Art. 12.
Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.
I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.
Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.
I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.