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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Musotto
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Giovanna Segnini e dell'avv. Chiara Vatti
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio integrate e specificate con nota depositata in pct in data 9/6/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/01/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Pt_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 24.9.2011 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 23.11.2008, la figlia e, in data 29.1.2014, il figlio R_
. Per_2
Con provvedimento in data 1.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2025, successivamente rinviata all'udienza del 12/6/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, così come meglio integrate e specificate con nota depositata in pct in data 9/6/2025.
Il Giudice Relatore, in data 12.6.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio integrate e specificate con nota depositata in pct in data 9/6/2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 24.9.2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 217 – parte 1 – Anno 2011)
DISPONE CHE
1) La casa coniugale, immobile sito in Quercianella via Mario Puccini 111, è di proprietà esclusiva della sig.ra e pertanto resterà nel suo Controparte_1 esclusivo godimento e disponibilità. La medesima continuerà ad abitarla con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, insieme ai figli e mentre il R_ Per_2 sig. trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
2) I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad R_ Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in
Quercianella (Livorno) via Mario Puccini 111;
3) le modalità di visita tra padre e figli saranno così disciplinate:
a) Il figlio minore starà con i genitori per un fine settimana alternato a Per_2 decorrere dal venerdì tarda mattinata (dall'uscita della scuola, ovvero attorno alle ore 13,30) sino alla domenica sera alle ore 19,00;
b) nei fine settimana di pertinenza di un genitore, i figli staranno con l'altro genitore nei giorni di lunedì e mercoledì a decorrere dalle ore 13,30, ovvero dall'uscita della scuola, pranzando e pernottando fino al giorno successivo quando l'altro genitore li riaccompagnerà a scuola e staranno con il genitore che li ha avuti nel fine settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13,30, ovvero dall'uscita della scuola con pranzo e pernottamento fino al giorno successivo quando il genitore li riaccompagnerà a scuola;
3 c) i genitori, a prescindere dalla turnazione dei giorni di spettanza, trascorreranno alternativamente con entrambi i figli le vacanze di Natale e
Pasqua, stabilendo che quelle di Natale saranno divise in due periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio. Il medesimo criterio di alternanza varrà anche per i giorni del 25 aprile, 1° maggio e 15 agosto a prescindere dai giorni di turnazione settimanali;
d) Stessa turnazione verrà seguita anche per quanto riguarda la figlia infra- sedicenne , con l'eccezione che la stessa rientrerà sempre a dormire R_ presso l'abitazione della madre, salvo diversa volontà della stessa.
e) i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi per le ferie estive nel periodo da stabilirsi entro il 30 giugno, così come trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre per le altre vacanze estive.
4) i giorni di malattia dei figli che cadono nei giorni di visita con il padre o con la madre non sono recuperabili;
5) resta inoltre inteso che i genitori, previo accordo, potranno regolare diversamente le modalità di visita e la permanenza dei figli presso gli stessi, tenuto conto degli interessi degli stessi e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
6) Il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie di mantenimento dei figli, previamente da concordare tra i due genitori sia nella valutazione dell'effettiva necessità che nei costi da sostenere, mentre le spese ordinarie di mantenimento dei medesimi verranno sostenute in forma diretta da ciascun genitore;
7) l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito per intero dalla Sig.ra
CP_1
8) le utenze e le spese relative alla casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra resteranno a carico della stessa. CP_1
9) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/6/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Musotto
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Giovanna Segnini e dell'avv. Chiara Vatti
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio integrate e specificate con nota depositata in pct in data 9/6/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/01/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Pt_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 24.9.2011 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 23.11.2008, la figlia e, in data 29.1.2014, il figlio R_
. Per_2
Con provvedimento in data 1.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2025, successivamente rinviata all'udienza del 12/6/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, così come meglio integrate e specificate con nota depositata in pct in data 9/6/2025.
Il Giudice Relatore, in data 12.6.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio integrate e specificate con nota depositata in pct in data 9/6/2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 24.9.2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 217 – parte 1 – Anno 2011)
DISPONE CHE
1) La casa coniugale, immobile sito in Quercianella via Mario Puccini 111, è di proprietà esclusiva della sig.ra e pertanto resterà nel suo Controparte_1 esclusivo godimento e disponibilità. La medesima continuerà ad abitarla con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, insieme ai figli e mentre il R_ Per_2 sig. trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
2) I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad R_ Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in
Quercianella (Livorno) via Mario Puccini 111;
3) le modalità di visita tra padre e figli saranno così disciplinate:
a) Il figlio minore starà con i genitori per un fine settimana alternato a Per_2 decorrere dal venerdì tarda mattinata (dall'uscita della scuola, ovvero attorno alle ore 13,30) sino alla domenica sera alle ore 19,00;
b) nei fine settimana di pertinenza di un genitore, i figli staranno con l'altro genitore nei giorni di lunedì e mercoledì a decorrere dalle ore 13,30, ovvero dall'uscita della scuola, pranzando e pernottando fino al giorno successivo quando l'altro genitore li riaccompagnerà a scuola e staranno con il genitore che li ha avuti nel fine settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13,30, ovvero dall'uscita della scuola con pranzo e pernottamento fino al giorno successivo quando il genitore li riaccompagnerà a scuola;
3 c) i genitori, a prescindere dalla turnazione dei giorni di spettanza, trascorreranno alternativamente con entrambi i figli le vacanze di Natale e
Pasqua, stabilendo che quelle di Natale saranno divise in due periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio. Il medesimo criterio di alternanza varrà anche per i giorni del 25 aprile, 1° maggio e 15 agosto a prescindere dai giorni di turnazione settimanali;
d) Stessa turnazione verrà seguita anche per quanto riguarda la figlia infra- sedicenne , con l'eccezione che la stessa rientrerà sempre a dormire R_ presso l'abitazione della madre, salvo diversa volontà della stessa.
e) i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi per le ferie estive nel periodo da stabilirsi entro il 30 giugno, così come trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre per le altre vacanze estive.
4) i giorni di malattia dei figli che cadono nei giorni di visita con il padre o con la madre non sono recuperabili;
5) resta inoltre inteso che i genitori, previo accordo, potranno regolare diversamente le modalità di visita e la permanenza dei figli presso gli stessi, tenuto conto degli interessi degli stessi e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
6) Il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie di mantenimento dei figli, previamente da concordare tra i due genitori sia nella valutazione dell'effettiva necessità che nei costi da sostenere, mentre le spese ordinarie di mantenimento dei medesimi verranno sostenute in forma diretta da ciascun genitore;
7) l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito per intero dalla Sig.ra
CP_1
8) le utenze e le spese relative alla casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra resteranno a carico della stessa. CP_1
9) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/6/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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