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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2485/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto impugnazione delibera assembleare e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Mariangela Maiorino, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv.to Enrico Bisogno, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ci- Parte_1
tava in giudizio innanzi all'intestata Autorità Giudiziaria, il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, chiedendo, previa sospensione
[...]
dell'efficacia, l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 27 marzo 2024 (ovvero la declaratoria di nullità), nella parte in cui si era deciso di applicare il criterio di riparto delle spese previsto nel regolamento condominiale, in luogo di quello di cui all'art. 1126 c.c.
Si costituiva in giudizio, il convenuto, il quale eccepiva – in via pre- CP_1
liminare – la decadenza della società attrice dalla facoltà di impugnazione della delibera, deducendo che l'atto introduttivo del giudizio era stato proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., computato in base alla normativa vigente a seguito della riforma c.d. "Cartabia”, nonché
l'infondatezza nel merito della pretesa. Il Condominio documentava che la comu- nicazione di avvio del procedimento di mediazione era stata regolarmente inoltra- ta alla parte resistente in data 24 aprile 2024, mentre l'atto di citazione era stato notificato solo in data 18 giugno 2024, oltre il trentesimo giorno dalla predetta da- ta di comunicazione.
Con ordinanza del 18/12/2024, il Giudice, rigettava le istanze istruttorie e rinvia- va per la decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
In via pregiudiziale ed assorbente la domanda va reietta in quanto risulta fondata l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla inammissibilità CP_1
dell'impugnativa per decorrenza del termine di 30 gg. cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso in esame parte attrice ha inteso adire l'autorità Giudiziaria per l'impugnativa della delibera assembleare del 27 marzo 2024. L'art. 1137, secondo comma, c.c., prevede il diritto dei condomini di impugnare le delibere assemblea- ri contrarie alla legge o al regolamento di condominio ed impone l'obbligo- a pe-
2 na di decadenza- e di esercitare tale diritto entro trenta giorni, che decorrono per i dissenzienti o assenti dalla data della comunicazione del verbale.
Nel caso di specie, l'assemblea si è tenuta il 27 marzo 2024. Parte attrice ha alle- gato di aver promosso mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010, in quanto condizione di procedibilità per l'azione. Il procedimento di mediazione si
è concluso negativamente in data 21 maggio 2024. Tuttavia, non è tale verbale a rilevare ai fini della decorrenza del termine di decadenza.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Carta- bia), l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.”
Tale previsione, che ha sostituito e abrogato il precedente art. 5, comma 6, è da interpretarsi nel senso che il termine di decadenza viene interrotto dalla comuni- cazione della domanda di mediazione, ma riprende a decorrere dalla medesima data, e non dal deposito del verbale conclusivo, come accadeva nella previgente disciplina.
La giurisprudenza si è prontamente allineata a tale impostazione (in particolare, si richiamano: Trib. Napoli, sez. IV, sent. n. 8555 del 20.09.2023: ha precisato che
“a seguito della riforma Cartabia, il termine per proporre la domanda giudiziale decorre dal momento in cui la comunicazione di avvio del procedimento di me- diazione perviene a conoscenza delle parti, e non più dal deposito del verbale ne- gativo presso l'organismo di mediazione”; Trib. Oristano, sent. n. 221/2023: ha ribadito che “il dies a quo per la proposizione dell'azione giudiziale decorre dal ricevimento della comunicazione di avvio della mediazione e non dalla conclu- sione del tentativo”).
Inoltre, tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 8 citato, che fa espresso riferimento al momento della conoscenza dell'invito alla mediazione, ri-
3 tenendo tale momento idoneo a impedire la decadenza per una sola volta. La ratio
è quella di evitare che la parte attrice, nel caso di esito negativo della mediazione, abbia un termine aggiuntivo, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, in contrasto con il principio della perentorietà del termine ex art. 1137 c.c.
Nel caso di specie, la documentazione in atti dimostra che l'assemblea oggetto di impugnazione si è tenuta il 27/03/2024, l'invito alla mediazione è stato comunica- to alla controparte il 24/04/2024 e l'atto di citazione è stato notificato il
18/06/2024, ovvero ben oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio della me- diazione.
Anche a voler considerare la comunicazione del 24/04/2024 quale momento di
“interruzione” della decadenza, il termine riprende a decorrere da tale data stessa, in quanto non vi è più, nella disciplina vigente, alcun riferimento al deposito del verbale conclusivo come nuovo dies a quo.
La successiva modifica normativa contenuta nell'art. 11, comma 4-bis, d.lgs.
28/2010, introdotta con d.lgs. 216/2024 (in vigore dal 25 gennaio 2025), che di- spone la decorrenza dal deposito del verbale, non trova applicazione nel presente giudizio, essendo successiva alla scadenza del termine rilevante. Trattasi infatti di disposizione processuale non retroattiva, in mancanza di una espressa previsione di efficacia immediata o interpretazione autentica.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che l'impugnazione della delibera as- sembleare risulta pertanto tardiva e come tale inammissibile, essendo decorso inu- tilmente il termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., come interpretato alla luce del vigente art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010 nella versione applicabile ratione tem- poris.
Tale motivazione è assorbente rispetto ad ogni altra contestazione sollevata nel presente giudizio e comporta in via pregiudiziale la dichiarazione di inammissibi- lità della domanda come presentata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c., la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Condominio Fabbricatore per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna la alla refusione delle spese di Parte_1
lite nei confronti del convenuto , in persona CP_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t., che si liquidano in €
2.918,12 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed iva come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 11/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2485/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto impugnazione delibera assembleare e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Mariangela Maiorino, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv.to Enrico Bisogno, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ci- Parte_1
tava in giudizio innanzi all'intestata Autorità Giudiziaria, il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, chiedendo, previa sospensione
[...]
dell'efficacia, l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 27 marzo 2024 (ovvero la declaratoria di nullità), nella parte in cui si era deciso di applicare il criterio di riparto delle spese previsto nel regolamento condominiale, in luogo di quello di cui all'art. 1126 c.c.
Si costituiva in giudizio, il convenuto, il quale eccepiva – in via pre- CP_1
liminare – la decadenza della società attrice dalla facoltà di impugnazione della delibera, deducendo che l'atto introduttivo del giudizio era stato proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., computato in base alla normativa vigente a seguito della riforma c.d. "Cartabia”, nonché
l'infondatezza nel merito della pretesa. Il Condominio documentava che la comu- nicazione di avvio del procedimento di mediazione era stata regolarmente inoltra- ta alla parte resistente in data 24 aprile 2024, mentre l'atto di citazione era stato notificato solo in data 18 giugno 2024, oltre il trentesimo giorno dalla predetta da- ta di comunicazione.
Con ordinanza del 18/12/2024, il Giudice, rigettava le istanze istruttorie e rinvia- va per la decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
In via pregiudiziale ed assorbente la domanda va reietta in quanto risulta fondata l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla inammissibilità CP_1
dell'impugnativa per decorrenza del termine di 30 gg. cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso in esame parte attrice ha inteso adire l'autorità Giudiziaria per l'impugnativa della delibera assembleare del 27 marzo 2024. L'art. 1137, secondo comma, c.c., prevede il diritto dei condomini di impugnare le delibere assemblea- ri contrarie alla legge o al regolamento di condominio ed impone l'obbligo- a pe-
2 na di decadenza- e di esercitare tale diritto entro trenta giorni, che decorrono per i dissenzienti o assenti dalla data della comunicazione del verbale.
Nel caso di specie, l'assemblea si è tenuta il 27 marzo 2024. Parte attrice ha alle- gato di aver promosso mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010, in quanto condizione di procedibilità per l'azione. Il procedimento di mediazione si
è concluso negativamente in data 21 maggio 2024. Tuttavia, non è tale verbale a rilevare ai fini della decorrenza del termine di decadenza.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Carta- bia), l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.”
Tale previsione, che ha sostituito e abrogato il precedente art. 5, comma 6, è da interpretarsi nel senso che il termine di decadenza viene interrotto dalla comuni- cazione della domanda di mediazione, ma riprende a decorrere dalla medesima data, e non dal deposito del verbale conclusivo, come accadeva nella previgente disciplina.
La giurisprudenza si è prontamente allineata a tale impostazione (in particolare, si richiamano: Trib. Napoli, sez. IV, sent. n. 8555 del 20.09.2023: ha precisato che
“a seguito della riforma Cartabia, il termine per proporre la domanda giudiziale decorre dal momento in cui la comunicazione di avvio del procedimento di me- diazione perviene a conoscenza delle parti, e non più dal deposito del verbale ne- gativo presso l'organismo di mediazione”; Trib. Oristano, sent. n. 221/2023: ha ribadito che “il dies a quo per la proposizione dell'azione giudiziale decorre dal ricevimento della comunicazione di avvio della mediazione e non dalla conclu- sione del tentativo”).
Inoltre, tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 8 citato, che fa espresso riferimento al momento della conoscenza dell'invito alla mediazione, ri-
3 tenendo tale momento idoneo a impedire la decadenza per una sola volta. La ratio
è quella di evitare che la parte attrice, nel caso di esito negativo della mediazione, abbia un termine aggiuntivo, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, in contrasto con il principio della perentorietà del termine ex art. 1137 c.c.
Nel caso di specie, la documentazione in atti dimostra che l'assemblea oggetto di impugnazione si è tenuta il 27/03/2024, l'invito alla mediazione è stato comunica- to alla controparte il 24/04/2024 e l'atto di citazione è stato notificato il
18/06/2024, ovvero ben oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio della me- diazione.
Anche a voler considerare la comunicazione del 24/04/2024 quale momento di
“interruzione” della decadenza, il termine riprende a decorrere da tale data stessa, in quanto non vi è più, nella disciplina vigente, alcun riferimento al deposito del verbale conclusivo come nuovo dies a quo.
La successiva modifica normativa contenuta nell'art. 11, comma 4-bis, d.lgs.
28/2010, introdotta con d.lgs. 216/2024 (in vigore dal 25 gennaio 2025), che di- spone la decorrenza dal deposito del verbale, non trova applicazione nel presente giudizio, essendo successiva alla scadenza del termine rilevante. Trattasi infatti di disposizione processuale non retroattiva, in mancanza di una espressa previsione di efficacia immediata o interpretazione autentica.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che l'impugnazione della delibera as- sembleare risulta pertanto tardiva e come tale inammissibile, essendo decorso inu- tilmente il termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., come interpretato alla luce del vigente art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010 nella versione applicabile ratione tem- poris.
Tale motivazione è assorbente rispetto ad ogni altra contestazione sollevata nel presente giudizio e comporta in via pregiudiziale la dichiarazione di inammissibi- lità della domanda come presentata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c., la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Condominio Fabbricatore per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna la alla refusione delle spese di Parte_1
lite nei confronti del convenuto , in persona CP_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t., che si liquidano in €
2.918,12 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed iva come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 11/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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