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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1716/2019 R.G., avente ad oggetto “sanzione disciplinare”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Ciancatella s.n., Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Grande del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Giarratana (RG), c.da Controparte_1
Monterotondo S.P. 59, P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_1 e difesa dall'Avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2019 lavoratore alle dipendenze della Parte_1 ha invocato l'annullamento della sanzione Controparte_1 disciplinare della censura illegittimamente irrogatagli il 13.03.2019, in difetto di previa audizione di esso ricorrente e perciò in violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970, per “aver lasciato il cancello d'ingresso aperto consentendo ad un'auto estranea all'azienda di sostare nel piazzale”. Costituitasi in lite, la datrice di lavoro ha rappresentato che “la mancata convocazione del dipendente per essere sentito prima della applicazione della sanzione è frutto di una svista” e dichiarato “ad ogni effetto di revocare, come in effetti revoca la sanzione della censura inflitta a
, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del Parte_1 contendere con compensazione delle spese di lite. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 15.11.2024, nel corso della quale la resistente ha versato in atti accordo transattivo sottoscritto l'11.03.2024, a mezzo del quale le parti hanno
“definito tutto il contenzioso tra loro in essere compresa la presente controversia”.
***
Alla luce dell'ampio accordo transattivo siglato in data 11.03.2024 - con il quale le parti hanno composto l'articolato contenzioso lavoristico tra le stesse in essere, compresa l'odierna lite, mercé la rinuncia, da parte del ai proposti ricorsi e riconoscimento al predetto, da parte Parte_1 dell' , di inquadramento superiore -, non resta oggi che dichiarare la CP_1 sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti con integrale compensazione delle spese di lite, così come concordato nel richiamato accordo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1716/2019 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1716/2019 R.G., avente ad oggetto “sanzione disciplinare”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Ciancatella s.n., Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Grande del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Giarratana (RG), c.da Controparte_1
Monterotondo S.P. 59, P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_1 e difesa dall'Avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2019 lavoratore alle dipendenze della Parte_1 ha invocato l'annullamento della sanzione Controparte_1 disciplinare della censura illegittimamente irrogatagli il 13.03.2019, in difetto di previa audizione di esso ricorrente e perciò in violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970, per “aver lasciato il cancello d'ingresso aperto consentendo ad un'auto estranea all'azienda di sostare nel piazzale”. Costituitasi in lite, la datrice di lavoro ha rappresentato che “la mancata convocazione del dipendente per essere sentito prima della applicazione della sanzione è frutto di una svista” e dichiarato “ad ogni effetto di revocare, come in effetti revoca la sanzione della censura inflitta a
, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del Parte_1 contendere con compensazione delle spese di lite. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 15.11.2024, nel corso della quale la resistente ha versato in atti accordo transattivo sottoscritto l'11.03.2024, a mezzo del quale le parti hanno
“definito tutto il contenzioso tra loro in essere compresa la presente controversia”.
***
Alla luce dell'ampio accordo transattivo siglato in data 11.03.2024 - con il quale le parti hanno composto l'articolato contenzioso lavoristico tra le stesse in essere, compresa l'odierna lite, mercé la rinuncia, da parte del ai proposti ricorsi e riconoscimento al predetto, da parte Parte_1 dell' , di inquadramento superiore -, non resta oggi che dichiarare la CP_1 sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti con integrale compensazione delle spese di lite, così come concordato nel richiamato accordo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1716/2019 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella