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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/08/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 480/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. e P.I. Parte_1 C.F._1
), quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Enne Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Borghetto n. 11, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Infantino Boris ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 48, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 05.10.2021, l'impresa individuale ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, così disporre: in via preliminare: revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta tale da incidere sulla quantificazione del credito esposto nel decreto ingiuntivo;
nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, che l'ammontare del credito azionato monitoriamente non è corretto e pertanto non è dovuto, e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via subordinata: nella sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, disporre la compensazione delle rispettive poste, rideterminando la somma dovuta a titolo di T.F.R. lordo, in €. 5.590,84, per come quantificata: (€. 21.635,58 -
€. 16.044,74 = €. 5.590,84), rideterminando la somma sulla quale calcolarsi gli interessi legali e rivalutazione monetaria liquidati nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
si è costituito ritualmente in giudizio contestando Controparte_1 nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese con conferma del decreto opposto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale dell'opponente e l'escussione di un testimone.
La scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, all'udienza del 03.07.2025 ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
* Tanto premesso, si rileva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 145/2021, emesso in data 28.08.2021, il Tribunale di Piacenza accoglieva il ricorso proposto da CP_1
ed ingiungeva alla ditta individuale il
[...] Parte_1 pagamento della somma lorda di euro 32.456,68, di cui euro 21.635,58 a
2 titolo di trattamento di fine rapporto e il residuo importo a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019, spettanze di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo nonché compensi di procedimento – decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
L'esecutorietà dello stesso provvedimento veniva sospesa con ordinanza in data 02.12.2021.
Successivamente, con ordinanza ex art. 423, comma primo, cod. proc. civ., emessa in data 24.02.2022, veniva disposto il pagamento immediato a favore di della somma lorda non contestata di euro Controparte_1
10.821,10 (relativa alle predette mensilità).
Con il presente ricorso in opposizione, , titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ha riferito:
- di aver assunto alle proprie dipendenze nel maggio Controparte_1
2006 (doc. 1 ric.);
- che nel 2011 e nel 2014 il dipendente percepiva acconti ed anticipazioni sul TFR pur non avendone diritto, il tutto per la somma complessiva lorda di euro 16.451,69 (quantum richiesto in sede monitoria), corrispondente alla somma di euro 16.044,74 al netto della tassazione al 23,96% (pagg.
4-6 ricorso);
- che detto importo corrispondeva “incredibilmente al TFR netto dovuto al dipendente, pari ad euro 16.451,69” (pag. 7 ricorso);
- che le distinte di bonifico del 27.12.2016 e del 29.12.2016 recavano la causale “Acconto TFR 2016” (pag. 7 ricorso;
doc. 3 ric.).
per contro ha dedotto: Controparte_1
- di aver lavorato dal 1982 al 2006 per il Rag. padre di;
Pt_1 Parte_1
- che, deceduto il primo datore di lavoro nel 2006, l'azienda (studio di elaborazione dati e consulenza fiscale) passava in capo all'opponente, con sua assunzione ex novo;
- che il rapporto di lavoro, della durata complessiva di 37 anni, era caratterizzato da rapporti personali di confidenza e familiarità, così come anche ammesso dall'opponente;
3 - di essersi dimesso nel mese di aprile 2019, poiché il datore di lavoro non erogava le retribuzioni;
- che il decreto ingiuntivo veniva azionato non solo per il trattamento di fine rapporto, ma anche per le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 (per la somma lorda di euro 10.821,10) e che, rispetto a tali poste retributive, “la non solleva alcuna obiezione, confermando CP_2 quindi la loro debenza”, dovendosi anzi notare “che nel prospetto predisposto dalla difesa avversaria per l'anno 2019 (doc. 4, fascicolo
risulta versata solo la retribuzione di gennaio 2019” (pagg. 2-3 Pt_1 memoria difensiva);
- che il versamento in eccedenza rispetto all'importo della retribuzione mensile era conseguenza di un accordo individuale volto a remunerare il dipendente con uno stipendio superiore alla paga sindacale;
- che infatti, anche quando era alle dipendenze del padre dell'opponente, percepiva uno stipendio superiore alla paga minima in ragione delle competenze maturate;
- che dunque la somma di euro 350,00 mensili pagata non costituiva un anticipo o un acconto sul t.f.r., ma era il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta nel mese di riferimento, che il datore di lavoro aveva deciso di non indicare nel cedolino paga non dover adempiere al pagamento della contribuzione previdenziale.
Così ricostruite le posizioni delle parti, occorre osservare che gli assunti di parte opponente non sono condivisibili in quanto generici ed imprecisi.
Sul punto, giova ricordare il fondamentale principio secondo cui il “thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008, n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze
4 dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso" (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761). Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Nel presente giudizio, parte opponente ha allegato in maniera del tutto generica circostanze relative ad un'anticipazione del TFR e a somme eccedenti versate mensilmente al lavoratore come unici motivi di opposizione.
Sul punto, recentemente, Cass. 13525/2025 ha statuito che: “È da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell'art. 2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale. Lo schema legale dell'anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l'anticipazione; b) regola dell'una tantum, per cui l'anticipazione è possibile una sola volta;
c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;
e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno;
4% del totale dei dipendenti). Ora, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell'anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione e, correlativamente, del t.f.r. Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall'art. 2120 c.c. Quest'ultimo era il caso affrontato dalla
5 sentenza di questa Corte n. 4133/07, la quale ha ritenuto legittima l'anticipazione per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 2120 c.c. Detta sentenza, al contrario, non prevede la possibilità che l'anticipazione avvenga non già una tantum ma mensilmente, e nemmeno prevede che l'anticipazione possa essere svincolata da qualsiasi causale, come è invece nel caso di specie. L'anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell'anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. L'anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l'accantonamento mensile del t.f.r., e fa sì che l'anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.”.
Nel caso di specie, nessuna delle circostanze dianzi esplicitate è di fatto ravvisabile, non è emersa alcuna prova né dell'effettiva anticipazione del TFR spettante al lavoratore né quindi della riconducibilità delle somme effettivamente versate alla stessa anticipazione di TFR né, tantomeno, della sussistenza di uno specifico accordo tra le parti (allegato da parte opposta) volto a garantire al dipendente una remunerazione “superiore” alla “paga sindacale”, mai indicata a cedolino a scopi meramente elusivi.
Tutt'al più, è rispondente a logica pensare che si sia trattato di somme versate in aggiunta – proditoriamente definite quali “14° su base volontaria
– superminimo individuale” (docc.
4-10 opponente;
docc.
4-7 opposto), visto anche che non è dato comprendere per quale ragione il datore di lavoro dovesse anticipare somme così rilevanti senza mai chiedere alcuna quietanza nel corso di diversi anni, oltretutto in vigenza di un regime fiscale in cui la tassazione di dette poste è pacificamente a carico del solo lavoratore (ex art. 2120 cod. civ.).
Giova puntualizzare che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo
6 che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del 2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo, tanto che la Suprema Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n. 1899 del 1994). In altri termini, il giudice deve esaminare analiticamente la volontà negoziale delle parti, manifestabile anche mediante il comportamento tenuto dai datori di lavoro, qualificabile come concludente nel senso della sussistenza di una prassi aziendale che escludesse l'assorbimento del superminimo.
Orbene, nulla di tutto ciò può essere ravvisato nel presente giudizio, neanche in via meramente ipotetica né può dirsi sussistere un fumus sulla base dell'attività istruttoria espletata.
In particolare, lo stesso , rendendo interrogatorio Parte_1 formale sui capitoli 12 e 13 della memoria costitutiva di parte opposta, così ha risposto:
Cap. 12) Il versamento in eccedenza rispetto all'importo della retribuzione mensile era conseguenza di un accordo individuale volto a remunerare il dipendente con uno stipendio superiore alla paga sindacale. Il sig.
, infatti, anche quando era alle dipendenze del padre CP_1 dell'opponente percepiva uno stipendio superiore alla paga minima in ragione delle competenze maturate:
“Non è vero. Io parlo per il periodo che mi riguarda e dichiaro che è vero che prendeva un plus in più ma si trattava della quattordicesima CP_1 non prevista dal contratto collettivo nazionale e che io per mia libera scelta ho deciso di dargli”.
7 Cap.13) I 350 euro mensili che venivano pagati non costituivano un anticipo o un acconto sul t.f.r., ma erano il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta nel mese di riferimento, che il datore di lavoro aveva deciso di non indicare nel cedolino paga per sottrarsi al pagamento della contribuzione previdenziale:
“Non è vero. I 350,00 euro mensili erano il t.f.r. Nei bonifici che il CP_1 disponeva direttamente, indicava che si trattava di un importo a titolo di t.f.r.”.
Né l'istruttoria testimoniale ha fornito elementi di rilievo quanto alle diverse circostanze in questione. In particolare, la teste escussa , collega dell'opposto Testimone_1 nel periodo 2012-2019 come impiegata della ditta escussa a Pt_1 prova diretta sui capitoli di cui alla memoria difensiva, nulla ha saputo riferire sull'accordo individuale né sugli anticipi-acconti TFR.
Tanto premesso, il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 145/2021 emesso dal Tribunale di Piacenza il 28.08.2021; condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.700 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. e P.I. Parte_1 C.F._1
), quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Enne Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Borghetto n. 11, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Infantino Boris ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 48, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 05.10.2021, l'impresa individuale ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, così disporre: in via preliminare: revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta tale da incidere sulla quantificazione del credito esposto nel decreto ingiuntivo;
nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, che l'ammontare del credito azionato monitoriamente non è corretto e pertanto non è dovuto, e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via subordinata: nella sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, disporre la compensazione delle rispettive poste, rideterminando la somma dovuta a titolo di T.F.R. lordo, in €. 5.590,84, per come quantificata: (€. 21.635,58 -
€. 16.044,74 = €. 5.590,84), rideterminando la somma sulla quale calcolarsi gli interessi legali e rivalutazione monetaria liquidati nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
si è costituito ritualmente in giudizio contestando Controparte_1 nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese con conferma del decreto opposto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale dell'opponente e l'escussione di un testimone.
La scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, all'udienza del 03.07.2025 ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
* Tanto premesso, si rileva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 145/2021, emesso in data 28.08.2021, il Tribunale di Piacenza accoglieva il ricorso proposto da CP_1
ed ingiungeva alla ditta individuale il
[...] Parte_1 pagamento della somma lorda di euro 32.456,68, di cui euro 21.635,58 a
2 titolo di trattamento di fine rapporto e il residuo importo a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019, spettanze di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo nonché compensi di procedimento – decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
L'esecutorietà dello stesso provvedimento veniva sospesa con ordinanza in data 02.12.2021.
Successivamente, con ordinanza ex art. 423, comma primo, cod. proc. civ., emessa in data 24.02.2022, veniva disposto il pagamento immediato a favore di della somma lorda non contestata di euro Controparte_1
10.821,10 (relativa alle predette mensilità).
Con il presente ricorso in opposizione, , titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ha riferito:
- di aver assunto alle proprie dipendenze nel maggio Controparte_1
2006 (doc. 1 ric.);
- che nel 2011 e nel 2014 il dipendente percepiva acconti ed anticipazioni sul TFR pur non avendone diritto, il tutto per la somma complessiva lorda di euro 16.451,69 (quantum richiesto in sede monitoria), corrispondente alla somma di euro 16.044,74 al netto della tassazione al 23,96% (pagg.
4-6 ricorso);
- che detto importo corrispondeva “incredibilmente al TFR netto dovuto al dipendente, pari ad euro 16.451,69” (pag. 7 ricorso);
- che le distinte di bonifico del 27.12.2016 e del 29.12.2016 recavano la causale “Acconto TFR 2016” (pag. 7 ricorso;
doc. 3 ric.).
per contro ha dedotto: Controparte_1
- di aver lavorato dal 1982 al 2006 per il Rag. padre di;
Pt_1 Parte_1
- che, deceduto il primo datore di lavoro nel 2006, l'azienda (studio di elaborazione dati e consulenza fiscale) passava in capo all'opponente, con sua assunzione ex novo;
- che il rapporto di lavoro, della durata complessiva di 37 anni, era caratterizzato da rapporti personali di confidenza e familiarità, così come anche ammesso dall'opponente;
3 - di essersi dimesso nel mese di aprile 2019, poiché il datore di lavoro non erogava le retribuzioni;
- che il decreto ingiuntivo veniva azionato non solo per il trattamento di fine rapporto, ma anche per le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 (per la somma lorda di euro 10.821,10) e che, rispetto a tali poste retributive, “la non solleva alcuna obiezione, confermando CP_2 quindi la loro debenza”, dovendosi anzi notare “che nel prospetto predisposto dalla difesa avversaria per l'anno 2019 (doc. 4, fascicolo
risulta versata solo la retribuzione di gennaio 2019” (pagg. 2-3 Pt_1 memoria difensiva);
- che il versamento in eccedenza rispetto all'importo della retribuzione mensile era conseguenza di un accordo individuale volto a remunerare il dipendente con uno stipendio superiore alla paga sindacale;
- che infatti, anche quando era alle dipendenze del padre dell'opponente, percepiva uno stipendio superiore alla paga minima in ragione delle competenze maturate;
- che dunque la somma di euro 350,00 mensili pagata non costituiva un anticipo o un acconto sul t.f.r., ma era il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta nel mese di riferimento, che il datore di lavoro aveva deciso di non indicare nel cedolino paga non dover adempiere al pagamento della contribuzione previdenziale.
Così ricostruite le posizioni delle parti, occorre osservare che gli assunti di parte opponente non sono condivisibili in quanto generici ed imprecisi.
Sul punto, giova ricordare il fondamentale principio secondo cui il “thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008, n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze
4 dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso" (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761). Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Nel presente giudizio, parte opponente ha allegato in maniera del tutto generica circostanze relative ad un'anticipazione del TFR e a somme eccedenti versate mensilmente al lavoratore come unici motivi di opposizione.
Sul punto, recentemente, Cass. 13525/2025 ha statuito che: “È da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell'art. 2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale. Lo schema legale dell'anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l'anticipazione; b) regola dell'una tantum, per cui l'anticipazione è possibile una sola volta;
c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;
e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno;
4% del totale dei dipendenti). Ora, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell'anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione e, correlativamente, del t.f.r. Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall'art. 2120 c.c. Quest'ultimo era il caso affrontato dalla
5 sentenza di questa Corte n. 4133/07, la quale ha ritenuto legittima l'anticipazione per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 2120 c.c. Detta sentenza, al contrario, non prevede la possibilità che l'anticipazione avvenga non già una tantum ma mensilmente, e nemmeno prevede che l'anticipazione possa essere svincolata da qualsiasi causale, come è invece nel caso di specie. L'anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell'anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. L'anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l'accantonamento mensile del t.f.r., e fa sì che l'anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.”.
Nel caso di specie, nessuna delle circostanze dianzi esplicitate è di fatto ravvisabile, non è emersa alcuna prova né dell'effettiva anticipazione del TFR spettante al lavoratore né quindi della riconducibilità delle somme effettivamente versate alla stessa anticipazione di TFR né, tantomeno, della sussistenza di uno specifico accordo tra le parti (allegato da parte opposta) volto a garantire al dipendente una remunerazione “superiore” alla “paga sindacale”, mai indicata a cedolino a scopi meramente elusivi.
Tutt'al più, è rispondente a logica pensare che si sia trattato di somme versate in aggiunta – proditoriamente definite quali “14° su base volontaria
– superminimo individuale” (docc.
4-10 opponente;
docc.
4-7 opposto), visto anche che non è dato comprendere per quale ragione il datore di lavoro dovesse anticipare somme così rilevanti senza mai chiedere alcuna quietanza nel corso di diversi anni, oltretutto in vigenza di un regime fiscale in cui la tassazione di dette poste è pacificamente a carico del solo lavoratore (ex art. 2120 cod. civ.).
Giova puntualizzare che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo
6 che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del 2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo, tanto che la Suprema Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n. 1899 del 1994). In altri termini, il giudice deve esaminare analiticamente la volontà negoziale delle parti, manifestabile anche mediante il comportamento tenuto dai datori di lavoro, qualificabile come concludente nel senso della sussistenza di una prassi aziendale che escludesse l'assorbimento del superminimo.
Orbene, nulla di tutto ciò può essere ravvisato nel presente giudizio, neanche in via meramente ipotetica né può dirsi sussistere un fumus sulla base dell'attività istruttoria espletata.
In particolare, lo stesso , rendendo interrogatorio Parte_1 formale sui capitoli 12 e 13 della memoria costitutiva di parte opposta, così ha risposto:
Cap. 12) Il versamento in eccedenza rispetto all'importo della retribuzione mensile era conseguenza di un accordo individuale volto a remunerare il dipendente con uno stipendio superiore alla paga sindacale. Il sig.
, infatti, anche quando era alle dipendenze del padre CP_1 dell'opponente percepiva uno stipendio superiore alla paga minima in ragione delle competenze maturate:
“Non è vero. Io parlo per il periodo che mi riguarda e dichiaro che è vero che prendeva un plus in più ma si trattava della quattordicesima CP_1 non prevista dal contratto collettivo nazionale e che io per mia libera scelta ho deciso di dargli”.
7 Cap.13) I 350 euro mensili che venivano pagati non costituivano un anticipo o un acconto sul t.f.r., ma erano il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta nel mese di riferimento, che il datore di lavoro aveva deciso di non indicare nel cedolino paga per sottrarsi al pagamento della contribuzione previdenziale:
“Non è vero. I 350,00 euro mensili erano il t.f.r. Nei bonifici che il CP_1 disponeva direttamente, indicava che si trattava di un importo a titolo di t.f.r.”.
Né l'istruttoria testimoniale ha fornito elementi di rilievo quanto alle diverse circostanze in questione. In particolare, la teste escussa , collega dell'opposto Testimone_1 nel periodo 2012-2019 come impiegata della ditta escussa a Pt_1 prova diretta sui capitoli di cui alla memoria difensiva, nulla ha saputo riferire sull'accordo individuale né sugli anticipi-acconti TFR.
Tanto premesso, il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 145/2021 emesso dal Tribunale di Piacenza il 28.08.2021; condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.700 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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