Art. 6.
E' soppresso il "Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia" di cui all' art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Il saldo attivo del Fondo d'integrazione viene acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
A quest'ultimo Fondo saranno versate sino al settembre 1962 le residue annualita' di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto art. 113.
I servizi prestati in qualita' di ricevitore anteriormente al 1 luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per se', ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione.
Fino a quando non si provvedera' alla liquidazione del nuovo trattamento derivante dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente fruiscono di assegno integrativo a carico del Fondo indicato nel primo comma del presente articolo, saranno corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.
E' soppresso il "Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia" di cui all' art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Il saldo attivo del Fondo d'integrazione viene acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
A quest'ultimo Fondo saranno versate sino al settembre 1962 le residue annualita' di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto art. 113.
I servizi prestati in qualita' di ricevitore anteriormente al 1 luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per se', ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione.
Fino a quando non si provvedera' alla liquidazione del nuovo trattamento derivante dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente fruiscono di assegno integrativo a carico del Fondo indicato nel primo comma del presente articolo, saranno corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.