TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 04/06/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11264 /2024 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO ERNESTO C.F._1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver conseguito l'accertamento giudiziale, con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 456/2024, del 18 gennaio 2024, del suo diritto, all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni
(profilo operatore di call center/customer care) con la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze di retribuzione tra il IV
1 livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal decorrere dal terzo mese successivo alla data del 1.11.2011, lamentando di non avere conseguito il pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive. Tanto premesso, la parte ricorrente ha quantificato le somme a lei spettanti, costituite dalla differenza tra la maggiore retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati nel livello IV rispetto alla retribuzione percepita dall'istante con l'inferiore inquadramento nel livello nel III, sulla scorta delle buste paga in atti e del CCNL di categoria applicato nel tempo, concludendo nei seguenti termini:
: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 4.796,83 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 4.796,83 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (notifica a mezzo PEC effettuata il 15.11.2024 rispetto all'udienza del 18.12.2024) non si è costituita in giudizio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore di parte ricorrente mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate,
2 il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il presente giudizio si fonda sulla citata sentenza del Tribunale di Napoli, n.
456/2024 (pubbl. il 22.01.2024), dichiarativa del diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni
(profilo operatore di call center).
Il Tribunale di Napoli ha deciso con dispositivo nei seguenti termini:
“a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'inquadramento nel 4° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di inquadramento nel III livello del citato ccnl, come indicato in motivazione per le ricorrenti Parte_2
e a decorrere dal Parte_3 Controparte_2 Parte_1
11.03.2010 per la ricorrente;
Parte_4
- b) condanna ad inquadrare le ricorrenti nel Controparte_1
superiore livello 4° del CCNL con decorrenza normativa dalle date indicate al capo a) del presente dispositivo, e in motivazione, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dalla data indicata in motivazione per ogni ricorrente, fino alla data di cessazione del rapporto con oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo”.
Il dispositivo, quanto al periodo in cui risulta accertato il diritto al pagamento delle differenze retributive, conseguenti al superiore inquadramento, richiama la motivazione della sentenza.
Il periodo di decorrenza del diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, va, di conseguenza, individuato con riferimento alla motivazione della citata sentenza, che non è modificabile nel presente giudizio.
3 Tanto premesso, si rileva che l'accertamento e la conseguente condanna generica, nel caso di specie, decorre dal terzo mese successivo alla data del
1.11.2011, ovvero, come motivato in sentenza, dal terzo mese successivo alla data in cui è stato riconosciuto alla ricorrente il Terzo livello.
In merito alla data relativa alla cessazione del rapporto di lavoro con la società
la citata sentenza ha statuito quanto segue: CP_1
“ Ne consegue il diritto delle ricorrenti altresì alle differenze retributive decorrenti mensilmente dalle date sopra indicate per ciascuna di esse fino alla data di cessazione del rapporto con la società resistente (01.12.2019) oltre accessori di legge.
Dunque il periodo di riferimento per quantificare le pretese della parte ricorrente sulla base della citata motivazione è il seguente:
1.2.2012 sino al 1.12.2019.
La contabilizzazione dei crediti risulta correttamente elaborata nei conteggi prodotti dal ricorrente ( Doc. A), in quanto fondata sul raffronto tra le retribuzioni percepite mese per mese, come risultanti dalle buste paga in possesso del ricorrente (e in mancanza delle stesse, utilizzando il medesimo trattamento economico ricevuto) e il dovuto scaturente dal trattamento economico attinente al profilo professionale, livello 4° riconosciuto in sentenza.
Inoltre, anche al fine di confutare eventuali eccezioni della controparte, il ricorrente ha dedotto di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. e di avere tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017.
La quantificazione in ogni caso non risulta contestata dalla convenuta, stante la sua contumacia.
Può quindi essere disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro € 4.796,83, di cui € 404,33 titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in misura della metà tenuto conto dell'assenza di quantificazione del primo giudizio. La restante metà
4 delle spese di lite, liquidate tenuto conto della proposizione di distinti giudizi di quantificazione, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - Dott.ssa Martina Brizzi – così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente di euro € 4.796,83 per le
[...]
causali di cui in ricorso, di cui € 404,33 titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della residua metà delle
[...]
spese di lite, liquidata tale metà in € 1300,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, il 04.06.2025 – 4.7.2025
Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 04/07/2025 in Cancelleria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 04/06/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11264 /2024 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO ERNESTO C.F._1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver conseguito l'accertamento giudiziale, con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 456/2024, del 18 gennaio 2024, del suo diritto, all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni
(profilo operatore di call center/customer care) con la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze di retribuzione tra il IV
1 livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal decorrere dal terzo mese successivo alla data del 1.11.2011, lamentando di non avere conseguito il pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive. Tanto premesso, la parte ricorrente ha quantificato le somme a lei spettanti, costituite dalla differenza tra la maggiore retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati nel livello IV rispetto alla retribuzione percepita dall'istante con l'inferiore inquadramento nel livello nel III, sulla scorta delle buste paga in atti e del CCNL di categoria applicato nel tempo, concludendo nei seguenti termini:
: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 4.796,83 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 4.796,83 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (notifica a mezzo PEC effettuata il 15.11.2024 rispetto all'udienza del 18.12.2024) non si è costituita in giudizio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore di parte ricorrente mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate,
2 il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il presente giudizio si fonda sulla citata sentenza del Tribunale di Napoli, n.
456/2024 (pubbl. il 22.01.2024), dichiarativa del diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni
(profilo operatore di call center).
Il Tribunale di Napoli ha deciso con dispositivo nei seguenti termini:
“a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'inquadramento nel 4° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di inquadramento nel III livello del citato ccnl, come indicato in motivazione per le ricorrenti Parte_2
e a decorrere dal Parte_3 Controparte_2 Parte_1
11.03.2010 per la ricorrente;
Parte_4
- b) condanna ad inquadrare le ricorrenti nel Controparte_1
superiore livello 4° del CCNL con decorrenza normativa dalle date indicate al capo a) del presente dispositivo, e in motivazione, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dalla data indicata in motivazione per ogni ricorrente, fino alla data di cessazione del rapporto con oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo”.
Il dispositivo, quanto al periodo in cui risulta accertato il diritto al pagamento delle differenze retributive, conseguenti al superiore inquadramento, richiama la motivazione della sentenza.
Il periodo di decorrenza del diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, va, di conseguenza, individuato con riferimento alla motivazione della citata sentenza, che non è modificabile nel presente giudizio.
3 Tanto premesso, si rileva che l'accertamento e la conseguente condanna generica, nel caso di specie, decorre dal terzo mese successivo alla data del
1.11.2011, ovvero, come motivato in sentenza, dal terzo mese successivo alla data in cui è stato riconosciuto alla ricorrente il Terzo livello.
In merito alla data relativa alla cessazione del rapporto di lavoro con la società
la citata sentenza ha statuito quanto segue: CP_1
“ Ne consegue il diritto delle ricorrenti altresì alle differenze retributive decorrenti mensilmente dalle date sopra indicate per ciascuna di esse fino alla data di cessazione del rapporto con la società resistente (01.12.2019) oltre accessori di legge.
Dunque il periodo di riferimento per quantificare le pretese della parte ricorrente sulla base della citata motivazione è il seguente:
1.2.2012 sino al 1.12.2019.
La contabilizzazione dei crediti risulta correttamente elaborata nei conteggi prodotti dal ricorrente ( Doc. A), in quanto fondata sul raffronto tra le retribuzioni percepite mese per mese, come risultanti dalle buste paga in possesso del ricorrente (e in mancanza delle stesse, utilizzando il medesimo trattamento economico ricevuto) e il dovuto scaturente dal trattamento economico attinente al profilo professionale, livello 4° riconosciuto in sentenza.
Inoltre, anche al fine di confutare eventuali eccezioni della controparte, il ricorrente ha dedotto di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. e di avere tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017.
La quantificazione in ogni caso non risulta contestata dalla convenuta, stante la sua contumacia.
Può quindi essere disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro € 4.796,83, di cui € 404,33 titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in misura della metà tenuto conto dell'assenza di quantificazione del primo giudizio. La restante metà
4 delle spese di lite, liquidate tenuto conto della proposizione di distinti giudizi di quantificazione, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - Dott.ssa Martina Brizzi – così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente di euro € 4.796,83 per le
[...]
causali di cui in ricorso, di cui € 404,33 titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della residua metà delle
[...]
spese di lite, liquidata tale metà in € 1300,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, il 04.06.2025 – 4.7.2025
Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 04/07/2025 in Cancelleria
5