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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/09/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1915 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025 da:
1) n. a PORDENONE (PN) il 29/10/1967 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Pordenone;
con l'Avv. DA ROS LEOPOLDO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a UDINE (UD) il 09/08/1964 (C.F. ); residente in [...] C.F._2
Via Don Orione n. 5, San Michele al Tagliamento (VE), 30028; con l'Avv. PANIZZI CARLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aviano (PN) in data 9/8/1997, atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 1997; atto n. 32; parte 2; serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 20/09/2021 e provvedimento del pubblico ministero del 29/09/2021
con il seguenti figlio maggiorenne:
- n. a PORDENONE 18/03/2001 CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Aviano (PN) in data 9.8.97 tra i sig.ri e mandando alla cancelleria per le annotazioni Parte_1 CP_2 di rito nei registri dello Stato Civile.
2. Il sig. si obbliga a provvedere al 100% ad ogni spesa per il mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario del figlio , sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. CP_1
3. Il sig. , a titolo di concorso per il mantenimento della sig.ra si obbliga a Pt_1 Pt_2 corrispondere un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili e una somma una tantum alla sottoscrizione del presente atto di € 65.000,00.
4. Il sig. , a regolamentazione e tacitazione di ogni ulteriore pretesa della sig.ra Parte_1 in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si impegna a cedere, Pt_2 trasferire in proprietà alla sig.ra , che per parte sua accetta ad ogni e qualsiasi Parte_2 effetto di legge, il dritto di usufrutto da lui vantato sull'immobile sito in Torre, Comune di Pordenone -Via Borgo Casoni, 16 -, mentre la nuda proprietà dello stesso immobile sarà autonomamente e successivamente trasferita dal figlio , che ne è titolare, alla CP_1 madre, entro il termine di cui al punto 3). Il tutto così censito in Catasto Fabbricati: Comune di PORDENONE (PN)
- F. 15 M. 2514 sub. 9, Via Borgo Casoni n. 16, interno 9, P. 2, cat. A/2, cl. 2,vani 4,5, RC Euro 569,39;
- F. 15 M. 2514 sub. 15, Via Borgo Casoni n. 16, P. S1, cat. C/2, cl. 3, mq 3,RC Euro 5,27;
- F. 15 M. 2514 sub. 18, Via Borgo Casoni n. 16, P. S1, cat. C/6, cl. 4, mq 20, RC Euro 82,63;
- F. 15 M. 2514 sub. 34, Via Borgo Casoni n. 16, P. T, cat. C/6, cl. 1, mq 13, RC Euro 32,90; Verrà naturalmente proporzionalmente trasferita la proprietà indivisa di pertinenza dell'unità sulle parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.
5. La sig.ra a regolamentazione e tacitazione di ogni ulteriore pretesa del sig. in Pt_2 Pt_1 relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si impegna a cedere, trasferire in proprietà al sig. , che per parte sua accetta, ad ogni e qualsiasi effetto di legge, la piena Pt_1 proprietà dell'immobile sito in Bibione -Via Don Orione, 5, così censito in Catasto Fabbricati: COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
- F. 50 mapp.n. 3665 sub. 13, Via Orione SNC, P.4, Cat. A/2, Cl. 8,vani 5,5, superficie catastale Totale: mq. 95, Totale escluse aree scoperte mq. 88, RC.Euro 497,09;
- F. 50 mapp.n. 3665 sub. 16, Via Orione SNC, P.S1, Cat. C/6, Cl. 8, cons. mq. 15, superficie catastale Totale: mq. 15, RC.Euro 27,11. Verrà naturalmente trasferita la quota indivisa di pertinenza pari a 78,002/1000 (settantotto virgola zero zero due millesimi)per l'appartamento sub. 13 e 4,644/1000 (quattro virgola seicentoquarantaquattromillesimi) per il posto auto sub. 16. Assume il cessionario l'obbligo di pagamento e di accollo delle rate residue, oppure di estinzione anticipata del mutuo gravante sul predetto immobile, in ogni caso con liberatoria della sig.ra da ogni obbligazione collegata allo stesso nei confronti della Banca Pt_2 mutuante. Le parti chiedono che agli effetti fiscali tutte le cessioni vengano dichiarate esenti da ogni imposta e tassa, essendo gli accordi patrimoniali oggetto del presente ricorso elementi funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale.
