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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 213 /2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Altri contratti d'opera nella causa iscritta al n. 213 /2024 promossa da:
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marin Luca (C.F.
PEC , elettivamente CodiceFiscale_1 Email_1
domiciliata presso il suo studio in via Domenico Fiasella, n. 6/8, Genova, giusta procura speciale su foglio separato appellante contro on l'Avvocato Fossa Giorgio appellato Controparte_1
e contro
con l'Avvocato Taula Daniele Controparte_2
appellato
* * *
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che le parti e a cui l'appello è Controparte_1 Controparte_2
stato ritualmente notificato non risultano costituite;
-considerato che la causa è stata rinviata all'udienza del 5/3/2025 per la regolare costituzione delle suddette parti, fissata in trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. e che nessuno è comparso;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata;
-considerato che all'udienza del 21/5/2025 nessuno compariva;
-ritenuto che ai sensi dell'articolo 348 c.p.c. va dichiarata l'improcedibilità dell'appello;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che nulla va disposto in punto spese;
-rilevato che va dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato dichiarato improcedibile;
P.Q.M.
visto l'articolo 348 c.p.c.
1. DICHIARA
l'improcedibilità dell'appello;
2. NULLA in punto spese;
3. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 213 /2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Altri contratti d'opera nella causa iscritta al n. 213 /2024 promossa da:
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marin Luca (C.F.
PEC , elettivamente CodiceFiscale_1 Email_1
domiciliata presso il suo studio in via Domenico Fiasella, n. 6/8, Genova, giusta procura speciale su foglio separato appellante contro on l'Avvocato Fossa Giorgio appellato Controparte_1
e contro
con l'Avvocato Taula Daniele Controparte_2
appellato
* * *
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che le parti e a cui l'appello è Controparte_1 Controparte_2
stato ritualmente notificato non risultano costituite;
-considerato che la causa è stata rinviata all'udienza del 5/3/2025 per la regolare costituzione delle suddette parti, fissata in trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. e che nessuno è comparso;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata;
-considerato che all'udienza del 21/5/2025 nessuno compariva;
-ritenuto che ai sensi dell'articolo 348 c.p.c. va dichiarata l'improcedibilità dell'appello;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che nulla va disposto in punto spese;
-rilevato che va dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato dichiarato improcedibile;
P.Q.M.
visto l'articolo 348 c.p.c.
1. DICHIARA
l'improcedibilità dell'appello;
2. NULLA in punto spese;
3. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 2/2