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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4889/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente S.p.a In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1985/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20180117844330000045262 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.01.2019 il sig. Ric._1 riceveva, l'ingiunzione di pagamento n. 20180117844330000045262 del 23.03.2018, con cui gli si richiedeva il pagamento della TIA per l'anno 2012 e per un importo pari ad € 604,30 per l'immobile sito in Santa Maria di Licodia (CT), Indirizzo_1, nel quale egli non abita più dal lontano 1994, e che non risulta né in proprietà né in possesso né in altro modo dal medesimo detenuto, stante che trattasi di casa familiare lasciata dal sig. Ric._1 in data 08.11.1994, anno in cui, egli trasferì la propria residenza in Catania, a seguito di procedimento di separazione giudiziale dalla di lui moglie sig.ra Nom._1 la quale restò, in quanto unico genitore affidatario degli allora minori figli, assegnatario e detentore dello stesso, giusta sentenza del Tribunale di Catania n. 877/1993. Il sig. Ric._1 impugnava tale primo atto facendo valere le eccezioni di intervenute prescrizione e decadenza in quanto il medesimo non avesse mai, prima del 2019, comunque, ricevuto precedenti atti e, nello specifico, nessuna precedente fattura né sollecito di pagamento, nonostante tale richiesta non fosse dovuta per carenza del presupposto fondante l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).
Nel frattempo, il sig. Ric._1 inviava a Simeto Ambiente richiesta di annullamento in autotutela ma questa non rispondeva a tale richiesta.
Con sentenza n. 1985/09/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione
n. 2 in data 21.03.2023, depositata in segreteria in data 22.03.2023, resa nell'ambito del procedimento n.
3087/2019 R. G. R. e non notificata, veniva rigettato il ricorso.
Propone appello il signor Ric._1 per
- cessata materia del contendere per sopravvenuto fatto estintivo dell'obbligazione consistente nell'avvenuto totale pagamento;
- erronea ripetizione della tassa chiesta a due soggetti diversi sul medesimo immobile e per la stessa annualita';
- nullita' dell'impugnata sentenza, per error in judicando commesso dai giudici di prime cure nella parte in cui, alle pagine 3 e 4, e' erroneamente ritenuta come provata la notifica dell'atto presupposto – disparita' di trattamento;
- sulla condanna alle spese in primo grado.
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Deve accogliersi il primo motivo di impugnazione con si contesta la sentenza n. 1985/2023 ovvero la mancata pronuncia su un fatto estintivo dell'obbligazione e successivo all'atto: vale a dire il pagamento della Tia anno di riferimento 2012 e per l'intero unico immobile sito in Santa Maria di Licodia (CT), Indirizzo_1 corrisposta a seguito di istanza di rateizzazione già nota a Simeto Ambiente per averla essa stessa accordata in corso di giudizio di primo grado e le cui prime due ricevute di pagamento su quattro furono già prodotte nel precedente grado e del tutto ignorate dalla Corte.
Invero, tale rateizzazione è stata integralmente pagata (giusta documentazione agli atti) e, pertanto la pretesa creditoria è caducata e l'atto deve essere annullato, in riforma della impugnata sentenza, per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Assorbiti gli altri motivi.
Stante l'effetto estintivo dell'obbligazione devono compensarsi, per tutti i gradi, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello del contribuente e dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate, per tutti i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA DO AN RO VA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4889/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente S.p.a In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1985/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20180117844330000045262 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.01.2019 il sig. Ric._1 riceveva, l'ingiunzione di pagamento n. 20180117844330000045262 del 23.03.2018, con cui gli si richiedeva il pagamento della TIA per l'anno 2012 e per un importo pari ad € 604,30 per l'immobile sito in Santa Maria di Licodia (CT), Indirizzo_1, nel quale egli non abita più dal lontano 1994, e che non risulta né in proprietà né in possesso né in altro modo dal medesimo detenuto, stante che trattasi di casa familiare lasciata dal sig. Ric._1 in data 08.11.1994, anno in cui, egli trasferì la propria residenza in Catania, a seguito di procedimento di separazione giudiziale dalla di lui moglie sig.ra Nom._1 la quale restò, in quanto unico genitore affidatario degli allora minori figli, assegnatario e detentore dello stesso, giusta sentenza del Tribunale di Catania n. 877/1993. Il sig. Ric._1 impugnava tale primo atto facendo valere le eccezioni di intervenute prescrizione e decadenza in quanto il medesimo non avesse mai, prima del 2019, comunque, ricevuto precedenti atti e, nello specifico, nessuna precedente fattura né sollecito di pagamento, nonostante tale richiesta non fosse dovuta per carenza del presupposto fondante l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).
Nel frattempo, il sig. Ric._1 inviava a Simeto Ambiente richiesta di annullamento in autotutela ma questa non rispondeva a tale richiesta.
Con sentenza n. 1985/09/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione
n. 2 in data 21.03.2023, depositata in segreteria in data 22.03.2023, resa nell'ambito del procedimento n.
3087/2019 R. G. R. e non notificata, veniva rigettato il ricorso.
Propone appello il signor Ric._1 per
- cessata materia del contendere per sopravvenuto fatto estintivo dell'obbligazione consistente nell'avvenuto totale pagamento;
- erronea ripetizione della tassa chiesta a due soggetti diversi sul medesimo immobile e per la stessa annualita';
- nullita' dell'impugnata sentenza, per error in judicando commesso dai giudici di prime cure nella parte in cui, alle pagine 3 e 4, e' erroneamente ritenuta come provata la notifica dell'atto presupposto – disparita' di trattamento;
- sulla condanna alle spese in primo grado.
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Deve accogliersi il primo motivo di impugnazione con si contesta la sentenza n. 1985/2023 ovvero la mancata pronuncia su un fatto estintivo dell'obbligazione e successivo all'atto: vale a dire il pagamento della Tia anno di riferimento 2012 e per l'intero unico immobile sito in Santa Maria di Licodia (CT), Indirizzo_1 corrisposta a seguito di istanza di rateizzazione già nota a Simeto Ambiente per averla essa stessa accordata in corso di giudizio di primo grado e le cui prime due ricevute di pagamento su quattro furono già prodotte nel precedente grado e del tutto ignorate dalla Corte.
Invero, tale rateizzazione è stata integralmente pagata (giusta documentazione agli atti) e, pertanto la pretesa creditoria è caducata e l'atto deve essere annullato, in riforma della impugnata sentenza, per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Assorbiti gli altri motivi.
Stante l'effetto estintivo dell'obbligazione devono compensarsi, per tutti i gradi, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello del contribuente e dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate, per tutti i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA DO AN RO VA