Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1968, n. 1279
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Sentenza 26 aprile 1968

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L'osservanza dell'Obbligo del deposito per il caso di soccombenza prescritto dall'art. 651 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilita dell'opposizione a decreto ingiuntivo,per cui la Mancanza o insufficienza del deposito stesso, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame di qualsiasi altra eccezione o difesa di rito o di merito,comprese quelle rivolte a negare l'efficacia formale del titolo. ( V. 63-65 1345-63).*

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su titoli di credito il deposito per il caso di soccombenza e richiesto in relazione alla natura ed all'efficacia probatoria dei detti documenti, e non gia in ragione della loro efficacia esecutiva,di conseguenza,il deposito deve essere effettuato anche nell'ipotesi di cambiale priva del vigore cambiario, per effetto di prescrizione o per altra causa, conservando essa la menzionata efficacia probatoria. ( V. 2260-64, 2207-63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1968, n. 1279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1279
    Data del deposito : 26 aprile 1968

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