6. Il possesso giuridico e il materiale godimento degli immobili saranno trasfusi rispettivamente ai sig.ri e , per tutti gli effetti utili ed onerosi, al momento del rogito notarile da Pt_2 Pt_1 effettuarsi entro 2 mesi dalla sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, valendo espressamente il presente atto come obbligo reciproco, attuabile anche ai sensi dell'art. 2932 c.c., a procedere agli atti di trasferimento, nei termini sopra descritti. I sig.ri e assumono rispettivamente nei confronti del proprio avente causa tutte Pt_2 Pt_1 le garanzie di legge, dichiarando che gli immobili oggetto di trasferimento sono di loro personale, assoluta ed esclusiva proprietà. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, 2° c. L. 47/85 e sue modificazioni ciascuna parte rispettivamente cedente dichiara:
- che sulla realità immobiliare non sono stati eseguiti interventi e/o addizioni necessitanti ulteriori concessioni e/o autorizzazioni;
- che non sono mai stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della L. 1150/42 art. 41 e sue successive modificazioni e integrazioni. I sig.ri e dichiarano, ciascuno per la loro consistenza immobiliare, la Pt_2 Pt_1 conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. Con riferimento alla L. 165/90, I sig.ri e rendono rispettivamente dichiarazione Pt_2 Pt_1 sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta denuncia del reddito fondiario relativo all'immobile ceduto, che è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi del dante causa per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione. Entrambe le parti si obbligano a produrre l'APE relativa agli immobili da trasferire al momento della stipula dei relativi atti, così come rinunciano reciprocamente, avendone piena conoscenza, a pretendere le attestazioni di conformità degli impianti da trasferire. Di comune accordo le parti stipuleranno tutti gli atti di trasferimento sopra indicati presso lo studio Notarile Jus di Pordenone, che il sig. salderà per tutti i rogiti necessari per Pt_1
l'esecuzione del presente accordo.
7. I coniugi dichiarano che non vi sono altre questioni economiche o patrimoniali pendenti avendo già provveduto tra loro alla divisione dei beni mobili
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, in particolare, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione dell'assegno divorzile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di AVIANO (PN) il 09/08/1997 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno atto n. 32 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025 da:
1) n. a PORDENONE (PN) il 29/10/1967 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Pordenone;
con l'Avv. DA ROS LEOPOLDO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a UDINE (UD) il 09/08/1964 (C.F. ); residente in [...] C.F._2
Via Don Orione n. 5, San Michele al Tagliamento (VE), 30028; con l'Avv. PANIZZI CARLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aviano (PN) in data 9/8/1997, atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 1997; atto n. 32; parte 2; serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 20/09/2021 e provvedimento del pubblico ministero del 29/09/2021
con il seguenti figlio maggiorenne:
- n. a PORDENONE 18/03/2001 CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Aviano (PN) in data 9.8.97 tra i sig.ri e mandando alla cancelleria per le annotazioni Parte_1 CP_2 di rito nei registri dello Stato Civile.
2. Il sig. si obbliga a provvedere al 100% ad ogni spesa per il mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario del figlio , sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. CP_1
3. Il sig. , a titolo di concorso per il mantenimento della sig.ra si obbliga a Pt_1 Pt_2 corrispondere un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili e una somma una tantum alla sottoscrizione del presente atto di € 65.000,00.
4. Il sig. , a regolamentazione e tacitazione di ogni ulteriore pretesa della sig.ra Parte_1 in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si impegna a cedere, Pt_2 trasferire in proprietà alla sig.ra , che per parte sua accetta ad ogni e qualsiasi Parte_2 effetto di legge, il dritto di usufrutto da lui vantato sull'immobile sito in Torre, Comune di Pordenone -Via Borgo Casoni, 16 -, mentre la nuda proprietà dello stesso immobile sarà autonomamente e successivamente trasferita dal figlio , che ne è titolare, alla CP_1 madre, entro il termine di cui al punto 3). Il tutto così censito in Catasto Fabbricati: Comune di PORDENONE (PN)
- F. 15 M. 2514 sub. 9, Via Borgo Casoni n. 16, interno 9, P. 2, cat. A/2, cl. 2,vani 4,5, RC Euro 569,39;
- F. 15 M. 2514 sub. 15, Via Borgo Casoni n. 16, P. S1, cat. C/2, cl. 3, mq 3,RC Euro 5,27;
- F. 15 M. 2514 sub. 18, Via Borgo Casoni n. 16, P. S1, cat. C/6, cl. 4, mq 20, RC Euro 82,63;
- F. 15 M. 2514 sub. 34, Via Borgo Casoni n. 16, P. T, cat. C/6, cl. 1, mq 13, RC Euro 32,90; Verrà naturalmente proporzionalmente trasferita la proprietà indivisa di pertinenza dell'unità sulle parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.
