Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3183/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MARIO GUARNIERI
ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA VALENZANO
resistente Oggetto: risarcimento danni FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La dott.ssa , già dirigente medico presso Parte_1
l' , ha dedotto di essere stata collocata in Controparte_1 quiescenza con determinazione n. 54 del 19.01.2022 e con decorrenza dal 01.06.2022. Ha aggiunto che la domanda di pensione in regime di cumulo con ed CP_2
, da lei presentata in data 03.11.2021, era stata accolta dall' con CP_3 CP_2 comunicazione del 27.01.2023 e con decorrenza differita al 01.12.2022. Ha dedotto che, in seguito a richiesta di chiarimenti rivolta all' l'ente CP_2 di previdenza aveva comunicato che il requisito contributivo in regime di cumulo, normativamente previsto per 41 anni e 10 mesi, era stato raggiunto in data 31.08.2022 e che, per effetto della finestra mobile (tre mesi), la
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Il ricorso è fondato. È riscontrato in atti dall' che la ricorrente in data Controparte_1
03.11.2021 ha proposto domanda di pensione di anzianità all' CP_2 mediante il patronato (cfr. all. 1). CP_4
Dal modello allegato risulta che la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato presso l' dall'11.11.1989 e che nel corso del Controparte_1 rapporto di lavoro la contribuzione è stata versata sia all' sia CP_2 all' . CP_3
Con la determinazione del Direttore Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane n. 54 del 19.01.2022 (cfr. all. 1 al ricorso) il datore di lavoro ha dato atto che la ricorrente, con istanza prot. n. 13478 del 05.11.2021, ha
2 chiesto il collocamento in quiescenza in regime di cumulo con la
Fondazione ENPAM. Ora, dal provvedimento richiamato risulta che l'amministrazione ha valutato la disciplina applicabile al caso in esame, laddove ha premesso che
“in base alle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche preso gli Enti di Previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini pensionistici con il regime di anzianità contributiva di cui all'art. 24 comma 10 della L. 214/2011 che prevede il diritto di accesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio, fissando il relativo requisito al maturare dell'anzianità contributiva di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini”. Risulta altresì che l' ha valutato gli estratti conto Controparte_1 contributivi della ricorrente, laddove ha dato atto che “dall'estratto contributivo ed risulta che il dipendente di che trattasi “ha CP_3 CP_2 maturato anni 43 di contribuzione utili alla pensione”. Risulta anche che l'amministrazione datrice di lavoro ha preso atto di come con Circolare n. 140/2017 l' abbia reso operativa l'applicazione CP_2 dell'art. 1 commi 195 – 198 della L. 232/2016. Se ne ricava, quindi, che in sede di predisposizione della determina vi è stata una valutazione da parte del datore di lavoro degli estratti conto contributivi alla luce della normativa in materia e che la detta valutazione ha portato l' resistente a provvedere con proprio Controparte_1 provvedimento amministrativo in cui è dato atto che “può disporsi il collocamento in quiescenza della Dr. a far data dall'1.06.2022”. Parte_2
Ebbene, la disciplina esaminata dall'amministrazione datrice di lavoro è quella contenuta nella L. 201/2011 e nella L. 228/2012, per come modificata quest'ultima dalla L. 232/2016. Ora, l'art. 24, c. 10, L. 201/2011 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
3 pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo”. L'art. 1, comma 239, L. 228/2012, per come modificato dall'art. 1 commi 195 segg. L. 232/2016, prevede che: “239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”. Sennonché l' nel riscontrare la richiesta di chiarimenti della ricorrente CP_2 con pec del 22.06.2023 (cfr. all 4 al ricorso), ha specificato da un lato che il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata era stato raggiunto solo in data 31.08.2022 (e non in data 01.06.2022) e dall'altro che, in applicazione della finestra mobile dei tre mesi, la decorrenza della pensione era da ancorarsi alla data del 01.12.2022. Alla luce della normativa richiamata e della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale che sia configurabile una responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro che, dopo la valutazione degli
