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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4104 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 e vertente tra TRA codice fiscale , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Luconi;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE E
(C.F. e p. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocato Antonio Di Gaspare per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la società conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Controparte_1 esponendo in fatto di aver stipulato con la società convenuta Parte_1
i seguenti contratti:
a) conto corrente n. 10899.89 (già n. 10899.36 e n. 10899.89W), ancora in essere;
b) conto corrente stato di avanzamento lavori n. 11896, estinto il 26/11/2007;
c) conto corrente anticipi su fatture n. 11738, estinto il 25/5/2006; d) conto corrente ordinario n. 12655, estinto il 17/9/2007, dando atto che le competenze di liquidazione relative ai rapporti nn. 11896, 11738 e 12655 erano state dapprima addebitate e poi automaticamente girocontate sul c/c ordinario n. 10899.89. Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- la nullità dei suddetti contratti per difetto di forma scritta, con illegittimità dell'applicazione degli interessi;
- l'applicazione, con riferimento al conto corrente n. 10899.89, di interessi usurari;
- l'illegittima applicazione da parte della banca, nelle more di tutti i rapporti controversi, di interessi ultralegali in mancanza di valida pattuizione;
- l'illegittima variazione, da parte dell'istituto di credito, delle condizioni economiche senza il rispetto dei presupposti di legge;
- l'illegittima applicazione, relativamente al conto corrente n. 10899.89, della capitalizzazione degli interessi, della CMS (e di commissioni ad essa assimilate) e della pratica della antergazione e postergazione delle valute ad esclusivo vantaggio della convenuta.
L'attrice concludeva, quindi, come in epigrafe, chiedendo dichiararsi la nullità delle clausole dei conti correnti controversi in ordine alla pattuizione di interessi, spese e commissioni, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente percepite, chiedendo, in subordine, la Pt_1 rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10899.89.
Con comparsa depositata in data 16/3/2017 si costituiva in giudizio la società Parte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese creditorie
[...] relativamente ai seguenti periodi:
- quanto al conto corrente n. 10899.89, dal 27/1/2005 al 30/09/2016;
- quanto al conto SAL n. 11896, dal 27/1/2005 al 26/11/2007;
- quanto al conto anticipi n. 11738, dal 31/1/2005 al 25/05/2006 data di chiusura del conto;
- quanto al conto corrente n. 12655, dal 22/12/2005 al 17/09/2007.
Nel merito, la convenuta eccepiva la carenza probatoria delle avverse deduzioni, non avendo l'attrice versato in atti i contratti de quibus ed in mancanza di prova che l'avversa istanza ex art. 119 D.Lgs.
n. 385/1993 fosse stata inviata da soggetto legittimato - tale non essendo la società che Tes_1 risultava aver inviato l'istanza prodotta dall'attrice - e che fosse stata ricevuta dalla banca.
La società deduceva, inoltre, che la correntista aveva sottoscritto il Parte_1 contratto n. 10899.89 (già 10899W) in data 1°/4/2001 e lettera-contratto di credito dell'11/6/2014, recanti per iscritto le pattuizioni relative a tassi e condizioni (commissione di massimo scoperto, tassi debitori, tassi creditori, spese, valute, etc.), conformemente alla legge n. 154/1992 e al D.Lgs. n. 385/1993, con la specifica previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993 ed alla delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000. La convenuta precisava che i tassi di interesse erano stati pattuiti come segue:
- tasso debitore: TAN 12,450% - TAE 15,4194% per sconfinamento se autorizzato
- TAN 14,600% - TAE 15,4194%;
- corrispettivo sull'accordato (commissione di massimo scoperto) pari allo 0,500%.
La convenuta dava atto, inoltre, di avere sempre applicato al rapporto di conto corrente de quo condizioni conformi a quelle pattuite per iscritto, comunicando tempestivamente al cliente tutte le condizioni applicate al conto, anche quelle relative ai tassi di interessi, a mezzo di estratti conto inviati trimestralmente all'attrice, la quale non ne aveva mai contestato l'avvenuta ricezione e rilevava che le condizioni economiche dei rapporti controversi erano state pattuite in forma scritta ed in conformità della disciplina vigente in materia di usura. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, nei termini indicati in epigrafe.
Assegnati i termini ex art. 183 comma VI, c.p.c., il giudice disponeva CTU contabile, quindi rinviava per la precisazione delle conclusioni al 3/3/2020, udienza in cui la causa era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Nelle more dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. intervenivano l'art. 83, co. II, D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 e l'art. 36, comma I, D.L. n. 23/2020, che sospendevano i termini processuali dal 9/3/2020 all'11/5/2020 (nuovo termine per comparse conclusionali 6/7/2020 e per repliche 27/7/2020).
Con ordinanza del 22.11.2020, il giudice ordinava l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già disposta, al fine di effettuare un nuovo calcolo del saldo del conto corrente n. 10899.89 con riguardo alla verifica delle rimesse solutorie prescritte.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria per mezzo di CTU contabile e di supplemento integrativo, ha così deciso: “ 1) DICHIARA improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da avverso Controparte_1 Parte_1
2) DETERMINA il saldo del conto corrente n. 10899.89, alla data del 30 settembre 2016, in misura pari ad € 343.346,31 a credito della correntista;
3) RIGETTA le domande attoree di condanna della controparte al risarcimento dei danni;
4) CONDANNA la società al pagamento in favore della Parte_1 controparte delle spese di lite, che, compensate per 1/3, liquida per il residuo in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 1142,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) PONE le spese di c.t.u., previa compensazione tra le parti per 1/3 e nella misura liquidata con separato decreto, per il residuo 2(3 definitivamente a carico della società Parte_1
[...]
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Le domande proposte dalla società avverso la società Controparte_1 Parte_1 attengono ai seguenti rapporti:
[...] a) conto corrente n. 10899.89 (già n. 10899.36 e n. 10899.89W), ancora in essere;
b) conto corrente stato di avanzamento lavori n. 11896, estinto il 26/11/2007;
c) conto corrente anticipi su fatture n. 11738, estinto il 25/5/2006;
d) conto corrente ordinario n. 12655, estinto il 17/9/2007.
Rispetto a tali rapporti la parte attrice lamenta:
- la nullità dei suddetti contratti per difetto di forma scritta, con illegittimità dell'applicazione degli interessi;
- l'applicazione, con riferimento al conto corrente n. 10899.89, di interessi usurari;
- l'illegittima applicazione da parte della banca, nelle more di tutti i rapporti controversi, di interessi ultralegali in mancanza di valida pattuizione;
- l'illegittima variazione, da parte dell'istituto di credito, delle condizioni economiche senza il rispetto dei presupposti di legge;
- l'illegittima applicazione, relativamente al conto corrente n. 10899.89, della capitalizzazione degli interessi, della CMS
(e di commissioni ad essa assimilate) e della pratica della antergazione e postergazione delle valute ad esclusivo vantaggio della convenuta.
L'attrice ha chiesto, altresì, in caso di estinzione dei rapporti, la restituzione delle somme indebitamente versate alla Banca
e, in ogni caso, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. civ. n. 798 del 15/01/2013). La giurisprudenza di merito, anche del presente Ufficio, aderisce a tale principio di diritto, stante il consolidato orientamento secondo cui l'azione di ripetizione di indebito per pagamenti eseguiti dal correntista, – in virtù di annotazioni in conto che potrebbero essere state illegittimamente eseguite dalla banca -, può essere esercitata solo a seguito dell'estinzione del conto corrente non corrispondendo ai versamenti effettuati dal correntista, durante il rapporto, alcuna attività solutoria in favore della banca. Ne consegue che, a riguardo, è improponibile la domanda attorea di ripetizione di indebito, atteso che è incontestato che il rapporto n. 10899.89 (in cui sono confluiti gli altri conti alla chiusura) è ancora in corso.
Quanto alle altre domande attoree è, altresì, pacifico che grava sulla parte attrice l'onere di dedurre in modo specifico e di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. E' stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. civ. n. 9201 del 7/5/2015).
Nella specie, tuttavia, a fronte della deduzione attorea di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, la banca aveva l'onere di produrre i documenti contrattuali, mentre non vi ha provveduto neanche a seguito dell'ordine di esibizione del giudice e risulta dagli atti che, pur essendo stati prodotti gli estratti conto dei rapporti, difetta la produzione dei contratti relativi ai contratti di conto anticipi su fattura nn. 11896, 11738 e 12655 e del contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 10899.89, essendo stata versata in atti una lettera di credito del 11/6/2014 inerente un'apertura di credito di
€ 20.000,00, pur risultando il conto corrente acceso, a dire della stessa dal 1/4/2001. Pt_1 Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa. Successivamente, in data 22.11.2020, è stata ordinata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già disposta, al fine di effettuare un nuovo calcolo del saldo del conto corrente n. 10899.89 con riguardo alla verifica delle rimesse solutorie prescritte.
Pertanto, l'unica ipotesi di calcolo elaborata dal C.T.U. è stata basata sull'assenza di pattuizioni contrattuali, conseguentemente il ricalcolo dei saldi prevede la esclusione di tutti gli addebiti a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e il ricalcolo sulle somme sia a credito sia a debito dei soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto. Stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta ed operando l'ordinario termine decennale, il ctu ha provveduto alla verifica delle rimesse solutorie per il decennio antecedente la ricezione dell'atto di messa in mora del
12.10.2016: pertanto, per il conto corrente n° 10899.89 sono stati verificati i versamenti solutori per il periodo 31.12.2004 alla data dell'11.10.2006.
Ed infatti, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse.
La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti, ad esempio, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'CC (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
La citata pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Ben si comprende, quindi, come, in base ai principi richiamati, sia necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece — come precisato dalle Sezioni Unite — non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass. civ. n. 4372 del
22/2/2018).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 30/01/2019).
Pertanto, verificata la prescrizione delle competenze girocontate sul conto ordinario n° 10899.89 dai conti anticipi nn.
11896, 11738 e 12655, il ctu ha rilevato quanto segue:
- per il conto anticipi n. 11896, tutte le competenze girocontate fino al 30 settembre 2006 sono risultate prescritte;
- per il conto anticipi n. 11738, tutte le competenze girocontate fino al 25 maggio 2006 (data estinzione conto) sono risultate prescritte;
- per il conto anticipi n. 12655, tutte le competenze girocontate fino al 30 giugno 2006 sono risultate prescritte parzialmente prescritte le competenze maturate al 30 settembre 2006
L'ausiliario del giudice, effettuata la verifica delle rimesse solutorie, per le sole competenze non prescritte ha pertanto provveduto nel seguente modo:
- ricalcolo degli interessi al tasso legale sui conti anticipi, stornando gli interessi convenzionali, le commissioni e le spese addebitate dalla banca;
- sul conto ordinario sono state stornate tutte le competenze (interessi, spese, CMS), anche quelle provenienti dai conti anticipi, ricalcolando i soli interessi al tasso legale e senza capitalizzazione, addebitando (senza capitalizzazione) le competenze ricalcolate dei conti anticipi.
