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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17704 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice LA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 55978/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
CO (C.F. ) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio di quest'ultimo in 00144 Roma, Viale Europa, 100
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, giusta procura, autenticata dal notaio in Roma, rilasciata CP_2 Persona_1 dall'Amministratore Delegato della medesima società, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino
TI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 00197 C.F._3
Roma, Via Francesco Denza, 3
CONVENUTA
E
(C.F. – P.IVA , in persona del procuratore alle liti Controparte_3 P.IVA_2
Avv. Domenico Vizzone (C.F. ), munito dei poteri di rappresentanza legale C.F._4 in forza di procura notarile e dal medesimo rappresentata e difesa, con domicilio eletto presso il suo
Studio, in 00195 Roma, Via Cratilo di Atene, 31
TE AM
1 OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 15.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
Contr per brevità anche , in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Versilia, 2, composto da un edificio a due piani, di cui il piano terreno è adibito a trattoria (in virtù di quanto si evince nella consulenza di parte depositata dall'attrice rilevato che nell'atto introduttivo è indicato un immobile a due piani, specificando la destinazione di un solo piano) ed il primo piano ad abitazione della medesima attrice. Tale edificio è circondato da un terreno piantumato con piante di vario tipo, un riquadro destinato ad orto, un locale (capannone) di circa mq 45, un locale in muratura uso magazzino di circa 20 mq, uno spazio destinato a impianto di evapotraspirazione con circa ottanta piante di alloro cedrato;
la proprietà è recintata con rete metallica e siepe di alloro Contr cedrato per una lunghezza di 35 metri a confine con L'attrice deduceva che in data 8.07.2017
a causa di un incendio originato dalla proprietà confinante della convenuta, i beni sopra descritti di proprietà della stessa subivano ingenti danni, secondo quanto descritto e stimato dal consulente di parte Geom. nella CTP depositata in allegato all'atto di citazione, per un importo pari ad Per_2
Euro 60.000,00. Deduceva poi che tali danni venivano causati in via esclusiva e diretta Contr dall'incendio propagatosi all'interno della proprietà di a causa della omessa manutenzione del bene di quest'ultima, lasciato per mesi in totale stato di abbandono, senza effettuare alcuna attività di pulizia e messa in sicurezza dell'area interessata, che era incolta, con erba alta, sterpaglia e piante secche di considerevole altezza. Rappresentava che l'incendio verificatosi in data 8.07.2017 e originatosi nella proprietà della convenuta si era sviluppato oltre il confine, bruciando l'intera siepe di alloro posta a ridosso della recinzione di confine, propagandosi poi oltre raggiungendo anche gli immobili dell'attrice e arrecando danni come documentati nel report fotografico contenuto nella consulenza di parte sopra indicata. L'attrice concludeva, dunque, chiedendo, in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c. della società convenuta, per i danni alla stessa causati e per l'effetto di condannarla al ristoro dei danni patiti quantificati in Euro 60.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. Insisteva, inoltre, una volta accertato l'an debeatur, nella prosecuzione del giudizio a fini istruttori. Contr Si costituiva deducendo innanzitutto di aver compiuto attività di manutenzione costante e periodica del terreno denominato “Ex Quadrante” (sito in Roma, Via Palmiro Togliatti, Viale Bruno
Pelizzi, Via Roberto AN e Via di Torrespaccata) e, quando necessario, anche di natura
2 straordinaria. In particolare, l'ultima attività manutentiva straordinaria in tale area, antecedente a quella in corso al momento dell'incendio, veniva completata in data 5.1.2017, secondo quanto risulta dal certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione rilasciato da EE VE e depositato dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione (doc. 5). Contr deduceva che la predetta area, nonostante la costante attività di manutenzione posta in essere nella stessa, veniva reiteratamente interessata da incendi di dubbia origine e natura, in virtù di quanto risulta dai verbali di intervento dei Vigili del Fuoco del 27.06.2017, del 6.7.2017, del
8.7.2017. Il susseguirsi a breve distanza di tempo di eventi incendiari faceva tuttavia presumere la natura dolosa degli stessi e l'insussistenza di alcun fenomeno di autocombustione o combustione Contr spontanea causato da mancanza di manutenzione dell'area. eccepiva poi la mancanza di prova del nesso di causalità tra il fondo di proprietà della convenuta e il danno patito dall'attrice, in quanto: - non risulta accertato da dove si sia originato l'incendio; - la presumibile natura dolosa dell'incendio è idonea non solo ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito bensì anche a recidere il nesso di causalità; - l'espletata attività manutentiva del fondo comporta che l'incendio occorso integri il caso fortuito, escludendo dunque il nesso di causalità.
