Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2195/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 28.11.23
DA
(C.F.: ), rappresentata, difesa e domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1
gli Avv.ti Elisabetta Zanella (C.F.: ) e Domenico Bordieri (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
) con studio in Padova, via Martiri della Libertà n. 9, giusta procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure,
Appellante
CONTRO
(c.f. , con sede legale in Limena (Padova), via Controparte_1 P.IVA_1
XXV Aprile n. 16, in persona del legale rappresentante sig. (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zarbo (c.f. C.F._4
E. Filiberto n. 47, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Oggetto: Contratto di deposito - appello avverso sentenza n. 2086 emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
il 25.10.23 dal Tribunale di Padova
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20.01.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“I sottoscritti procuratori della OR si riportano all'atto di appello Parte_1
notificato ed insistono per l'ammissione delle argomentazioni, eccezioni e domande formulate,
contestando in toto quanto ex adverso dedotto in comparsa di costituzione e risposta e precisando le proprie conclusioni come segue: contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2086/2023, pubblicata dal
Tribunale di Padova il 25.10.2023, relativa alla causa civile R.G. n. 3680/2021, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia accogliere le conclusioni formulate dalla presente difesa nel primo grado di giudizio e, quindi, rigettare le domande svolte dalla società appellata nei confronti della appellante OR , in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, Parte_1
non provate, con condanna della società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme liquidate nella sentenza impugnata e corrisposte dalla
OR , con interessi di legge dal dovuto al saldo. Spese di lite e compensi di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
pagina 2 di 13 Per l'appellata:
“Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione, confermare la sentenza n. 2086/2023, emessa dal
Tribunale di Padova in data 25.10.2023 a definizione del giudizio n. 3680/2021 R.G..
Con vittoria di anticipazioni e compensi, quantificati ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni”.
Ragioni della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 25.5.2021 (di seguito Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio la sig.ra affinché fosse accertato e dichiarato che tra le parti, Parte_1
dal 20.12.19 al 17.12.21, era intercorso un contratto di deposito non gratuito, avente ad oggetto il veicolo Mercedes Classe A targato EX 631 ST di proprietà della convenuta coinvolto in un incidente stradale e poi sottoposto a sequestro e trasferito in custodia presso la sede dell' . Chiedeva così la condanna della al pagamento delle spese di custodia in CP_1 Pt_1
€ 7,00 per ogni giorno di deposito (per un totale di € 5.679).
Rilevava la sussistenza di un contratto di deposito non gratuito, anche in ragione di qualità e ruolo della società attrice di “operatore qualificato nell'ambito del soccorso stradale”, svolgente attività di custodia abituale e professionale e che all'intimazione di pagamento del dovuto non fosse seguita alcuna contestazione e l'invito a negoziazione assistita fosse rimasto senza esito.
1.2. Si costituiva in primo grado la sig.ra , chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree e in particolare rilevando che la pretesa dell'attrice non era connessa a vere e proprie ragioni di credito. Invero, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti, precisando che la propria vettura, sottoposta a sequestro amministrativo dopo un sinistro, era stata dapprima in custodia pagina 3 di 13 presso una carrozzeria convenzionata con la Polizia Stradale e poi trasferita nei locali di via XXV
Aprile 16 a Limena, sede non solo della società attrice, ma anche della società Duell Race srl di cui era socio il compagno della convenuta per evitare i costi di custodia. Evidenziava che da quella data e per un anno e mezzo, stante i buoni rapporti tra il proprio compagno e il sig. CP_1
nessuno le aveva avanzato alcuna richiesta che invece le era pervenuta solo a seguito del deteriorarsi dei rapporti personali. Esponeva che ai sensi dell'art.1767 c.c. il contratto di deposito doveva presumersi gratuito, in quanto la non era qualificabile quale operatore CP_1
professionale che esercitava attività di custodia abitualmente e professionalmente.
1.3. All'udienza del 20.04.22, la causa veniva poi istruita mediante interpello delle parti Pt_1
ed ed escussione dei testi ed
[...] Controparte_2 Testimone_1 Tes_2
Ritenuta poi la causa matura per la decisione veniva decisa con sentenza emessa ex art. 281
sexies c.p.c. il 25.10.23.
2. Il Tribunale di Padova con la sentenza impugnata accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la al pagamento in favore della della somma di € Pt_1 CP_1
6.208,58 iva compresa oltre ad interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo ed al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite.
