TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 734/2025 da:
(C.F.: ) , residente in [...] C.F._1
1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caltabiano (C.F.: ) del foro di C.F._2
EL (RM) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castiglione Olona (VA), via
Boccaccio 24 come da procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Ardia (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8;
nonché contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 24 (e sede di
Treviso in V.le Trento e Trieste 6), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
) del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura C.F._4 CP_3
in Treviso, viale Trento e Trieste, 6; Tribunale di Treviso
nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_4 CP_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa, quale mandatario processuale, dall'Avv. Filippo Doni;
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Treviso, accogliere con sentenza il presente ricorso in
adesione ai sopraesposti motivi ed annullare, revocare o in qualunque altro modo dichiarare
inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e gli avvisi di addebito e le cartelle a supporto,
Cont dichiarando che nulla è dovuto all e ad , per i titoli oggetto degli stessi. Con ogni CP_3
consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, delle quali, sin da ora, si
chiede la distrazione.”
Per la resistente (in proprio e per : CP_3 Controparte_4
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto i CP_4
crediti contributivi successivi al 2006 non sono stati oggetto di cessione ex lege a detta società;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per quanto riguarda CP_3
le questioni di validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento del Concessionario per la
riscossione; PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente
giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica
degli AVA;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto
dell'intervenuto sgravio;
NEL MERITO: rigettarsi ogni ulteriore domanda in quanto infondata in
fatto e in diritto, e comunque non provata. Spese di causa e compensi professionali, compresa
maggiorazione forfettaria, integralmente compensati ovvero posti a carico del Concessionario per
la riscossione che avesse lasciato prescrivere il credito affidato alle sue cure.”
- 2 - Tribunale di Treviso
Per la resistente : Controparte_2
“affinché, l'ill.mo Tribunale di Treviso, adito in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
per i motivi esposti ed alla luce della documentazione versata in atti voglia:
in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo attesa la violazione del termine
assegnato per la rispettiva notifica e, previa fissazione della nuova udienza di comparizione delle
parti, disporre la rinnovazione della notifica;
in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di fondamento delle domande del sig. CP_1
e, per l'effetto, disattendere e rigettare tutte le conclusioni spiegate da quest'ultimo nel ricorso
introduttivo; condannare il sig. alla integrale rifusione del compenso professionale di lite.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, il Sig. conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
, l' e la proponendo opposizione avverso Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 11320259001581867/000, notificata in data 05.04.2025, nonché
avverso i sette avvisi di addebito presupposti (n. 41320160000737753000, n.
41320160002462705000, n. 41320170001133588000, n. 41320180000655231000, n.
41324180003215963000, n. 41320190001123951000 e n. 41320190002753673000).
Il ricorrente chiedeva altresì, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento degli atti impugnati, eccependo, a fondamento della propria impugnativa, la mancata notifica di tutti gli avvisi di addebito presupposti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento quale atto consequenziale.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 3,
commi 9 e 10 L. 335/1995, deducendo che il termine era decorso non essendo stato interrotto da alcun valido atto interruttivo.
Si costituiva in giudizio l' anche in qualità di mandatario della eccependo CP_3 Controparte_4
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della per i crediti successivi al 2006, il CP_4
- 3 - Tribunale di Treviso
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi relativi alla notificazione dell'intimazione di pagamento, e la tardività del ricorso per superamento del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Nel merito, l' premetteva che il ricorrente era stato iscritto alla gestione commercianti dal CP_3
25.06.2014 fino a cancellazione retroattiva e che gli AVA erano stati emessi in relazione a tale iscrizione.
Deduceva che i tentativi di notifica erano stati indirizzati alla PEC del ricorrente (attiva fino al
16.06.2022), all'indirizzo di residenza e, vista l'irreperibilità, tramite messo comunale.
L' dava altresì atto di aver provveduto, in data 26.09.2025, allo sgravio degli AVA oggetto CP_3
di causa e, pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. In subordine, concludeva per il rigetto del ricorso, contestando l'eccezione attorea di prescrizione del debito contributivo in ragione anche dei periodi di sospensione dei termini disposti dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza della pandemia del Covid-19.
Si costituiva altresì l' , la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_2
nullità del ricorso introduttivo, nonché la tardività della sua notificazione, eseguita in data
26.09.2025, rispetto al termine assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione d'udienza,
lamentando al riguardo che tale ritardo ne aveva pregiudicato il diritto di difesa.
Contr Nel merito, contestava il decorso della prescrizione prospettato da parte attrice, deducendo di aver notificato al ricorrente precedenti intimazioni di pagamento (n. 113 2019 90073531 36 000 in data 21.01.2020 e n. 113 2023 90000289 10 000 in data 24.02.2023), atti che, non opposti, avevano interrotto i termini e cristallizzato il credito.
Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del ricorso e, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
Contr c.p.c., nelle stesse il ricorrente evidenziava la tardività della costituzione di e l'inutilizzabilità
- 4 - Tribunale di Treviso
delle relative produzioni documentali, ribadendo, in ogni caso, la censura di nullità di tutte le relate di notificazione prodotte.
Contr Deduceva che le relate di erano prive dell'indicazione della cartella allegata e della seconda raccomandata informativa (ex Cass. S.U. 10012/2021). Sosteneva che le notifiche PEC dell' CP_3
riportavano “mancata consegna”, essendo la sua casella stata cancellata il 16.06.2022, e che l'ente non aveva rispettato la procedura ex art. 60 DPR 600/73.
Contestava l'uso del messo comunale da parte di poiché tale modalità era prevista solo dal CP_3
22.02.2024, ossia dall'entrata in vigore del D. Lgs 13/2024 e la norma non era retroattiva.
Insisteva quindi l'attore per l'accoglimento delle proprie domande.
Contr Anche depositava note scritte, con cui ribadiva l'eccezione di nullità del ricorso e, in subordine, preso atto dello sgravio comunicato da aderiva alla richiesta di declaratoria di CP_3
cessazione della materia del contendere.
Depositate dunque le note scritte autorizzate, la causa viene quindi decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione dell'odierno attore non può essere vagliata nel merito, dovendosi di converso dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio totale disposto dall' , come dal medesimo documentato contestualmente alla costituzione in giudizio. CP_3
la cessazione della materia del contendere.
L' nella propria memoria difensiva, ha infatti dato atto di aver provveduto d'ufficio, in data CP_3
26.09.2025, allo sgravio di tutti i sette avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Anche l' , nelle proprie note conclusive, ha Controparte_2
preso atto di tale circostanza, aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- 5 - Tribunale di Treviso
Poiché l'annullamento delle pretese creditorie è intervenuto ad opera dell'ente impositore in pendenza di giudizio (il ricorso è stato depositato il 15.05.2025 e lo sgravio risulta disposto in data
26.09.2025), è evidentemente venuto meno l'oggetto della controversia e l'interesse delle parti ad una statuizione nel merito sull'opposizione proposta da parte attrice.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, consegue la necessità di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, che deve avvenire secondo il principio della soccombenza virtuale.
Occorre, cioè, valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio se le pretese creditorie non fossero state annullate d'ufficio dall'ente in corso di causa.
A tal fine, si osserva che l'opposizione del ricorrente, basata sul difetto di notifica degli atti presupposti e, conseguentemente, sull'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, avrebbe trovato accoglimento.
Deve infatti rilevarsi come l abbia resistito in giudizio Controparte_2
sollevando un'eccezione preliminare infondata, segnatamente dolendosi della tardività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza oltre il termine di dieci giorni indicato nel predetto decreto.
Secondo consolidato orientamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015), il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 415 c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ha natura meramente ordinatoria e non perentoria.
La sua inosservanza non determina, pertanto, la nullità dell'atto introduttivo, purché, come avvenuto nel caso di specie, si sia comunque validamente instaurato il contraddittorio e siano stati concessi alla parte resistente termini congrui per l'organizzazione della propria difesa, senza che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Inoltre, essendosi l costituitasi in giudizio tardivamente, il sistema delle preclusioni CP_2
probatorie cui è improntato il rito del lavoro avrebbe in radice precluso di considerare, nella
- 6 - Tribunale di Treviso
delibazione della censura attorea di prescrizione del credito contributivo, gli atti interruttivi della prescrizione prodotti da . Controparte_6
Parimenti, l ha sì dato atto di aver provveduto d'ufficio allo sgravio totale, senza però in alcun CP_3
modo specificare le ragioni che avrebbero indotto l'ente a tale determinazione.
Deve, pertanto, affermarsi la soccombenza virtuale di entrambe le parti resistenti.
Tuttavia, tenuto conto che l' ha prontamente agito in autotutela, implicitamente CP_3
riconoscendo le ragioni del contribuente ed evitando l'ulteriore corso del giudizio di merito,
ricorrono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite nella misura della metà. Il restante mezzo va posto a carico solidale dei resistenti e liquidato come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine all'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 11320259001581867/000 e i relativi avvisi di
[...]
addebito presupposti;
- condanna l' e l' , in solido tra loro e in pari misura nei CP_3 Controparte_2
rapporti interni, alla rifusione in favore del ricorrente nella misura di ½ delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 43,00 per anticipazioni e in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Caltabiano, con compensazione tra le parti della restante quota di un mezzo.
Treviso, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 734/2025 da:
(C.F.: ) , residente in [...] C.F._1
1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caltabiano (C.F.: ) del foro di C.F._2
EL (RM) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castiglione Olona (VA), via
Boccaccio 24 come da procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Ardia (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8;
nonché contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 24 (e sede di
Treviso in V.le Trento e Trieste 6), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
) del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura C.F._4 CP_3
in Treviso, viale Trento e Trieste, 6; Tribunale di Treviso
nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_4 CP_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa, quale mandatario processuale, dall'Avv. Filippo Doni;
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Treviso, accogliere con sentenza il presente ricorso in
adesione ai sopraesposti motivi ed annullare, revocare o in qualunque altro modo dichiarare
inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e gli avvisi di addebito e le cartelle a supporto,
Cont dichiarando che nulla è dovuto all e ad , per i titoli oggetto degli stessi. Con ogni CP_3
consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, delle quali, sin da ora, si
chiede la distrazione.”
Per la resistente (in proprio e per : CP_3 Controparte_4
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto i CP_4
crediti contributivi successivi al 2006 non sono stati oggetto di cessione ex lege a detta società;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per quanto riguarda CP_3
le questioni di validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento del Concessionario per la
riscossione; PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente
giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica
degli AVA;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto
dell'intervenuto sgravio;
NEL MERITO: rigettarsi ogni ulteriore domanda in quanto infondata in
fatto e in diritto, e comunque non provata. Spese di causa e compensi professionali, compresa
maggiorazione forfettaria, integralmente compensati ovvero posti a carico del Concessionario per
la riscossione che avesse lasciato prescrivere il credito affidato alle sue cure.”
- 2 - Tribunale di Treviso
Per la resistente : Controparte_2
“affinché, l'ill.mo Tribunale di Treviso, adito in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
per i motivi esposti ed alla luce della documentazione versata in atti voglia:
in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo attesa la violazione del termine
assegnato per la rispettiva notifica e, previa fissazione della nuova udienza di comparizione delle
parti, disporre la rinnovazione della notifica;
in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di fondamento delle domande del sig. CP_1
e, per l'effetto, disattendere e rigettare tutte le conclusioni spiegate da quest'ultimo nel ricorso
introduttivo; condannare il sig. alla integrale rifusione del compenso professionale di lite.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, il Sig. conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
, l' e la proponendo opposizione avverso Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 11320259001581867/000, notificata in data 05.04.2025, nonché
avverso i sette avvisi di addebito presupposti (n. 41320160000737753000, n.
41320160002462705000, n. 41320170001133588000, n. 41320180000655231000, n.
41324180003215963000, n. 41320190001123951000 e n. 41320190002753673000).
Il ricorrente chiedeva altresì, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento degli atti impugnati, eccependo, a fondamento della propria impugnativa, la mancata notifica di tutti gli avvisi di addebito presupposti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento quale atto consequenziale.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 3,
commi 9 e 10 L. 335/1995, deducendo che il termine era decorso non essendo stato interrotto da alcun valido atto interruttivo.
Si costituiva in giudizio l' anche in qualità di mandatario della eccependo CP_3 Controparte_4
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della per i crediti successivi al 2006, il CP_4
- 3 - Tribunale di Treviso
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi relativi alla notificazione dell'intimazione di pagamento, e la tardività del ricorso per superamento del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Nel merito, l' premetteva che il ricorrente era stato iscritto alla gestione commercianti dal CP_3
25.06.2014 fino a cancellazione retroattiva e che gli AVA erano stati emessi in relazione a tale iscrizione.
Deduceva che i tentativi di notifica erano stati indirizzati alla PEC del ricorrente (attiva fino al
16.06.2022), all'indirizzo di residenza e, vista l'irreperibilità, tramite messo comunale.
L' dava altresì atto di aver provveduto, in data 26.09.2025, allo sgravio degli AVA oggetto CP_3
di causa e, pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. In subordine, concludeva per il rigetto del ricorso, contestando l'eccezione attorea di prescrizione del debito contributivo in ragione anche dei periodi di sospensione dei termini disposti dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza della pandemia del Covid-19.
Si costituiva altresì l' , la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_2
nullità del ricorso introduttivo, nonché la tardività della sua notificazione, eseguita in data
26.09.2025, rispetto al termine assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione d'udienza,
lamentando al riguardo che tale ritardo ne aveva pregiudicato il diritto di difesa.
Contr Nel merito, contestava il decorso della prescrizione prospettato da parte attrice, deducendo di aver notificato al ricorrente precedenti intimazioni di pagamento (n. 113 2019 90073531 36 000 in data 21.01.2020 e n. 113 2023 90000289 10 000 in data 24.02.2023), atti che, non opposti, avevano interrotto i termini e cristallizzato il credito.
Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del ricorso e, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
Contr c.p.c., nelle stesse il ricorrente evidenziava la tardività della costituzione di e l'inutilizzabilità
- 4 - Tribunale di Treviso
delle relative produzioni documentali, ribadendo, in ogni caso, la censura di nullità di tutte le relate di notificazione prodotte.
Contr Deduceva che le relate di erano prive dell'indicazione della cartella allegata e della seconda raccomandata informativa (ex Cass. S.U. 10012/2021). Sosteneva che le notifiche PEC dell' CP_3
riportavano “mancata consegna”, essendo la sua casella stata cancellata il 16.06.2022, e che l'ente non aveva rispettato la procedura ex art. 60 DPR 600/73.
Contestava l'uso del messo comunale da parte di poiché tale modalità era prevista solo dal CP_3
22.02.2024, ossia dall'entrata in vigore del D. Lgs 13/2024 e la norma non era retroattiva.
Insisteva quindi l'attore per l'accoglimento delle proprie domande.
Contr Anche depositava note scritte, con cui ribadiva l'eccezione di nullità del ricorso e, in subordine, preso atto dello sgravio comunicato da aderiva alla richiesta di declaratoria di CP_3
cessazione della materia del contendere.
Depositate dunque le note scritte autorizzate, la causa viene quindi decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione dell'odierno attore non può essere vagliata nel merito, dovendosi di converso dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio totale disposto dall' , come dal medesimo documentato contestualmente alla costituzione in giudizio. CP_3
la cessazione della materia del contendere.
L' nella propria memoria difensiva, ha infatti dato atto di aver provveduto d'ufficio, in data CP_3
26.09.2025, allo sgravio di tutti i sette avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Anche l' , nelle proprie note conclusive, ha Controparte_2
preso atto di tale circostanza, aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- 5 - Tribunale di Treviso
Poiché l'annullamento delle pretese creditorie è intervenuto ad opera dell'ente impositore in pendenza di giudizio (il ricorso è stato depositato il 15.05.2025 e lo sgravio risulta disposto in data
26.09.2025), è evidentemente venuto meno l'oggetto della controversia e l'interesse delle parti ad una statuizione nel merito sull'opposizione proposta da parte attrice.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, consegue la necessità di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, che deve avvenire secondo il principio della soccombenza virtuale.
Occorre, cioè, valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio se le pretese creditorie non fossero state annullate d'ufficio dall'ente in corso di causa.
A tal fine, si osserva che l'opposizione del ricorrente, basata sul difetto di notifica degli atti presupposti e, conseguentemente, sull'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, avrebbe trovato accoglimento.
Deve infatti rilevarsi come l abbia resistito in giudizio Controparte_2
sollevando un'eccezione preliminare infondata, segnatamente dolendosi della tardività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza oltre il termine di dieci giorni indicato nel predetto decreto.
Secondo consolidato orientamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015), il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 415 c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ha natura meramente ordinatoria e non perentoria.
La sua inosservanza non determina, pertanto, la nullità dell'atto introduttivo, purché, come avvenuto nel caso di specie, si sia comunque validamente instaurato il contraddittorio e siano stati concessi alla parte resistente termini congrui per l'organizzazione della propria difesa, senza che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Inoltre, essendosi l costituitasi in giudizio tardivamente, il sistema delle preclusioni CP_2
probatorie cui è improntato il rito del lavoro avrebbe in radice precluso di considerare, nella
- 6 - Tribunale di Treviso
delibazione della censura attorea di prescrizione del credito contributivo, gli atti interruttivi della prescrizione prodotti da . Controparte_6
Parimenti, l ha sì dato atto di aver provveduto d'ufficio allo sgravio totale, senza però in alcun CP_3
modo specificare le ragioni che avrebbero indotto l'ente a tale determinazione.
Deve, pertanto, affermarsi la soccombenza virtuale di entrambe le parti resistenti.
Tuttavia, tenuto conto che l' ha prontamente agito in autotutela, implicitamente CP_3
riconoscendo le ragioni del contribuente ed evitando l'ulteriore corso del giudizio di merito,
ricorrono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite nella misura della metà. Il restante mezzo va posto a carico solidale dei resistenti e liquidato come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine all'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 11320259001581867/000 e i relativi avvisi di
[...]
addebito presupposti;
- condanna l' e l' , in solido tra loro e in pari misura nei CP_3 Controparte_2
rapporti interni, alla rifusione in favore del ricorrente nella misura di ½ delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 43,00 per anticipazioni e in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Caltabiano, con compensazione tra le parti della restante quota di un mezzo.
Treviso, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -