TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COFANO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA SCAPINELLI 27 MODENA presso il difensore avv. COFANO GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLANTONIO LUCIA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 55 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. DI
PAOLANTONIO LUCIA
CONVENUTO/I
Oggetto: appalto, inadempimento contrattuale, effetti del giudicato.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
" Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Modena :
--NEL MERITO :
---Preliminarmente:
a)-b)-dare atto che -per effetto del passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n.173/22 Tribunale di Livorno azionato da è cessata la materia del contendere tra l'attore Dr. Controparte_1 Pt_1
(C.F. ) e (C.F. ) circa : Parte_1 C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
a- il valore residuo delle opere effettuate da presso l'immobile (di proprietà dell'attore) Controparte_1 in Via Masetto, 81 - 81/1, LA (MO),
b- l'entità dei danni subiti dal Dr. , inerenti e conseguenti ai vizi - difetti Parte_1 nelle opere eseguite da quali descritti in premessa dell'ATTO DI CITAZIONE Controparte_1
pagina 1 di 8 introduttivo del presente giudizio, nonchè nella CTU depositata dall'Ing. nel Persona_1 procedimento di istruzione preventiva n.4999/20 R.G. Tribunale Civile di Modena;
c)-accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto d'Appalto sub.A - doc.c) per inadempimento di
[anche per violazioni dell'art.4, o comunque dell'art.16, comma 3, del Contratto Controparte_1
d'Appalto, o in ogni caso per fatto imputabile alla stessa;
Controparte_1
d)-accertare e determinare la debenza da parte di delle due penali, ognuna pari al 10% Controparte_1 dell'importo contrattuale, previste dai commi 3 e 4, dell'art.4 del Contratto d'Appalto sub.A - doc.c) per le violazioni dello stesso art.4;
e)-accertare e determinare la penale da ritardo dovuta da ai sensi dell'art.9 del Controparte_1
Contratto d'Appalto (sub.A - doc.c).
---Conseguentemente :
f)- condannare la convenuta (C.F. ) a versare all'attore Dr. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) : Parte_1 C.F._1
1- le penali determinate al precedente punto d),
2- la penale per ritardo determinata al precedente punto e), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo effettivo, decorrenti dal 23.06.20 [data di ricevimento dell'email PEC 23.06.20 sub.A - doc.i/7], per le somme di cui ai precedenti punti d) - e).
---Respingere ogni domanda della convenuta Controparte_1
---In ogni caso, con vittoria di spese (anche di CTU e di CTP) e compensi legali per ogni grado del presente giudizio, e così anche per la fase di istruzione preventiva di cui alla Causa Civile n.4999/20
R.G. Tribunale Civile di Modena, oltre a spese generali forfetarie e C.p.a. (rispettivamente al 15% e al
4%, salvo eventuali maggiorazioni di legge sino al saldo), nonché Iva e quant'altro dovuto per legge.
---Con condanna di ex art.96 C.p.c. Controparte_1
- - - - - - - -
--IN VIA ISTRUTTORIA :
A)---Rimettere la causa in istruttoria in relazione all'oggetto delle domande di cui ai punti c)-d)-e)-f)
“ ”, con concessione di termini per memorie istruttorie ex art.183, comma 6, C.p.c. CP_2 applicabile ratione temporis.
B)---Ordinare ex art.210 C.p.c. a (e a qualunque altro terzo interessato da tale Controparte_1 documentazione) di esibire -in relazione al cantiere presso l'immobile (di proprietà dell'attore Dr.
) in Via Masetto, 81 - 81/1, LA (MO)- : Parte_1
(1) tutti i contratti e le fatture relative ai rapporti tra e i propri prestatori d'opera - Controparte_1 subappaltatori (e/o tra questi ultimi e ulteriori terzi dagli stessi incaricati);
(2) gli estratti conto e le contabili di bonifico relativi al conto corrente dedicato con codice IBAN
[...] indicato nell'art.5, comma 4, del Contratto d'Appalto;
(3) i documenti di trasporto relativi al materiale utilizzato per le lavorazioni di tutto il cantiere di Via
Masetto, 81 - 81/1, LA (MO) (sia che riguardino sia che riguardino suoi Controparte_1 prestatori d'opera - subappaltatori o ulteriori terzi incaricati da questi ultimi).