Osservava che il rapporto di deposito/custodia tra le parti era a carattere oneroso, poiché:
-significativa era la lettera di diffida inviata nell'aprile del 2021 dall'attrice alla convenuta, con cui quest'ultima veniva invitata al ritiro dell'auto ed al pagamento del dovuto;
lettera che la non aveva contestato e significativo era anche il mancato riscontro all'invito alla Pt_1
negoziazione assistita;
-la teste sig,ra aveva confermato l'esistenza di accordi economici tra le parti, anche Testimone_1
in ordine alla misura della tariffa applicabile di euro 7,00 al giorno;
pagina 4 di 13 -le fotografie in atti risultavano indicative dell'oggettivo svolgimento di un'abituale attività di custodia/deposito di mezzi da parte della società attrice;
-a nulla rilevavano le deduzioni circa i rapporti tra l'attrice, il compagno della e la società Pt_1
Duell Race, poiché nel verbale di cambio luogo custodia (sub doc. 3) era emersa la sola volontà
della di trasferire la sede di custodia dell'auto presso l'indirizzo della senza Pt_1 CP_1
riferimento alcuno all'altra società;
-attraverso il parametro del “più probabile che non” non era verosimile che non fosse maturato alcun contributo di spese e custodia, oltre ai costi di trasporto dal 20.12.19 al 17.12.21.
3. Avverso tale sentenza la sig.ra proponeva appello, notificato in data 28.11.2023, per i Pt_1
motivi che di seguito si espongono.
3.1. Con il primo motivo di gravame, censurava la “violazione o falsa applicazione di una norma
di diritto nella parte in cui il giudice di prime cure ammette fatti e qualificazioni giuridiche
tardivamente dedotti”.
Rilevava che controparte aveva introdotto fatti nuovi in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 e 3 c.p.c.: la domanda in sede di memoria istruttoria n. 2 non era fondata sul presupposto che, in assenza di specifica pattuizione, la abitualità e professionalità dell'attività svolta dalla società
attrice facessero venir meno la presunzione di gratuità del deposito legittimando, quindi, una richiesta di pagamento, ma sull'asserita specifica pattuizione tra le parti in merito, per poi mutare nuovamente le ragioni della domanda fondata sul preteso motivo di assenza di istruzioni in ordine alla “riparazione dell'auto” in sede di memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3.
3.2. Con il secondo motivo, censurava “l'errata od omessa valutazione delle risultanze
istruttorie”, in quanto il tribunale aveva omesso di valutare la testimonianza resa dal teste ed aveva mal valutato il compendio documentale: le fotografie ed i verbali depositati Tes_2
pagina 5 di 13 dal dott. Persona_1
3.3. Con il terzo motivo, censurava “l'erronea applicazione del principio del “più probabile che
non”, non essendo stata raggiunta in causa la prova della qualifica della di operatore CP_1
abituale e dunque del carattere oneroso del deposito.
3.4. Con il quarto motivo, censurava “l'erronea valutazione dei fatti e delle circostanze dedotti in
giudizio, come inidonei ad accogliere una domanda di ristoro delle spese sopportate da
, deducendo che la non aveva mai svolto alcuna domanda per il Controparte_1 CP_1
ristoro delle spese sostenute per la conservazione dei beni e per il trasporto dell'auto de quo.
4. Si costituiva in grado di appello l' chiedendo, disattesa ogni avversa Controparte_1
istanza, la conferma dell'impugnata sentenza.
5. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 20.01.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.
* * * * * *
6. L'appello è fondato e va accolto, con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza.
6.1. Quanto al primo motivo di gravame va osservato che nell'atto di citazione di primo grado aveva fondato la propria domanda creditoria sostenendo che tra le parti era Controparte_1
intercorso un contratto di deposito non gratuito, “attesa la qualità della società attrice, operatore,
tra l'altro, qualificato nell'ambito del soccorso stradale” ed assumendo che “la presunzione di
gratuità deve ritenersi altresì superata tanto dalla attività abituale e professionale di custodia
esercitata dal quanto dal fatto di aver intimato il pagamento del corrispettivo, senza CP_1
contestazione alcuna da parte della la quale, come già evidenziato, ha parimenti Pt_1
disatteso l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, così da tentare di evitare
pagina 6 di 13 la lite giudiziale”. Per la determinazione del corrispettivo della custodia aveva, poi, offerto in
“produzione le tabelle elaborate dall'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli
(A.N.C.S.A.) e quelle della Confartigianato - Soccorritori Stradali -, con tariffe variabili per la
custodia all'interno di locale ed al coperto da un minimo di € 6,36= ad un massimo di € 7,50=
giornaliero”, e ciò stante l'”assenza di specifica pattuizione in tema di corrispettivo”.
Solo nella prima memoria istruttoria l'appellata aveva formulato un capitolo di prova diretto a dimostrare che “ove la vettura non fosse stata riparata o venduta incidentata” era stata convenuta l'applicazione per l'intera durata della custodia un costo di € 7,00 al giorno.