Deduceva ancora la convenuta che dal verbale dei vigili del fuoco relativo all'incendio del
8.07.2017 risulta la presenza di un forte vento che alimentava le fiamme e, ad ogni modo, i vigili del fuoco non sono stati in grado di stabilire le cause dell'incendio. Eccepiva inoltre l'incompatibilità dei danni descritti da parte attrice nella consulenza di parte depositata con la descrizione dei danni compiuta dai Vigili del Fuoco, contestava la presenza dei beni ritenuti danneggiati nell'immobile di parte attrice e la proprietà di tali beni in capo alla stessa.
Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa (di qui in avanti Controparte_3 anche solo , in virtù di polizze sottoscritte con la Compagnia anche per i danni da CP_3 incendio, al fine di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna.
La convenuta concludeva, dunque, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della
Compagnia, di dichiarare inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, respingerla integralmente. In via gradata, nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse essere accolta, chiedeva di accertare che il credito risarcitorio vantato da parte attrice è coperto dalla polizza assicurativa n. 343669385 così come confermato dalla polizza n.311-000005643, entrambe rilasciate da , al fine di essere Controparte_3 manlevata dalla stessa, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva eccependo che la descrizione dei fatti e dei danni allegati da parte attrice è CP_3 incompatibile con quanto accertato dai vigili del fuoco che sono intervenuti nell'immediatezza
3 dell'incendio. In particolare, dal predetto verbale risulta che l'incendio non si è sviluppato Contr dall'immobile di proprietà di e che dallo stato dei luoghi e dalla mancanza di elementi utili a disposizione non è stato possibile risalire alla causa dell'evento. Deduceva poi che ad ogni modo la convenuta ha documentato la corretta e costante manutenzione del terreno.
Eccepiva inoltre l'assenza di prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito dall'attrice al fine della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'assenza di prova dell'elemento soggettivo della colpa al fine della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e contestava il quantum debeatur.
In merito alla chiamata in garanzia, la Compagnia eccepiva l'inoperatività delle polizze azionate, in quanto: -in virtù della polizza n. 343669385 con decorrenza dal 31.12.2014 al Controparte_3
31.12.2017 i danni da incendio sono coperti a secondo rischio, in virtù di quanto previsto dall'art. 2.6, comma 22, mentre opera a primo rischio la polizza AXA n. 23092 con decorrenza dal
31.12.2014 al 31.12.2017 che prevede la garanzia ricorso terzi con massimale di Euro 100.000,00 e scopertura del 10% sull'ammontare del danno con il minimo di Euro 2500,00 e massimo di Euro
50.000,00; - la polizza convenzione n. 311-000005643, stipulata con Controparte_3 [...]
con decorrenza dal 31.12.2017 al 31.12.2019, che prevede come assicurati le Parte_2
Contr società controllate e collegate indicate nella medesima polizza, tra cui non è azionabile poiché
l'incendio si è verificato prima dell'operatività temporale della stessa.
La Compagnia concludeva, dunque, chiedendo in via principale di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e in via subordinata di limitare l'indennizzo alla minor somma dovuta ponendola a carico di rigettando la domanda di manleva in virtù Controparte_1 della inoperatività della polizza, con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria insisteva nelle prove ritualmente articolate e non ammesse.
All'udienza del 19.11.2021 il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa di Controparte_4
Cont (di qui in avanti anche solo poiché tardiva, in quanto il contenuto del regolamento
[...] contrattuale della polizza stipulata con era noto alla convenuta sin dall'introduzione del CP_3
Cont giudizio e considerato anche che non risulta depositata la polizza eventualmente stipulata con
Il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 21.02.2022 il Giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto necessario delibare in via pregiudiziale l'an debeatur della domanda e ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 27.03.25 parte attrice depositava in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
1.04.25 un nuovo documento.
4 In data 28.03.25 parte convenuta depositava istanza di stralcio dagli atti processuali della predetta documentazione depositata da parte attrice, in quanto irrituale e non autorizzata dal giudice, con valutazione della condotta processuale ex artt. 91 e 93 co. 3 c.p.c.
All'udienza del 1.04.25 il Giudice riservava la valutazione in merito all'utilizzabilità della predetta documentazione alla fase decisoria.
All'udienza del 15.09.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, innanzitutto, richiamati i principi che governano la responsabilità da cose in custodia prevista dall'art.2051 c.c..
Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11152/2023), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultima, Cass. n. 12895/2016).
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere quindi schematizzato nei punti che seguono:
1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità
5 efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante;
3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
Tuttavia, a completezza del quadro delineato, va richiamato l'insegnamento giurisprudenziale dalla
Cassazione (cfr. Cass. n. 11526/2017 e n. 21675/2023) che pone a carico del danneggiato l'onere di provare anche di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che non risulta provato il luogo di innesco dell'incendio oggetto del giudizio né la causa che ha originato lo stesso.
Dal rapporto di intervento dei vigili del fuoco depositato in atti si evince che in data 8.07.2017 si verificava in Via Armando Luciani “un incendio di sterpaglie all'interno di un terreno di proprietà al momento sconosciuta, con fiamme alte e vaste alimentate da un forte vento e fumo che stava lambendo delle case ed altro nell'indirizzo citato e nelle vie circostanti. […] Presumibile causa del sinistro – a cause imprecisate in quanto dallo stato dei luoghi e dalla mancanza di elementi utili a disposizione, non è stato possibile risalire alla causa dell'evento”. Contr In merito all'interessamento del fondo di proprietà di nel sinistro oggetto del giudizio, si rileva in primo luogo che tale terreno denominato “Ex Quadrante” è sito in Roma, Via Palmiro Togliatti,
Viale Bruno Pelizzi, Via Roberto AN e Via di Torrespaccata, secondo quanto dedotto dalla Contr convenuta. deduceva poi che la predetta area veniva reiteratamente esposta ad incendi in data
27.06.2017, in data 6.07.2017 e in data 8.07.2017 secondo quanto si evince dai verbali dei Vigili del
Fuoco intervenuti, allegati alla comparsa di costituzione del convenuto. Dai predetti verbali risulta che : -l'incendio del 27.06.2017 ha riguardato sterpaglie ed immondizia localizzati in un campo confinante con l'aeroporto di Centocelle e parte anche del campo interno alla Via Casilina, incrocio
Viale Palmiro Togliatti. In merito a tale incendio non si è potuta accertare la causa nell'immediatezza dell'evento; - l'incendio del 6.07.2017 ha riguardato sterpaglia in fiamme localizzata alla Via Palmiro Togliatti, incrocio Via Casilina. Non specificata la causa dello stesso;
-
l'incendio del 8.07.2017, in relazione al quale l'attrice formula la domanda risarcitoria, ha riguardato, dunque, “sterpaglie all'interno di un terreno di proprietà al momento sconosciuta, con
6 fiamme alte e vaste alimentate da un forte vento e fumo che stava lambendo delle case ed altro nell'indirizzo citato (Via Armando Luciani) e nelle vie circostanti”. In merito a tale incendio, come sopra indicato, non si è potuta accertare la causa nell'immediatezza dell'evento.
Pertanto non risulta provato che l'incendio del 8.07.2017 si sia originato nel terreno di proprietà di Contr
ma piuttosto può essersi propagato nel medesimo terreno.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in caso di danni da cosa in custodia incendiatasi non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale res il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia contribuito concausalmente alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Tuttavia la Suprema Corte chiarisce che la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. può essere fondatamente formulata nei confronti del custode del fondo attraverso il quale le fiamme si sono semplicemente propagate purchè tale fondo si trovi in una situazione obiettivamente idonea a produrre danni e determini dunque un processo dannoso che alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio, contribuisce concausalmente alla produzione del danno (inter alia Cass.
17980/2025).
Nel caso oggetto del giudizio la presenza di sterpaglie e di vegetazione molto alta e incolta potrebbe Contr integrare tale potenzialità dannosa insita nel fondo, ma deve considerarsi che ha prodotto documentazione dalla quale risulta una costante attività di manutenzione, anche specificamente antincendio, effettuata nel terreno di proprietà della stessa nel periodo compreso tra il 2016 e il luglio 2017.
Si ritiene dunque che tale potenzialità dannosa, idonea ad integrare una concausa nella produzione Contr del danno, non possa ritenersi sussistente nel fondo di proprietà di Si rileva inoltre che dal verbale di intervento dei vigili del fuoco del 8.07.2017 risulta che vi era un forte vento che alimentava le fiamme e la propagazione delle stesse, secondo quanto dedotto anche dalla convenuta.
Deve ritenersi che tale condizione atmosferica contribuisca a liberare la convenuta da responsabilità nella causazione del danno, integrando il caso fortuito.
