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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/10/2024, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza all'udienza del 28/03/2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Gaetano Gaudiello, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Opponente
E
e per essa la procuratrice in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Frascino, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
NONCHÉ
e per essa la procuratrice in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Luca
Polverino e Luigi Coluccino, che la rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il
01/07/2022;
Interventrice ex art. 111 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al Parte_1
1 decreto ingiuntivo n. 492/2019 emesso dal Tribunale di Benevento in data 09/04/2019, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 31.684,48, quale saldo a debito del rapporto di finanziamento n. 46081014 stipulato con la Controparte_5
in data 07/06/2012, dal cui parziale inadempimento discendeva un credito ceduto dalla società finanziaria prima a e poi alla società intimante. A tal fine, Controparte_6
l'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte opposta – per non avere la stessa notificato la cessione al debitore ceduto – e, nel merito, rilevava di aver già pagato all'originaria creditrice la somma di € 10.622,92 a parziale estinzione del finanziamento per cui è causa, tanto da ritenere non condivisibile l'avversa quantificazione del debito residuo. Eccepiva, inoltre,
l'usurarietà degli interessi dedotti in contratto, la violazione del divieto di anatocismo
(in ragione dell'adozione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”), nonché la violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, del Codice del Consumo, in virtù del fatto che il creditore richiedeva – quale condizione per accedere al prestito de quo – la sottoscrizione di una copertura assicurativa.
Si costituiva in giudizio contestando in toto l'opposizione Controparte_1 spiegata e, in particolare, evidenziando che l'opponente non contestava né la sottoscrizione del contratto di finanziamento, né il parziale inadempimento, circostanze da ritenersi – pertanto – del tutto pacifiche tra le parti. Rilevava, inoltre, che le cessioni del credito venivano regolarmente notificate al debitore ceduto e che, in ogni caso, tale adempimento – perfezionatosi al più tardi con la notifica del decreto ingiuntivo – incide non sulla validità della cessione, ma semmai sulla relativa opponibilità nei confronti del debitore. Parte opposta precisava anche che la stipulazione della polizza assicurativa aveva carattere meramente facoltativo per il consumatore, non costituendo una condizione di erogazione del finanziamento. Contestava, infine, l'eccessiva genericità – e comunque l'infondatezza – dell'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati, nonché la strumentalità dell'eccezione di anatocismo.
A seguito di tali difese, con ordinanza del 06/03/2020, il precedente Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, con successivo provvedimento del 09/10/2020, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nelle more, interveniva in giudizio quale cessionaria del credito Controparte_3
2 litigioso, associandosi alle difese sino a quel momento svolte dalla cedente CP_1
[...]
Con ordinanza del 02/12/2021, il precedente Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava direttamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/03/2024, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo), previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dei quali si avvaleva la sola parte intervenuta.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Innanzitutto, si richiama – in quanto ampiamente condivisa – l'ordinanza resa in corso di causa dal precedente Giudice, il quale superava efficacemente pressoché tutte le doglianze di parte opponente.
In particolare, in merito all'asserita mancata notifica della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, venivano accolte le difese svolte sul punto da parte opposta, evidenziandosi la differenza tra opponibilità e validità del negozio di cessione: del resto, l'eccezione dell'opponente non era, nella specie, mirata a far valere l'efficacia estintiva di eventuali pagamenti effettuati in favore dell'originaria creditrice, pur in seguito all'avvenuto trasferimento del diritto di credito, ragion per cui, a tutto voler concedere, la cessione può dirsi essere stata portata a conoscenza del debitore (quanto meno) con la notifica dell'opposto decreto.
Per ciò che attiene, invece, al carattere sostanzialmente obbligatorio dell'assicurazione del credito, il precedente Giudice correttamente rilevava che parte opponente non aveva fornito alcun elemento di prova, né tantomeno indiziario, in tal senso ed il non colmava tale lacuna in alcun modo nel corso del giudizio. Pt_1
Del tutto generica, poi, appariva l'eccezione di usurarietà del contratto, che peraltro veniva superata anche nel merito dalla parte opposta, mediante l'individuazione del tasso soglia valevole per l'epoca della stipulazione, di talché un'eventuale C.T.U. sul punto avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
In ordine all'asserita violazione del divieto di anatocismo a causa dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese, è ormai pacifica (specie a seguito delle SS.UU.
3 n. 15130/2024) la piena legittimità di tale modalità di restituzione del prestito, caratterizzata da una rata costante, con conseguente abbattimento poco significativo della quota capitale nel periodo iniziale del rapporto.
Ciò posto, rimane solo da esaminare il motivo di opposizione avente ad oggetto l'errato conteggio delle rate regolarmente pagate, che ammonterebbero ad € 10.622,92, in luogo degli € 7.867,32 contabilizzati dall'opposta. Al fine di provare il maggior importo versato in favore della creditrice, parte opponente depositava (doc. 4 allegato all'atto di citazione), le ricevute dei pagamenti eseguiti a mezzo bollettino postale, nonché l'estratto conto della (riepilogativo dell'andamento dell'intero CP_5
rapporto), dal quale risulterebbe – a suo dire – la meno gravosa esposizione debitoria.
Orbene, dalla semplice consultazione degli estratti conto succitati (che, come detto, la stessa parte opponente depositava a sostegno della propria tesi difensiva), emerge invece ictu oculi la piena fondatezza della pretesa creditoria. Dal primo estratto conto, infatti, relativo al periodo 08/06/2012-31/07/2013, risulta il pagamento di n. 13 rate, per un importo complessivo di € 5.340,51, come da schermata che segue:
Dal secondo estratto conto, relativo al periodo 01/08/2013-31/07/2014, risulta poi il pagamento di ulteriori rate del finanziamento, fino alla rata n. 19 (di cui teneva conto parte opposta già in sede monitoria, ricostruendo esattamente in questi termini l'andamento del rapporto), per un importo totale di € 2.105,41, come si evince dalla schermata sotto riportata:
Peraltro, le ricevute dei bollettini postali non costituiscono la prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli riportati negli estratti conto. Tanto si evince agevolmente dalla perfetta sovrapponibilità delle date di detti pagamenti (27/10/2013, 08/01/2014,
4 19/02/2014, 23/04/2014) rispetto a quelli contrassegnati negli estratti conto come
“pagamento bollettino rata …”, in corrispondenza della “data valuta”.
Anche l'eccezione in parola appare, pertanto, priva di fondamento.
Alla luce di tutti i motivi suesposti, l'opposizione andrà rigettata, ed il decreto ingiuntivo opposto andrà confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
492/2019 emesso dal Tribunale di Benevento in data 09/04/2019, già esecutivo in virtù dell'ordinanza del 06/03/2020.
2) CONDANNA a rimborsare in favore della parte opposta le Parte_1 spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.905,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio ed € 1.204,00 per la fase introduttiva), oltre a
IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
3) CONDANNA a rimborsare in favore della parte intervenuta Parte_1 le spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00
(di cui € 903,00 per la trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre a
IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 02/10/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
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