Articolo 39 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 38Articolo 40
Versione
13 gennaio 1974
Art. 39. (Periodicita' di acquisizione delle entrate)

Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le altre entrate patrimoniali, di carattere ricorrente e continuativo, previste nei precedenti articoli sono versati mensilmente all'OPAFS, in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli del bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974