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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3979/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11315 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11315 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1 , impugna l'Avviso di accertamento Tari n. 11315 del 30/05/2025 emesso dal Comune di Castel Volturno.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Castel Volturno non si è costituito in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 546/92, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato una copia del ricorso privo della prova di avvenuta notifica alla controparte che non si è costituita in giudizio. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 22 del D.Lgsn. 546/92 che impone, a pena d'inammissibilità, il deposito, all'atto dell'iscrizione a ruolo, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3979/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11315 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11315 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1 , impugna l'Avviso di accertamento Tari n. 11315 del 30/05/2025 emesso dal Comune di Castel Volturno.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Castel Volturno non si è costituito in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 546/92, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato una copia del ricorso privo della prova di avvenuta notifica alla controparte che non si è costituita in giudizio. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 22 del D.Lgsn. 546/92 che impone, a pena d'inammissibilità, il deposito, all'atto dell'iscrizione a ruolo, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Il Giudice Monocratico