Occorre, inoltre, considerare che parte attrice, nel formulare la domanda risarcitoria in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., non ha fornito la prova del nesso di causalità tra la res e i danni patiti.
Si rileva in merito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
7 In merito al nesso di causalità, in assenza di norme civili che specificamente disciplinino il rapporto causale, si fa riferimento ai principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., con la particolarità che nella responsabilità in ambito civile il nesso eziologico va valutato non in relazione alla condotta del soggetto, bensì tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso. Tali essendo dunque i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, poiché nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vige la regola del “più probabile che non”.
Nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. grava, dunque, sul danneggiato l'onere della prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, la quale deve atteggiarsi non come mero elemento della complessiva sequenza terminata con l'evento stesso, ma quale momento in concreto dotato di qualificata capacità eziologica rispetto ad esso nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata. Chiarito ciò, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (Cass. 11152/2023; Cass. 21675/2023; Cass. 14228/2023; Cass. Sezioni
Unite 20943/2022). Tali principi di diritto recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, erano già stati oggetto di molteplici pronunce (Cass. 27724/2018; Cass. 9315/2019; Cass.
20312/2019; Cass. 17873/2020; Cass. 34886/2021; Cass. 38089/2021; Cass. 35429/2022).
Nel caso oggetto del giudizio il verbale di intervento dei vigili del fuoco relativo all'incendio del
8.07.2017 dettaglia i beni danneggiati: “a causa dell'incendio di sterpaglie con fiamme alte e vaste alimentate da un forte vento causavano danni da quantificare da perito tecnico qualificato ad una casa bassa in Via Armando Luciani al civico 15 dove al momento non era presente nessuna persona danneggiando parti esterne della stessa, tra cui canale di raccolta delle acque piovane pluviali, persiane, finestre, una tettoia all'interno del giardino, baracche confinanti dove si praticavano dei fori alle pareti per verificare se all'interno fossero presenti persone o animali e quant'altro, le fiamme inoltre danneggiavano anche i campi di calcetto, calciotto rete di recensione
e parte della vegetazione presso il “centro sportivo Augustea Sporting Club” in Via Armando
Luciani al civico 53 e danni riportati anche presso un magazzino di un ristorante “La Villetta” in
Via Romolo Artioli al civico 33 proprietario del Sig. , la vegetazione al confine con Parte_3 la proprietà dell' al civico 24 ed un'autovettura Ford Fiesta targata CZ275NM CP_5
8 parcheggiata da un lato della strada vicino le sterpaglie in fiamme in Via Pietro Sommariva di fronte al civico 80 spostata dal personale dell'AB/10 con la presenza del proprietario Signor
. Controparte_6
Non risulta dunque provato che in conseguenza dell'incendio del 8.07.2017 siano stati arrecati danni all'immobile sito in Roma, Via Versilia, 2, asseritamente di proprietà dell'attrice. Né ciò può essere provato dalla relazione tecnica estimativa depositata da nella quale il Parte_1 consulente si limita a descrivere e quantificare danni subiti dalla proprietà dell'attrice, senza nulla chiarire in merito al nesso eziologico con l'incendio verificatosi in data 8.07.2017, né relativamente Contr alle modalità del contributo causale apportato dal fondo di proprietà di
In merito alla documentazione depositata da parte attrice in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 1.04.25, si rileva in primo luogo che si tratta di un documento formatosi successivamente alla fase istruttoria poiché relativo presumibilmente ad un evento verificatosi nell'agosto del 2024. Tuttavia, dal contenuto di tale documento non si evince chiaramente la data in cui è occorso l'incendio ivi descritto e il luogo di verificazione dello stesso (pratone di Torre
Spaccata) non coincide con l'area in cui si è verificato l'incendio oggetto del giudizio, individuata in Via Armando Luciani, secondo quanto indicato nel rapporto di intervento dei Vigili del fuoco.
Questo giudice dispone pertanto il non utilizzo della predetta documentazione depositata in data
27.03.25, in quanto irrilevante al fine della decisione.
