Art. 6. Termine di efficacia della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 1 novembre 1973, n. 754 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610 , prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952 , contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta' in favore della piccola proprieta' rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 1 novembre 1973, n. 754 come modificata dall'avviso di rettifica in G.U. 29/03/1974, n. 84 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610 , prorogate con la legge 9 ((ottobre)) 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta' in favore della piccola proprieta' rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974."
Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 1 novembre 1973, n. 754 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610 , prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952 , contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta' in favore della piccola proprieta' rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 1 novembre 1973, n. 754 come modificata dall'avviso di rettifica in G.U. 29/03/1974, n. 84 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610 , prorogate con la legge 9 ((ottobre)) 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta' in favore della piccola proprieta' rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974."