Ne consegue la determinazione del saldo del conto corrente n. 10899.89 in misura pari ad € 343.346,31 a credito della correntista al 30/9/2016, data a cui si riferisce l'ultimo estratto conto in atti.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nella specie difettano la prova del danno patrimoniale sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale.
4.- Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto,seguono la soccombenza prevalente, sono poste a carico della convenuta ed in favore di parte attrice, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione per 1/3 in ragione delle domande rigettate.
Le spese di lite sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tra minimo e medio.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto nei rapporti con il CTU, tra le parti sono compensate per 1/3 e poste per la parte residua a carico della convenuta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza Parte_1 di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ - rinnovare la ctu contabile espletata in primo grado affinché il ctu nominato calcoli le rimesse solutorie prescritte e ricalcoli il saldo del conto corrente
n. 10899.89 espungendo le competenze prescritte dal saldo;
- per l'effetto, riformare il capo di sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha determinato il saldo del conto corrente n. 10899.89 alla data del 30/09/2016 in misura pari ad €
343.346,31 a credito della correntista e quantificarlo in misura pari ad € 237.303,81, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito del presente giudizio.
Con condanna della controparte alle spese del doppio grado”. Ha resistito la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto “
In via preliminare: - confermare la Sentenza rigettando il motivo di appello proposto dalla perché inammissibile Pt_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa del presente atto e del precedente grado di giudizio;
Nel merito:
In via principale:
- rigettare l'appello principale proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., perché Pt_1 infondato in fatto ed in diritto per le causali tutte esposte in narrativa e in accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di prime cure e qui riproposte per le ragioni e le causali esposte anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.17; In via principale e concorrente:
- fissare ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c. in via equitativa una somma di denaro pari ad euro 250,00 al giorno, ovvero nella diversa misura maggiore o minore, dovuta da
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a per ogni Parte_1 Controparte_1 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della Sentenza dal giorno della sua pubblicazione;
In ogni caso, in via di appello incidentale:
- accogliere per le causali tutte esposte nel presente atto il motivo di appello proposto in via incidentale sub par. D.2 e quindi riformare parzialmente la Sentenza in favore della CP_1 accertando e dichiarando che il saldo del conto corrente ordinario n. 10899.89 alla data del 30 settembre 2016 è pari ad euro +446.675,50 a credito del correntista per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero al maggiore o minore importo che sarà ritenuto equa e di giustizia;
- accogliere per le causali tutte esposte nel presente atto il motivo di appello proposto in via incidentale sub par. D.3 e quindi riformare parzialmente la Sentenza in favore della CP_1 Contr condannando a corrispondere alla euro 7.000,00 oltre IVA a titolo di rimborso delle CP_1 spese sostenute per la consulenza tecnica di parte di cui al precedente grado di giudizio;
- accogliere per le causali tutte esposte nel presente atto il motivo di appello proposto in via incidentale sub par. D.4 e quindi riformare parzialmente la Sentenza in favore della CP_1 Contr condannando a corrispondere alla euro 1.686,00 a titolo di rimborso del contributo CP_1 unificato versato nel precedente grado di giudizio.
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dalla per i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- ammettere la CTU contabile nei termini richiesti dalla e tenuto conto quindi anche CP_1 dell'appello incidentale proposto nei termini espressi;
In ogni caso:
- con il favore delle competenze e spese di lite, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali;
- con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- con condanna al rimborso delle spese sostenute per la relazione del dott. per Persona_1
l'importo di euro 350,00;
- con condanna al rimborso del contributo unificato di cui al presente appello incidentale, per l'importo di euro 1.138,50”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale è articolato di fatto in un unico motivo con il quale la banca lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale – conseguente a quello commesso dal CTU – nell'individuare il saldo finale positivo per il cliente in euro 343.346,31, invece che in Euro 237.303,81, quale importo derivante dalla sottrazione della somma prescritta (euro 334.917,67) dal saldo favorevole individuato nella prima elaborazione (euro 572.221,48).
Sulla base di tale doglianza, la banca chiede rinnovarsi CTU sul punto.
§ 4 — L'appello incidentale è articolato in due motivi.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo attiene al mancato riconoscimento del fido – da parte del
CTU e quindi del Tribunale – nella valutazione delle rimesse in ragione dell'eccezione di prescrizione della banca.
Lamenta la società appellante incidentale che , come da consulenza di parte che allega (doc. 37) erano state svolte osservazioni nel senso dell'avvenuta concessione del fido con documento del 13.12.05, essendo irrilevante la previsione nello stesso di garanzie richieste dalla banca (lettera di patronage, cessione di credito a garanzia) e tenuto conto delle risultanze degli estratti bancari da gennaio 2005.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, questo attiene al mancato riconoscimento di spese della parte originariamente attrice, relative alla propria CTP ed al versamento del contributo unificato.
