Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
6128 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66112288 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2288..1100..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOSCATELLI PAOLA del foro di Pavia RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con accordo assunto alla prima udienza del 6.2.25 , che qui si intende richiamato.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 29/10/2019 nel Comune di
PONTE SAN PIETRO;
che dal matrimonio è nato il figlio (n. a SERIATE Per_1
il 13/09/2021), ancora minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi, sottolineando che la crisi era scoppiata in concomitanza dell'arrivo in Italia della suocera e con la scoperta del fatto che il marito nel paese d'origine l'aveva tradita .
Dopo aver ricordato di essere madre di un'altra figlia nata il [...]) da altra Per_2
relazione e che il minore era affetto da autismo di livello 2, percepiva un'indennità Per_1
di € 342,66 accreditata su apposito libretto, malattia che comportava conseguenze in tutti i settori, compreso quello alimentare. Affermava di lavorare come OSS presso l'istituto per disabili di Grumello del Monte, con uno stipendio di € 1200,00 mensili, mentre il marito svolgeva l'attività di operario per la società Nuove Frontiere Lavoro con uno stipendio di € 1900,00 mensili. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione ,
l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di lei e assegnazione della casa coniugale, ipotizzava il diritto di visita del padre, chiedendo un assegno per il figlio di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, instava infine per l'integrale percezione dell'AU e per il contributo al 50% nel pagamento del mutuo e del finanziamento cointestato col marito, la restituzione della somma di €
2.250,00 per gli investimenti effettuati in Costa d'Avorio.
Non si costituiva formalmente il resistente , ma si presentava personalmente alla prima udienza di comparizione del 6.2.25.
Le parti a detta udienza raggiungevano le cui condizioni erano fatte proprie dal giudice delegato che li trasfondeva nei provvedimenti urgenti e provvisori. La causa veniva così immediatamente rimessa avanti al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine pagina 2 di 8 dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
La ricorrente rinunciava ala richiesta di addebito.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio minore, così come l'assegno previsto risponde al principio contributivo proporzionale ai redditi dei genitori.
La condivisa responsabilità genitoriale non rende necessaria l'audizione del minore.
Inammissibili sono invece le ulteriori richieste relative a rimborsi piuttosto che obblighi di contribuzione per i mutui esistenti.
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...]-Abengourou Parte_2
(COSTA D'AVORIO) il 01/09/1990 (atto n. 19, parte I°, registro del
Comune di PONTE SAN PIETRO , Atti di Matrimonio dell'anno 2019 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTE SAN PIETRO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Dà atto della rinuncia alla richiesta di addebito svolta dalla ricorrente
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
pagina 3 di 8 - 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso con la madre;
- 3) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- 4) il padre potrà vedere e stare con il figlio minore liberamente, previo accordo tra genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e non dello stesso;
- 5) pone a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di € 250,00 mensili da corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario da versare entro il 20 di ogni mese , oltre rivalutazione annuale Istat;
- 6). dispone che ciascun genitore concorra, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 4 di 8 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite pagina 5 di 8 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto pagina 6 di 8 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di pagina 7 di 8 suddivisione delle spese extra concordate.6 I coniugi concordano che gli assegni famigliari saranno di spettanza del padre, genitore collocatario della minore
- 7). Si dà atto che le parti concordano a che l'A.U. venga percepito integralmente dalla madre;
- 8) nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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