Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che, sebbene un invito al pagamento possa essere impugnabile autonomamente in determinate circostanze (ad esempio, se è l'unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria), nel caso di specie è stato notificato un atto prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, l'impugnazione del solo invito al pagamento è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 45
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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