§ 5 — I due gravami possono essere unitamente delibati perché le doglianze sono, di fatto, strettamente connesse tra loro. Rileva la Corte che la doglianza della banca appellante principale è infondata: il conteggio, infatti, è puramente aritmetico senza tener conto che, in realtà, con il supplemento peritale disposto dal Tribunale il CTU ha dovuto rielaborare totalmente i rapporti dare/avere, previa espunzione di tutte le voci indebite e, una volta calcolato il residuo, ha poi correttamente rilevato le poste solutorie colpite dalla prescrizione decennale. Il metodo è logico e rispetta, necessariamente, la nullità di protezione: pare ovvio che prima di operare la detrazione delle poste prescritte, occorre riportare alla realtà giuridica il rapporto contabile e, quindi, eliminare prima voci che sono state indebitamente poste a carico del cliente.
Ne consegue che la doglianza non può essere accolta. Quanto all'appello incidentale, quest'ultimo – come sopra riportato – è finalizzato ad ottenere una riduzione delle poste contabili ritenute “solutorie” e quindi prescritte sulla base di un rivendicato
“fido” che risulterebbe concesso dalla banca sia sulla base di un documento (il n. 17), sia in forza delle risultanze dell'estratto conto. Ora, per questo profilo l'appellante incidentale risulta aver depositato il doc. n. 37 contenente una consulenza di parte che, sembrerebbe, almeno in parte riproposta nel gravame stesso, sebbene qui si faccia richiamo alle originarie osservazioni del CTP durante le operazioni peritali, alle quali il CTU nominato dal Tribunale ha risposto con il supplemento.
Il detto CTU aveva escluso (e di conseguenza per relationem il Tribunale ha così supportato il suo ragionamento) la sussistenza del fido in quanto quel documento oggi richiamato in gravame prevedeva due adempimenti (lettera di patronage e cessione di credito a garanzia) con funzione, evidentemente, di garanzia, oneri che neanche in questa sede risultano effettivamente adempiuti.
Ciò significa – e così deve intendersi integrata la sentenza di primo grado che va sul punto confermata
– che quel documento conteneva una mera manifestazione di intenti da parte della banca;
discutere, oggi, dinanzi a questa Corte del “valore” per le parti di quelle due previsioni di garanzia da parte della banca è questione oltre che nuova anche irrilevante. Né parte appellante incidentale può sostenere validamente che non necessariamente deve essere in possesso di tale documentazione mentre verosimilmente potrebbe averla la banca: è evidente che tale ragionamento viola il noto principio della vicinanza della prova e comunque la genericità dell'affermazione comporta la non utilizzabilità di qualsiasi ragionamento neppure presuntivo. Il CTU, poi, sul secondo profilo – quello cioè della risultanza da estratto conto – ha chiaramente risposto: alcune discrepanze nella misura dei tassi applicati non sono , di per sé, sufficienti a sostenere la concessione di fatto del detto fido così come comprovanti la misura del fido medesimo.
E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova a carico del cliente circa la sussistenza del detto fido così come della facoltà di utilizzare il ragionamento presuntivo (v. Cass. N. 16445/24; Cass. N. 26897/24): ed allora la società appellata non può citare solo tali differenze e sostenere, solo per questo motivo e in assenza di elementi davvero convergenti e molteplici, in sostanza la banca non solo ha tollerato ma ha addirittura “concesso” nonostante avesse chiesto precise garanzie. Di qui la reiezione di tale motivo di gravame incidentale.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è da respingere, perché non tiene conto di diversi aspetti.
In primo luogo, vengono richieste spese “vive” sulle quali, come è noto, il giudicante può operare una riduzione o eliminazione se ritenute eccessive: e nulla viene detto sul punto nel gravame. In secondo luogo, la rivendicazione sarebbe in astratto corretta se la parte originaria attrice fosse stata vittoriosa “in toto”, il che non è stato sicchè la ripartizione delle spese , con la compensazione parziale che viene contestata genericamente sebbene del tutto discrezionale proprio in ragione della reciproca parziale soccombenza (e come tale del tutto corretta e condivisibile) che conduce ad escludere un rimborso (quanto meno totale) di tali spese.
La richiesta, quindi, di rimborso è formulata in maniera del tutto apodittica, sicchè non può essere accolta la doglianza. Residua, a questo punto, la delibazione sulla istanza ex art. 96 comma 3 CPC formulata dalla società
CP_1
Al riguardo, ritiene la Corte che nel caso in esame non appaiono sussistere i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in assenza di plurimi indici quantomeno della colpa grave con cui l'odierna banca appellante ha proposto l'impugnazione in esame, e quindi dell'abuso dello strumento dell'impugnazione: in realtà, la tesi è stata di natura meramente contabile ed in astratto configurabile, sicchè il non aver tenuto conto che nel supplemento peritale il CTU ha rielaborato anche il conteggio iniziale non può ritenersi di per sé motivo di imperizia o inadeguatezza difensiva.
Peraltro, la tesi di parte appellata-appellante in via incidentale circa i presupposti della chiesta sanzione poggia anche sulla prospettata istanza ex art. 283 CPC da parte della banca (tanto da formulare specifiche difese sul punto), in realtà – come rilevato nell'ordinanza del 19.9.23 – inesistente nell'atto di appello principale, sicchè la severità con la quale è stato valutato detto gravame risulta eccessiva.
§ 6 — La prevalente soccombenza della banca appellata comporta che la refusione delle spese siano poste a suo carico nella misura del 70% - spese liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
– mentre la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti per questo grado.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 8059/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellante incidentale, del 70% delle spese del grado – spese che per l'intero si liquidano in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali – con compensazione del residuo tra le parti;
4. Dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti – ciascuno - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4104 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 e vertente tra TRA codice fiscale , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Luconi;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE E
(C.F. e p. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocato Antonio Di Gaspare per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la società conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Controparte_1 esponendo in fatto di aver stipulato con la società convenuta Parte_1
i seguenti contratti:
a) conto corrente n. 10899.89 (già n. 10899.36 e n. 10899.89W), ancora in essere;
b) conto corrente stato di avanzamento lavori n. 11896, estinto il 26/11/2007;
c) conto corrente anticipi su fatture n. 11738, estinto il 25/5/2006; d) conto corrente ordinario n. 12655, estinto il 17/9/2007, dando atto che le competenze di liquidazione relative ai rapporti nn. 11896, 11738 e 12655 erano state dapprima addebitate e poi automaticamente girocontate sul c/c ordinario n. 10899.89. Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- la nullità dei suddetti contratti per difetto di forma scritta, con illegittimità dell'applicazione degli interessi;
- l'applicazione, con riferimento al conto corrente n. 10899.89, di interessi usurari;
- l'illegittima applicazione da parte della banca, nelle more di tutti i rapporti controversi, di interessi ultralegali in mancanza di valida pattuizione;
- l'illegittima variazione, da parte dell'istituto di credito, delle condizioni economiche senza il rispetto dei presupposti di legge;
- l'illegittima applicazione, relativamente al conto corrente n. 10899.89, della capitalizzazione degli interessi, della CMS (e di commissioni ad essa assimilate) e della pratica della antergazione e postergazione delle valute ad esclusivo vantaggio della convenuta.
L'attrice concludeva, quindi, come in epigrafe, chiedendo dichiararsi la nullità delle clausole dei conti correnti controversi in ordine alla pattuizione di interessi, spese e commissioni, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente percepite, chiedendo, in subordine, la Pt_1 rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10899.89.
Con comparsa depositata in data 16/3/2017 si costituiva in giudizio la società Parte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese creditorie
[...] relativamente ai seguenti periodi:
- quanto al conto corrente n. 10899.89, dal 27/1/2005 al 30/09/2016;
- quanto al conto SAL n. 11896, dal 27/1/2005 al 26/11/2007;
- quanto al conto anticipi n. 11738, dal 31/1/2005 al 25/05/2006 data di chiusura del conto;
- quanto al conto corrente n. 12655, dal 22/12/2005 al 17/09/2007.
Nel merito, la convenuta eccepiva la carenza probatoria delle avverse deduzioni, non avendo l'attrice versato in atti i contratti de quibus ed in mancanza di prova che l'avversa istanza ex art. 119 D.Lgs.
n. 385/1993 fosse stata inviata da soggetto legittimato - tale non essendo la società che Tes_1 risultava aver inviato l'istanza prodotta dall'attrice - e che fosse stata ricevuta dalla banca.
La società deduceva, inoltre, che la correntista aveva sottoscritto il Parte_1 contratto n. 10899.89 (già 10899W) in data 1°/4/2001 e lettera-contratto di credito dell'11/6/2014, recanti per iscritto le pattuizioni relative a tassi e condizioni (commissione di massimo scoperto, tassi debitori, tassi creditori, spese, valute, etc.), conformemente alla legge n. 154/1992 e al D.Lgs. n. 385/1993, con la specifica previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993 ed alla delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000. La convenuta precisava che i tassi di interesse erano stati pattuiti come segue:
- tasso debitore: TAN 12,450% - TAE 15,4194% per sconfinamento se autorizzato
- TAN 14,600% - TAE 15,4194%;
- corrispettivo sull'accordato (commissione di massimo scoperto) pari allo 0,500%.
La convenuta dava atto, inoltre, di avere sempre applicato al rapporto di conto corrente de quo condizioni conformi a quelle pattuite per iscritto, comunicando tempestivamente al cliente tutte le condizioni applicate al conto, anche quelle relative ai tassi di interessi, a mezzo di estratti conto inviati trimestralmente all'attrice, la quale non ne aveva mai contestato l'avvenuta ricezione e rilevava che le condizioni economiche dei rapporti controversi erano state pattuite in forma scritta ed in conformità della disciplina vigente in materia di usura. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, nei termini indicati in epigrafe.
Assegnati i termini ex art. 183 comma VI, c.p.c., il giudice disponeva CTU contabile, quindi rinviava per la precisazione delle conclusioni al 3/3/2020, udienza in cui la causa era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Nelle more dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. intervenivano l'art. 83, co. II, D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 e l'art. 36, comma I, D.L. n. 23/2020, che sospendevano i termini processuali dal 9/3/2020 all'11/5/2020 (nuovo termine per comparse conclusionali 6/7/2020 e per repliche 27/7/2020).
Con ordinanza del 22.11.2020, il giudice ordinava l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già disposta, al fine di effettuare un nuovo calcolo del saldo del conto corrente n. 10899.89 con riguardo alla verifica delle rimesse solutorie prescritte.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria per mezzo di CTU contabile e di supplemento integrativo, ha così deciso: “ 1) DICHIARA improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da avverso Controparte_1 Parte_1
2) DETERMINA il saldo del conto corrente n. 10899.89, alla data del 30 settembre 2016, in misura pari ad € 343.346,31 a credito della correntista;
3) RIGETTA le domande attoree di condanna della controparte al risarcimento dei danni;
4) CONDANNA la società al pagamento in favore della Parte_1 controparte delle spese di lite, che, compensate per 1/3, liquida per il residuo in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 1142,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) PONE le spese di c.t.u., previa compensazione tra le parti per 1/3 e nella misura liquidata con separato decreto, per il residuo 2(3 definitivamente a carico della società Parte_1
[...]
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Le domande proposte dalla società avverso la società Controparte_1 Parte_1 attengono ai seguenti rapporti:
[...] a) conto corrente n. 10899.89 (già n. 10899.36 e n. 10899.89W), ancora in essere;
b) conto corrente stato di avanzamento lavori n. 11896, estinto il 26/11/2007;
c) conto corrente anticipi su fatture n. 11738, estinto il 25/5/2006;
d) conto corrente ordinario n. 12655, estinto il 17/9/2007.
Rispetto a tali rapporti la parte attrice lamenta:
- la nullità dei suddetti contratti per difetto di forma scritta, con illegittimità dell'applicazione degli interessi;
- l'applicazione, con riferimento al conto corrente n. 10899.89, di interessi usurari;
- l'illegittima applicazione da parte della banca, nelle more di tutti i rapporti controversi, di interessi ultralegali in mancanza di valida pattuizione;
- l'illegittima variazione, da parte dell'istituto di credito, delle condizioni economiche senza il rispetto dei presupposti di legge;
- l'illegittima applicazione, relativamente al conto corrente n. 10899.89, della capitalizzazione degli interessi, della CMS
(e di commissioni ad essa assimilate) e della pratica della antergazione e postergazione delle valute ad esclusivo vantaggio della convenuta.
L'attrice ha chiesto, altresì, in caso di estinzione dei rapporti, la restituzione delle somme indebitamente versate alla Banca
e, in ogni caso, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. civ. n. 798 del 15/01/2013). La giurisprudenza di merito, anche del presente Ufficio, aderisce a tale principio di diritto, stante il consolidato orientamento secondo cui l'azione di ripetizione di indebito per pagamenti eseguiti dal correntista, – in virtù di annotazioni in conto che potrebbero essere state illegittimamente eseguite dalla banca -, può essere esercitata solo a seguito dell'estinzione del conto corrente non corrispondendo ai versamenti effettuati dal correntista, durante il rapporto, alcuna attività solutoria in favore della banca. Ne consegue che, a riguardo, è improponibile la domanda attorea di ripetizione di indebito, atteso che è incontestato che il rapporto n. 10899.89 (in cui sono confluiti gli altri conti alla chiusura) è ancora in corso.
Quanto alle altre domande attoree è, altresì, pacifico che grava sulla parte attrice l'onere di dedurre in modo specifico e di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. E' stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. civ. n. 9201 del 7/5/2015).
Nella specie, tuttavia, a fronte della deduzione attorea di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, la banca aveva l'onere di produrre i documenti contrattuali, mentre non vi ha provveduto neanche a seguito dell'ordine di esibizione del giudice e risulta dagli atti che, pur essendo stati prodotti gli estratti conto dei rapporti, difetta la produzione dei contratti relativi ai contratti di conto anticipi su fattura nn. 11896, 11738 e 12655 e del contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 10899.89, essendo stata versata in atti una lettera di credito del 11/6/2014 inerente un'apertura di credito di
€ 20.000,00, pur risultando il conto corrente acceso, a dire della stessa dal 1/4/2001. Pt_1 Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa. Successivamente, in data 22.11.2020, è stata ordinata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già disposta, al fine di effettuare un nuovo calcolo del saldo del conto corrente n. 10899.89 con riguardo alla verifica delle rimesse solutorie prescritte.
Pertanto, l'unica ipotesi di calcolo elaborata dal C.T.U. è stata basata sull'assenza di pattuizioni contrattuali, conseguentemente il ricalcolo dei saldi prevede la esclusione di tutti gli addebiti a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e il ricalcolo sulle somme sia a credito sia a debito dei soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto. Stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta ed operando l'ordinario termine decennale, il ctu ha provveduto alla verifica delle rimesse solutorie per il decennio antecedente la ricezione dell'atto di messa in mora del
12.10.2016: pertanto, per il conto corrente n° 10899.89 sono stati verificati i versamenti solutori per il periodo 31.12.2004 alla data dell'11.10.2006.
Ed infatti, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse.
La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti, ad esempio, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'CC (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
La citata pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Ben si comprende, quindi, come, in base ai principi richiamati, sia necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece — come precisato dalle Sezioni Unite — non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass. civ. n. 4372 del
22/2/2018).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 30/01/2019).
Pertanto, verificata la prescrizione delle competenze girocontate sul conto ordinario n° 10899.89 dai conti anticipi nn.
11896, 11738 e 12655, il ctu ha rilevato quanto segue:
- per il conto anticipi n. 11896, tutte le competenze girocontate fino al 30 settembre 2006 sono risultate prescritte;
- per il conto anticipi n. 11738, tutte le competenze girocontate fino al 25 maggio 2006 (data estinzione conto) sono risultate prescritte;
- per il conto anticipi n. 12655, tutte le competenze girocontate fino al 30 giugno 2006 sono risultate prescritte parzialmente prescritte le competenze maturate al 30 settembre 2006
L'ausiliario del giudice, effettuata la verifica delle rimesse solutorie, per le sole competenze non prescritte ha pertanto provveduto nel seguente modo:
- ricalcolo degli interessi al tasso legale sui conti anticipi, stornando gli interessi convenzionali, le commissioni e le spese addebitate dalla banca;
- sul conto ordinario sono state stornate tutte le competenze (interessi, spese, CMS), anche quelle provenienti dai conti anticipi, ricalcolando i soli interessi al tasso legale e senza capitalizzazione, addebitando (senza capitalizzazione) le competenze ricalcolate dei conti anticipi.
