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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2641/2024 promossa da:
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Emanuele Gianturco 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale della Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 3.12.2024 la ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento della CP_1 condizione di invalidità per l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (aprile 2023) o da accertare in corso di causa, vinte le spese.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità deducendo, in particolare, l'erroneità della valutazione precedentemente esperita, essendo pagina 1 di 3 stata omessa dal Ctu la valutazione di importante documentazione sanitaria, in particolare della visita geriatrica del 14.8.2024 del dott. , avendo i test neuro cognitivi eseguiti evidenziato un MMSE pari Per_1
a 10/30, con netto peggioramento rispetto alla precedente valutazione, tanto da essere stato previsto per il ricorrente l'inserimento nel programma di terapia specifica per la demenza (Seroquel). CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio economici.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge ed i motivi di opposizione, vista altresì la dichiarazione sul non ricovero e mancata percezione di indennità equivalenti (cfr. atto notorio aggiornato), il giudice disponeva una nuova consulenza, nominando il medesimo CTU della fase di accertamento tecnico preventivo, per una nuova valutazione del quadro clinico dell'invalida alla luce di tutti i certificati medici allegati agli atti.
La causa, depositata la consulenza, veniva decisa come da dispositivo.
Nel merito l'opposizione va accolta.
Il consulente ha esaminato la documentazione agli atti e visitato la ricorrente riscontrando, dall'esame obiettivo, una deambulazione non autonoma, che necessita dell'aiuto di terzi, oppure con doppio appoggio,
a causa della severa patologia della colonna con sofferenza neurogena degli arti inferiori ed i postumi della ischemia cerebellare con ipostenia arto superiore di sinistra e turbe dell'equilibrio. I movimenti della colonna lombo sacrale sono infatti apparsi incompleti in tutte le direzioni a causa della patologia della colonna lombosacrale, così come è stato riscontrato un atteggiamento depressivo e una sofferenza determinata dalla patologia artrosica.
Sulla base della documentazione sanitaria visionata presente in atti di causa e delle risultanze della vista medico legale effettuata, il consulente ha pertanto concluso che sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/08/2024 in accordo con la relazione clinica geriatrica del 14/08/2024 a firma del dottor . Per_2
Il giudice condivide le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, ritenendo la relazione esauriente e priva di vizi logici, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
Le spese di giudizio vengono compensate in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento rispetto alla domanda (maggio 2023)
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in CP_1 applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
,
[...]
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere da agosto 2024;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, 29/10/2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2641/2024 promossa da:
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Emanuele Gianturco 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale della Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 3.12.2024 la ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento della CP_1 condizione di invalidità per l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (aprile 2023) o da accertare in corso di causa, vinte le spese.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità deducendo, in particolare, l'erroneità della valutazione precedentemente esperita, essendo pagina 1 di 3 stata omessa dal Ctu la valutazione di importante documentazione sanitaria, in particolare della visita geriatrica del 14.8.2024 del dott. , avendo i test neuro cognitivi eseguiti evidenziato un MMSE pari Per_1
a 10/30, con netto peggioramento rispetto alla precedente valutazione, tanto da essere stato previsto per il ricorrente l'inserimento nel programma di terapia specifica per la demenza (Seroquel). CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio economici.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge ed i motivi di opposizione, vista altresì la dichiarazione sul non ricovero e mancata percezione di indennità equivalenti (cfr. atto notorio aggiornato), il giudice disponeva una nuova consulenza, nominando il medesimo CTU della fase di accertamento tecnico preventivo, per una nuova valutazione del quadro clinico dell'invalida alla luce di tutti i certificati medici allegati agli atti.
La causa, depositata la consulenza, veniva decisa come da dispositivo.
Nel merito l'opposizione va accolta.
Il consulente ha esaminato la documentazione agli atti e visitato la ricorrente riscontrando, dall'esame obiettivo, una deambulazione non autonoma, che necessita dell'aiuto di terzi, oppure con doppio appoggio,
a causa della severa patologia della colonna con sofferenza neurogena degli arti inferiori ed i postumi della ischemia cerebellare con ipostenia arto superiore di sinistra e turbe dell'equilibrio. I movimenti della colonna lombo sacrale sono infatti apparsi incompleti in tutte le direzioni a causa della patologia della colonna lombosacrale, così come è stato riscontrato un atteggiamento depressivo e una sofferenza determinata dalla patologia artrosica.
Sulla base della documentazione sanitaria visionata presente in atti di causa e delle risultanze della vista medico legale effettuata, il consulente ha pertanto concluso che sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/08/2024 in accordo con la relazione clinica geriatrica del 14/08/2024 a firma del dottor . Per_2
Il giudice condivide le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, ritenendo la relazione esauriente e priva di vizi logici, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
Le spese di giudizio vengono compensate in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento rispetto alla domanda (maggio 2023)
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in CP_1 applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
,
[...]
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere da agosto 2024;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, 29/10/2025
Il Giudice
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