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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 14.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 862/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Parte_1 C.F._1
Merlino;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione parziale ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.02.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 19.09.2022 aveva presentato domanda alla competente sede al fine di ottenere il riconoscimento dello status invalidante finalizzato al conseguimento dell'assegno mensile d'invalidità;
- che in esito alla visita di accertamento, con verbale del 13.10.2022, la competente Commissione Medica aveva riconosciuto la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del
50%;
- che, pertanto, avverso le valutazioni della Commissione Medica la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al R.g. n. 6472/2022, aveva richiesto che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio medico-legale al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile d'invalidità e, in subordine, dell'esonero parziale dal ticket sanitario, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o, in ogni caso, dalla data determinata nel corso del procedimento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva dichiarato che la ricorrente era affetta da
“cardiopatia ipertensiva 2° classe Nyha in terapia medica;
spondilodiscoartrosi diffusa a lieve incidenza funzionale, in
1 soggetto sovrappeso” e, pertanto, le riconosceva un'invalidità con percentuale fissa pari al 70 % a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 19.09.2022;
-che in considerazione delle suesposte conclusioni, il 19.12.2023, il procuratore della ricorrente aveva inoltrato i previsti rilievi critici;
-che in data 29.12.2023 il consulente aveva depositato la perizia medico legale, ove aveva concluso confermando quanto già esposto in bozza;
- che in esito al deposito in cancelleria della consulenza d'ufficio, il 26.01.2024 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione dei termini dell'art. 195 c.p.c.; di ritenere e dichiarare sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ed in ogni caso dalla data da determinare nel corso del procedimento. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e compensi di causa da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L'udienza del 14.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. CP_
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità e, in subordine, dell'esonero parziale del ticket sanitario (giudizio iscritto al n. R.G. 6472/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da“cardiopatia ipertensiva 2° classe Nyha in terapia medica;
spondilodiscoartrosi diffusa a lieve incidenza funzionale, in soggetto sovrappeso” e riconosceva la sussistenza di un grado di invalidità pari al 70% a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 19.09.2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha chiarito che: “Relativamente al certificato neurologico del 05.04.2023, allegato alle “Osservazioni” del 19.12.2023 ed il cui referto viene riportato nel presente scritto: paziente affetta da ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e cardiopatia ipertensiva classe II Nyha. L'RX colonna evidenzia spondilodiscoartrosi e discopatia C3-C4. Lamenta sindrome ansiosa con attacchi di panico e difficoltà nell'addormentamento. Riferisce inoltre frequenti sensazioni di sbandamento soprattutto nei cambi posturali. All'esame neurologico: paziente vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, qualche oscillazione alla manovra di Romberg. non deficit di forza ai 4 arti, lieve ipoestesia a calza e a guanto, limitazione nei movimenti di flesso-estensione delle ginocchia per dolorabilità. Diagnosi: sindrome ansiosa ed insonnia in paziente con cardiopatia ipertensiva, ipercolesterolemia, spondilodiscoartrosi cervicale. Si consiglia TC cranio e ecocolordoppler TSA. La prescritta visita Neurologica (generale), eseguita presso l' in data 05.04.2023, evidenzia le patologie invalidanti e irreversibili la “cardiopatia CP_2 ipertensiva II classe Nyha” e la “spondilodiscoartrosi”; già valutate dalla scrivente nella consulenza principale;
mentre relativamente all'ipercolesterolemia veniva consigliato di eseguire ecocolordoppler TSA (mai eseguito) al fine di una valutazione in termini di disfunzione d'organo. Relativamente alla riferita sindrome ansiosa ed insonnia o difficoltà nell'addormentamento, veniva consigliato TC cranio (mai eseguita), al fine di una valutazione differenziale tra alterazione
d'organo e sindrome psichiatrica. In conclusione, il cod. 2207 (nevrosi ansiosa) con percentuale fissa 15%, richiesto dall'avvocato Merlino, non si può includere alle patologie già designate nella consulenza principale, poiché si tratta di una sindrome riferita dalla ricorrente e che non è stata accertata né da un medico-psichiatra, né con una diagnosi differenziale
(TC cranio). Inoltre, la predetta sindrome è di natura psicologica e non di tipo neurologico (come sostiene l'avvocato), perché fa riferimento allo stato d'animo del soggetto, che vive un conflitto interno in un dato momento di vita vissuta e che può essere valutato da uno specialista della psiche, qualora vengano esclusi alterazioni neurologiche. A quanto su descritto, inoltre, la scrivente CTU rileva che la predetta sindrome ansiosa non era mai stata valutata nel primo accesso di visita medica CP_1 pertanto come patologia subentrante nel corso delle operazioni peritali, rispetto alle patologie incidenti la prima visita, necessitava ancor di più approfondimento diagnostico e visita medica psichiatrica.”.
3 Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va riconosciuto che parte ricorrente presente le condizioni sanitarie utili all'esenzione parziale del ticket sanitario sin dalla domanda amministrativa.
8.- Atteso l'esito della lite vanno compensate per intere le spese della presente fase e vanno compensate per metà le spese dell'atp e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- dichiara che presenta i requisiti sanitari utili all'esenzione parziale del ticket sanitario Parte_1 dalla domanda amministrativa (19.9.2022); rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite di tale fase;
- compensa per metà le spese di lite della fase di atp e condanna l' al pagamento della restante quota CP_1 che si liquida in euro 584,25 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Piera Merlino;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 14.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 862/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Parte_1 C.F._1
Merlino;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione parziale ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.02.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 19.09.2022 aveva presentato domanda alla competente sede al fine di ottenere il riconoscimento dello status invalidante finalizzato al conseguimento dell'assegno mensile d'invalidità;
- che in esito alla visita di accertamento, con verbale del 13.10.2022, la competente Commissione Medica aveva riconosciuto la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del
50%;
- che, pertanto, avverso le valutazioni della Commissione Medica la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al R.g. n. 6472/2022, aveva richiesto che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio medico-legale al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile d'invalidità e, in subordine, dell'esonero parziale dal ticket sanitario, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o, in ogni caso, dalla data determinata nel corso del procedimento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva dichiarato che la ricorrente era affetta da
“cardiopatia ipertensiva 2° classe Nyha in terapia medica;
spondilodiscoartrosi diffusa a lieve incidenza funzionale, in
1 soggetto sovrappeso” e, pertanto, le riconosceva un'invalidità con percentuale fissa pari al 70 % a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 19.09.2022;
-che in considerazione delle suesposte conclusioni, il 19.12.2023, il procuratore della ricorrente aveva inoltrato i previsti rilievi critici;
-che in data 29.12.2023 il consulente aveva depositato la perizia medico legale, ove aveva concluso confermando quanto già esposto in bozza;
- che in esito al deposito in cancelleria della consulenza d'ufficio, il 26.01.2024 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione dei termini dell'art. 195 c.p.c.; di ritenere e dichiarare sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ed in ogni caso dalla data da determinare nel corso del procedimento. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e compensi di causa da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L'udienza del 14.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. CP_
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità e, in subordine, dell'esonero parziale del ticket sanitario (giudizio iscritto al n. R.G. 6472/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da“cardiopatia ipertensiva 2° classe Nyha in terapia medica;
spondilodiscoartrosi diffusa a lieve incidenza funzionale, in soggetto sovrappeso” e riconosceva la sussistenza di un grado di invalidità pari al 70% a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 19.09.2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha chiarito che: “Relativamente al certificato neurologico del 05.04.2023, allegato alle “Osservazioni” del 19.12.2023 ed il cui referto viene riportato nel presente scritto: paziente affetta da ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e cardiopatia ipertensiva classe II Nyha. L'RX colonna evidenzia spondilodiscoartrosi e discopatia C3-C4. Lamenta sindrome ansiosa con attacchi di panico e difficoltà nell'addormentamento. Riferisce inoltre frequenti sensazioni di sbandamento soprattutto nei cambi posturali. All'esame neurologico: paziente vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, qualche oscillazione alla manovra di Romberg. non deficit di forza ai 4 arti, lieve ipoestesia a calza e a guanto, limitazione nei movimenti di flesso-estensione delle ginocchia per dolorabilità. Diagnosi: sindrome ansiosa ed insonnia in paziente con cardiopatia ipertensiva, ipercolesterolemia, spondilodiscoartrosi cervicale. Si consiglia TC cranio e ecocolordoppler TSA. La prescritta visita Neurologica (generale), eseguita presso l' in data 05.04.2023, evidenzia le patologie invalidanti e irreversibili la “cardiopatia CP_2 ipertensiva II classe Nyha” e la “spondilodiscoartrosi”; già valutate dalla scrivente nella consulenza principale;
mentre relativamente all'ipercolesterolemia veniva consigliato di eseguire ecocolordoppler TSA (mai eseguito) al fine di una valutazione in termini di disfunzione d'organo. Relativamente alla riferita sindrome ansiosa ed insonnia o difficoltà nell'addormentamento, veniva consigliato TC cranio (mai eseguita), al fine di una valutazione differenziale tra alterazione
d'organo e sindrome psichiatrica. In conclusione, il cod. 2207 (nevrosi ansiosa) con percentuale fissa 15%, richiesto dall'avvocato Merlino, non si può includere alle patologie già designate nella consulenza principale, poiché si tratta di una sindrome riferita dalla ricorrente e che non è stata accertata né da un medico-psichiatra, né con una diagnosi differenziale
(TC cranio). Inoltre, la predetta sindrome è di natura psicologica e non di tipo neurologico (come sostiene l'avvocato), perché fa riferimento allo stato d'animo del soggetto, che vive un conflitto interno in un dato momento di vita vissuta e che può essere valutato da uno specialista della psiche, qualora vengano esclusi alterazioni neurologiche. A quanto su descritto, inoltre, la scrivente CTU rileva che la predetta sindrome ansiosa non era mai stata valutata nel primo accesso di visita medica CP_1 pertanto come patologia subentrante nel corso delle operazioni peritali, rispetto alle patologie incidenti la prima visita, necessitava ancor di più approfondimento diagnostico e visita medica psichiatrica.”.
3 Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va riconosciuto che parte ricorrente presente le condizioni sanitarie utili all'esenzione parziale del ticket sanitario sin dalla domanda amministrativa.
8.- Atteso l'esito della lite vanno compensate per intere le spese della presente fase e vanno compensate per metà le spese dell'atp e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- dichiara che presenta i requisiti sanitari utili all'esenzione parziale del ticket sanitario Parte_1 dalla domanda amministrativa (19.9.2022); rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite di tale fase;
- compensa per metà le spese di lite della fase di atp e condanna l' al pagamento della restante quota CP_1 che si liquida in euro 584,25 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Piera Merlino;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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