Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'1 aprile 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11175/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Gabriele Castorina;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria Rosaria
Battiato;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, ricorreva avverso e per Parte_1
l'annullamento dell'accertamento notificato in data 24.08.2024 n. 965080/2021 spedito dall' , sede di Catania, con raccomandata n. 66510241135-1 datata 30.07.2024, CP_1
prontamente opposto con ricorso al Comitato (Ricorso Amministrativo numero CP_1
1
N. 2416321 del 16/10/2024 (comunicato al concludente in data 20.10.2024).
A sostegno del ricorso eccepiva e deduceva: che l'accertamento Parte_1
contestato scaturirebbe da somme indebitamente percepite/erogate per prestazione indennità di disoccupazione NASPI, che secondo l' , sarebbero, parzialmente, non CP_1 spettanti al concludente;
che l'accertamento ed il successivo atto di rigetto del proposto ricorso amministrativo, sono da annullare perché illegittimi in fatto ed in diritto;
che con l'accertamento contestato l' sede di Catania richiedeva all'odierno ricorrente la CP_1 restituzione di quanto percepito, per l'importo di € 7.835,31, dal 12.02.2022 ed il
31.12.2022, a titolo di prestazione indennità di disoccupazione NASPI;
che detto provvedimento scaturiva per il, presunto, fatto che le somme erogate per prestazione indennità di disoccupazione NASPI, secondo l' , sarebbe, parzialmente, non CP_1
spettante al concludente;
che per il periodo compreso tra il 12.02.2022 ed il 31.12.2022; che il ricorrente aveva pienamente diritto a percepire la NASPI;
che, invero, il ricorrente da maggio 2021 sino 15.12.2021 era stato alle dipendenze della e a Parte_2
seguito del licenziamento, avvenuto in data 15.12.2021, il concludente provvedeva, tramite patronato , a presentare, in data 29.12.2021, domanda di CP_2 indennità NASPI, che con comunicazione datata 06.01.2022 veniva accolta dall' ; CP_1
che l'indennità di disoccupazione NASPI veniva erogata al ricorrente, avendone diritto, non in unica soluzione, bensì in rate mensili sino al 31.12.2022; che il signor Pt_1 nell'anno 2022, precisamente a febbraio, ha provveduto ad aprire una propria
[...]
Partita IVA, ma ciò non ha certo comportato o determinato la perdita del diritto a percepire la disoccupazione NASPI e, pertanto, nulla deve restituire all' per quanto CP_1
percepito nel periodo compreso dal 12.02.2022 al 31.12.2022; che il ricorrente ha pienamente osservato quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 22/2015; che nel caso de quo il ricorrente ha iniziato il 12 febbraio 2022 una nuova attività autonoma/di impresa individuale provvedendo ad effettuare, tramite patronato, in data
08.03.2022, indi entro il mese, la comunicazione di inizio attività autonoma all' CP_1
(vedasi documentazione allegata), ivi indicando anche il reddito previsto, così disposto dall'art. 10 del succitato decreto legislativo;
successivamente, ha provveduto ad inoltrare, sempre tramite patronato, le successive comunicazioni previste dalla normativa sopra citata, pertanto, la richiesta di restituzione somme effettuata dall' , CP_1 nella sua interezza, con l'accertamento oggetto di causa risulta essere del tutto illegittima.
2 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: dichiarare l'illegittimità
e l'infondatezza delle richieste avanzate dall' , per le causali sopra spiegate e, CP_1
conseguentemente, annullarle, dichiararle nulle, ovvero con qualsiasi formula renderle inefficaci;
dichiarare, comunque, non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte del signor all' . Parte_1 CP_1
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' , svolgendo ampie Controparte_3
ed articolate difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'1.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Giova preliminarmente rammentare che la Nuova Controparte_4
è una prestazione economica istituita dal d.lgs. n. 22/2015, che ha
[...]
sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mi. CP_5
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione – che nel caso di specie non ricorre - degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli. Il richiamato d.lgs. n. 22/2015 individua i destinatari (art. 2) e i requisiti della prestazione
(art. 3), ne stabilisce la decorrenza (art. 1) e la misura (art. 4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza (art. 11). In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti. 1) Stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Come chiarito dallo stesso Istituto con circolare n.
94/2015, però, la NA. va riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003. Nella richiamata ipotesi, invero, anche se il rapporto di lavoro si è risolto su iniziativa del lavoratore, lo stato di disoccupazione deve ritenersi, ai fini della erogazione della prestazione oggetto di causa, come involontario. 2) Requisito
3 contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. 3) Requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Nel caso di specie, sia il requisito contributivo che quello lavorativo non sono in contestazione.
Gli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e autonomo – dispongono che l'indennità NASPI non è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
in questo caso il lavoratore decade dal diritto alla prestazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi, l'indennità è compatibile ma non cumulabile, pertanto la prestazione viene sospesa. Nel caso di svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, l'indennità NASPI è compatibile e parzialmente cumulabile a condizione che il lavoratore comunichi all' , entro 30 gg dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto;
in questo caso CP_1
l'indennità viene ridotta di un importo corrispondente all' 80% del reddito annuo previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l' entro 1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito che CP_1
prevede di ottenere. In questo caso la NASPI viene ridotta di un importo corrispondente all' 80% del reddito annuo previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità
o, se antecedente, la fine dell'anno. Nel successivo art. 11 – Decadenza - Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione inizio nuova attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui al precedente art. 9 inizio nuova attività autonoma o di impresa
4 individuale senza provvedere alla comunicazione di cui al precedente art. 10 raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.
CP_ Per l'interpretazione della nuova disciplina è stata emanata la Circolare n. 94 del
12.5.2015 che ha chiarito che: -in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta a condizione che il percettore comunichi all' , entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito CP_1
annuo previsto (para.
2.10.a.2); -Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all' CP_1
entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto (para.
2.10.a.3); -in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, o CP_1 entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno (para.
2.10.b). Dalle disposizioni riportate deriva che l'indennità di disoccupazione SP è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, purché il reddito che ne deriva non superi una determinata soglia. Qualora l'attività autonoma produca un reddito, inoltre,
l'entità della SP è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito. Per consentire all' di verificare la permanenza o no del diritto alla SP e nel primo CP_1
caso di quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione all' della attività autonoma svolta con indicazione CP_1
del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio della attività ovvero, se l'attività autonoma è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di SP (vd. per analogia l'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 22/2015 sul contemporaneo svolgimento di più
5 attività di lavoro subordinato e circ. 94/2015 cit.). Questa comunicazione ha CP_1
quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o no di un reddito derivante da detta attività. Queste informazioni sono necessarie all' – CP_1
come già rilevato – sia per verificare la permanenza del diritto alla indennità di disoccupazione (che si perde in caso di superamento di determinati valori soglia), sia per definire l'entità della prestazione da erogare, che va riproporzionata all'eventuale altro reddito dichiarato (qualora quest'ultimo non comporti la perdita dello stato di disoccupazione). Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta (cfr., a conferma, anche la lettera dell'art. 10 del
D.lgs. 22 del 2010 che prescrive, in caso di svolgimento di una attività di lavoro autonomo, di informare l'ente). In tal caso l'interessato dovrà comunque comunicare all' l'attività autonoma esercitata, specificando che prevede di trarne un reddito CP_1
pari a zero. Solo comunicando lo svolgimento della attività autonoma si consente alla amministrazione di effettuare i necessari controlli e, tra l'altro, di accertare il reddito effettivo del lavoratore al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, come richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 (se dalla dichiarazione dei redditi dovesse infatti emergere un reddito percepito diverso da quello presunto dichiarato, pari a zero, l' dovrebbe d'ufficio ricalcolare l'entità della SP ai sensi dell'art. 10 del CP_1
Lgs. 22/2015). Ancora, l'obbligo del beneficiario della SP di comunicare il contemporaneo svolgimento di una attività autonoma (o subordinata) ha una finalità anti-elusiva: fornisce all' i dati necessari per svolgere adeguati controlli e previene CP_1 condotte dirette ad occultate attività incompatibili con l'erogazione della SP. Anche le finalità descritte richiedono che l'attività autonoma esercitata in costanza di SP sia resa “palese” alla amministrazione, indipendentemente dalla previsione di trarne un reddito. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'omessa comunicazione dei redditi presunti determina la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività
(autonoma o subordinata) è preesistente alla domanda di SP sia se è iniziata durante la fruizione della SP. Il regime descritto si desume dall'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 che sanziona con la decadenza dalla prestazione SP l'ipotesi in cui è omessa la dichiarazione del reddito presunto, quando è iniziata una attività di lavoro autonomo
(art. 11 lett. c), ovvero quando è iniziata una attività lavorativa subordinata (art. 11 lett.
b) e richiama, rispettivamente, l'art. 10 comma 1 e l'art. 9, commi 2 e 3.
6 Alla luce della normativa richiamata, l'unica ipotesi di decadenza dal beneficio prevista dal legislatore riguarda l'omessa dichiarazione di previsione del reddito annuo (art. 2 commi 40, lett. b) L. n. 92/2012) -ipotesi qui non ricorrente- e la conseguenza non è la restituzione dell'indennità percepita dall'inizio ma, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 41, L. n. 92/2012, “la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire” L'unica ipotesi di decadenza dall'indennità con obbligo di restituzione della NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività autonoma è prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 del D.Lgs n. 22/2015 e si verifica nel caso in cui il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ometta di presentare all' entro il 31 marzo dell'anno successivo CP_1 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito rilevato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Alcuna decadenza è stata prevista per il caso che dall'autodichiarazione risulti un reddito relativo all'attività lavorativa autonoma superiore a quello oggetto della dichiarazione di previsione che va presentata al momento della domanda della NASpI né tantomeno per il caso di dichiarazione integrativa che comporti il superamento del reddito minimo. In dette ipotesi opera quindi la decadenza prevista dall'art. 2, comma 41, L. n. 92/2012 e quindi sussiste il solo obbligo di restituzione di quanto eventualmente percepito dal momento in cui si è verificato l'evento che ha fatto venir meno il diritto all'indennità.
Ciò significa che si è escluso che dal superamento del reddito annuale, oggetto di previsione da parte dell'istante, possa desumersi, l'insussistenza ab origine dello stato di disoccupazione. Del resto l'art. 10 D.Lgs n. 22/2015 richiede espressamente una previsione di reddito - “dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”- ovvero del tutto aleatoria e quindi suscettibile di modifiche sia in senso positivo che negativo. Il fine della NASpI, come espressamente indicato negli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 22/2015, è di fornire “una tutela di sostegno al reddito” al lavoratore che ha perduto involontariamente la propria occupazione ed è rimasto senza reddito. Intraprendere un'attività autonoma subito dopo aver perso involontariamente l'occupazione significa andare incontro all'incognita di realizzare o meno un reddito e soprattutto di realizzare un reddito sufficiente a soddisfare i beni primari della vita. Nel caso in esame, come evidenziato, non vi sono elementi per sostenere che la dichiarazione di previsione del reddito annuo sia stata fatta dall'appellato artatamente inferiore alle sue verosimili aspettative e volutamente nei limiti dell'importo reddituale previsto dalla disciplina in esame per accedere così alla NASpI. Né detto intento doloso può essere desunto dal
7 solo fatto di avere l'appellato raggiunto, dopo l'iniziale previsione, un reddito superiore alla soglia minima reddituale prevista per ottenere la NASpI. (Vedi in tal senso Corte
D'Appello di Milano – Sezione Lavoro, Sentenza n. 233/2023 pubbl. il 26/04/2023).
Orbene, conclusivamente, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di decadenza ab origine del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità SP. Infatti, il ricorrente al momento di presentazione della domanda era in possesso di tutti requisiti previsti dalla normativa per ottenere la prestazione
CP_ richiesta. Inoltre, il ricorrente ha tempestivamente comunicato all' nel termine previsto dalla legge l'intrapresa di una attività di lavoro autonomo, come pure il reddito che percepiva da detta attività. Può, dunque, concludersi nel senso che, fatto salvo il caso di tardiva comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 1, che nel caso di specie non ricorre, la sopravvenuta carenza del diritto alla percezione della NASpI può avere luogo nel caso in cui dal lavoro autonomo intrapreso si percepiscano più di € 4.800,00 annui.
L'effetto, tuttavia, non può ricollegarsi alla mera dichiarazione previsionale di cui al comma 1, ma dalla concreta verificazione dell'evento interruttivo, ovvero dal momento di superamento della soglia reddituale.
Pertanto, il ricorrente aveva il diritto di percepire l'indennità SP nella misura prevista dalla legge fino al momento del superamento della soglia reddituale da lavoro autonomo disposta dalla legge
In definitiva, il ricorso merita solo parziale limitato accoglimento.
Le spese di lite in conseguenza della parziale reciproca soccombenza possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della prestazione di disoccupazione
NASpi nella misura prevista dalla legge fino al momento del superamento della soglia reddituale da lavoro autonomo disposta dalla legge e, per l'effetto,
8 CP_ 2) dichiara illegittimo il provvedimento dell' resistente nella parte in cui richiede l'intera restituzione delle indennità mensili della prestazione erogate dal 12.02.2022 al
31.12.2022, dichiarando dovuta la restituzione delle somme erogate solo a partire dal dì di superamento della soglia reddituale da lavoro autonomo prevista dalla legge;
3) rigetta nel resto;
4) compensa le spese.
Catania, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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