Ne consegue la determinazione del saldo del conto corrente n. 10899.89 in misura pari ad € 343.346,31 a credito della correntista al 30/9/2016, data a cui si riferisce l'ultimo estratto conto in atti.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nella specie difettano la prova del danno patrimoniale sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale.
4.- Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto,seguono la soccombenza prevalente, sono poste a carico della convenuta ed in favore di parte attrice, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione per 1/3 in ragione delle domande rigettate.
Le spese di lite sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tra minimo e medio.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto nei rapporti con il CTU, tra le parti sono compensate per 1/3 e poste per la parte residua a carico della convenuta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza Parte_1 di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ - rinnovare la ctu contabile espletata in primo grado affinché il ctu nominato calcoli le rimesse solutorie prescritte e ricalcoli il saldo del conto corrente
n. 10899.89 espungendo le competenze prescritte dal saldo;
- per l'effetto, riformare il capo di sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha determinato il saldo del conto corrente n. 10899.89 alla data del 30/09/2016 in misura pari ad €
343.346,31 a credito della correntista e quantificarlo in misura pari ad € 237.303,81, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito del presente giudizio.
Con condanna della controparte alle spese del doppio grado”. Ha resistito la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto “
In via preliminare: - confermare la Sentenza rigettando il motivo di appello proposto dalla perché inammissibile Pt_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa del presente atto e del precedente grado di giudizio;
Nel merito:
In via principale:
- rigettare l'appello principale proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., perché Pt_1 infondato in fatto ed in diritto per le causali tutte esposte in narrativa e in accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di prime cure e qui riproposte per le ragioni e le causali esposte anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.17; In via principale e concorrente:
- fissare ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c. in via equitativa una somma di denaro pari ad euro 250,00 al giorno, ovvero nella diversa misura maggiore o minore, dovuta da
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a per ogni Parte_1 Controparte_1 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della Sentenza dal giorno della sua pubblicazione;
In ogni caso, in via di appello incidentale:
- accogliere per le causali tutte esposte nel presente atto il motivo di appello proposto in via incidentale sub par. D.2 e quindi riformare parzialmente la Sentenza in favore della CP_1 accertando e dichiarando che il saldo del conto corrente ordinario n. 10899.89 alla data del 30 settembre 2016 è pari ad euro +446.675,50 a credito del correntista per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero al maggiore o minore importo che sarà ritenuto equa e di giustizia;
- accogliere per le causali tutte esposte nel presente atto il motivo di appello proposto in via incidentale sub par. D.3 e quindi riformare parzialmente la Sentenza in favore della CP_1 Contr condannando a corrispondere alla euro 7.000,00 oltre IVA a titolo di rimborso delle CP_1 spese sostenute per la consulenza tecnica di parte di cui al precedente grado di giudizio;
- accogliere per le causali tutte esposte nel presente atto il motivo di appello proposto in via incidentale sub par. D.4 e quindi riformare parzialmente la Sentenza in favore della CP_1 Contr condannando a corrispondere alla euro 1.686,00 a titolo di rimborso del contributo CP_1 unificato versato nel precedente grado di giudizio.
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dalla per i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- ammettere la CTU contabile nei termini richiesti dalla e tenuto conto quindi anche CP_1 dell'appello incidentale proposto nei termini espressi;
In ogni caso:
- con il favore delle competenze e spese di lite, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali;
- con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- con condanna al rimborso delle spese sostenute per la relazione del dott. per Persona_1
l'importo di euro 350,00;
- con condanna al rimborso del contributo unificato di cui al presente appello incidentale, per l'importo di euro 1.138,50”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale è articolato di fatto in un unico motivo con il quale la banca lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale – conseguente a quello commesso dal CTU – nell'individuare il saldo finale positivo per il cliente in euro 343.346,31, invece che in Euro 237.303,81, quale importo derivante dalla sottrazione della somma prescritta (euro 334.917,67) dal saldo favorevole individuato nella prima elaborazione (euro 572.221,48).
Sulla base di tale doglianza, la banca chiede rinnovarsi CTU sul punto.
§ 4 — L'appello incidentale è articolato in due motivi.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo attiene al mancato riconoscimento del fido – da parte del
CTU e quindi del Tribunale – nella valutazione delle rimesse in ragione dell'eccezione di prescrizione della banca.
Lamenta la società appellante incidentale che , come da consulenza di parte che allega (doc. 37) erano state svolte osservazioni nel senso dell'avvenuta concessione del fido con documento del 13.12.05, essendo irrilevante la previsione nello stesso di garanzie richieste dalla banca (lettera di patronage, cessione di credito a garanzia) e tenuto conto delle risultanze degli estratti bancari da gennaio 2005.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, questo attiene al mancato riconoscimento di spese della parte originariamente attrice, relative alla propria CTP ed al versamento del contributo unificato.
