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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3143/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Falci ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Posidonia n. 212;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Norma Marranzini ed elettivamente domiciliato in Santa Lucia di Serino (Av) alla via Don A. Pelosi n. 10;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 3.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge alle condizioni ivi indicate e, Controparte_1
decorso il termine di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dalla loro unione sono nati due figli, il 24.01.2007 e il 9.03.2015, ha esposto che Persona_1 Parte_2
1/2 l'unione coniugale è venuta meno nel corso del tempo a causa della condotta prevaricatrice e violenta del resistente.
Con memoria difensiva del 5.06.2024 si è costituito in giudizio chiedendo la Controparte_1
trasformazione del rito da giudiziale in consensuale in ragione dell'accordo sottoscritto con la ricorrente il 4.06.2024.
Con sentenza del 18.07.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto ed allegato al verbale dell'udienza del 10.06.2024. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per le successive statuizioni relative al divorzio.
Con distinte note scritte depositate per l'udienza del 24.03.2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni della separazione. La parte ricorrente ha solo rappresentato che, nelle more del giudizio, il figlio
è divenuto maggiorenne e che, tuttavia, non risulta ancora economicamente Persona_2
indipendente.
Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione. In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative o con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
alle condizioni concordate dalle parti il 4.6.2024; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
2/2