Orbene, vertendo la controversia sulla natura onerosa o gratuita della custodia, è evidente che la pretesa pattuizione di un corrispettivo per la custodia costituisce fatto principale (e non secondario: cfr per tutte Cass. ord. n. 21332 del 30/07/2024) posto a fondamento della domanda,
che, in quanto tale, doveva essere allegato nel rispetto del termine all'uopo previsto a pena di decadenza, vale a dire entro la prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc. L'introduzione di tale nuova asserzione solo con la prima memoria istruttoria determina inammissibilità
dell'allegazione nuova e conseguentemente della relativa istanza istruttoria. Dal che la non valutabilità ai fini probatori della deposizione assunta sul punto.
Inoltre nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come anche nelle memorie ex art. 183
cpc, non risulta allegato che all' fosse stato dato l'incarico di riparare il mezzo e che il CP_1
ricovero presso l'appellata fosse a ciò finalizzato (solo nella terza memoria ex art. 183 cpc si legge: “che, laddove un'autovettura venga ricoverata presso una officina per essere riparata ed
il suo proprietario non fornisca indicazioni sulle lavorazioni da eseguire, questi è comunque
tenuto al pagamento della custodia”, ma senza nulla dedurre dimostrare sul punto riparazione).
7.Fondato è altresì il secondo motivo di appello, data l'omessa valutazione delle complessive pagina 7 di 13 risultanze istruttorie svolte, che, se correttamente valorizzate, avrebbero dovuto condurre ad affermare la gratuità del rapporto tra le parti.
Ebbene, è notorio che il contratto di deposito si presume gratuito “salvo che dalla qualità
professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle
parti”
Si tratta di presunzione di gratuità iuris tantum del deposito, per il cui superamento non può
ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia, giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita, integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi (Cassazione n. 1495.73, n. 359.93).
Nel caso di specie, si ritiene che detta presunzione non sia stata superata.
Infatti, non vi è stata anzitutto dimostrazione che il depositario, ossia la esercitasse CP_1
abitualmente e professionalmente una retribuita attività di custodia. In altri termini, dunque, non vi sono elementi probatori agli atti che attestino che l'appellata sia un operatore professionale che esercita attività di custodia abitualmente e professionalmente;
non rientrando il deposito/custodia tra le attività che assumono rilevanza tipica né primarie né secondarie dell'originaria attrice (v.
visura doc. 01 atto di citazione di primo grado). Il fatto, poi, che svolga l'attività di CP_1
autoriparatore depone per l'accessorietà dell'attività di custodia (ai fini della riparazione) e,
dunque, per la gratuità della stessa (cfr. Cass. ord. n. 15723 del 04/06/2021).
7.1.In tale quadro, a nulla rileva il mancato riscontro alla lettera di diffida inviata dalla alla CP_1
nell'aprile 2021, né il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, in quanto Pt_1
pagina 8 di 13 trattasi di comportamenti stragiudiziali ai quali notoriamente non è applicabile il principio di non contestazione (v. Cassazione n. 199/2022) e, pertanto, non dirimenti per affermare che tra le parti fosse stato pattuito un corrispettivo.
7.2.Va, poi, rilevato che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento valorizzando unicamente la testimonianza della figlia di dipendente e socia Controparte_2 Testimone_1
dell'originaria attrice e della cui attendibilità è dato dubitarsi, atteso che ha risposto affermativamente circa la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine al costo giornaliero della custodia, circostanza che la stessa sin dall'atto introduttivo aveva escluso. CP_1
Per contro il teste ha riferito che “nel dicembre 2019, al momento del deposito Tes_2
dell'autovettura Mercedes Classe B, tg. EX631ST, di cui è causa, presso i locali siti in Limena,
via XVV Aprile 16, il signor indicava che l'autovettura sarebbe stata depositata Controparte_2
gratuitamente”.
Trattasi di versione credibile dal momento che nel corso dell'istruttoria è anche emerso che i locali presso i quali è stata tenuta l'autovettura sequestrata erano stati abusivamente detenuti dall'appellata; circostanza questa non contestata dall'originaria attrice (è lo stesso CP_3
a riferite, in sede di interrogatorio formale, che “l'auto è stata parcheggiata nel capannone
[...]
di Via XXV Aprile n. 21 di cui ha la disponibilità”). Che si trattasse di spazi Controparte_1
illegittimamente occupati e non, come statuito in prime cure, di uno “spazio attiguo nella
disponibilità” della è stato confermato dal sig. la cui testimonianza CP_1 Parte_2
doveva essere correttamente valorizzata. Il sig. ha infatti riscontrato il capitolo n. 6 Parte_2
(memoria istruttoria attrice) come di seguito: “Non so nulla di questa vettura. Posso dire che
dalla documentazione in mio possesso e da quanto mi risulta in data 31.5.2021 abbiamo eseguito
un accesso nell'immobile verificando che era occupato da autovetture e materiali di carrozzeria.
pagina 9 di 13 C'erano vetture nel cortile ed una parte di vettura all'interno, se non ricordo male ma di questo
abbiamo reperti fotografici. Atteso che il vincolo giuridico sull'immobile non ne consente
l'utilizzo, tanto più da parte di terzi, abbiamo sostituito le serrature e concordato con il sig.
che ha dichiarato di avere la disponibilità degli spazi da febbraio 2021, che Controparte_2
avrebbe provveduto in temi brevi alla liberazione dell'immobile. Il sig. sarti aveva le chiavi e ci
ha fatto entrare. Poi abbiamo sostituito le serrature. In data 14.6.2021 alla data da noi fissata
ha provveduto allo sgombero. Preciso che l'immobile era posto sotto sequestro sin dal CP_1
2013, poi locato a società successivamente fallita che ne aveva formalmente la detenzione,
nonostante la conversione del sequestro in confisca nel 2015”.
Oltre a ciò, doveva essere correttamente valutato il compendio documentale in atti, ossia le fotografie e verbali prodotti dal sig. i quali non può dirsi risultino come rileva il Per_1
giudice di prime cure: “indicative dell'oggettivo svolgimento di un'abituale attività di
custodia/deposito di mezzi da parte della società attrice..” in quanto da essi è emerso che le autovetture in stallo “carcasse prive di batteria e carburante, senza alcun valore commerciale”
erano di proprietà della stessa appellata (assunto non specificamente contestato dalla . CP_1
8.Quanto al terzo motivo di gravame, non può condividersi, come rileva la , in difetto di Pt_1
prova circa la qualifica dell'appellata di “operatore che esercita attività abituale di custodia”, il riferimento operato dal Tribunale al principio del “più probabile che non”.
Invero, tale principio “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso
possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una
complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve
scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore
all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa.
pagina 10 di 13 In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove
preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette- di cui è
sicura la credibilità o l'autenticità-che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove
indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa”.
(v. Cassazione n. 13872.2020).
9. Da ultimo, è accoglibile anche la doglianza relativa al quarto motivo di appello.
Invero, non è condivisibile la statuizione afferente al riconosciuto rimborso delle spese per la conservazione e per il trasporto del mezzo asseritamente sopportate dall'appellata e per le quali il
Tribunale si è espresso in tal senso: “..anche in caso di eventuale gratuità, ai sensi dell'art. 1781
c.c. spetta al depositario comunque il rimborso delle spese sostenute per la conservazione dei
beni e non è verosimile che dal 20.12.2019 al 17.12.2021, data di ritiro del veicolo, non sia
maturato alcun contributo alle spese di deposito e custodia, oltre ai costi di trasporto in loco con
il carro attrezzi dell'Autofficina attrice”.
Ciò in quanto il Giudice di prime cure si è basato sulla presunta “non verosimiglianza” che non fosse maturato alcun onere di deposito/custodia, in assenza, si evidenzia, di alcuna domanda in tal senso da parte della la quale sul punto non ha svolto alcuna allegazione né prova. CP_1
Ne segue che correttamente la ha rilevato che la corresponsione del rimborso di cui Pt_1
all'art. 1781 c.c. non ha funzione retributiva della custodia e presuppone che il depositario alleghi e provi di aver sostenuto delle spese per la conservazione/manutenzione della cosa;
ciò in aderenza peraltro alla giurisprudenza della Cassazione che sul punto ha statuito: “In tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall'art. 1781 c.c., è dovuto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione..” (v. Cassazione n. 16208/2008).
pagina 11 di 13 10.In definitiva, dunque, non è da ritenersi provata l'asserita non gratuità del rapporto di deposito intercorso tra le parti.
Pertanto, in riforma dell'impugnata pronuncia, va respinta l'originaria domanda della CP_1
di condanna della al pagamento delle spese di custodia, quantificate in € 7,00 giornalieri Pt_1
oltre interessi legali a far data dal 20.12.2019 e sino al ritiro della vettura.
Poiché non è contestato che la abbia versato quanto stabilito nella sentenza appellata, ne Pt_1
va disposta la restituzione, con gli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
11. L'accoglimento integrale del gravame giustifica la condanna di parte appellata CP_1
a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, in
[...] Parte_1
dispositivo liquidate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa e con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Padova n. 2086/2023, rigetta l'originaria domanda formulata dall' nei Controparte_1
confronti della sig.ra ; Parte_1
2- condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima corrispostole in esecuzione della sentenza appellata, con gli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
3-condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali di primo e di secondo grado, che si liquidano, quanto al primo
[...]
pagina 12 di 13 grado, in € 2.540,00 per compensi, e, quanto al secondo grado, in € 3.966,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 27 gennaio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 13 di 13