4 estratti contributivi e ha fornito informazioni errate alla CP_3 CP_2 lavoratrice. Non rileva infatti quanto dedotto dalla resistente in ordine alla risoluzione consensuale del rapporto, considerato che, come più volte ribadito, l'amministrazione ha espressamente dichiarato di aver valutato sia la norma sia gli estratti conto. Tale circostanza rende prive di pregio anche le deduzioni relative alla responsabilità del patronato e alla asserita impossibilità di accedere ai CP_4 dati contributivi tenuti dall' da parte dell' (cfr. CP_3 Controparte_1 pag. 6 della memoria) atteso che, si ripete, anche l'estratto conto è CP_5 richiamato nella determina, in cui si dà atto che l'Amministrazione lo ha esaminato. Con particolare riferimento alla non accessibilità agli estratti conto contributivi dell' da parte dell , rileva, allora, CP_3 Controparte_1 il Tribunale che è proprio la documentazione prodotta dalla resistente (cfr. entrambi i documenti di cui all'allegato 6 alla memoria) a confermare che la valutazione degli estratti contributivi, forniti dal lavoratore interessati, ben poteva competere all'azienda datrice di lavoro – e così pare avvenuto in considerazione di quanto indicato nella premessa della determinazione del 19.01.2022 – avendo i detti estratti validità certificativa ai fini previdenziali e, quindi, anche ai fini del collocamento in quiescenza, essendo, invece, differibile all'eventuale fase patologica l'esame relativo alle eventuali irregolarità. Ritiene, in altri termini, il Tribunale che, premesso che possono sopraggiungere eventuali irregolarità contributive alla trasmissione - e valutazione - di un estratto conto contributivo su cui un iscritto fa legittimo affidamento, la pubblica amministrazione datrice di lavoro che ha la possibilità di accedere agli estratti conto contributivi, una volta forniti dal dipendente, ha l'obbligo di valutare i requisiti di legge per l'accesso al collocamento a riposo, così come, sebbene erroneamente, è dimostrato essere avvenuto nel caso di specie. Come insegna la Suprema Corte nella sentenza n. 23611/2013, richiamata da parte ricorrente, “In caso di annullamento in via di autotutela da parte della P.A. datrice di lavoro (nella specie, l del provvedimento di Controparte_1
5 collocamento in quiescenza di un lavoratore per la mancata maturazione dei requisiti di legge - adottato per l'errata verifica da parte dell'amministrazione della sussistenza dei presupposti alla luce della normativa vigente - con contestuale reintegra del lavoratore nel servizio, la P.A. è tenuta a procedere alla "restituito in integrum" del rapporto con riguardo sia al profilo economico che a quello giuridico, attesa l'avvenuta eliminazione "ex tunc" degli effetti dell'atto annullato. Ne consegue che il dipendente ha diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse rimasto ininterrottamente in servizio (detratti solo gli emolumenti collegati all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa), senza che assuma rilievo, trattandosi di fatto imputabile all'amministrazione e attesa la buona fede del lavoratore, che la prestazione non sia stata resa od offerta”. Ebbene, rileva il Tribunale che anche con la sentenza appena richiamata la domanda di collocamento a riposo era stata avanzata dalla lavoratrice, così come avvenuto nel caso di specie e che, sebbene non vi sia stato alcun provvedimento di annullamento in autotutela da parte della datrice di lavoro si possano applicare i medesimi principi in ordine agli effetti dell'errata valutazione dei requisiti di legge. In altri termini dimostrata documentalmente l'erronea valutazione dei requisiti di legge da parte dell'azienda ospedaliera - che ha dichiarato che
“dall'estratto contributivo ed fornito” risulta che il dipendente CP_5 CP_2 di che trattasi ha maturato anni 43 di contribuzione utili a pensione – discende la responsabilità e la conseguente emissione di un illegittimo provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. Si aggiunga che alcuna colpa può essere ascritta alla dipendente per il suo errato collocamento a riposo in difetto di qualsivoglia deduzione sul punto, né tale colpa può essere riconosciuta in capo al patronato, attesi i dati risultanti dalla documentazione rilasciata dall' e prodotta dalla CP_2 ricorrente (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). Né, d'altra parte, poteva esigersi dalla dipendente un dovere di cooperazione e l'uso dell'ordinaria diligenza, giacché deve ritenersi che la determinazione del 19.01.2022 abbia in sé superato eventuali espressioni cautelative che, in ipotesi, potevano essere contenute negli estratti conto
6 contributivi, che la ricorrente ha fornito all' come emerge dalla CP_1 stessa determinazione del 19.01.2022. Il danno è correttamente commisurato alle sei mensilità di retribuzione non corrisposte alla ricorrente per la risoluzione del rapporto di lavoro da ascriversi alla condotta negligente ed imperita del datore di lavoro. In ogni caso, osserva il Tribunale che la parte resistente non ha in alcun modo contestato la quantificazione del danno. In definitiva, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto al risarcimento del danno derivante dall'erronea collocazione in quiescenza da parte dell' Controparte_1
che condanna alla corresponsione della somma di euro
[...]
22.230,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna l' a rifondere le spese di lite che Controparte_1 liquida nella somma di euro 2.695,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 04/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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