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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 5.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. M. Di Summa Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: indennità disoccupazione agricola 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di aver lavorato nell'anno 2022 per 103 giornate come otd alle dipendenze dell'azienda agricola Mastro Damiano- esponeva di aver presentato, in data 20.2.2023, domanda tesa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022.
Rappresentava che , con provvedimento del 26.6.2023, aveva comunicato il rigetto della CP_1 suddetta domanda in quanto “risulta iscritto negli elenchi CD/CM”.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, non essendo in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con condanna dell' CP_1
al pagamento di quanto dovuto e che fosse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione negli elenchi CD.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 1049/1970, “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
I fatti costitutivi della domanda sono dunque: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni ed un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello precedente.
Tali presupposti, nel caso di specie, sono incontestati ed in ogni caso risultano dalla documentazione in atti (estratto previdenziale, buste paga e cud relativo all'anno 2022).
ha tuttavia rigettato la domanda in quanto “risultata iscritta per l'intero anno 2022 negli elenchi CP_1
CD/CM, iscrizione confermata dagli Uffici competenti che in data 28 settembre u.s. riferivano che
l'iscrizione nella gestione era stata disposto con verbale ispettivo dell'aprile 2021 a far data dal
01/04/2015, come coadiuvante nel nucleo (docc. 1 e 2)”. C.F._1
Nel fascicolo consta esclusivamente una relazione interna dalla quale si evince che “nell'anno CP_1
2022 la sig.ra risulta iscritta anche come coltivatore diretto (CD) per 156 giornate” e una nota Pt_1 indirizzata a con la quale comunicava che “a seguito dell'accertamento del Parte_2 CP_1
28/04/2021, e' stata iscritta come coadiuvante dell'azienda in oggetto la signora nata Parte_1 il 16/02/1990 (…) con imposizione dal 01/04/2015…”.
Detta documentazione non appare sufficiente ad obliterare il diritto dedotto in giudizio in quanto, a fronte della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e delle specifiche contestazioni formulate in ricorso e nelle note conclusive in ordine all'assenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione dei CD in relazione all'anno 2022, non ha allegato, in concreto, CP_1
alcuna specifica circostanza fattuale che induca a ritenere fondata - con riferimento alla suindicata annualità - l'iscrizione (disposta d'ufficio) della ricorrente nella gestione coltivatori diretti quale coadiuvante, non essendo stato neppure prodotto il verbale ispettivo da cui avrebbe tratto scaturigine tale determinazione (verbale che, peraltro, risalirebbe ad un periodo antecedente rispetto a quello per cui è causa); né è dato comprendere le ragioni per le quali ha disposto l'iscrizione nella predetta CP_1
CP_ gestione per 156 giornate, come indicato nella relazione istruttoria prodotta dall convenuto.
Il ricorso va pertanto accolto e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_1
dispositivo tenuto conto del valore della controversia (in relazione al medesimo scaglione di riferimento individuato nelle note conclusive depositate in data 20.2.2025) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1. dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione CD/CM per l'anno 2022;
2. accerta il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 5.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. M. Di Summa Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: indennità disoccupazione agricola 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di aver lavorato nell'anno 2022 per 103 giornate come otd alle dipendenze dell'azienda agricola Mastro Damiano- esponeva di aver presentato, in data 20.2.2023, domanda tesa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022.
Rappresentava che , con provvedimento del 26.6.2023, aveva comunicato il rigetto della CP_1 suddetta domanda in quanto “risulta iscritto negli elenchi CD/CM”.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, non essendo in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con condanna dell' CP_1
al pagamento di quanto dovuto e che fosse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione negli elenchi CD.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 1049/1970, “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
I fatti costitutivi della domanda sono dunque: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni ed un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello precedente.
Tali presupposti, nel caso di specie, sono incontestati ed in ogni caso risultano dalla documentazione in atti (estratto previdenziale, buste paga e cud relativo all'anno 2022).
ha tuttavia rigettato la domanda in quanto “risultata iscritta per l'intero anno 2022 negli elenchi CP_1
CD/CM, iscrizione confermata dagli Uffici competenti che in data 28 settembre u.s. riferivano che
l'iscrizione nella gestione era stata disposto con verbale ispettivo dell'aprile 2021 a far data dal
01/04/2015, come coadiuvante nel nucleo (docc. 1 e 2)”. C.F._1
Nel fascicolo consta esclusivamente una relazione interna dalla quale si evince che “nell'anno CP_1
2022 la sig.ra risulta iscritta anche come coltivatore diretto (CD) per 156 giornate” e una nota Pt_1 indirizzata a con la quale comunicava che “a seguito dell'accertamento del Parte_2 CP_1
28/04/2021, e' stata iscritta come coadiuvante dell'azienda in oggetto la signora nata Parte_1 il 16/02/1990 (…) con imposizione dal 01/04/2015…”.
Detta documentazione non appare sufficiente ad obliterare il diritto dedotto in giudizio in quanto, a fronte della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e delle specifiche contestazioni formulate in ricorso e nelle note conclusive in ordine all'assenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione dei CD in relazione all'anno 2022, non ha allegato, in concreto, CP_1
alcuna specifica circostanza fattuale che induca a ritenere fondata - con riferimento alla suindicata annualità - l'iscrizione (disposta d'ufficio) della ricorrente nella gestione coltivatori diretti quale coadiuvante, non essendo stato neppure prodotto il verbale ispettivo da cui avrebbe tratto scaturigine tale determinazione (verbale che, peraltro, risalirebbe ad un periodo antecedente rispetto a quello per cui è causa); né è dato comprendere le ragioni per le quali ha disposto l'iscrizione nella predetta CP_1
CP_ gestione per 156 giornate, come indicato nella relazione istruttoria prodotta dall convenuto.
Il ricorso va pertanto accolto e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_1
dispositivo tenuto conto del valore della controversia (in relazione al medesimo scaglione di riferimento individuato nelle note conclusive depositate in data 20.2.2025) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1. dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione CD/CM per l'anno 2022;
2. accerta il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere