il credito non era neppure ancora esigibile.
Impugnata la sentenza con ricorso per Cassazione, la Suprema Corte lo ha accolto, cassando con rinvio,
e formulando, sulla questione, il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art.177 lett.c), i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale”.
La ha riassunto la causa con citazione notificata al il 7/8/23 all'indirizzo PEC Pt_1 CP_1
estratto dall'INAD, non essendosi questo costituito, va dichiarato contumace.
Alla luce del principio formulato dalla Suprema Corte, la insiste in riassunzione nella pretesa di Pt_1
vedersi riconosciuto il diritto a percepire il 50% dei proventi professionali maturati in costanza di matrimonio dall'ex marito e non riscossi nei confronti della CP_2
La domanda deve essere senz'altro accolta, e riguardo alla quantificazione delle somme spettanti al occorrerà far riferimento alla sentenza di questa Corte di appello n. 1712/2019 corretta con CP_1
ordinanza in data 23/1/20 e passata in giudicato, la quale ha determinato i compensi in euro 74.391,44, oltre interessi e maggior danno e cioè in complessivi euro 147.233,68, oltre, su tale somma, gli interessi legali dal 1.11.2019 al saldo.
Conseguentemente, la istante ha diritto a percepire la somma di €. 73.616,84 oltre gli interessi legali dal
1/11/2019 al saldo pari al 50 % dell'intera somma liquidata.
L'appello va dunque accolto e riformata la sentenza come in motivazione.
Il va condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in CP_1
dispositivo, considerando per il giudizio di cassazione e di rinvio, la redazione degli atti difensivi con collegamento ipertestuale (art. 4, comma 1 bis DM n. 55 del 2014).
P. T. M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Pt_1 _1
in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di _1 Pt_1
, della somma di euro 73.616,84 oltre interessi legali dal 1/11/2019 al saldo,
[...]
condanna al rimborso in favore di e per essa ai procuratori _1 Parte_1
antistatari, delle spese dell'intero giudizio, che liquida per il giudizio innanzi al tribunale di Ascoli
Piceno in euro 6.000,00, per il primo giudizio di appello (tre fasi) in euro 8.000,00 , per il giudizio di cassazione in euro 14.000,00 e per il giudizio di rinvio (tre fasi) in euro 13.000,00, oltre per tutti spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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