5. La sig.ra a regolamentazione e tacitazione di ogni ulteriore pretesa del sig. in Pt_2 Pt_1 relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si impegna a cedere, trasferire in proprietà al sig. , che per parte sua accetta, ad ogni e qualsiasi effetto di legge, la piena Pt_1 proprietà dell'immobile sito in Bibione -Via Don Orione, 5, così censito in Catasto Fabbricati: COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
- F. 50 mapp.n. 3665 sub. 13, Via Orione SNC, P.4, Cat. A/2, Cl. 8,vani 5,5, superficie catastale Totale: mq. 95, Totale escluse aree scoperte mq. 88, RC.Euro 497,09;
- F. 50 mapp.n. 3665 sub. 16, Via Orione SNC, P.S1, Cat. C/6, Cl. 8, cons. mq. 15, superficie catastale Totale: mq. 15, RC.Euro 27,11. Verrà naturalmente trasferita la quota indivisa di pertinenza pari a 78,002/1000 (settantotto virgola zero zero due millesimi)per l'appartamento sub. 13 e 4,644/1000 (quattro virgola seicentoquarantaquattromillesimi) per il posto auto sub. 16. Assume il cessionario l'obbligo di pagamento e di accollo delle rate residue, oppure di estinzione anticipata del mutuo gravante sul predetto immobile, in ogni caso con liberatoria della sig.ra da ogni obbligazione collegata allo stesso nei confronti della Banca Pt_2 mutuante. Le parti chiedono che agli effetti fiscali tutte le cessioni vengano dichiarate esenti da ogni imposta e tassa, essendo gli accordi patrimoniali oggetto del presente ricorso elementi funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale.
6. Il possesso giuridico e il materiale godimento degli immobili saranno trasfusi rispettivamente ai sig.ri e , per tutti gli effetti utili ed onerosi, al momento del rogito notarile da Pt_2 Pt_1 effettuarsi entro 2 mesi dalla sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, valendo espressamente il presente atto come obbligo reciproco, attuabile anche ai sensi dell'art. 2932 c.c., a procedere agli atti di trasferimento, nei termini sopra descritti. I sig.ri e assumono rispettivamente nei confronti del proprio avente causa tutte Pt_2 Pt_1 le garanzie di legge, dichiarando che gli immobili oggetto di trasferimento sono di loro personale, assoluta ed esclusiva proprietà. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, 2° c. L. 47/85 e sue modificazioni ciascuna parte rispettivamente cedente dichiara:
- che sulla realità immobiliare non sono stati eseguiti interventi e/o addizioni necessitanti ulteriori concessioni e/o autorizzazioni;
- che non sono mai stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della L. 1150/42 art. 41 e sue successive modificazioni e integrazioni. I sig.ri e dichiarano, ciascuno per la loro consistenza immobiliare, la Pt_2 Pt_1 conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. Con riferimento alla L. 165/90, I sig.ri e rendono rispettivamente dichiarazione Pt_2 Pt_1 sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta denuncia del reddito fondiario relativo all'immobile ceduto, che è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi del dante causa per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione. Entrambe le parti si obbligano a produrre l'APE relativa agli immobili da trasferire al momento della stipula dei relativi atti, così come rinunciano reciprocamente, avendone piena conoscenza, a pretendere le attestazioni di conformità degli impianti da trasferire. Di comune accordo le parti stipuleranno tutti gli atti di trasferimento sopra indicati presso lo studio Notarile Jus di Pordenone, che il sig. salderà per tutti i rogiti necessari per Pt_1
l'esecuzione del presente accordo.
7. I coniugi dichiarano che non vi sono altre questioni economiche o patrimoniali pendenti avendo già provveduto tra loro alla divisione dei beni mobili
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, in particolare, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione dell'assegno divorzile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di AVIANO (PN) il 09/08/1997 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno atto n. 32 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa