Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 335/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 210 del 6.12.2023, non notificata, avente ad oggetto: inquadramento a fini previdenziali, promossa da: fra rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Jacopo Zanotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì
– appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Matranga ed Elisa CP_1
Sarno ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. in
Bologna – appellato trattata all'udienza collegiale del 23.1.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, in Parte_3 funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'insussistenza del credito di € 108.007,36 (di cui € 107.016,76 per premi dal 2015 al 2020 ed €
990,60 a titolo di sanzioni civili) vantato dall' per gli anni dal 2015 al CP_1
2020, come accertato nel Verbale unico di accertamento e notificazione N.
FC00000/2020-112-01 del 28/04/2020, prot. 15288 del 8.6.2020, in ragione del verificato errato inquadramento aziendale ai fini contributivi e della conseguente riclassificazione nel settore industria ex art. 49 della l. n. 88/1989.
Come sintetizzato dal Tribunale nella sentenza opposta, la società deduceva
“di essere stata erroneamente qualificata come “industria” per l'attività economica di trasformazione del prodotto riconosciutale, anziché nel settore
“commercio”, come attualmente inquadrata, contestando, in via preliminare, la legittimità dell'accertamento in quanto carente dei suoi elementi essenziali e, comunque, perché privo di efficacia probatoria in quanto fondato su mere deduzioni del verbalizzante non supportate da indagini circa la concreta attività svolta dalla società”. Nel merito, la parte insisteva per la natura commerciale e terziaria dell'attività svolta in via prevalente, deducendo altresì l'omesso mantenimento della riduzione ex art. 23 del D.I. 17.2.2019 per l'anno 2020 ed eccependo, in via gradata, laddove ritenuto fondato l'accertamento e la conseguente pretesa dell' e richiamato l'art. 14, commi 2 e 3, del D.M. CP_1
12 dicembre 2000, l'irretroattività degli effetti del certificato di variazione del premio.
Concludeva, la società, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare il certificato di variazione del rapporto assicurativo del 2.12.2020 (doc. 1) notificato in data 4.12.2020 a … e, CP_1 Parte_3 in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità dell'inquadramento aziendale nella gestione tariffaria denominata “terziario” e che, comunque, nulla è CP_1 dovuto ad da a titolo di variazione del rapporto CP_1 Parte_3 assicurativo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'irretroattività degli effetti della variazione del rapporto assicurativo di cui al provvedimento impugnato, in quanto decorrenti solo a far data dalla notifica dello stesso, avvenuta in data
4.12.2020, ovvero da quel diverso momento che sarà accertato e dichiarato all'esito del giudizio”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , istruita la causa documentalmente CP_2
e con acquisizione delle risultanze delle prove orali assunte nel procedimento tra la cooperativa e l' derivante dal medesimo accertamento, dato atto che a) CP_3 all'udienza del 24.3.2021 l' aveva circoscritto l'efficacia del certificato CP_1
2 di variazione soltanto agli anni 2019 e 2020, essendo il resto della somma relativa Parte a evasioni contributive non contestate dalla , e che b) l' aveva CP_2 abbandonato la pretesa assicurativa per gli anni dal 2015 al 2019, in conseguenza al provvedimento dell' di rettifica, in autotutela, degli importi richiesti nel CP_3 verbale di accertamento presupposto (con ricalcolo della pretesa per l'anno 2020 in € 27.646,82), dichiarava innanzitutto la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa assicurativa opposta per le annualità dal 2015 al 2019.
Nel merito, osservava che secondo le risultanze del verbale ispettivo, non contestate dalla società, “ ha iniziato la propria attività Parte_3 lavorativa il 29.12.1971, inizialmente inquadrata nel settore commercio, come da istanza di iscrizione al registro delle ditte presentata alla CCIAA il 17.1.1972, ove ha dichiarato di svolgere l'attività di “acquisti, per conto ed interesse di soci, di bestiame e carni nonché di quanto altro sia connesso all'esercizio dell'attività commerciale dei soci ed esclusa qualsiasi rivendita a terzi, costruzione di parco macchine per il trasporto delle carni negli spacci di vendita e nei depositi dei soci, raccolta dei sottoprodotti della macellazione e per la loro eventuale lavorazione, conservazione e collocamento in nome e per conto dei soci”. Risulta, quindi, incontestato che la ricorrente, inizialmente, è stata correttamente inquadrata nel settore commercio con codice statistico contributivo 70401 sin dall'inizio dell'attività.
Gli agenti accertatori hanno, altresì, verificato che dall'attuale visura del
Registro delle Imprese la società è classificata con codice ATECO 10.11 corrispondente all'attività di “lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso di carni di ogni specie, acquisto di bestiame vivo e raccolti sottoprodotti”, ritenendo che le società che svolgono le dette attività devono essere classificate nel settore “industria” con attribuzione del codice statistico contributivo 10408.
Sul punto appare doveroso precisare che per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, ex art. 49 della L. 88/1989, occorre fare riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'impresa e non alle dichiarazioni formali rese dall'impresa, quale il codice ATECO comunicato alla Camera di
Commercio”.
Tutto ciò premesso, rilevava il Giudice che dai documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa risultava confermata la fondatezza dell'accertamento ispettivo “in ordine all'attività principale svolta dalla ricorrente che, nel corso degli anni, si è modificata, espandendosi verso la grande distribuzione (CONAD, CRAI, SIGMA, ecc.) e nella trasformazione delle carni da prodotto grezzo in prodotto Pt_3
3 pronto (salsicce, polpette, ecc.) per la commercializzazione anche a favore di terzi e non più a beneficio dei soli soci.
La fondatezza delle conclusioni dell'accertamento ispettivo si rinviene, altresì, dalle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 M.A.T. (D.M. 12.12.2000) presentate dalla ricorrente negli anni dal 2003 al
2005 nelle quali il ciclo produttivo viene così descritto:
“1. Centro di riconfezionamento: commercializzazione, come complemento alla gamma di produzione, di prodotti avicunicoli, preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di carne. In cui gli articoli acquistati da fornitori qualificati sono etichettati a norma di legge, prezzati e distribuiti ai sensi del decreto 11 luglio 1997 Ministero della Sanità;
2. Laboratorio di sezionamento: commercializzazione ed eventuale sezionamento di carcasse e mezzene di bovini, ovini, suini, equini e caprini (solipedi domestici) ai sensi del D.Lvo 18 aprile 1994
n .286; 3. Laboratorio di sezionamento: produzione e commercializzazione di carni fresche, sezionate e porzionate, confezionate in atmosfera protettiva o preconfezionate (film estensibile per uso alimentare), destinate al consumatore finale ai sensi del D. Lvo 18 aprile 1994 n 286; 4. Laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni (salsicce fresche, spiedini) ai sensi del
D.P.R. 3 agosto 1998 n 0 309 e prodotti a base di carne (cotechino, salsiccia con presenza di conservanti) sfusi o confezionati in atmosfera protettiva, ai sensi del
D.Lvo 30 dicembre 1992 n 537”.
Era allora evidente, secondo il Tribunale, tenuto conto anche del rilievo dell'Istituto che “dal sito internet della società ricorrente - www.cemcarni.it – Parte emerge come sia la stessa a qualificarsi quale azienda dedita allo svolgimento in maniera prevalente dell'attività produttiva di trasformazione e lavorazioni di carni e realizzazione di insaccati, polpette, tramezzini, hamburger, cotolette, cordon bleu, macinati vari, spiedini, involtini, saltimbocca” e così via,
“che la descrizione dell'attività nei termini sopra descritti conferma che già dal
2003 l'attività principale della società ricorrente consisteva nella trasformazione del prodotto base (carni di animali consegnati in quarti, in mezzi o interi) in prodotti alimentari (carni fresche preconfezionate e prodotti di gastronomia) Co pronti per la vendita al pubblico. Correttamente, quindi, l' ha riclassificato l'azienda ricorrente al fine dell'adempimento degli obblighi contributivi verso l' per il personale dipendente attribuendole il codice statistico contributivo CP_3
10408 previsto per le aziende che svolgono attività di lavorazione e conservazione di carni e produzione di prodotti a base di carne in forza di quanto stabilito dall'art. 49 della L.88/89, procedendo alla rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all con applicazione delle CP_3 aliquote stabilite per il settore industria”.
4 Il Tribunale di Forlì emetteva dunque le seguenti statuizioni:
“1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa assicurativa per le annualità dal 2015 al 2019; 2) rigetta, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovute le somme richieste da a titolo di premi CP_1 assicurativi per l'anno 2020 connessi al verbale unico di accertamento e notificazione del 28 aprile 2020; 3) condanna al pagamento in Parte_3 favore di della somma di € 27.646,82, a titolo di premi assicurativi per CP_1
l'anno 2020; 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accertamento della correttezza dell'inquadramento aziendale nel settore terziario e dell'insussistenza del credito che l' rivendica sulla CP_1 base del verbale di unico di accertamento e notificazione N. FC00000/2020-112-
01 del 28/04/2020, prot. 15288 del 8.6.2020.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_2
3. Con unico articolato motivo di appello, la società, premesso che l'attività svolta in modo prevalente è ascrivibile “al settore terziario (destinate appunto Parte alla commercializzazione di un prodotto che riceveva già macellato, ma che tutt'al più deve confezionare e spedire) rispetto a quelle produttive, essendo l'attività di trasformazione del prodotto eseguita prevalentemente da un soggetto Par terzo (la cooperativa , in forza di regolare contratto di appalto” e che “Il
Tribunale, tuttavia, ha concluso per la natura industriale dell'attività svolta da Parte
, richiamandosi, in buona sostanza a quanto emerso in sede di accertamento
(“…dai documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa, risulta confermata la fondatezza dell'accertamento ispettivo...)” lamenta l'assenza di un accertamento svolto in concreto circa la natura dell'attività svolta (“gli ispettori prima e il
Tribunale poi, avrebbero dovuto necessariamente compiere un'indagine in concreto circa la prevalenza delle attività svolte dall'impresa (cfr. Cass.
4476/1991) e senza attribuire decisività agli elementi di natura formale e non sostanziale emersi nel corso dell'indagine, quali i codici ATECO, o, nel caso di specie, le dichiarazioni all' (cfr. Cass. 23804/2014, Cass. 36381/2021”) CP_1
Il Tribunale, nella sostanza, avrebbe aderito acriticamente alla tesi dell' riportandosi agli elementi evidenziati dagli ispettori nel verbale, CP_2 occorrendo sul punto considerare:
a) quanto alle dichiarazioni dei lavoratori escussi al momento dell'accertamento, che soltanto “dodici lavoratori (su oltre centoquaranta lavoratori tra dipendenti e somministrati) sono stati sentiti nel corso dell'accertamento, il che rende il campione intrinsecamente inidoneo a provare la variazione di classificazione”, non essendo stato chiesto ad alcuno di loro quale
5 fosse l'attività in prevalenza svolta dall'impresa e avendo riferito soltanto i lavoratori e di svolgere Per_1 Per_2 Per_3 Pt_5 Parte_6 mansioni di taglio o di trasformazione carni, mentre gli altri avevano dichiarato di essere occupati in mansioni tipicamente di natura commerciale, quali il confezionamento, l'etichettatura, le spedizioni, gli ordini dei fornitori, il magazzino;
il che significa che, anche volendo attenersi alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti in sede di verbale, non sussisterebbero elementi sufficienti per provvedere alla variazione d'ufficio della classificazione;
a1) che “non può essere ontologicamente assimilabile alla trasformazione del prodotto il suo invassoiamento o il suo semplice confezionamento, attività che Parte
svolge in via esclusivamente funzionale alla sua commercializzazione, e come tale non finalizzata alla creazione di un risultato economico nuovo, quale prodotto della trasformazione di materia prima (in questo caso da prodotto animale a prodotto alimentare), connotato tipico dell'attività industriale. La Parte materia prima che riceve, infatti, non viene trasformata, ma a tutto voler concedere unicamente confezionata. Sul punto si evidenzia comunque che, al momento dell'accertamento, solo 14 operai su 82 dipendenti erano assegnati a mansioni astrattamente riconducibili all'attività produttiva”;
a2) che, fermo restando quanto rilevato circa la non prevalenza dell'attività asseritamente produttiva, “è comunque opportuno evidenziare, che quelle attività in astratto sussumibili nella classificazione industriale, si inseriscono nel ruolo di Parte
“servizio” che ha nei rapporti con i clienti principali, come la grande distribuzione, ponendosi, a tutto voler concedere, come mero fornitore di servizio
(a supporto e/o in sostituzione delle macellerie interne dei PdV della distribuzione organizzata), in funzione dei capitolati di fornitura e/o accordi commerciali in essere”;
b) quanto alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa società all' CP_1 nell'ambito delle richieste della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 M.A.T. (DM 12.12.2000), premessa l'irrilevanza di dichiarazioni aziendali di natura meramente formale, che le stesse risalivano in realtà al 2003 e al 2005, ossia a quasi vent'anni prima dell'accertamento, con ogni conseguenza che ne deriva in termini di intrinseca inattendibilità, venendo comunque in rilievo un'attività complessa il cui inquadramento non poteva prescindere da un accertamento in concreto della stessa;
c) quanto alle dichiarazioni degli ispettori in corso di causa e agli altri elementi da essi raccolti, che l'indagine degli ispettori è stata tuttavia sommaria e meramente valutativa-indiziaria, fondata prevalentemente sulle dichiarazioni rese dalla cooperativa agli Enti pubblici e su aspetti illogici, infondati o comunque non decisivi, quale, ad esempio, la prevalenza di personale operaio in impresa
6 (notandosi che l'art. 83 del C.C.N.L. Commercio, applicato dall'impresa – prodotto all'udienza del 26.10.2022, produzione ammessa dal Tribunale con provvedimento del 2.12.2022 – annovera tra quelle proprie degli operai del III livello anche la mansione del macellaio specializzato, che, secondo la definizione contrattuale è “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco …”);
c1) che è irrilevante “quanto osservato dal verbalizzante circa il genere dei lavoratori somministrati, circostanza dipendente esclusivamente dalla agenzia di somministrazione e dalla quale non possono farsi derivare conseguenze, men che Parte meno sotto l'aspetto contributivo, in capo a , così come pure il riferimento ai codici ATECO, essendo la Cooperativa registrata con molteplici codici, tra cui quello proprio dell'attività terziaria svolta prevalentemente (cod. ATECO n.
46.32.1 – commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata ), fermo restando, in ogni caso, il valore meramente formale dell'elemento. Così come è irrilevante, ai fini della classificazione dell'impresa, che la commercializzazione del prodotto avvenga in favore della GDO piuttosto che dei singoli soci della
Cooperativa. Infine, non può essere ontologicamente assimilabile alla trasformazione del prodotto il suo confezionamento o semplice invassoiamento, Parte attività che svolge in via esclusivamente funzionale alla sua commercializzazione, e come tale non finalizzata alla creazione di un risultato economico nuovo, quale prodotto della trasformazione di materia prima (in questo caso da prodotto animale a prodotto alimentare), connotato tipico dell'attività industriale. Tanto che, si è visto, le attività di taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco sono tutte proprie dell'attività terziaria. Così come non può essere definito prodotto grezzo un prodotto di natura già alimentare (in quanto già macellato) che viene unicamente invassoiato e confezionato”, non avendo valore quanto indicato nel sito internet della Cooperativa a fini soltanto commerciali.
3. L'appello è infondato.
Vanno innanzitutto superati i rilievi di parte appellante incentrati sulla carenza di accertamento con riferimento agli aspetti concreti dell'attività svolta.
Premessa in ogni caso l'irrilevanza di vizi formali del verbale, sia in via autonoma che eventualmente derivata, posto che il giudizio ha ad oggetto i presupposti di
7 esistenza del credito previdenziale ed è incentrato unicamente sul rapporto sostanziale esistente tra le parti, occorre infatti osservare che, come attestato nel
Verbale di accertamento ispettivo, ai fini del compimento e della definizione delle operazioni di verifica sono stati esaminati il Libro Unico del Lavoro 2018/2019, la
Comunicazione lavoratori somministrati 2018/19, la Delega al professionista o all'associazione di categoria, ex art. 40, comma 1, della l. n. 133/2008 ed è stato effettuato da parte degli Ispettori un sopralluogo nei luoghi di svolgimento della prestazione, tenendosi altresì conto delle dichiarazioni acquisite dal personale intento al lavoro, della documentazione prodotta dalla e d e l l e risultanze emerse dall'esame degli archivi dell' del Pt_3 CP_3
Ministero del Lavoro e della Camera di Commercio.
Non può farsi allora questione di carattere astratto della verifica.
4. L'art. 49 della l. n. 89/1988, in tema di “Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali”, prevede che “1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall ha effetto a tutti i fini previdenziali ed CP_2 assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie …”.
Nel caso di specie viene in rilievo, stando alla prospettazione dell' la necessità di inquadrare a fini contributivi l'appellante nel settore CP_1 industria in relazione alla natura dell'attività svolta, rientrante nell'ambito manifatturiero, settore dell'economia che si occupa della trasformazione di materie prime in manufatti.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la complessiva considerazione delle risultanze istruttorie raccolte in giudizio non consenta di rivedere l'esito interpretativo cui è pervenuto il Tribunale.
È pacifico, come rilevato nella sentenza impugnata, che in una prima fase la società svolgeva effettivamente attività propria del settore del commercio, avendo presentato al riguardo alla C.C.I.A.A., il 17.1.1972, un'istanza di iscrizione al registro delle ditte in cui dichiarava di svolgere l'attività di “acquisti, per conto ed interesse di soci, di bestiame e carni nonché di quanto altro sia connesso all'esercizio dell'attività commerciale dei soci ed esclusa qualsiasi rivendita a terzi, costruzione di parco macchine per il trasporto delle carni negli spacci di vendita e nei depositi dei soci, raccolta dei sottoprodotti della macellazione e per la loro eventuale lavorazione, conservazione e collocamento in nome e per conto dei soci” e appare del tutto coerente con la circostanza il dato, ricavato dal
8 fascicolo aziendale presente presso l' , che essa occupasse soltanto CP_2 personale con la qualifica di impiegato o dirigente.
L'attività esercitata è invece diversa stando alla descrizione presente nella visura camerale, ove la società è classificata con codice ATECO 10.11 per l'attività di “lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso di carni di ogni specie, acquisto bestiame vivo, raccolta sottoprodotti”, risultando integrata la descrizione dell'oggetto sociale riportata nel precedente capoverso con il riferimento alla “C) … lavorazione e la trasformazione della carne”.
Stando già a questi elementi, che non hanno valore soltanto formale poiché tengono conto della natura dell'attività dichiarata dalla società ai soggetti istituzionali, appaiono appropriate le considerazioni svolte dall' , secondo CP_2 cui “L'attività della nata come gruppo di acquisto per conto dei soci e a Pt_3 suo tempo correttamente inquadrata nel settore commercio si è evidentemente modificata nel tempo a causa tanto dell'evoluzione del mercato che delle scelte aziendali, divenendo quello che è attualmente, ovvero una attività di trasformazione di carni da prodotto grezzo a prodotto pronto per la commercializzazione non tanto a beneficio dei soli soci, ma prevalentemente verso terzi. 16.- Nel corso del tempo l'attività della si è rivolta sempre più Pt_3 verso la grande distribuzione organizzata (CONAD, CRAI, SIGMA, e Pt_3 altri) e la distribuzione ordinaria e solo in misura minore verso i propri soci venendo a perdere di fatto l'iniziale scopo di gruppo di acquisto per conto di questi”. La diversa platea dei destinatari dell'attività sociale rappresenta così un dato che trova una evidente correlazione con il rilievo secondo cui l'oggetto anche soltanto prevalente dell'attività svolta attiene evidentemente alla trasformazione di materie prime in manufatti, ovverosia in prodotti derivati da lavorazioni a mano o a macchina, notoriamente richiesti dalle grandi catene commerciali di distribuzione alimentare (v. il riferimento, appunto, a realtà organizzate come
CONAD, CRAI, SIGMA, e altri). Pt_3
Ed è eloquente, in relazione alla destinazione dei prodotti realizzati, il dato evidenziato nel Verbale ispettivo secondo cui “Sulla base di dati forniti da Pt_3 si rileva come nell'arco di tempo 2011-2019 la quota di prodotto a favore della grande e media distribuzione sia sempre stata oltre l'80% del totale, mentre quella a favore di soci e altri clienti tradizionali si sia ridotta a circa il 20%”, risultando coerente con la condivisibile ricostruzione cui è pervenuto il primo
Giudice anche il dato, che in tal modo assume pieno significato, che il personale occupato rivestisse per oltre 1'80% la qualifica di operaio, prestando la propria opera alle linee di produzione dello stabilimento, misura, questa, che dà significativamente conto della natura dell'attività (almeno prevalentemente) svolta
(v. le dichiarazioni dell'Isp. le cui dichiarazioni rese nel giudizio tra Tes_1
9 l'appellante e l' sono state acquisite: “Alla luce delle dichiarazioni e di CP_3 quello che abbiamo visto abbiamo concluso che si occupassero di lavorazione di carne: arrivava la carne già macellata e la tagliavano, smontata e macinata, compattata in forma di polpettine oppure di spinacette, affettata e messa in vaschette e confezionata a seconda delle richieste dei clienti come ad es. Conad.
Questo era in linea con la classificazione Ateco presente nella Visura camerale, non con quella dichiarata all' vende anche tagli di carne non Controparte_5 macinati ma comunque ottenuti in loco. Non c'era un'attività commerciale vera e propria, tanto che il personale somministrato da era operaio. A mio CP_6 avviso era tutta attività di produzione e di trasformazione del prodotto”). In questo senso può assumere rilevanza (pur se il dato è risalente, in quanto indicativo del mutamento della natura dell'attività svolta) anche il contenuto delle tre domande di riduzione del tasso medio di tariffa presentate all' negli CP_1 anni dal 2003 al 2005, poiché in esse la parte aveva dichiarato, come si è visto, quanto al settore del Centro di riconfezionamento, che l'attività di commercializzazione andava intesa quale “complemento alla gamma di produzione, di prodotti avicunicoli, preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di carne” e, quanto al Laboratorio di sezionamento, che l'attività consisteva nella “commercializzazione ed eventuale sezionamento di carcasse e mezzene di bovini, ovini, suini, equini e caprini (solipedi domestici) ai sensi del
D.Lvo 18 aprile 1994 n .286 “ e nella “produzione e commercializzazione di carni fresche, sezionate e porzionate, confezionate in atmosfera protettiva o preconfezionate (film estensibile per uso alimentare), destinate al consumatore finale”, facendo seguito la commercializzazione, come si vede, alla produzione.
Non può poi dar luogo a equivoci interpretativi il riferimento al settore del
“Laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni (salsicce fresche, spiedini) ai sensi del D.P.R. 3 agosto 1998 n 0 309 e prodotti a base di carne (cotechino, salsiccia con presenza di conservanti) sfusi o confezionati in atmosfera protettiva, ai sensi del D.Lvo 30 dicembre 1992 n 537”.
Le circostanze evidenziate e le dichiarazioni rese dall'Ispettore attengono chiaramente alla complessiva attività della società e consentono di trarre conclusioni di tipo generale in relazione ai presupposti del relativo inquadramento a fini previdenziali, non valendo all'appellante dolersi del numero circoscritto dei lavoratori interpellati. Parimenti, alla luce del disposto dell'art. 49 cit. e della necessità di appurare la natura dell'attività esercitata a fini di inquadramento contributivo in base al settore economico di appartenenza, è irrilevante il dato che la figura del macellaio sia in sé presa in considerazione, ai fini dell'inquadramento professionale, dal C.C.N.L. Commercio.
10 È certamente irrilevante che la società si avvalga dell'ausilio dei dipendenti della in regime di appalto o con personale somministrato, Parte_7 elemento che non incide sulla natura dell'attività svolta mentre è rilevante il dato verificato in sede ispettiva dell'impiego di “lavoratori "esclusi" dal computo dei previsti limiti percentuali in forza dell'art. 2, num. 4 lett. F del Reg. CEE
651/2014 in quanto, il codice Ateco di (10.11.00) ovvero Parte_3
l'attività manifatturiera di "produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)" rientra nei settori caratterizzati da elevata disparità di genere che consente l'esclusione delle donne dai limiti di contingentamento”, trattandosi di un ulteriore elemento significativo della natura dell'attività svolta, caratterizzata dall'elemento della realizzazione di prodotti
“contrapposti” alle materie prime originarie, ciò che corrisponde alla stessa definizione di attività manifatturiera (industria).
La rilevanza dei dati elementi sinora richiamati, che assumono significato innanzitutto sul piano oggettivo quali elementi utili a dar conto delle caratteristiche dell'attività della società, va poi integrata dalla considerazione delle finalità economiche perseguite, aspetto di primaria importanza in relazione alle ipotesi di svolgimento di attività promiscue (v. Cass., 24.11.2021, n. 36381) che può essere valutato anche nel caso di specie, come già evidenziato dal Tribunale di Forlì, alla luce della necessità di valutare sul piano concreto i presupposti dell'inquadramento a fini contributivi. E le finalità dell'attività complessiva della società vanno apprezzate tenendo conto del dato già riportato, evidenziato dall' per cui “Sulla base di dati forniti da si rileva come nell'arco CP_3 Pt_3 di tempo 2011-2019 la quota di prodotto a favore della grande e media distribuzione sia sempre stata oltre l'80% del totale, mentre quella a favore di soci e altri clienti tradizionali si sia ridotta a circa il 20%”, necessitando la clientela rappresentata dalla Grande distribuzione, come è emerso, dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni condotte presso i reparti della società, secondo un procedimento di trasformazione delle materie prime proprio del settore manifatturiero, con conseguente correttezza delle conclusioni rese dall' CP_2
(“Sulla base di quanto rilevato dal sopralluogo effettuato nei luoghi di lavoro da parte dei verbalizzanti, delle dichiarazioni acquisite dal personale intento al lavoro, della documentazione prodotta dalla e sulla base delle risultanze Pt_3 emerse dall'esame degli archivi dell del Ministero del Lavoro e della CP_3
Camera di Commercio, si è proceduto alla riclassificazione dell'azienda al fine dell'adempimento degli obblighi contributivi verso l' per il personale CP_3 dipendente attribuendole in codice statistico contributivo 10408 previsto per le aziende che svolgono attività di lavorazione e conservazione di carni e
11 produzione di prodotti a base di carne in forza di quanto stabilito dall'art.49 della
L.88/89”).
È comunque significativo e va valutato unitamente al complesso delle risultanze istruttorie quanto indicato sul sito internet della società, dando conto la dettagliata descrizione ivi presente, indubbiamente, delle caratteristiche dell'attività svolta (prevalentemente produttiva), non essendo rilevante la finalità prettamente commerciale della comunicazione (“L'attività è articolata su quattro linee: 1) Produzione e distribuzione di carni porzionate bovine ovine e suine, confezionate ATP, prefilmate e skin;
2) Produzione e distribuzione di preparati a base di carne, confezionate ATP prefilmate e skin;
3) Produzione e distribuzione di insaccati freschi (salsiccia, salamella, cotechino ecc.) confezionati in ATP in confezioni da 0,4 a 2,5 Kg e prefilmati;
4) Commercializzazione e distribuzione di carni bovine ovine suine in mezzene, quarti e tagli anatomici sottovuoto e di carni avicunicole cf. . CP_7
La sentenza impugnata va allora confermata.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.
Va dato atto dell'integrale rigetto dell'appello principale, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00, per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto dell'integrale rigetto dell'appello principale, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso in Bologna il 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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