§ 5 — I due gravami possono essere unitamente delibati perché le doglianze sono, di fatto, strettamente connesse tra loro. Rileva la Corte che la doglianza della banca appellante principale è infondata: il conteggio, infatti, è puramente aritmetico senza tener conto che, in realtà, con il supplemento peritale disposto dal Tribunale il CTU ha dovuto rielaborare totalmente i rapporti dare/avere, previa espunzione di tutte le voci indebite e, una volta calcolato il residuo, ha poi correttamente rilevato le poste solutorie colpite dalla prescrizione decennale. Il metodo è logico e rispetta, necessariamente, la nullità di protezione: pare ovvio che prima di operare la detrazione delle poste prescritte, occorre riportare alla realtà giuridica il rapporto contabile e, quindi, eliminare prima voci che sono state indebitamente poste a carico del cliente.
Ne consegue che la doglianza non può essere accolta. Quanto all'appello incidentale, quest'ultimo – come sopra riportato – è finalizzato ad ottenere una riduzione delle poste contabili ritenute “solutorie” e quindi prescritte sulla base di un rivendicato
“fido” che risulterebbe concesso dalla banca sia sulla base di un documento (il n. 17), sia in forza delle risultanze dell'estratto conto. Ora, per questo profilo l'appellante incidentale risulta aver depositato il doc. n. 37 contenente una consulenza di parte che, sembrerebbe, almeno in parte riproposta nel gravame stesso, sebbene qui si faccia richiamo alle originarie osservazioni del CTP durante le operazioni peritali, alle quali il CTU nominato dal Tribunale ha risposto con il supplemento.
Il detto CTU aveva escluso (e di conseguenza per relationem il Tribunale ha così supportato il suo ragionamento) la sussistenza del fido in quanto quel documento oggi richiamato in gravame prevedeva due adempimenti (lettera di patronage e cessione di credito a garanzia) con funzione, evidentemente, di garanzia, oneri che neanche in questa sede risultano effettivamente adempiuti.
Ciò significa – e così deve intendersi integrata la sentenza di primo grado che va sul punto confermata
– che quel documento conteneva una mera manifestazione di intenti da parte della banca;
discutere, oggi, dinanzi a questa Corte del “valore” per le parti di quelle due previsioni di garanzia da parte della banca è questione oltre che nuova anche irrilevante. Né parte appellante incidentale può sostenere validamente che non necessariamente deve essere in possesso di tale documentazione mentre verosimilmente potrebbe averla la banca: è evidente che tale ragionamento viola il noto principio della vicinanza della prova e comunque la genericità dell'affermazione comporta la non utilizzabilità di qualsiasi ragionamento neppure presuntivo. Il CTU, poi, sul secondo profilo – quello cioè della risultanza da estratto conto – ha chiaramente risposto: alcune discrepanze nella misura dei tassi applicati non sono , di per sé, sufficienti a sostenere la concessione di fatto del detto fido così come comprovanti la misura del fido medesimo.
E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova a carico del cliente circa la sussistenza del detto fido così come della facoltà di utilizzare il ragionamento presuntivo (v. Cass. N. 16445/24; Cass. N. 26897/24): ed allora la società appellata non può citare solo tali differenze e sostenere, solo per questo motivo e in assenza di elementi davvero convergenti e molteplici, in sostanza la banca non solo ha tollerato ma ha addirittura “concesso” nonostante avesse chiesto precise garanzie. Di qui la reiezione di tale motivo di gravame incidentale.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è da respingere, perché non tiene conto di diversi aspetti.
In primo luogo, vengono richieste spese “vive” sulle quali, come è noto, il giudicante può operare una riduzione o eliminazione se ritenute eccessive: e nulla viene detto sul punto nel gravame. In secondo luogo, la rivendicazione sarebbe in astratto corretta se la parte originaria attrice fosse stata vittoriosa “in toto”, il che non è stato sicchè la ripartizione delle spese , con la compensazione parziale che viene contestata genericamente sebbene del tutto discrezionale proprio in ragione della reciproca parziale soccombenza (e come tale del tutto corretta e condivisibile) che conduce ad escludere un rimborso (quanto meno totale) di tali spese.
La richiesta, quindi, di rimborso è formulata in maniera del tutto apodittica, sicchè non può essere accolta la doglianza. Residua, a questo punto, la delibazione sulla istanza ex art. 96 comma 3 CPC formulata dalla società
CP_1
Al riguardo, ritiene la Corte che nel caso in esame non appaiono sussistere i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in assenza di plurimi indici quantomeno della colpa grave con cui l'odierna banca appellante ha proposto l'impugnazione in esame, e quindi dell'abuso dello strumento dell'impugnazione: in realtà, la tesi è stata di natura meramente contabile ed in astratto configurabile, sicchè il non aver tenuto conto che nel supplemento peritale il CTU ha rielaborato anche il conteggio iniziale non può ritenersi di per sé motivo di imperizia o inadeguatezza difensiva.
Peraltro, la tesi di parte appellata-appellante in via incidentale circa i presupposti della chiesta sanzione poggia anche sulla prospettata istanza ex art. 283 CPC da parte della banca (tanto da formulare specifiche difese sul punto), in realtà – come rilevato nell'ordinanza del 19.9.23 – inesistente nell'atto di appello principale, sicchè la severità con la quale è stato valutato detto gravame risulta eccessiva.
§ 6 — La prevalente soccombenza della banca appellata comporta che la refusione delle spese siano poste a suo carico nella misura del 70% - spese liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
– mentre la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti per questo grado.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 8059/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellante incidentale, del 70% delle spese del grado – spese che per l'intero si liquidano in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali – con compensazione del residuo tra le parti;
4. Dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti – ciascuno - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE