Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2025, proposto da
Engie Servizi S.p.A., in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza esecutiva del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno n. 2290/2024, resa inter partes nel ricorso n. 1018/2024 R.G., pubblicata in data 26.11.2024 e notificata in data 29.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NT OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Comune di Eboli il 27 maggio 2025 e depositato il 9 giugno 2025, la società ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza del Tar Salerno numero 2290 del 2024, pubblicata il 26 novembre 2024 e notificata il 29 novembre 2024, impugnata in appello al Consiglio di Stato e non sospesa.
La sentenza è stata adottata in esito all’impugnazione del provvedimento comunale del 18 ottobre 2022 avente ad oggetto la rideterminazione in autotutela dei canoni per la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione comunale. La società ricorrente chiedeva, inoltre, l’accertamento del credito per il mancato pagamento dei canoni contrattuali maturati nel 2022 per l’espletamento dei servizi ad essa affidati, con la conseguente condanna del Comune di Eboli al pagamento delle suddette somme, maggiorate di rivalutazione e interessi.
Con la sentenza di accoglimento di cui si tratta, il Comune, soccombente nel giudizio di annullamento, è stato condannato al pagamento del canone dovuto per l’annualità 2022, da liquidare applicando i criteri in precedenza seguiti per la revisione annuale del canone stesso. Alla somma in tal modo liquidata avrebbero dovuto essere aggiunti gli interessi moratori, per effetto della costituzione in mora eseguita dalla società creditrice il 14 novembre 2022. Infine, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Parte ricorrente espone che, nelle more del giudizio di primo grado, le parti si sarebbero accordate per la liquidazione delle somme non contestate, pari ad euro 281.914,98, oltre Iva, somme effettivamente pagate dal Comune di Eboli e accettate dalla parte privata, a titolo di acconto.
In esecuzione della richiamata sentenza, il Comune sarebbe tuttora debitore dell’ulteriore importo di euro 467.530,79, oltre Iva e oltre interessi moratori a decorrere dal 14 novembre 2022, oltre le spese del giudizio di primo grado.
Invitato ad eseguire la sentenza, il Comune sarebbe rimasto inerte, per cui parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza non sospesa del Tar Salerno numero 2290 del 2024, con assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’eventualità di ulteriore inerzia della pubblica amministrazione.
Il Comune si costituisce in giudizio ed eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, essendo stata chiesta l’emanazione di un provvedimento esecutivo in relazione a una sentenza non passata in giudicato, per la quale sarebbe stato possibile chiedere soltanto la determinazione delle modalità esecutive, così come sarebbe previsto dall’articolo 114 del codice del processo amministrativo. Nel merito, il Comune osserva che l’appello avverso la sentenza del Tar è stato trattato all’udienza pubblica del 6 maggio 2025, per cui si è tuttora in attesa della sentenza di appello. Il Comune eccepisce, inoltre, che l’accordo per l’anticipata liquidazione delle somme non oggetto di contenzioso, in base al quale è stata corrisposta alla società ricorrente la somma precedentemente indicata, avrebbe validità nelle more della definizione dell’intera vicenda contenziosa, non limitata all’esito del giudizio di primo grado. Per esplicito accordo tra le parti, quindi, la società ricorrente non avrebbe dovuto chiedere il pagamento di ulteriori somme fino alla definizione della vicenda giudiziaria.
Nella memoria difensiva del 2 settembre 2025, la società ricorrente dichiara che, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Comune di Eboli ha liquidato in favore della ricorrente l’ulteriore somma di euro 208.609,42, per cui il credito residuo si sarebbe ridotto ad euro 258.921,37, oltre Iva e oltre interessi moratori a decorrere dal 14 novembre 2022.
Infine, nella memoria del 13 settembre 2025, parte ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando la norma del codice del processo amministrativo che consente l’azione di ottemperanza anche per l’attuazione delle sentenze di primo grado del giudice amministrativo non passate in giudicato, con l’unico limite costituito dall’esigenza di salvaguardare, comunque, il gravame, con la preclusione per il giudice di dettare modalità esecutive della sentenza non passata in giudicato suscettibili di modificare irreversibilmente la realtà giuridica. A tal fine, ad avviso della ricorrente, il contemperamento delle contrapposte esigenze potrebbe essere ottenuto subordinando il pagamento delle somme richieste alla prestazione di idonea cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell’ipotetico obbligo di restituzione delle somme controverse. Nel merito, l’accordo sottoscritto dalle parti il 18 giugno 2024, per la liquidazione delle sole somme non contestate, sarebbe stato valido fino all’esito del contenzioso dinanzi al Tar Campania, non essendo richiamato nel suddetto accordo il passaggio in giudicato della sentenza del Tar. Parte ricorrente conclude, quindi, con la domanda di ottemperanza con ordine al Comune di provvedere al pagamento, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea cauzione, della somma di euro 258.921,37, oltre Iva e interessi moratori a decorrere dal 14 novembre 2022 e al pagamento delle spese processuali, come liquidate nella sentenza di primo grado, con la nomina, per l’eventualità di ulteriore inerzia della pubblica amministrazione, di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
Nelle more della trattazione del giudizio di ottemperanza viene pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato numero 9631 del 2 dicembre 2025, con cui è stato respinto l’appello del Comune e sono state compensate le spese di lite.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, fissata per la trattazione del giudizio di ottemperanza, parte ricorrente dichiara che è sopravvenuto un ulteriore parziale adempimento, per cui il credito residuo ammonta ad euro 161.482,08, oltre Iva e interessi moratori.
La causa passa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come diffusamente esposto nella parte in fatto, la sentenza per la cui esecuzione agisce parte ricorrente è stata confermata in appello e il Comune resistente ha parzialmente ottemperato al giudicato, eseguendo il pagamento di una parte del credito.
Per la parte residua, dell’ammontare di euro 161.482,08, oltre Iva e interessi moratori, come liquidati nella sentenza di legittimità, non è contestato l’inadempimento dell’amministrazione comunale.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la condanna della pubblica amministrazione resistente a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, comprendenti gli interessi fino alla soddisfazione del credito.
Nel caso di ulteriore inadempimento, su richiesta di parte, notificata alla controparte e depositata in segreteria, sarà nominato un commissario ad acta che provvederà, in sostituzione della pubblica amministrazione, a compiere tutte le operazioni necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla pubblica amministrazione resistente di dare esecuzione, nei termini indicati in motivazione, al giudicato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL EZ, Presidente
NT OL, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT OL | AL EZ |
IL SEGRETARIO