In assenza di prova del nesso di causalità tra il bene in custodia e i danni lamentati dall'attrice, la domanda formulata da sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1 non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra da un lato e Parte_1 [...] dall'altro e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del Controparte_1
D.M.147/2022.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte convenuta e la terza chiamata considerata la complessità Controparte_3 dell'interpretazione delle polizze assicurative la cui operatività è stata invocata nel giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da parte attrice così provvede:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
9 - condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che liquida in Euro 7.052,00 per onorari, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra e Controparte_1 Controparte_3
Così deciso in Roma il 16.12.2025
Il Giudice
LA AR
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice LA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 55978/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
CO (C.F. ) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio di quest'ultimo in 00144 Roma, Viale Europa, 100
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, giusta procura, autenticata dal notaio in Roma, rilasciata CP_2 Persona_1 dall'Amministratore Delegato della medesima società, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino
TI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 00197 C.F._3
Roma, Via Francesco Denza, 3
CONVENUTA
E
(C.F. – P.IVA , in persona del procuratore alle liti Controparte_3 P.IVA_2
Avv. Domenico Vizzone (C.F. ), munito dei poteri di rappresentanza legale C.F._4 in forza di procura notarile e dal medesimo rappresentata e difesa, con domicilio eletto presso il suo
Studio, in 00195 Roma, Via Cratilo di Atene, 31
TE AM
1 OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 15.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
Contr per brevità anche , in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Versilia, 2, composto da un edificio a due piani, di cui il piano terreno è adibito a trattoria (in virtù di quanto si evince nella consulenza di parte depositata dall'attrice rilevato che nell'atto introduttivo è indicato un immobile a due piani, specificando la destinazione di un solo piano) ed il primo piano ad abitazione della medesima attrice. Tale edificio è circondato da un terreno piantumato con piante di vario tipo, un riquadro destinato ad orto, un locale (capannone) di circa mq 45, un locale in muratura uso magazzino di circa 20 mq, uno spazio destinato a impianto di evapotraspirazione con circa ottanta piante di alloro cedrato;
la proprietà è recintata con rete metallica e siepe di alloro Contr cedrato per una lunghezza di 35 metri a confine con L'attrice deduceva che in data 8.07.2017
a causa di un incendio originato dalla proprietà confinante della convenuta, i beni sopra descritti di proprietà della stessa subivano ingenti danni, secondo quanto descritto e stimato dal consulente di parte Geom. nella CTP depositata in allegato all'atto di citazione, per un importo pari ad Per_2
Euro 60.000,00. Deduceva poi che tali danni venivano causati in via esclusiva e diretta Contr dall'incendio propagatosi all'interno della proprietà di a causa della omessa manutenzione del bene di quest'ultima, lasciato per mesi in totale stato di abbandono, senza effettuare alcuna attività di pulizia e messa in sicurezza dell'area interessata, che era incolta, con erba alta, sterpaglia e piante secche di considerevole altezza. Rappresentava che l'incendio verificatosi in data 8.07.2017 e originatosi nella proprietà della convenuta si era sviluppato oltre il confine, bruciando l'intera siepe di alloro posta a ridosso della recinzione di confine, propagandosi poi oltre raggiungendo anche gli immobili dell'attrice e arrecando danni come documentati nel report fotografico contenuto nella consulenza di parte sopra indicata. L'attrice concludeva, dunque, chiedendo, in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c. della società convenuta, per i danni alla stessa causati e per l'effetto di condannarla al ristoro dei danni patiti quantificati in Euro 60.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. Insisteva, inoltre, una volta accertato l'an debeatur, nella prosecuzione del giudizio a fini istruttori. Contr Si costituiva deducendo innanzitutto di aver compiuto attività di manutenzione costante e periodica del terreno denominato “Ex Quadrante” (sito in Roma, Via Palmiro Togliatti, Viale Bruno
Pelizzi, Via Roberto AN e Via di Torrespaccata) e, quando necessario, anche di natura
2 straordinaria. In particolare, l'ultima attività manutentiva straordinaria in tale area, antecedente a quella in corso al momento dell'incendio, veniva completata in data 5.1.2017, secondo quanto risulta dal certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione rilasciato da EE VE e depositato dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione (doc. 5). Contr deduceva che la predetta area, nonostante la costante attività di manutenzione posta in essere nella stessa, veniva reiteratamente interessata da incendi di dubbia origine e natura, in virtù di quanto risulta dai verbali di intervento dei Vigili del Fuoco del 27.06.2017, del 6.7.2017, del
8.7.2017. Il susseguirsi a breve distanza di tempo di eventi incendiari faceva tuttavia presumere la natura dolosa degli stessi e l'insussistenza di alcun fenomeno di autocombustione o combustione Contr spontanea causato da mancanza di manutenzione dell'area. eccepiva poi la mancanza di prova del nesso di causalità tra il fondo di proprietà della convenuta e il danno patito dall'attrice, in quanto: - non risulta accertato da dove si sia originato l'incendio; - la presumibile natura dolosa dell'incendio è idonea non solo ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito bensì anche a recidere il nesso di causalità; - l'espletata attività manutentiva del fondo comporta che l'incendio occorso integri il caso fortuito, escludendo dunque il nesso di causalità.
