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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. IA Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 51/2025 RG promossa da
Parte_1
Avv. Rosy Gianneschi
appellante contro
Controparte_1
Avv.ti Massimo Da Ronch e Annalisa Cinefra
appellato/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro n. 273/2024 pubblicata in data 4.7.2024
all'udienza del 7.10.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Col ricorso in primo grado , agente per conto della dal Parte_1 Controparte_1
1.7.2013, deduceva che con comunicazione del 13.2.2020 la società preponente gli aveva intimato il recesso per giusta causa dovuto ad un significativo calo del fatturato nell'anno 2019 rispetto all'anno precedente nell'area di competenza (calo del 46,22 %) e alla riduzione della clientela (da 37 a 16 clienti) e numero irrisorio di nuovi clienti attivati (n.4). Negava la sussistenza della giusta causa poiché i fatti addebitatigli non dipendevano da un suo inadempimento, ma piuttosto da una difettosa esecuzione dei contratti da parte della società per ritardi nella consegna delle merci o scarsa qualità dei prodotti di macelleria forniti, segnalando che egli stesso aveva provveduto a comunicare alla società le lamentele e problematiche riferitegli da alcuni clienti. pagina 1 di 6 Chiedeva la condanna della società preponente al pagamento in suo favore :
-dell'indennità suppletiva di clientela, nella misura di euro 1.055,78 oltre accessori
-dell'indennità di mancato preavviso, nella misura di euro 1.590,26 oltre accessori
-dell'indennità meritocratica, nella misura di euro 5.270 oltre accessori
-del risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimità del recesso, pari ad euro 10.000 o la diversa somma dovuta all'esito dell'istruttoria, in subordine da quantificarsi in via equitativa. La resisteva alle domande, insistendo nella giusta causa del recesso e Controparte_1 chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda risarcitoria. Il Tribunale svolgeva istruttoria con assunzione di prova per testi e CTU contabile col quesito di “effettuare una c.t.u. contabile finalizzata alla quantificazione, in via ipotetica, delle indennità contrattuali e di legge richieste da parte ricorrente, tenuto conto della diversa prospettazione delle parti”. All'esito, con la sentenza qui appellata, dichiarava l'insussistenza della giusta causa e condannava la società a pagare all'ex agente l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in euro 1.590,26 oltre accessori, mentre rigettava le altre domande. Compensava le spese processuali nella misura dei 2/3 e poneva a carico della società il restante 1/3, liquidato in euro 1.796 oltre accessori;
poneva a carico solidale delle parti le spese della CTU contabile. Il giudice di primo grado riteneva che non fosse provata l'imputabilità all'agente dei fatti contestatigli, considerato che per quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi il mancato rinnovo degli ordini di diversi clienti era dipeso solo dalla cattiva esecuzione dei contratti da parte della società, poiché la merce veniva fornita in ritardo o risultava di qualità inferiore alle promesse o non idonea all'utilizzo, mentre si era sempre Pt_1 fatto carico di riferire alla preponente le lamentele dei clienti, informandola dei difetti riscontrati nei prodotti forniti e cercando di mediare e adoperarsi con la clientela per evitare che troncasse i rapporti con la Era inoltre emerso che diversi CP_1 clienti avevano cessato il rapporto con la società dopo la risoluzione del contratto di agenzia e che altri lo avevano cessato per motivi del tutto indipendenti da CP_2 problematiche inerenti le forniture. Riconosceva quindi al ricorrente l'indennità di mancato preavviso, quantificata in euro 1.590,26 dalla CTU contabile. Non riconosceva invece le altre voci indennitarie, né alcun risarcimento, per mancanza di sufficienti allegazioni. Quanto all'indennità suppletiva di clientela, richiamato l'art.10 dell'AEC (al quale rinviava il contratto stipulato dalle parti) secondo cui detta indennità è collegata
“all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante”, rilevava che il ricorrente non aveva in alcun modo allegato in ricorso le circostanze dalle quali desumere che aveva incrementato la clientela o il fatturato (essendo invece incontroversa la diminuzione negli ultimi anni).
pagina 2 di 6 Quanto all'indennità meritocratica, ugualmente rilevava che non erano stati allegati e provati i presupposti costitutivi, oltre al fatto che la CTU ne aveva quantificato l'importo pari a zero.
Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente aveva omesso di allegare quali danni avrebbe patito in conseguenza della condotta della preponente, mancando ogni deduzione in ricorso.
ha appellato la sentenza quanto al mancato riconoscimento Parte_1 dell'indennità suppletiva di clientela e al risarcimento del danno, quantificandone gli importi in base alle risultanze della CTU contabile, oltre che in ordine alla regolazione delle spese processuali. Ha rinunciato alla domanda relativa all'indennità meritocratica e concluso chiedendo la condanna della società al pagamento in suo favore delle seguenti somme :
- Euro 1.014,09 a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del recesso (13.2.2020) fino al saldo effettivo;
- Euro 9.140,34, importo così come quantificato dal nominato CTU Dr.ssa in 1° Per_1 grado (cfr. ipotesi n° 2 di cui alla pag. 28 della citata relazione peritale depositata in atti il 26.10.2022), a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo recesso dal rapporto di lavoro operato da parte della nei confronti del ricorrente. Controparte_1
In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di disporre l'ordine di esibizione dei documenti contabili e fiscali di pertinenza della ed inerenti al periodo 2013/2020 come CP_1 già richiesto in primo grado.
In ogni caso, ha chiesto la liquidazione integrale dei compensi e delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese di CTU tecnico contabile. Ha proposto tre motivi di appello. Col primo, denuncia la carenza di motivazione circa il rigetto della domanda relativa all'indennità suppletiva di clientela, che era stata invece chiaramente e motivatamente riconosciuta dalla CTU contabile. Col secondo, denuncia la carenza di motivazione circa il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, che potevano essere calcolati in base ai parametri e ai criteri di calcolo indicati dal CTU nella perizia (secondo l'ipotesi di due anni di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi tre anni del contratto). Col terzo, contesta l'errata liquidazione delle spese di lite e di CTU, che a fronte del pieno accoglimento anche delle due domande oggetto dell'appello dovevano essere poste integralmente a carico della società.
La a chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado, evidenziando circa il primo motivo che la CTU aveva calcolato l'indennità suppletiva di clientela in via del tutto ipotetica, effettuando peraltro valutazioni giuridiche sulla base di dati contabili forniti in via unilaterale dall'agente, e che l'ordine di esibizione reiterato in appello era del tutto esplorativo.
pagina 3 di 6 Ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza, di dichiarare che il recesso ad nutum dal contratto di agenzia era stato esercitato legittimamente dalla società, in presenza di giusta causa imputabile all'agente, di dichiarare pertanto che nulla era dovuto al sia a titolo di indennità suppletiva di Pt_1 clientela che a titolo di indennità per mancato preavviso e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'ex agente al pagamento e/o alla restituzione dell'importo come liquidato nella sentenza impugnata, pari ad € 1.590,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
La società non ha però provveduto a notificare all'appellante l'appello incidentale, che va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguenza che è divenuta definitiva la decisione relativa all'insussistenza della giusta causa del recesso della società dal contratto di agenzia e alla condanna della stessa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso all'ex agente, nell'importo riconosciuto in sentenza.
L'appello principale proposto da è infondato e va respinto, essendo del Parte_1 tutto corretta e condivisile la decisione del giudice di primo grado. L'ex agente, infatti, nel ricorso in primo grado si è limitato a svolgere difese, in fatto e diritto, unicamente con riguardo alla questione della giusta causa del recesso comunicatogli dalla società, mentre non ha dedotto alcunchè quanto ai fatti costitutivi dell'indennità suppletiva di clientela e del risarcimento dei danni qui in discussione, quasi discendessero automaticamente dalla asserita mancanza della giusta causa. Circa la prima, l'art. 10 comma 2 dell'AEC applicabile al rapporto - come riportato dal Giudice in sentenza – prevede “che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante”. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto allegare in ricorso, e quindi provare, gli elementi di fatto dai quali desumere che egli, con la sua attività, aveva incrementato la clientela o il fatturato della società preponente. Non vi sono invece indicazioni in tal senso, né nella parte espositiva, né nelle richieste istruttorie (salvo la richiesta di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., del tutto esplorativa), a fronte peraltro di una contestazione di sensibile calo del fatturato e riduzione della clientela nell'ultimo anno. Né a tale carenza di allegazioni poteva supplire la CTU contabile, assegnata dal giudice con lo specifico quesito di effettuare una “..quantificazione, in via ipotetica, delle indennità contrattuali e di legge richieste da parte ricorrente, tenuto conto della diversa
pagina 4 di 6 prospettazione delle parti”, restando evidentemente impregiudicato l'onere della prova gravante sulla parte circa la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa. La giurisprudenza è chiara infatti nello stabilire che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass.31886/2019, Cass. 19631/2020). Il primo motivo di appello è pertanto infondato, dato che la parte pretende di desumere dalla CTU contabile la prova del proprio diritto all'indennità suppletiva di clientela rinviando ai dati contabili e tecnici sviluppati dal perito (contestati peraltro dalla controparte) per dimostrare di avere incrementato gli affari con i clienti in costanza di rapporto di agenzia. Ugualmente, quanto alla domanda di risarcimento, l'ex agente non ha dedotto alcunchè in ricorso circa i danni che gli sarebbero derivati dall'illegittima interruzione del rapporto per giusta causa (ulteriori, evidentemente, rispetto all'indennità di mancato preavviso), limitandosi a rinviare alla quantificazione operata, in via ipotetica, dalla CTU, così che anche detta domanda risulta infondata per difetto di allegazioni e il secondo motivo di appello va respinto. Infine, va respinto anche il terzo motivo di impugnazione, che la parte formula quale conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai precedenti motivi di appello, sull'assunto quindi di una piena soccombenza della controparte. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale (considerato l'esito in rito dell'appello incidentale della controparte) e si liquidano secondo parametri minimi, secondo le tariffe dello scaglione di valore della domanda, in ragione della semplicità delle difese. Ai sensi dell'art. 1 comma 17 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del C.U. (All'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente comma «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».). I presupposti per il raddoppio sussistono sia per l'appellante incidentale, come già dichiarato in dispositivo, stante l'improcedibilità, sia per l'appellante principale, stante il rigetto dell'appello. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale;
-respinge l'appello proposto da , confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dalla società, che liquida in euro 1.984, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 7.10.2025
La Presidente rel.
dr. IA Lorena Papait
pagina 6 di 6