C)---Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta CP_1
e per testi sui seguenti capitoli di prova :
[...]
1)-Vero che nel periodo tra agosto 2019 e novembre 2019 il cantiere di Via Masetto, 81 - 81/1,
LA si presentava senza operai di (o suoi subappaltatori) per almeno 70 giorni Controparte_1
[come denunciato anche nelle comunicazioni sub. A - doc.ti h- h/1 - h/2)];
2)-Vero che, durante lo svolgimento del cantiere fino al giugno 2020, veniva Controparte_1 ripetutamente sollecitata dal Direttore Lavori Ing. [anche a mezzo delle Persona_2 comunicazioni sub.A - doc.m e sub.Q/1)] di fornire la documentazione di cui al Decr. Lgs. n.81/08
(innanzi tutto il DURC) in relazione ai suoi subappaltatori, senza consegnare la documentazione completa;
pagina 2 di 8 3)-Vero che, durante lo svolgimento del cantiere fino al giugno 2020, il Direttore Lavori Ing.
trovata più volte operai o imprese subappaltatrici, la cui presenza NON era stata Persona_2 indicata da e per i quali non era stata fornita la documentazione di cui al Decr. Lgs. Controparte_1
n.81/08;
4)-Vero che le opere di venivano principalmente svolte dal Controparte_1 subappaltatore Parte_2
5)-Vero che il subappaltatore svolgeva opere per conto dell'appaltatore Parte_2
provvedendo anche a scavi e livellamento del terreno, almeno in occasione della posa Controparte_1 dell'impianto fognario e dell'interramento di un cavidotto Enel, come da comunicazioni sub. P/2 - P/3);
6)-Vero che in data 18.02.20 il Direttore Lavori Ing. apprendeva che Persona_2 CP_1
(tramite subappaltatore) aveva modificato le misure dei controtelai rispetto alle misure indicate a
[...] dicembre 2019;
7)-Vero che, in ragione di quanto esposto al precedente capitolo di prova, dovettero essere modificate le misure degli infissi che nel frattempo erano stati ordinati dall'attore ; Parte_1
8)-Vero che in data 23.06.20 il Sig. legale rappresentante di , riferiva CP_3 Controparte_4 al Sig. di avere noleggiato e montato l'impalcatura in Parte_3 qualità di subappaltatore di a sua volta subappaltatore di Parte_2 Controparte_1
9)-Vero che la presenza di semplificata NON era mai stata comunicata né al Direttore Lavori CP_4
Ing. , né al committente Dr. ; Persona_2 Parte_1
10)-Vero che a giugno 2020 il Direttore Lavori apprendeva che l'impresa Parte_4 operava in subappalto rispetto al subappaltatore
[...] Parte_2
11)-Vero che, successivamente alla risoluzione del contratto di appalto con nel giugno Controparte_1 2020, il cantiere è stato terminato nel 2022 con l'ultimazione degli impianti, come da fatture sub.R- R/1);
12)-Vero che negli anni 2021-2022 venivano contattati vari fornitori per reperire i componenti dell'impianto di climatizzazione con pompe di calore, ricevendosi più volte risposta di assenza di materiale per la saturazione del mercato.
Con riserva di ulteriormente indicarne, indica frattanto a testi :
- su tutti i capitoli di prova da n.1 a n.12 :
1- Ing. , con studio in Piazza Manzoni, 4/3, Modena;
Persona_2
2- Geom. con studio in Viale Wagner, 26 Reggiolo (RE) Controparte_5
3- Forni Niccolai Gamba Massimiliano, di Via Masetto, 77, LA (MO);
4- , di Via Canalino, 31, Modena;
Testimone_1
- sul capitolo di prova n.8 :
5- legale rappresentante di semplificata di Via Tonale, 4, CP_3 CP_4
Reggio Emilia;
- sul capitolo di prova n.10 :
6- , di Via Battisti, 20, Rubiera;
Testimone_2
7- , di Via Madonna di Corticella, 7/3, Reggio Emilia. " Tes_3
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
• in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande tutte formulate da controparte;
• in via subordinata nel merito, rigettare le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 8 • in via ulteriormente subordinata nel merito, effettuate le compensazioni del caso, rideterminare le minori somme eventualmente dovute;
• in via di riconvenzionale, condannare il dott. al pagamento di € Parte_1
34.969,37 oltre IVA di Legge o della somma maggiore o minore che sarà accertata per le causali di cui in atto;
• in via di riconvenzionale, condannare il dott. al pagamento delle spese di Parte_1 parte sostenute per l'A.T.P. n. 4999/2020 R.G. Trib. Modena.
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con condanna ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente produrre e/o integrare e/o depositare fine in originale informatico, si richiamano i documenti già prodotti nel fascicolo telematico.
Si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con riserva di meglio indicare le istanze e richieste istruttorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ., i seguenti soggetti, con riserva di integrare e modificare nei termini di cui alle istanze istruttorie:
- Geom. ; Controparte_6
- Ing. Persona_2
- Ing. Persona_3
- Geom. Controparte_5
- dott. Massimiliano Forni Nicolai Gamba;
- dott. ; Persona_4
- Sig. ; Tes_2
- Ing. Persona_5
- Sig. ; Controparte_7
- Sig. ; Controparte_8
- Sig. Parte_5
- Sig. ; Parte_6
- sig. Controparte_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2022, conveniva in giudizio la Parte_1
società chiedendo: 1) l'accertamento del valore residuo delle opere eseguite dalla Controparte_1
convenuta presso l'immobile di sua proprietà sito in LA (MO), Via Massetto n. 81-81/1, detratti gli acconti già versati;
2) il risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere realizzate;
3) la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta;
- la condanna al pagamento delle penali previste dall'art. 4 commi 3 e 4 del contratto di appalto;
4) la condanna al pagamento della penale per ritardo ex art. 9 del contratto;
5) il rimborso delle spese legali, di CTU e
CTP relative al procedimento di ATP n. 4999/2020 R.G., con condanna ex art. 96 c.p.c.
A fondamento delle proprie domande, l'attore esponeva:
- di avere stipulato con la convenuta un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico dell'edificio di sua proprietà, per un corrispettivo di € 476.439,88;
- che i lavori erano stati eseguiti con gravi ritardi e difformità; - che la convenuta aveva violato gli obblighi contrattuali in materia di subappalto e documentazione di cantiere;
pagina 4 di 8 - che in data 23.6.2020 aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento.
La causa era preceduta da un procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 4999/2020 R.G.) nel quale il CTU Ing. aveva accertato il valore complessivo delle opere eseguite in € 362.016,35 Per_1
oltre IVA, nonché la presenza di vizi e difetti con costi di ripristino quantificati in € 29.755,53 oltre
IVA.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree e svolgendo Controparte_1 domanda riconvenzionale per il pagamento di € 34.969,37 oltre IVA per opere eseguite e non pagate.
La convenuta sollevava inoltre l'eccezione preliminare di giudicato, sostenendo che le domande dell'attore fossero precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di
Livorno, non opposto.
Il Giudice, ritenendo la questione potenzialmente idonea a definire il giudizio, fissava l'udienza del 18 febbraio 2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e autorizzando la produzione documentale richiesta dall'attore.
All'udienza del 18 febbraio 2025, acquisite le note scritte delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione nel termine di 30 giorni.
§§§§§
1. La convenuta ha sollevato l'eccezione preliminare di giudicato, sostenendo che le Controparte_1
domande proposte dall'attore siano precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di Livorno, non opposto.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si ritiene infatti che il giudicato sostanziale formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo copre non solo l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato, con specifico riferimento al procedimento monitorio (Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241-01) che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
pagina 5 di 8 Tale efficacia preclusiva, come chiarito dalla Cassazione civile n. Cass. n. 11602/2002, non si estende ai fatti successivi al giudicato: nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 173/2022 è fondato sul contratto di appalto intercorso fra le parti e sull'accertamento tecnico preventivo espletato, documenti che hanno consentito di ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio.
Le domande formulate dall'attore nel presente giudizio, in relazione al risarcimento richiesto in applicazione delle invocate penali, si fondano sul medesimo rapporto contrattuale e sui medesimi fatti già posti a fondamento del decreto ingiuntivo non opposto: i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito dovevano essere fatti valere in sede di opposizione a tale decreto ingiuntivo.
Come noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente ha l'onere di contestare specificamente il diritto azionato facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi.
2. Nell'odierno giudizio parte attrice ha riconosciuto il giudicato sulle domande sub a) e b), chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere , limitatamente a tali domande, in conseguenza del passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n. 173/22 del Tribunale di Livorno.
Tali domande riguardano l'accertamento del valore residuo delle opere eseguite da Controparte_1
presso l'immobile di proprietà dell'attore in Via Masetto, 81 - 81/1, LA (MO) nonché
l'accertamento dell'entità dei danni subiti dall'attore per vizi e difetti delle opere realizzate da CP_1
come indicato nell'atto di citazione e nella CTU depositata dall'Ing. nel
[...] Persona_1
procedimento di istruzione preventiva n. 4999/20 R.G. del Tribunale Civile di Modena.
Sul punto dunque nulla quaestio.
3. Quanto alle ulteriori domande di cui alle lett. c), d), e) dell'atto introduttivo, inerenti la risoluzione del contratto per inadempimento di e la richiesta di applicazione delle invocate penali CP_1 contrattuali, l'accertamento richiesto attiene alla verifica dell'asserito inadempimento contrattuale di
Controparte_1
Tuttavia, ogni questione riconducibile al rapporto contrattuale risulta ormai coperta dal giudicato, per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, il quale costituisce presupposto logico e giuridico per la determinazione del corrispettivo.
L'attore non ha dedotto l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito che fossero successivi o esterni rispetto al rapporto contrattuale già definitivamente accertato.
Le domande formulate dall'attore in questa sede, relative alla risoluzione del contratto per inadempimento e all'applicazione delle suddette penali, sono tutte riconducibili a fatti e circostanze pagina 6 di 8 antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo e rientrano quindi nell'ambito del giudicato formatosi in conseguenza della mancata opposizione allo stesso.
È pacifico in giurisprudenza che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione a decreto ingiuntivo ha una forza vincolante non inferiore a quella di un giudicato scaturente da una sentenza passata in giudicato.
In definitiva, l'attore avrebbe dovuto far valere tutte le proprie contestazioni in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, essendo quella la sede naturale per la verifica della complessiva posizione giuridica delle parti.
La mancata opposizione ha determinato il consolidamento del giudicato su tutti gli aspetti del rapporto, compresi eventuali vizi, difetti o inadempimenti contrattuali precedenti e, pertanto, la pronuncia, ormai passata in giudicato, preclude ogni ulteriore pretesa, eccezione o azione, a qualsiasi titolo, relativa a vizi, difetti, richieste risarcitorie o profili di inadempimento insorti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto o nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché da questi dipendenti, senza alcuna esclusione.
4. Anche la domanda di cui alla lett. f) dell'atto introduttivo deve ritenersi inammissibile, in quanto relativa a una condanna che trae il proprio fondamento dalla domanda di cui al punto a), ormai definitivamente coperta dal giudicato.
Inoltre, essa presuppone l'accoglimento delle ulteriori domande proposte che, per le ragioni già esposte nel paragrafo precedente, non possono essere esaminate nel presente giudizio, essendo anch'esse coperte da giudicato.
5. Infine anche in relazione alle spese del giudizio di ATP, la relativa domanda deve essere respinta in quanto l'attore, qualora avesse voluto contestare le risultanze della fase preventiva e richiedere la rifusione delle spese sostenute, avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo in questione in quanto l'elaborato peritale è stato posto a fondamento della quantificazione delle somme ingiunte dal provvedimento divenuto inoppugnabile.
Infatti, nel caso di specie l'istruttoria espletata nella fase preventiva è stata posta a fondamento della quantificazione delle somme ingiunte dal provvedimento divenuto inoppugnabile.
6. Per tutti questi motivi, le domande proposte dal dott. devono essere Parte_1
dichiarate inammissibili in quanto precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di Livorno per mancata opposizione.
7. Sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dell'attore.
pagina 7 di 8 La liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui Dm 55.2014 e ss. modd., tenendo conto del valore della causa e applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
1257/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta,
2) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore in quanto precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di Livorno;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in €
6.307,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COFANO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA SCAPINELLI 27 MODENA presso il difensore avv. COFANO GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLANTONIO LUCIA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 55 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. DI
PAOLANTONIO LUCIA
CONVENUTO/I
Oggetto: appalto, inadempimento contrattuale, effetti del giudicato.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
" Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Modena :
--NEL MERITO :
---Preliminarmente:
a)-b)-dare atto che -per effetto del passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n.173/22 Tribunale di Livorno azionato da è cessata la materia del contendere tra l'attore Dr. Controparte_1 Pt_1
(C.F. ) e (C.F. ) circa : Parte_1 C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
a- il valore residuo delle opere effettuate da presso l'immobile (di proprietà dell'attore) Controparte_1 in Via Masetto, 81 - 81/1, LA (MO),
b- l'entità dei danni subiti dal Dr. , inerenti e conseguenti ai vizi - difetti Parte_1 nelle opere eseguite da quali descritti in premessa dell'ATTO DI CITAZIONE Controparte_1
pagina 1 di 8 introduttivo del presente giudizio, nonchè nella CTU depositata dall'Ing. nel Persona_1 procedimento di istruzione preventiva n.4999/20 R.G. Tribunale Civile di Modena;
c)-accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto d'Appalto sub.A - doc.c) per inadempimento di
[anche per violazioni dell'art.4, o comunque dell'art.16, comma 3, del Contratto Controparte_1
d'Appalto, o in ogni caso per fatto imputabile alla stessa;
Controparte_1
d)-accertare e determinare la debenza da parte di delle due penali, ognuna pari al 10% Controparte_1 dell'importo contrattuale, previste dai commi 3 e 4, dell'art.4 del Contratto d'Appalto sub.A - doc.c) per le violazioni dello stesso art.4;
e)-accertare e determinare la penale da ritardo dovuta da ai sensi dell'art.9 del Controparte_1
Contratto d'Appalto (sub.A - doc.c).
---Conseguentemente :
f)- condannare la convenuta (C.F. ) a versare all'attore Dr. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) : Parte_1 C.F._1
1- le penali determinate al precedente punto d),
2- la penale per ritardo determinata al precedente punto e), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo effettivo, decorrenti dal 23.06.20 [data di ricevimento dell'email PEC 23.06.20 sub.A - doc.i/7], per le somme di cui ai precedenti punti d) - e).
---Respingere ogni domanda della convenuta Controparte_1
---In ogni caso, con vittoria di spese (anche di CTU e di CTP) e compensi legali per ogni grado del presente giudizio, e così anche per la fase di istruzione preventiva di cui alla Causa Civile n.4999/20
R.G. Tribunale Civile di Modena, oltre a spese generali forfetarie e C.p.a. (rispettivamente al 15% e al
4%, salvo eventuali maggiorazioni di legge sino al saldo), nonché Iva e quant'altro dovuto per legge.
---Con condanna di ex art.96 C.p.c. Controparte_1
- - - - - - - -
--IN VIA ISTRUTTORIA :
A)---Rimettere la causa in istruttoria in relazione all'oggetto delle domande di cui ai punti c)-d)-e)-f)
“ ”, con concessione di termini per memorie istruttorie ex art.183, comma 6, C.p.c. CP_2 applicabile ratione temporis.
B)---Ordinare ex art.210 C.p.c. a (e a qualunque altro terzo interessato da tale Controparte_1 documentazione) di esibire -in relazione al cantiere presso l'immobile (di proprietà dell'attore Dr.
) in Via Masetto, 81 - 81/1, LA (MO)- : Parte_1
(1) tutti i contratti e le fatture relative ai rapporti tra e i propri prestatori d'opera - Controparte_1 subappaltatori (e/o tra questi ultimi e ulteriori terzi dagli stessi incaricati);
(2) gli estratti conto e le contabili di bonifico relativi al conto corrente dedicato con codice IBAN
[...] indicato nell'art.5, comma 4, del Contratto d'Appalto;
(3) i documenti di trasporto relativi al materiale utilizzato per le lavorazioni di tutto il cantiere di Via
Masetto, 81 - 81/1, LA (MO) (sia che riguardino sia che riguardino suoi Controparte_1 prestatori d'opera - subappaltatori o ulteriori terzi incaricati da questi ultimi).