Deduceva ancora la convenuta che dal verbale dei vigili del fuoco relativo all'incendio del
8.07.2017 risulta la presenza di un forte vento che alimentava le fiamme e, ad ogni modo, i vigili del fuoco non sono stati in grado di stabilire le cause dell'incendio. Eccepiva inoltre l'incompatibilità dei danni descritti da parte attrice nella consulenza di parte depositata con la descrizione dei danni compiuta dai Vigili del Fuoco, contestava la presenza dei beni ritenuti danneggiati nell'immobile di parte attrice e la proprietà di tali beni in capo alla stessa.
Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa (di qui in avanti Controparte_3 anche solo , in virtù di polizze sottoscritte con la Compagnia anche per i danni da CP_3 incendio, al fine di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna.
La convenuta concludeva, dunque, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della
Compagnia, di dichiarare inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, respingerla integralmente. In via gradata, nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse essere accolta, chiedeva di accertare che il credito risarcitorio vantato da parte attrice è coperto dalla polizza assicurativa n. 343669385 così come confermato dalla polizza n.311-000005643, entrambe rilasciate da , al fine di essere Controparte_3 manlevata dalla stessa, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva eccependo che la descrizione dei fatti e dei danni allegati da parte attrice è CP_3 incompatibile con quanto accertato dai vigili del fuoco che sono intervenuti nell'immediatezza
3 dell'incendio. In particolare, dal predetto verbale risulta che l'incendio non si è sviluppato Contr dall'immobile di proprietà di e che dallo stato dei luoghi e dalla mancanza di elementi utili a disposizione non è stato possibile risalire alla causa dell'evento. Deduceva poi che ad ogni modo la convenuta ha documentato la corretta e costante manutenzione del terreno.
Eccepiva inoltre l'assenza di prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito dall'attrice al fine della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'assenza di prova dell'elemento soggettivo della colpa al fine della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e contestava il quantum debeatur.
In merito alla chiamata in garanzia, la Compagnia eccepiva l'inoperatività delle polizze azionate, in quanto: -in virtù della polizza n. 343669385 con decorrenza dal 31.12.2014 al Controparte_3
31.12.2017 i danni da incendio sono coperti a secondo rischio, in virtù di quanto previsto dall'art. 2.6, comma 22, mentre opera a primo rischio la polizza AXA n. 23092 con decorrenza dal
31.12.2014 al 31.12.2017 che prevede la garanzia ricorso terzi con massimale di Euro 100.000,00 e scopertura del 10% sull'ammontare del danno con il minimo di Euro 2500,00 e massimo di Euro
50.000,00; - la polizza convenzione n. 311-000005643, stipulata con Controparte_3 [...]
con decorrenza dal 31.12.2017 al 31.12.2019, che prevede come assicurati le Parte_2
Contr società controllate e collegate indicate nella medesima polizza, tra cui non è azionabile poiché
l'incendio si è verificato prima dell'operatività temporale della stessa.
La Compagnia concludeva, dunque, chiedendo in via principale di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e in via subordinata di limitare l'indennizzo alla minor somma dovuta ponendola a carico di rigettando la domanda di manleva in virtù Controparte_1 della inoperatività della polizza, con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria insisteva nelle prove ritualmente articolate e non ammesse.
All'udienza del 19.11.2021 il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa di Controparte_4
Cont (di qui in avanti anche solo poiché tardiva, in quanto il contenuto del regolamento
[...] contrattuale della polizza stipulata con era noto alla convenuta sin dall'introduzione del CP_3
Cont giudizio e considerato anche che non risulta depositata la polizza eventualmente stipulata con
Il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 21.02.2022 il Giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto necessario delibare in via pregiudiziale l'an debeatur della domanda e ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 27.03.25 parte attrice depositava in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
1.04.25 un nuovo documento.
4 In data 28.03.25 parte convenuta depositava istanza di stralcio dagli atti processuali della predetta documentazione depositata da parte attrice, in quanto irrituale e non autorizzata dal giudice, con valutazione della condotta processuale ex artt. 91 e 93 co. 3 c.p.c.
All'udienza del 1.04.25 il Giudice riservava la valutazione in merito all'utilizzabilità della predetta documentazione alla fase decisoria.
All'udienza del 15.09.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, innanzitutto, richiamati i principi che governano la responsabilità da cose in custodia prevista dall'art.2051 c.c..
Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11152/2023), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultima, Cass. n. 12895/2016).
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere quindi schematizzato nei punti che seguono:
1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità
5 efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante;
3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
Tuttavia, a completezza del quadro delineato, va richiamato l'insegnamento giurisprudenziale dalla
Cassazione (cfr. Cass. n. 11526/2017 e n. 21675/2023) che pone a carico del danneggiato l'onere di provare anche di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che non risulta provato il luogo di innesco dell'incendio oggetto del giudizio né la causa che ha originato lo stesso.
Dal rapporto di intervento dei vigili del fuoco depositato in atti si evince che in data 8.07.2017 si verificava in Via Armando Luciani “un incendio di sterpaglie all'interno di un terreno di proprietà al momento sconosciuta, con fiamme alte e vaste alimentate da un forte vento e fumo che stava lambendo delle case ed altro nell'indirizzo citato e nelle vie circostanti. […] Presumibile causa del sinistro – a cause imprecisate in quanto dallo stato dei luoghi e dalla mancanza di elementi utili a disposizione, non è stato possibile risalire alla causa dell'evento”. Contr In merito all'interessamento del fondo di proprietà di nel sinistro oggetto del giudizio, si rileva in primo luogo che tale terreno denominato “Ex Quadrante” è sito in Roma, Via Palmiro Togliatti,
Viale Bruno Pelizzi, Via Roberto AN e Via di Torrespaccata, secondo quanto dedotto dalla Contr convenuta. deduceva poi che la predetta area veniva reiteratamente esposta ad incendi in data
27.06.2017, in data 6.07.2017 e in data 8.07.2017 secondo quanto si evince dai verbali dei Vigili del
Fuoco intervenuti, allegati alla comparsa di costituzione del convenuto. Dai predetti verbali risulta che : -l'incendio del 27.06.2017 ha riguardato sterpaglie ed immondizia localizzati in un campo confinante con l'aeroporto di Centocelle e parte anche del campo interno alla Via Casilina, incrocio
Viale Palmiro Togliatti. In merito a tale incendio non si è potuta accertare la causa nell'immediatezza dell'evento; - l'incendio del 6.07.2017 ha riguardato sterpaglia in fiamme localizzata alla Via Palmiro Togliatti, incrocio Via Casilina. Non specificata la causa dello stesso;
-
l'incendio del 8.07.2017, in relazione al quale l'attrice formula la domanda risarcitoria, ha riguardato, dunque, “sterpaglie all'interno di un terreno di proprietà al momento sconosciuta, con
6 fiamme alte e vaste alimentate da un forte vento e fumo che stava lambendo delle case ed altro nell'indirizzo citato (Via Armando Luciani) e nelle vie circostanti”. In merito a tale incendio, come sopra indicato, non si è potuta accertare la causa nell'immediatezza dell'evento.
Pertanto non risulta provato che l'incendio del 8.07.2017 si sia originato nel terreno di proprietà di Contr
ma piuttosto può essersi propagato nel medesimo terreno.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in caso di danni da cosa in custodia incendiatasi non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale res il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia contribuito concausalmente alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Tuttavia la Suprema Corte chiarisce che la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. può essere fondatamente formulata nei confronti del custode del fondo attraverso il quale le fiamme si sono semplicemente propagate purchè tale fondo si trovi in una situazione obiettivamente idonea a produrre danni e determini dunque un processo dannoso che alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio, contribuisce concausalmente alla produzione del danno (inter alia Cass.
17980/2025).
Nel caso oggetto del giudizio la presenza di sterpaglie e di vegetazione molto alta e incolta potrebbe Contr integrare tale potenzialità dannosa insita nel fondo, ma deve considerarsi che ha prodotto documentazione dalla quale risulta una costante attività di manutenzione, anche specificamente antincendio, effettuata nel terreno di proprietà della stessa nel periodo compreso tra il 2016 e il luglio 2017.
Si ritiene dunque che tale potenzialità dannosa, idonea ad integrare una concausa nella produzione Contr del danno, non possa ritenersi sussistente nel fondo di proprietà di Si rileva inoltre che dal verbale di intervento dei vigili del fuoco del 8.07.2017 risulta che vi era un forte vento che alimentava le fiamme e la propagazione delle stesse, secondo quanto dedotto anche dalla convenuta.
Deve ritenersi che tale condizione atmosferica contribuisca a liberare la convenuta da responsabilità nella causazione del danno, integrando il caso fortuito.
Occorre, inoltre, considerare che parte attrice, nel formulare la domanda risarcitoria in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., non ha fornito la prova del nesso di causalità tra la res e i danni patiti.
