Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen. - che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - ha carattere eccezionale ed, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva; ne consegue che essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall'art. 57 cod. pen., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione. (Contrasto segnalato con relazioni numero 35 e 61 del 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 37430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37430 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1088
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 047241/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CA p.c.;
nei confronti di:
1) AL NI N. IL 06/04/1924;
2) FÒ IO IG AN N. IL 24/03/1926;
3) AM NC PI N. IL 18/07/1929;
avverso SENTENZA del 10/02/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti V. che ha concluso per: rigetto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. P. Longo;
Uditi i difensori Avv. G. La Perov per RI UG ed Avv. F. Piscapo per gli altri due.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Roma in data 10.02.2003 dichiarava inammissibile l'appello proposto -agli effetti penali- dalla p.c. NO RL, avverso quella del tribunale di Roma 14.01.02 che aveva assolto RI UG (assieme a Fo IO IG AN e ME AN Pia) dal reato di omesso controllo sull'articolo Menzogne e raffiche di fax apparso su Venerdì supplemento a La Repubblica del 13.10.1995, nel quale era riportato un presunto colloquio tra ET XI ed altra persona non identificata (ma che sì sapeva da altro articolo essere l'avv. Lo Giudice), in cui quest'ultima affermava "..per quell'affare delle Coop Rosse abbiamo trovato un giudice a Venezia che è del tutto affidabile... meglio fidato .." per poi commentare "tre giorni dopo vengono incriminati D'MA e CH. Alè. Sputtana Italia". La indicata persona descriverebbe l'immagine del dr. RL Nordico, sostituto procuratore della Repubblica in Venezia, come manutengolo di persona oggetto di custodia cautelare ed alle dipendenze di un personaggio politico, laddove il Dr. NO aveva solo concordato le modalità dell'interrogatorio di XI.
Confermava, invece, l'assoluzione di IO Fo e AN ME e -agli effetti civili- dello stesso RI, condividendo la sentenza di primo grado che aveva ritenuto come la conversazione telefonica ben poteva essere considerata una ironica sintesi, proposta da IO Fo, di quanto già ampiamente pubblicizzato;
e poteva essere interpretata nel senso da lui indicato.
L'espressione Alè puttana Italia era riferibile all'on. XI, nel senso di un compiacimento per l'effetto denigratorio anche nei confronti degli avversali politici, ma senza riferimento al dr. NO.
La dichiarazione di inammissibilità nei confronti RI con riferimento al reato di cui all'art. 57 e 595 c.p., del tutto autonomo rispetto alla diffamazione, si rifà alla giurisprudenza di questa Corte in relazione all'impossibilità di una interpretazione estensiva dell'art. 577 c.p.p.. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, allegando i seguenti motivi.
1) Quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello nei confronti di RI, denuncia erronea applicazione degli artt. 57 e 595 c.p. ed inosservanza art. 577 c.p.p.. Non sarebbe vietata l'interpretazione estensiva, ma solo quella analogica. A tale interpretazione ha fatto ricorso sovente la Corte. Rimane comunque l'impugnativa ai fini civili.
2) Manifesta illogicità di motivazione, con riferimento al riconoscimento dell'esimente del diritto di critica satirica ex art. 51 c.p. (garbatamente ironizzare sul giudice affidabile / fidato). La
contraddizione nel qualificare l'espressione come oggettivamente denigratoria. Se è falso obiettivamente che D'MA ed CH erano stati incriminati tre giorni dopo la conversazione (invece l'incriminazione era precedente), l'errore ridonderebbe -nella pubblicazione- a conforto della diffamazione. Non è un fatto marginale ne' può rientrare nella satira (che presuppone la critica ad un fatto vero), ma ha in effetti lo scopo di minimizzare il falso contesto che di per sè costituisce diffamazione, siccome attribuisce in maniera ingannevole una condotta illecita violando il principio di continenza, imposto anche alla satira.
L'altra espressione Alè Sputtana Italia, è in successione all'altra sicché veniva percepita come dileggio al magistrato più che a XI.
Quanto al primo motivo, ritiene questa Corte che l'interpretazione dell'art. 577 c.p.p., seguita dall'impugnata sentenza, è conforme alla giurisprudenza prevalente.
L'art. 577 c.p.p. legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma, avente carattere eccezionale nel sistema processuale, certamente non è suscettibile di interpretazione analogica (art. 14 delle Preleggi), ma neppure estensiva siccome la dizione della legge (con la specifica indicazione di due sole ipotesi criminose) non da alcuna possibilità di applicazione a reati / del tutto autonomi, come quello previsto dall'art. 57 c.p. (vedi, tra le altre, Cass. 29.01.96, RI;
Cass. 02.07.97, Carnevale). Non ha senso, pertanto, sottilizzare una differenza, quanto all'art. 57 c.p., tra reato distinto ma non autonomo dalla diffamazione a mezzo stampa.
Se è vero che l'art. 577 c.p.p. si riferisce al nomen iuris della diffamazione e non alle fattispecie criminosa individuata dall'art. 595 c.p., non per questo l'indicazione rimane meno precisa,
nonostante il collegamento e la connessione strutturale tra gli articoli 57 e 595 c.p.. L'art. 57 c.p. configura, infatti, piuttosto che una ipotesi di diffamazione colposa, un reato di omesso controllo che può esplicarsi anche oltre l'area del reato previsto dall'art. 595 c.p.. Il motivo, pertanto, è infondato.
Il secondo motivo, del pari infondato al limite dell'inammissibilità.
Anzitutto va puntualizzato che l'accertamento dell'oggettiva offensività di una espressione costituisce, in ogni caso, il presupposto per il riconoscimento dell'esimente, onde non può essere ritenuta una contraddizione.
Quanto allo slittamento della data di incriminazione dei due politici, occorre accertare se l'errore abbia reale rilevanza ai fini dell'esimente, ma nulla aggiunge o toglie al contenuto denigratorio dell'espressione (affidabile / affidato) ne' alla critica satirica nei confronti di un reale nesso derivante dall'inchiesta, per come risultante dalla telefonata.
L'espressione usata viene correttamente inquadrata, nella sentenza, in un contesto dissacrante più vasto, sull'onda di notizie e di fatti (vedi intercettazioni telefonica della conversazione tra XI ed il suo difensore) già diffusi "nell'atmosfera rovente di mani pulite".
La sentenza, del resto, nega la parola "fidato" sia imputabile al duo IO FO AN ME, anche se la cosa ha scarsa rilevanza, in rapporto al garbato ironizzare che ne è conseguito, sempre nella logica della motivazione.
La censura circa il superamento del limite di continenza finisce per sconfinare nella valutazione di merito, senza tener conto del complessivo quadro giocoso e volutamente mordente che caratterizza la satira politica.
In ultimo, la valutazione circa la persona cui era riferibile l'espressione conclusiva (Alè sputtana Italia) costituisce una palese valutazione alternativa a quella motivatamente espressa in sentenza come rivolta a XI.
In conclusione, il ricorso va globalmente rigettato. Consegue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004