C)---Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta CP_1
e per testi sui seguenti capitoli di prova :
[...]
1)-Vero che nel periodo tra agosto 2019 e novembre 2019 il cantiere di Via Masetto, 81 - 81/1,
LA si presentava senza operai di (o suoi subappaltatori) per almeno 70 giorni Controparte_1
[come denunciato anche nelle comunicazioni sub. A - doc.ti h- h/1 - h/2)];
2)-Vero che, durante lo svolgimento del cantiere fino al giugno 2020, veniva Controparte_1 ripetutamente sollecitata dal Direttore Lavori Ing. [anche a mezzo delle Persona_2 comunicazioni sub.A - doc.m e sub.Q/1)] di fornire la documentazione di cui al Decr. Lgs. n.81/08
(innanzi tutto il DURC) in relazione ai suoi subappaltatori, senza consegnare la documentazione completa;
pagina 2 di 8 3)-Vero che, durante lo svolgimento del cantiere fino al giugno 2020, il Direttore Lavori Ing.
trovata più volte operai o imprese subappaltatrici, la cui presenza NON era stata Persona_2 indicata da e per i quali non era stata fornita la documentazione di cui al Decr. Lgs. Controparte_1
n.81/08;
4)-Vero che le opere di venivano principalmente svolte dal Controparte_1 subappaltatore Parte_2
5)-Vero che il subappaltatore svolgeva opere per conto dell'appaltatore Parte_2
provvedendo anche a scavi e livellamento del terreno, almeno in occasione della posa Controparte_1 dell'impianto fognario e dell'interramento di un cavidotto Enel, come da comunicazioni sub. P/2 - P/3);
6)-Vero che in data 18.02.20 il Direttore Lavori Ing. apprendeva che Persona_2 CP_1
(tramite subappaltatore) aveva modificato le misure dei controtelai rispetto alle misure indicate a
[...] dicembre 2019;
7)-Vero che, in ragione di quanto esposto al precedente capitolo di prova, dovettero essere modificate le misure degli infissi che nel frattempo erano stati ordinati dall'attore ; Parte_1
8)-Vero che in data 23.06.20 il Sig. legale rappresentante di , riferiva CP_3 Controparte_4 al Sig. di avere noleggiato e montato l'impalcatura in Parte_3 qualità di subappaltatore di a sua volta subappaltatore di Parte_2 Controparte_1
9)-Vero che la presenza di semplificata NON era mai stata comunicata né al Direttore Lavori CP_4
Ing. , né al committente Dr. ; Persona_2 Parte_1
10)-Vero che a giugno 2020 il Direttore Lavori apprendeva che l'impresa Parte_4 operava in subappalto rispetto al subappaltatore
[...] Parte_2
11)-Vero che, successivamente alla risoluzione del contratto di appalto con nel giugno Controparte_1 2020, il cantiere è stato terminato nel 2022 con l'ultimazione degli impianti, come da fatture sub.R- R/1);
12)-Vero che negli anni 2021-2022 venivano contattati vari fornitori per reperire i componenti dell'impianto di climatizzazione con pompe di calore, ricevendosi più volte risposta di assenza di materiale per la saturazione del mercato.
Con riserva di ulteriormente indicarne, indica frattanto a testi :
- su tutti i capitoli di prova da n.1 a n.12 :
1- Ing. , con studio in Piazza Manzoni, 4/3, Modena;
Persona_2
2- Geom. con studio in Viale Wagner, 26 Reggiolo (RE) Controparte_5
3- Forni Niccolai Gamba Massimiliano, di Via Masetto, 77, LA (MO);
4- , di Via Canalino, 31, Modena;
Testimone_1
- sul capitolo di prova n.8 :
5- legale rappresentante di semplificata di Via Tonale, 4, CP_3 CP_4
Reggio Emilia;
- sul capitolo di prova n.10 :
6- , di Via Battisti, 20, Rubiera;
Testimone_2
7- , di Via Madonna di Corticella, 7/3, Reggio Emilia. " Tes_3
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
• in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande tutte formulate da controparte;
• in via subordinata nel merito, rigettare le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 8 • in via ulteriormente subordinata nel merito, effettuate le compensazioni del caso, rideterminare le minori somme eventualmente dovute;
• in via di riconvenzionale, condannare il dott. al pagamento di € Parte_1
34.969,37 oltre IVA di Legge o della somma maggiore o minore che sarà accertata per le causali di cui in atto;
• in via di riconvenzionale, condannare il dott. al pagamento delle spese di Parte_1 parte sostenute per l'A.T.P. n. 4999/2020 R.G. Trib. Modena.
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con condanna ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente produrre e/o integrare e/o depositare fine in originale informatico, si richiamano i documenti già prodotti nel fascicolo telematico.
Si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con riserva di meglio indicare le istanze e richieste istruttorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ., i seguenti soggetti, con riserva di integrare e modificare nei termini di cui alle istanze istruttorie:
- Geom. ; Controparte_6
- Ing. Persona_2
- Ing. Persona_3
- Geom. Controparte_5
- dott. Massimiliano Forni Nicolai Gamba;
- dott. ; Persona_4
- Sig. ; Tes_2
- Ing. Persona_5
- Sig. ; Controparte_7
- Sig. ; Controparte_8
- Sig. Parte_5
- Sig. ; Parte_6
- sig. Controparte_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2022, conveniva in giudizio la Parte_1
società chiedendo: 1) l'accertamento del valore residuo delle opere eseguite dalla Controparte_1
convenuta presso l'immobile di sua proprietà sito in LA (MO), Via Massetto n. 81-81/1, detratti gli acconti già versati;
2) il risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere realizzate;
3) la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta;
- la condanna al pagamento delle penali previste dall'art. 4 commi 3 e 4 del contratto di appalto;
4) la condanna al pagamento della penale per ritardo ex art. 9 del contratto;
5) il rimborso delle spese legali, di CTU e
CTP relative al procedimento di ATP n. 4999/2020 R.G., con condanna ex art. 96 c.p.c.
A fondamento delle proprie domande, l'attore esponeva:
- di avere stipulato con la convenuta un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico dell'edificio di sua proprietà, per un corrispettivo di € 476.439,88;
- che i lavori erano stati eseguiti con gravi ritardi e difformità; - che la convenuta aveva violato gli obblighi contrattuali in materia di subappalto e documentazione di cantiere;
pagina 4 di 8 - che in data 23.6.2020 aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento.
La causa era preceduta da un procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 4999/2020 R.G.) nel quale il CTU Ing. aveva accertato il valore complessivo delle opere eseguite in € 362.016,35 Per_1
oltre IVA, nonché la presenza di vizi e difetti con costi di ripristino quantificati in € 29.755,53 oltre
IVA.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree e svolgendo Controparte_1 domanda riconvenzionale per il pagamento di € 34.969,37 oltre IVA per opere eseguite e non pagate.
La convenuta sollevava inoltre l'eccezione preliminare di giudicato, sostenendo che le domande dell'attore fossero precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di
Livorno, non opposto.
Il Giudice, ritenendo la questione potenzialmente idonea a definire il giudizio, fissava l'udienza del 18 febbraio 2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e autorizzando la produzione documentale richiesta dall'attore.
All'udienza del 18 febbraio 2025, acquisite le note scritte delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione nel termine di 30 giorni.
§§§§§
1. La convenuta ha sollevato l'eccezione preliminare di giudicato, sostenendo che le Controparte_1
domande proposte dall'attore siano precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di Livorno, non opposto.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si ritiene infatti che il giudicato sostanziale formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo copre non solo l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato, con specifico riferimento al procedimento monitorio (Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241-01) che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
pagina 5 di 8 Tale efficacia preclusiva, come chiarito dalla Cassazione civile n. Cass. n. 11602/2002, non si estende ai fatti successivi al giudicato: nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 173/2022 è fondato sul contratto di appalto intercorso fra le parti e sull'accertamento tecnico preventivo espletato, documenti che hanno consentito di ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio.
Le domande formulate dall'attore nel presente giudizio, in relazione al risarcimento richiesto in applicazione delle invocate penali, si fondano sul medesimo rapporto contrattuale e sui medesimi fatti già posti a fondamento del decreto ingiuntivo non opposto: i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito dovevano essere fatti valere in sede di opposizione a tale decreto ingiuntivo.
Come noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente ha l'onere di contestare specificamente il diritto azionato facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi.
2. Nell'odierno giudizio parte attrice ha riconosciuto il giudicato sulle domande sub a) e b), chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere , limitatamente a tali domande, in conseguenza del passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n. 173/22 del Tribunale di Livorno.
Tali domande riguardano l'accertamento del valore residuo delle opere eseguite da Controparte_1
presso l'immobile di proprietà dell'attore in Via Masetto, 81 - 81/1, LA (MO) nonché
l'accertamento dell'entità dei danni subiti dall'attore per vizi e difetti delle opere realizzate da CP_1
come indicato nell'atto di citazione e nella CTU depositata dall'Ing. nel
[...] Persona_1
procedimento di istruzione preventiva n. 4999/20 R.G. del Tribunale Civile di Modena.
Sul punto dunque nulla quaestio.
3. Quanto alle ulteriori domande di cui alle lett. c), d), e) dell'atto introduttivo, inerenti la risoluzione del contratto per inadempimento di e la richiesta di applicazione delle invocate penali CP_1 contrattuali, l'accertamento richiesto attiene alla verifica dell'asserito inadempimento contrattuale di
Controparte_1
Tuttavia, ogni questione riconducibile al rapporto contrattuale risulta ormai coperta dal giudicato, per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, il quale costituisce presupposto logico e giuridico per la determinazione del corrispettivo.
L'attore non ha dedotto l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito che fossero successivi o esterni rispetto al rapporto contrattuale già definitivamente accertato.
Le domande formulate dall'attore in questa sede, relative alla risoluzione del contratto per inadempimento e all'applicazione delle suddette penali, sono tutte riconducibili a fatti e circostanze pagina 6 di 8 antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo e rientrano quindi nell'ambito del giudicato formatosi in conseguenza della mancata opposizione allo stesso.
È pacifico in giurisprudenza che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione a decreto ingiuntivo ha una forza vincolante non inferiore a quella di un giudicato scaturente da una sentenza passata in giudicato.
In definitiva, l'attore avrebbe dovuto far valere tutte le proprie contestazioni in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, essendo quella la sede naturale per la verifica della complessiva posizione giuridica delle parti.
La mancata opposizione ha determinato il consolidamento del giudicato su tutti gli aspetti del rapporto, compresi eventuali vizi, difetti o inadempimenti contrattuali precedenti e, pertanto, la pronuncia, ormai passata in giudicato, preclude ogni ulteriore pretesa, eccezione o azione, a qualsiasi titolo, relativa a vizi, difetti, richieste risarcitorie o profili di inadempimento insorti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto o nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché da questi dipendenti, senza alcuna esclusione.
4. Anche la domanda di cui alla lett. f) dell'atto introduttivo deve ritenersi inammissibile, in quanto relativa a una condanna che trae il proprio fondamento dalla domanda di cui al punto a), ormai definitivamente coperta dal giudicato.
Inoltre, essa presuppone l'accoglimento delle ulteriori domande proposte che, per le ragioni già esposte nel paragrafo precedente, non possono essere esaminate nel presente giudizio, essendo anch'esse coperte da giudicato.
5. Infine anche in relazione alle spese del giudizio di ATP, la relativa domanda deve essere respinta in quanto l'attore, qualora avesse voluto contestare le risultanze della fase preventiva e richiedere la rifusione delle spese sostenute, avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo in questione in quanto l'elaborato peritale è stato posto a fondamento della quantificazione delle somme ingiunte dal provvedimento divenuto inoppugnabile.
Infatti, nel caso di specie l'istruttoria espletata nella fase preventiva è stata posta a fondamento della quantificazione delle somme ingiunte dal provvedimento divenuto inoppugnabile.
6. Per tutti questi motivi, le domande proposte dal dott. devono essere Parte_1
dichiarate inammissibili in quanto precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di Livorno per mancata opposizione.
7. Sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dell'attore.
pagina 7 di 8 La liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui Dm 55.2014 e ss. modd., tenendo conto del valore della causa e applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
1257/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta,
2) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore in quanto precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 173/2022 del Tribunale di Livorno;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in €
6.307,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8