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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro distinta dal n. 1020 2019, promossa da (rappr. e dif. dall'avv. DI Parte_1
PASQUALE GIOVANNI ) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dal funzionario delegato ex art.
[...]
417 bis c.p.c. dott. G. Morando), avente ad oggetto: retribuzione;
rilevato che
, premesso di avere svolto – alle dipendenze Parte_1 dell resistente – le mansioni meglio descritte ricorso e di avere reso CP_1 le proprie prestazioni, per determinati periodi, presso località rurali site in vari Comuni percorrendo giornalmente un numero di chilometri superiore rispetto a quello indicato in seno alle buste paga, deduce di avere diritto alla c.d. indennità chilometrica per il numero di chilometri effettivamente percorsi (tenuto conto del disposto dell'art. 47 comma 1, secondo il quale “I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.”); l'Assessorato resistente deduce l'infondatezza del ricorso, osservando – da un lato – che il ricorrente stesso ha chiesto di svolgere la propria attività presso località distanti (non potendo pertanto oggi pretendere alcun rimborso per il tragitto sostenuto), - dall'altro – che gli è già stata erogata una somma a titolo di conguaglio indennità chilometrica, e – dall'altro ancora – che la quantificazione dei pretesi importi è errata;
alcuna contestazione è stata articolata riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa indicata in ricorso nei mesi ivi dedotti;
la documentazione in atti in alcun modo comprova che il ricorrente abbia mai chiesto di rendere le proprie prestazioni in località distanti da Monterosso;
nel quantificare la pretesa indennità chilometrica, l ha utilizzato, in Pt_1 maniera corretta e lineare, i criteri ricavabili dalle buste paga prodotte in giudizio, applicando i quali si perviene ad un complessivo credito, in favore dello stesso, dell'importo di € 2.716,56; da tale importo va detratto l'importo netto di € 35,37 che il ricorrente ha già percepito a titolo di conguaglio (cfr. all. 3 nel fascicolo di parte resistente); l'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di € 2.681,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
a carico di detta amministrazione vanno poste le spese di lite;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, cosi decide: condanna l'Assessorato resistente al pagamento, in favore di
[...]
, del complessivo importo di € 2.681,19, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna detto Assessorato a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 03/07/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro distinta dal n. 1020 2019, promossa da (rappr. e dif. dall'avv. DI Parte_1
PASQUALE GIOVANNI ) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dal funzionario delegato ex art.
[...]
417 bis c.p.c. dott. G. Morando), avente ad oggetto: retribuzione;
rilevato che
, premesso di avere svolto – alle dipendenze Parte_1 dell resistente – le mansioni meglio descritte ricorso e di avere reso CP_1 le proprie prestazioni, per determinati periodi, presso località rurali site in vari Comuni percorrendo giornalmente un numero di chilometri superiore rispetto a quello indicato in seno alle buste paga, deduce di avere diritto alla c.d. indennità chilometrica per il numero di chilometri effettivamente percorsi (tenuto conto del disposto dell'art. 47 comma 1, secondo il quale “I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.”); l'Assessorato resistente deduce l'infondatezza del ricorso, osservando – da un lato – che il ricorrente stesso ha chiesto di svolgere la propria attività presso località distanti (non potendo pertanto oggi pretendere alcun rimborso per il tragitto sostenuto), - dall'altro – che gli è già stata erogata una somma a titolo di conguaglio indennità chilometrica, e – dall'altro ancora – che la quantificazione dei pretesi importi è errata;
alcuna contestazione è stata articolata riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa indicata in ricorso nei mesi ivi dedotti;
la documentazione in atti in alcun modo comprova che il ricorrente abbia mai chiesto di rendere le proprie prestazioni in località distanti da Monterosso;
nel quantificare la pretesa indennità chilometrica, l ha utilizzato, in Pt_1 maniera corretta e lineare, i criteri ricavabili dalle buste paga prodotte in giudizio, applicando i quali si perviene ad un complessivo credito, in favore dello stesso, dell'importo di € 2.716,56; da tale importo va detratto l'importo netto di € 35,37 che il ricorrente ha già percepito a titolo di conguaglio (cfr. all. 3 nel fascicolo di parte resistente); l'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di € 2.681,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
a carico di detta amministrazione vanno poste le spese di lite;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, cosi decide: condanna l'Assessorato resistente al pagamento, in favore di
[...]
, del complessivo importo di € 2.681,19, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna detto Assessorato a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 03/07/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)