Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2786/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA G. ORIGLIA N. 75 NOCERA P.IVA_1
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. RUGGIERO ALESSANDRO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI,28 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERINA (c.f.: ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
CONVENUTA
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 44.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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("Tutti....i pagamenti....eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori").
Lo strumento dell'inefficacia dei pagamenti è posto a tutela della "par condicio creditorum" ed è volto ad impedire l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, in quanto - diversamente - il credito di quest'ultimo verrebbe ad essere sottratto alla verifica concorsuale ed alla falcidia dei crediti privilegiati di grado anteriore.
La L. Fall., art. 44, comma 1, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, configura logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso (L. Fall., art. 42) e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la "par condicio creditorum". La norma in questione, alla luce della valenza letterale dell'espressione "pagamenti eseguiti dal fallito", nonchè del presupposto sul quale essa norma si basa e della finalità da essa perseguita, è riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dello "accipiens" (cfr.
Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4957 del 18/04/2000).
Ne segue che destinatario della domanda di accertamento della inefficacia del pagamento, e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente versata
(cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17196 del 29/07/2014), non può che essere il creditore soddisfatto, ossia l'"accipiens" e non anche il soggetto -eventualmente- incaricato, dal fallito, ad eseguire il pagamento, il quale agisce per conto del fallito e non riceve da questi alcun pagamento.
E' stato, infatti, rilevato che "ai sensi di tale norma (ndr. L. Fall., art. 44), deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perchè eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato. Ma se così è, se cioè detto pagamento costituisce atto solutorio riconducibile al fallito, risulta evidente che, non diversamente da quanto avviene nel caso in cui lo stesso sia assoggettabile a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, l'azione ex art. 44, deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo." (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n.
Pagina 2 di 6 14779 del 19/07/2016). Sulla stessa linea si pone anche il precedente della S.C. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016 secondo cui in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad "espropriazione presso terzi", l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la "par condicio", alla restituzione di quanto ricevuto, affinchè sia distribuito secondo le regole concorsuali.
Dall'esame della fattispecie delineata dalla L. Fall., art. 44, risulta del tutto evidente come: a) l'azione dichiarativa della inefficacia, debba essere svolta nei confronti del terzo-
"accipiens", quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l'atto giuridico- pagamento dell'effetto estintivo del debito;
b) la banca-delegata rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito ed il terzo, e non è, pertanto, destinataria nè dell'azione di inefficacia, nè della azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente in giudizio dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna.
Nel caso di specie, pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai pagamenti eseguiti in favore di per un ammontare CP_1 Parte_2
complessivo di euro 6.875,68 (cfr. pag. 9 punto c) della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nell'ambito della procedura fallimentare allegata all'atto di citazione del presente giudizio).
Invero, il ME ha correlato la domanda di condanna alla restituzione alla pronuncia dichiarativa della inefficacia del pagamento delle somme riscosse dal creditore e, pertanto, la relativa azione doveva essere proposta nei confronti del suddetto Parte_2
terzo creditore - che ha alterato il principio della "par condicio" attraverso la soddisfazione preferenziale dei propri crediti - e non, invece, nei confronti della banca, priva dunque di legittimazione passiva rispetto alla domanda L. Fall., ex art. 44.
Sussiste, invece, la legittimazione passiva della banca in relazione agli altri pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento (del 15.11.2012) e contabilizzati dal conto ordinario n. 22535.82 intrattenuto con la banca convenuta.
Invero, nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale, alla luce della documentazione in atti, ha evidenziato la esistenza di tali uscite contabilizzate dal conto suddetto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento relativi a interessi e competenze, addebito canone
Pagina 3 di 6 rapporto package, effetti insoluti protestati ed emissione assegno circolare per un ammontare complessivo di euro 22.458,34 e per l'effetto la convenuta va condannata a restituire al la suddetta somma, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al Parte_1
soddisfo (cfr. Cass. Cassazione civile, sezione prima 27.11.2013 n.26501).
Per quanto concerne, l'azione ex art. 44 legge fallimentare esperita nei confronti degli
“incassi in conto corrente bancario MPS per un totale di euro 198.942,41, derivanti da effetti maturati e girocontati dal sottoconto di credito”, si osserva quanto segue.
La Curatela in particolare ha sostenuto che dal sottoconto di affidamento 22537,68 MPS sono stati individuati giro effetti maturati e girocontati al sottoconto n. 22536,75 MPS in data successiva alla dichiarazione di fallimento per un importo complessivo di euro 198.942,41, che è stato utilizzato dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della società fallita che alla data del 1.10.2012 ammontava ad euro 251.481,04.22.
La banca non ha contestato specificatamente tali operazioni, salvo eccepire la compensazione dei saldi attivi e passivi relativamente ai rapporti esistenti tra essa e la società fallita alla data del 16.11.2012 (della iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel registro delle imprese).
Detta eccezione è inammissibile.
Invero, la compensazione prevista dall'art. 1853 c.c. ha natura tecnica e legale, non può essere rilevata d'ufficio, ma non richiede alcuna formula sacramentale della parte che decide di avvalersene, sicché è onere della stessa sollevare la relativa eccezione nei termini previsti dagli artt. 163 c.p.c., 165 in combinato disposto con l'art. 167 c.p.c. e dall'art. 183 quinto comma c.p.c..(nella formulazione vigente ante riforma Cartabia).
In particolare la S.C. (cfr. Cass. n. 7142/2018 con richiamo anche a Cass. n.
12953/2016, a Cass. n. 10335/2014 e a Cass. n. 22324/2014) ha evidenziato come l'art. 1853 c.c., preveda un'ipotesi di compensazione cd. tecnica e legale che, tuttavia, non può essere rilevata d'ufficio (secondo il principio generale di cui all'art. 1242 c.c., comma 1),
"soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione di colui che voglia giovarsene".
Trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, il convenuto avrebbe dovuto formularla nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (almeno 20 gg. prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione).
Nel caso di specie, la comparsa è stata depositata tardivamente ossia in data 17.9.2015 laddove l'udienza di comparizione fissata in citazione era per il giorno 6.10.2015 (il termine ultimo per costituirsi tempestivamente è venuto a scadere in data 16.9.2015).
Pagina 4 di 6 Dall'esame della documentazione allegata dalla Curatela e dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio sono emerse le operazioni in oggetto per un ammontare di complessivo di euro 198.942,41 e, pertanto, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare va dichiarata l'inefficacia delle stesse con conseguente condanna della MPS a restituire alla curatela la suddetta somma, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al soddisfo.
Infine, il ha chiesto ex art. 65 legge fallimentare dichiararsi l'inefficacia Parte_1
degli atti (storni in accredito in conto corrente) per precedenti anticipi concessi alla società
su RI. BA scadenti tutte in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento Parte_1
per un totale di euro 166.824,91 – somme utilizzate/trattenute dalla Banca per ridurre l'esposizione debitoria della fallita;
in subordine ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di tali atti ex art. 67 co. 1 n. 2 della legge fallimentare.
La ha eccepito che le operazioni di anticipo delle ricevute bancarie sono state CP_1 stornate ovvero annullate, con valuta in pari data rispetto all'accredito dell'anticipo, trattandosi di operazioni effettuate in modo provvisorio e per errore, alle quali non può essere attribuita natura né di pagamento né di prelievo con effetti neutri ai fini della revocatoria delle rimesse;
che con lo storno dell'anticipazione la ha semplicemente annotato a debito CP_1 un'operazione precedentemente annotata, per mero errore, a credito.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda di inefficacia.
Il Tribunale ritiene che la tesi sostenuta dalla banca sia condivisibile alla luce dell'esame dello stesso estratto conto versato in atti dalla Curatela.
Invero, dall'esame di detto estratto conto emergono elementi tali da ritenere che effettivamente, come sostenuto dall'istituto di credito, le operazioni siano state annotate per errore.
Tutte le operazioni incriminate oggetto dell'azione revocatoria da parte della Curatela recano, infatti, la dicitura generica “ricevute presentate al , mentre le operazioni di Pt_3
anticipo delle ricevute bancarie effettive e reali presentano una dicitura specifica ossia con l'indicazione del numero della distinta.
Non a caso le uniche somme oggetto di “storno” sono solo quelle che erano state in precedenza accreditate con la dicitura generica “ricevute presentate al e mai, invece, Pt_3
quelle con l'indicazione del numero della distinta.
Pertanto, l'azione revocatoria esperita nei confronti di tali atti va rigettata per insufficienza degli elementi probatori.
Pagina 5 di 6 Va, infine, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla curatela per mancanza di prove in ordine ai presunti danni patiti in conseguenza del comportamento dell'istituto di credito.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, le spese di lite vanno compensate per metà mentre la restante parte segue la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate in base al valore della causa e dell'attività esercitata;
quelle della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento parziale della revocatoria ex art. 44 legge fallimentare dichiara l'inefficacia nei confronti dei creditori del Parte_1
in persona del Curatore fallimentare, dei pagamenti per complessivi euro
[...]
221.400,75 ricevuti da in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in data successiva alla dichiarazione di fallimento e, per l'effetto,
NA , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del in Parte_1
persona del Curatore fallimentare, della somma pari ad euro 221.400,75 oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
2) Rigetta le ulteriori domande proposte dalla Curatela;
3) Compensa per metà le spese di lite;
4) Condanna parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore dell'avv. Alessandro Ruggiero, difensore della Curatela dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 625,64 per spese vive ed euro 11.228,50 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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