Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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N.R.G.A.C.25134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25134 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Carnevale presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Oberdan n.19
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Maria Grazia Bello presso la quale elettivamente domicilia in Quarto alla
Via Marie Curie n.1
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del
24/10/2024.
Il Pubblico Ministero ha chiesto regolamentare i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Quarto il 27.06.2014 e che dalla Controparte_1
loro relazione era nata una figlia, in data 27.07.2016, rappresentava che il Per_1
Tribunale di Napoli con sentenza numero 149/2022 aveva pronunciato la separazione personale tra le parti con addebito a affidando Parte_1
congiuntamente la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, ponendo a carico di un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie e disciplinando i tempi di permanenza della minore presso il padre. Aggiungeva che di fatto la ancor prima del deposito del ricorso per separazione si era allontanata CP_1
dalla casa coniugale di sua proprietà non facendo mai più ritorno e preferendo dimorare insieme alla figlia presso la casa paterna in Quarto la via P. Nenni n.4.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio, la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la disciplina dei tempi di permanenza della minore presso di sé con aumento dei giorni di frequentazione
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1
divorzio formulata dal ricorrente, ma eccepiva l'inammissibilità della richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione a sé della casa familiare, con assegnazione della stessa al ricorrente , già chiesta da quest'ultimo in sede di separazione e rigettata con sentenza passata in giudicato, quanto ai tempi di frequentazione della minore con il padre precisava di non essersi mai opposta alle
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richieste del ricorrente e che una modifica del calendario non era rispondente agli interessi della minore.
All'udienza presidenziale del 27.01.2023, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermate le statuizioni rese in sede di separazione e le parti venivano rimesse innanzi al G.I.
Alla prima udienza, parte ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e successivamente con ordinanza contestuale alla sentenza veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle condizioni accessorie al divorzio con la concessione dei termini ex art. 183 VI co.
c.p.c.. Rigettate le richieste istruttorie, le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione previo parere del PM e assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
Preliminarmente va osservato che, essendo già stata pronunciata sentenza in ordine allo status, la presente decisione verterà esclusivamente sulla disciplina delle condizioni accessorie del divorzio.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non vi è questione in ordine al regime di affido della minore né in ordine alla collocazione prevalente della stessa. Premesso ciò ed evidenziato che dagli atti di causa non sono emersi elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso della minore, tale regime va adottato nel caso di specie, con collocamento prevalente della minore preso la madre.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il padre, fermo restando che è sempre facoltà delle parti accordarsi integrando la disciplina dettata dal Tribunale, si ritiene che la disciplina prevista in sede di separazione, per vero già ampia, sia ancora conforme all'interesse della minore che quindi resterà con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 16 alle 20 (nel periodo di cessazione della frequenza scolastica per le vacanze estive dalle ore 10 alle 20), a settimane alterne dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica, ad anni alterni dal 24 a 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo.
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Quanto all'assegnazione della casa familiare, non sussistono i presupposti per adottare una statuizione diversa da quella già prevista dal Collegio in sede di separazione, del resto è lo stesso ricorrente che nel ricorso deduce che “la
ancor prima del deposito del ricorso per separazione si allontanava CP_1
dalla casa coniugale, di proprietà del , non facendo mai più ritorno, Pt_1
preferendo dimorare stabilmente unitamente alla figlia presso la casa paterna sita in Quarto (NA) alla via P. Nenni n. 4”, con ciò appunto rappresentando al
Tribunale che la situazione non è cambiata.
Il Collegio in sede di separazione con sentenza non appellata, ha motivato sulla sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa della casa familiare alla
, nessuna circostanza modificativa di quella situazione è stata nemmeno CP_1
dedotta dal ricorrente, come innanzi precisato.
Né in tale contesto alcuna rilevanza può assumere il report investigativo prodotto da parte ricorrente volto a riscontrare, in un arco temporale di alcuni mesi, il tempo trascorso per ciascun giorno dalla rispettivamente presso la casa dei CP_1
propri genitori in Quarto, alla via Pietro Nenni n. 4, e presso la casa familiare in via
Monteruscello, dal momento che certamente non è la quantità di ore al giorno trascorse dalla resistente nella casa familiare a determinare il persistere dell'interesse della figlia minore a permanere nell'ambito domestico in cui è cresciuta, interesse cui è preordinato il provvedimento di assegnazione. In conclusione l'assegnazione della casa in via Monteruscello alla madre risponde ancora oggi all'esigenza della figlia minore di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, non essendo stato provato che la figlia si sia oramai sradicata dal luogo in cui si è svolta la sua vita quando i genitori erano ancora insieme.
Dal che il rigetto della richiesta di parte ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare e l'assegnazione della stessa alla resistente.
Venendo infine al contributo nel mantenimento della minore da porre a carico del padre, posto che in sede di separazione esso è stato quantificato in Euro 400,00, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova circa i redditi del ricorrente, il
Collegio ritiene congruo confermare tale importo che rivalutato all'attualità
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ammonta ad € 410,00; dunque è tenuto a versare entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ciascun mese in favore di l'importo di Euro Controparte_1
410,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del
Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da febbraio 2026.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio, si ritiene di compensarle per la metà e porre la residua quota a carico del ricorrente soccombente prevalente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n.
147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre;
• dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo quanto disposto in parte motiva;
• assegna a la casa coniugale in via Monteruscello;
Controparte_1
• pone a carico di a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento della figlia la somma di € 410,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del
7/03/2018. Tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026 e va versato alla entro il giorno cinque di ogni CP_1
mese;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna al pagamento del residuo in favore di Parte_1 CP_1
liquidato in complessivi euro 1.904,00 oltre IVA e CPA se dovute e
[...]
rimborso spese generali come per legge;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Grazia Bello dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.01.2025.
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IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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