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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3910/2018
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANGELO GIOVANNI COFONE, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_1
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE, GIULIA RENZETTI e MANUELA VARANI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/10/2018, Pt_1 ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “- Previa sospensione
[...] CP_1 dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 33420180002769021000, dichiarare nullo, annullare o con qualunque altra statuizione, porre nel nulla l'impugnato provvedimento per l'unico, assorbente, fondato motivo di cui in premessa.
- Con vittoria di spese e competenze difensive oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come per legge”.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte.
Con le note di trattazione scritta del 18/12/2024 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata (ex l. 197/2022) e completato i pagamenti, rinviando alla documentazione depositata.
*** Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese di lite tra le parti.
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 03/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANGELO GIOVANNI COFONE, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_1
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE, GIULIA RENZETTI e MANUELA VARANI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/10/2018, Pt_1 ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “- Previa sospensione
[...] CP_1 dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 33420180002769021000, dichiarare nullo, annullare o con qualunque altra statuizione, porre nel nulla l'impugnato provvedimento per l'unico, assorbente, fondato motivo di cui in premessa.
- Con vittoria di spese e competenze difensive oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come per legge”.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte.
Con le note di trattazione scritta del 18/12/2024 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata (ex l. 197/2022) e completato i pagamenti, rinviando alla documentazione depositata.
*** Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese di lite tra le parti.
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 03/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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