Si rileva in merito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
7 In merito al nesso di causalità, in assenza di norme civili che specificamente disciplinino il rapporto causale, si fa riferimento ai principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., con la particolarità che nella responsabilità in ambito civile il nesso eziologico va valutato non in relazione alla condotta del soggetto, bensì tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso. Tali essendo dunque i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, poiché nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vige la regola del “più probabile che non”.
Nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. grava, dunque, sul danneggiato l'onere della prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, la quale deve atteggiarsi non come mero elemento della complessiva sequenza terminata con l'evento stesso, ma quale momento in concreto dotato di qualificata capacità eziologica rispetto ad esso nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata. Chiarito ciò, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (Cass. 11152/2023; Cass. 21675/2023; Cass. 14228/2023; Cass. Sezioni
Unite 20943/2022). Tali principi di diritto recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, erano già stati oggetto di molteplici pronunce (Cass. 27724/2018; Cass. 9315/2019; Cass.
20312/2019; Cass. 17873/2020; Cass. 34886/2021; Cass. 38089/2021; Cass. 35429/2022).
Nel caso oggetto del giudizio il verbale di intervento dei vigili del fuoco relativo all'incendio del
8.07.2017 dettaglia i beni danneggiati: “a causa dell'incendio di sterpaglie con fiamme alte e vaste alimentate da un forte vento causavano danni da quantificare da perito tecnico qualificato ad una casa bassa in Via Armando Luciani al civico 15 dove al momento non era presente nessuna persona danneggiando parti esterne della stessa, tra cui canale di raccolta delle acque piovane pluviali, persiane, finestre, una tettoia all'interno del giardino, baracche confinanti dove si praticavano dei fori alle pareti per verificare se all'interno fossero presenti persone o animali e quant'altro, le fiamme inoltre danneggiavano anche i campi di calcetto, calciotto rete di recensione
e parte della vegetazione presso il “centro sportivo Augustea Sporting Club” in Via Armando
Luciani al civico 53 e danni riportati anche presso un magazzino di un ristorante “La Villetta” in
Via Romolo Artioli al civico 33 proprietario del Sig. , la vegetazione al confine con Parte_3 la proprietà dell' al civico 24 ed un'autovettura Ford Fiesta targata CZ275NM CP_5
8 parcheggiata da un lato della strada vicino le sterpaglie in fiamme in Via Pietro Sommariva di fronte al civico 80 spostata dal personale dell'AB/10 con la presenza del proprietario Signor
. Controparte_6
Non risulta dunque provato che in conseguenza dell'incendio del 8.07.2017 siano stati arrecati danni all'immobile sito in Roma, Via Versilia, 2, asseritamente di proprietà dell'attrice. Né ciò può essere provato dalla relazione tecnica estimativa depositata da nella quale il Parte_1 consulente si limita a descrivere e quantificare danni subiti dalla proprietà dell'attrice, senza nulla chiarire in merito al nesso eziologico con l'incendio verificatosi in data 8.07.2017, né relativamente Contr alle modalità del contributo causale apportato dal fondo di proprietà di
In merito alla documentazione depositata da parte attrice in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 1.04.25, si rileva in primo luogo che si tratta di un documento formatosi successivamente alla fase istruttoria poiché relativo presumibilmente ad un evento verificatosi nell'agosto del 2024. Tuttavia, dal contenuto di tale documento non si evince chiaramente la data in cui è occorso l'incendio ivi descritto e il luogo di verificazione dello stesso (pratone di Torre
Spaccata) non coincide con l'area in cui si è verificato l'incendio oggetto del giudizio, individuata in Via Armando Luciani, secondo quanto indicato nel rapporto di intervento dei Vigili del fuoco.
Questo giudice dispone pertanto il non utilizzo della predetta documentazione depositata in data
27.03.25, in quanto irrilevante al fine della decisione.
In assenza di prova del nesso di causalità tra il bene in custodia e i danni lamentati dall'attrice, la domanda formulata da sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1 non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra da un lato e Parte_1 [...] dall'altro e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del Controparte_1
D.M.147/2022.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte convenuta e la terza chiamata considerata la complessità Controparte_3 dell'interpretazione delle polizze assicurative la cui operatività è stata invocata nel giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da parte attrice così provvede:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
9 - condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che liquida in Euro 7.052,00 per onorari, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra e Controparte_1 Controparte_3
Così deciso in Roma il 16.12.2025
Il Giudice
LA AR
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