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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 28
e il 31 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 4 Aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 651 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, nel Cortile Parte_1
Celso n. 3, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Cattolica Eraclea (AG), nella via Papa Luciani n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Calderaro, nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro CP_1
il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Paola Massafra giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Dott.
del 22/03/2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, allegata agli atti di Persona_1
causa,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 1.- In fatto. Con ricorso depositato il 5 Marzo 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva Parte_1 opposizione avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza
- ingiunzione n. OI-001192150, Protocollo n. .0100.13/02/2024.0048101, notificatagli il CP_1
27 Febbraio 2024. Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n. .0100.16/07/2018.0137286 del 16 Luglio 2018 riferito all'anno 2016, l' CP_1 [...]
- sede di Agrigento, gli aveva ingiunto, alla stregua di legale Controparte_3
rappresentante/responsabile dell' , il pagamento Controparte_4 dell'importo di € 5.619,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di notifica. Ciò perché, nella spiegata qualità, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 Settembre
1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre 1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8 del 15 Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n.
48 del 4 Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio 2023.
All'uopo l'opponente formulava una serie di motivi per contrastare la citata ordinanza - ingiunzione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, l'illegittimità di quest'ultima e del procedimento sanzionatorio attivato nei rispettivi riguardi sia per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, perché non gli era stato notificato il suddetto atto di accertamento, nonché per decadenza dell'ente resistente dal potere di emetterla e di irrogare la sanzione in parola e per la conseguente estinzione della somma pretesa;
sia poiché nel caso di specie non era stato rispettato l'art. 18 della cennata legge,
ledendo il proprio diritto di difesa. In secondo luogo, che il menzionato provvedimento sanzionatorio era nullo, e/o illegittimo non solo per assoluto difetto di motivazione, in spregio al disposto dell'enunciato art. 18 della legge n. 689/1981, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 24 della Costituzione;
ma, anche, per l'infrazione dell'art. 11 della legge n.
689/1981 e per mancanza di sottoscrizione. In terz'ordine, l'estinzione della sanzione irrogata a suo carico per intervenuta prescrizione della posizione creditoria in questione, ex art. 28 della ricordata legge n. 689/1981. Quindi, di annullare la richiamata ordinanza - ingiunzione, o, in subordine, di rideterminare l'ammontare della sanzione applicata nella misura minima prevista ex lege.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_1
giudizio depositando il 17 Luglio 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale
2 scritto difensivo deduceva tanto di avere proceduto ad annullare in autotutela il richiamato provvedimento sanzionatorio con la disposizione n. 010000-24-0397 del 27 Giugno 2024, sul presupposto del decorso del termine di prescrizione delle ritenute previdenziali e assistenziali in dibattito;
quanto che l'ordinanza di archiviazione n. OA-000007347 della stessa data era stata comunicata al ricorrente. Sulla base di tale fatto domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Aprile 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 28 e il 31 Marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_1
in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 17 Luglio 2024, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001192150, Protocollo n.
.0100.13/02/2024.0048101, opposta, notificata al signor il 27 Febbraio CP_1 Parte_1
2024, relativa all'atto di accertamento n. .0100.16/07/2018.0137286 del 16 Luglio 2018 CP_1 riferito all'anno 2016. Tale decisione discende dal fatto che, nel caso di specie l'enunciato ha constatato che, è risultato decorso il termine prescrizionale di cinque anni, di cui CP_2 all'art. 28 della legge n. 689/1981, delle ritenute previdenziali e assistenziali pretese con il citato provvedimento sanzionatorio, anche tenuto conto delle varie sospensioni del medesimo stabilite ex lege. Di guisa che, risultando fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente nel ricorso introduttivo del procedimento de quo, l'ente resistente è giunto alla determinazione di annullare in autotutela la predetta ordinanza - ingiunzione. Il che è stato disposto dal dirigente responsabile della sede di Agrigento dell' con la disposizione n. 010000-24-0397 del 27 CP_1
Giugno 2024, seguita dall'ordinanza di archiviazione n. OA-000007347 adottata in pari data,
allegate nel rispettivo fascicolo di parte, che sono state da egli sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/1993. In conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' nell'ambito CP_1
della cennata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 28 Marzo 2025 il legale del ricorrente ne ha preso atto, associandosi alla
3 menzionata richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque,
nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 4 Aprile 2025, l' , mediante CP_1
la enunciata disposizione, ha annullato in autotutela l'ordinanza - ingiunzione in contestazione determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della controversia.
Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dall' , è stato riconosciuto CP_1 anche dall'odierno istante. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario sottolineare un significativo aspetto. Precipuamente, l'atto con il quale l'ente resistente ha annullato in autotutela la nominata ordinanza - ingiunzione, con cui ha azionato la posizione creditoria controversa, è stato adottato il 27 Giugno 2024, oltre nove mesi prima dello svolgimento dell'udienza su indicata. Ragion per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 4 Aprile 2025.
4 Il Giudice
Barbara Cordaro
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