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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12707/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 1.4.2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 17/04/1979 a BOLLATE (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]52 BOLLATE ITALIA con l'Avv. CECCARELLI SARA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
Parte attrice
Nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 22/01/1974 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]20/B 20021BOLLATE ITALIA
Parte convenuta contumace Con i seguenti figli: nato Carate Brianza il 10.3.2015 Persona_1
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.4.2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 27.11.2025
Per parte ricorrente, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. precisa le conclusioni richiamando quelle di cui memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 7.11.2025:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito
1. il figlio minore venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima, con residenza anagrafica in Limbiate via Fiume 11;
2. il minore trascorra con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla Per_1 domenica sera dopo cena. In ogni caso il bambino trascorrerà con il padre il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al sabato mattina oltre ai pomeriggi di lunedì e mercoledì in cui il padre recupererà il bambino da scuola per accompagnarlo a calcio, riportandolo al domicilio materno dopo cena;
3. in relazione alle vacanze estive, entro il 31/05 di ogni anno i genitori decideranno i periodi di vacanza estiva che ciascuno trascorrerà con il minore, fermo restando il diritto di ciascuno di trascorrere con il minore almeno due settimane anche non consecutive. Se entrambi i genitori potranno fruire delle vacanze nello stesso mese allora trascorrerà ad anni Per_1 alterni con un genitore i giorni dall'1 al 15 e i giorni dal 16 al 31 con l'altro genitore;
è sempre fatto salvo ogni diverso accordo nell'interesse del minore;
4. con riferimento alle festività natalizie e pasquali i genitori ripartiranno i periodi di chiusura scolastica secondo il principio dell'alternanza, preservando le tradizioni delle famiglie nei termini specificati nel piano genitoriale allegato;
5. il principio dell'alternanza varrà anche per le altre festività nel corso dell'anno;
6. in ogni caso ciascun genitore garantisca i contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore, sia durante i pernottamenti che durante i periodi di vacanza;
7. il sig. versi direttamente alla Signora mediante bonifico bancario, in Pt_2 Pt_1 forma anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio , la somma di € 400,00 oltre rivalutazione Istat;
Per_1
8. entrambi i genitori sosterranno nell'interesse del minore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per come riepilogate nel protocollo in essere presso il Tribunale di Milano che qui si intende integralmente richiamato;
9. con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro (tramite e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto il silenzio verrà inteso come consenso;
10. Il genitore anticipatario dovrà trasmettere all'altro genitore (a mano, a mezzo raccomandata a/r, a mezzo e-mail o tramite altro mezzo tipo whatsapp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Mentre il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. L'assegno unico Universale [e/o sue eventuali nuove denominazioni e/o modifiche derivanti da nuove disposizioni] per il figlio , venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Per_1
Pt_1
12. i genitori autorizzino sin d'ora il rilascio dei documenti per il minore validi per l'espatrio e si impegnino a fare tutto quanto necessario a tal fine."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 01.04.2025, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio con il sig. nonché la determinazione del contributo Controparte_1 al mantenimento a carico del padre.
Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva con convivenza dal 2012 al novembre 2018, dalla quale è nato il figlio . A seguito della cessazione della convivenza, la sig.ra si è Per_1 Pt_1 trasferita con il minore, prima in un immobile di sua proprietà a Bollate e, successivamente, a Limbiate, in via Fiume 11. La ricorrente ha esposto che il minore è affetto da iperattività con disturbo comportamentale (ADHD e DOP) e necessita di supporto specialistico. Ha inoltre dedotto di essere attualmente disoccupata a seguito della chiusura della propria attività commerciale nel dicembre 2024 a causa di gravi problemi di salute, e di far fronte alle esigenze di vita proprie e del figlio con i proventi della vendita dell'immobile di Bollate. Ha rappresentato, altresì, la pressoché totale inadempienza del sig. all'obbligo di mantenimento del figlio dalla cessazione della convivenza fino a tempi Pt_2 recenti, nonostante egli percepisca un reddito da lavoro dipendente.
In data 22.10.2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal tribunale e ha dichiarato quanto segue:
frequenta la quinta elementare, l'istituto scolastico è a Bollate, io lo accompagno a scuola e Per_1 lo vado a riprendere, il bambino esce alla 16.40. svolge attività sportiva il mercoledì e il Per_1 venerdì fa gli allenamenti di calcio io conduco il bambino dalla nonna paterna e il padre lo accompagna agli allenamenti e al termine, alle 21.00 circa, lo accompagna presso la mia residenza. Nella giornata di sabato ci sono le partite e due volte al mese gioca anche di domenica. chiede Per_1 alle partite sempre la presenza del padre oltre quella della madre. Tutti i venerdì il papà tiene il bambino con il pernotto, e nel fine settimana dal venerdì alla domenica sera.
ADR La casa di Bollate di via repubblica 20/b dove risulta la residenza del sig. è un alloggio Pt_2 avuto in donazione indiretta dai genitori, si trattava di due alloggi, uniti nel periodo della convivenza creando un immobile di quasi 100 mq. con elevate spese condominiali, ragione per la quale lui ha deciso di alienare l'alloggio, circa un anno fa. ADR da quando ha alienato l'alloggio, lui vive in un B&B a Senago, conduce lì il bambino. Mio figlio si lamenta perché il padre non avendo la lavatrice non può provvedere al lavaggio degli indumenti sportivi. ADR Mio figlio mi dice che non essendoci una stanza per lui condivide il letto matrimoniale con il padre, e quando è dal padre vanno sempre a mangiare fuori oppure ordinano cibo da asporto. Alle volte quando il bambino non sta bene io provvedo a portargli piatti cucinati da me più salutari.
ADR mio figlio a scuola ha un PEI, la neuropsichiatra dell' mi ha detto che necessita di un Pt_3 percorso individuale per il bambino e genitoriale di parent training per noi, si tratta di un percorso a pagamento perché il Comune di Bollate non aveva fondi.
ADR il padre non partecipa alla vita scolastica del figlio.
ADR il mio ex ha questa estate ha acquistato un'autovettura Tesla.
ADR Il sig. mi ha detto che sta cercando un alloggio da comprare, per investire quanto Pt_2 ricavato dalla vendita della casa di Bollate.
ADR il mio ex compagno lavoro presso un'impresa edile ARYA Construction SRL, fa il manovale, guadagna circa euro 1.600,00 al mese oltre la tredicesima, conosco il suo reddito perché lui me lo ha riferito, è iscritto alla Cassa Edile.
ADR io gli ho comunicato che pende il ricorso in Tribunale, gli ho rappresentato detto il contenuto del ricorso, la risposta del mio ex compagno è stata molto scurrile. ADR più volte nel corso dell'ultimo anno l'ho sollecitato a definire formalmente l'affidamento di nostro figlio.
ADR noi siamo separati dal 2018, quando ci siamo separati il bambino aveva tre anni e mezzo, ed erano iniziati i primi disturbi legati alle sue patologie, poiché il padre non riconosceva la malattia di suo figlio, io ho dovuto affrontare completamente da sola tutte le spese mediche, compreso il parent training al quale il padre ha partecipato ad un solo incontro.
ADR il mio ex compagno dal novembre 2023 al marzo 2024 non ha versato praticamente nulla, neppure le spese dell'asilo, solo circa euro 2.000,00, e ciò pur vedendo il minore a fine settimana alternati. Dal marzo 2024 al marzo 2025 il mio ex ha corrisposto a titolo di contributo di mantenimento del minore euro 1250,00, oltre 400,00 per la scuola calcio, 150,00 euro di Centro Estivo ed euro 1.000,00 quale mensa, ma il tutto riferito all'anno 2024.
ADR io sono priva di occupazione, io avevo una rivendita di capsule di caffè, punto commerciale che ho dovuto chiudere nel dicembre del 2024 essendomi stato diagnosticato un carcinoma al seno. Mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico e alla successiva radioterapia. Ho ricevuto aiuto morale ed economico dalla mia famiglia e dal mio attuale compagno, e ho utilizzato il prezzo di vendita della casa di Bollate, io adesso vivo a Limbiate e provvedo a pagare il mutuo da sola, la rata del mutuo è di euro 383,62. ADR io vivo da sola con mio figlio. La mia famiglia vive a Novate. ADR adesso sto cercando un'attività lavorativa. Il 1° novembre inizierò un percorso di introduzione al lavoro e poi si vedrà. Farò la visita per il riconoscimento della mia invalidità il giorno 3 novembre.
ADR percepisco l'Assegno Unico al 100%, tuttavia si tratta di una cifra risibile euro 57,00 perché il mio ex compagno non mi consegna i documenti reddituali per compilare l'ISEE.
All'udienza del 27.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del sig. CP_1
La sig.ra ha confermato le dichiarazioni rese al GOT, ribadendo le difficoltà
[...] Pt_1 economiche derivanti dalla sua condizione di disoccupata e dal mancato contributo paterno. Il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria integrativa, specificando che la richiesta di mantenimento, pur originariamente formulata come contributo fisso più quota parte delle spese straordinarie, veniva modificata in una richiesta di assegno onnicomprensivo per un più agile recupero del credito, stante la condotta del resistente. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata ordinata la discussione orale, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio.
RITENUTO
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento e diritto di visita
La domanda di parte ricorrente in punto di affidamento e collocamento del minore merita accoglimento. La regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., risponde al preminente interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Nel caso di specie, sebbene la condotta del sig. Pt_2 manifestatasi nella mancata costituzione in giudizio e nel pregresso, discontinuo adempimento dei suoi doveri genitoriali, possa sollevare dubbi sulla sua piena idoneità, la stessa parte ricorrente ha insistito per un regime di affido condiviso, nella speranza di un maggior coinvolgimento paterno, fondamentale per la serena crescita del piccolo , anche alla luce delle sue specifiche Per_1 problematiche. Pertanto, si ritiene di disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori. Conseguentemente, tenuto conto dell'età del minore, delle sue abitudini di vita e del ruolo di principale figura di riferimento svolto dalla madre, si dispone il collocamento prevalente di Per_1 presso la residenza materna, attualmente sita in Limbiate, via Fiume 11. Le modalità di frequentazione padre-figlio, come articolate nelle conclusioni della ricorrente e non contestate dal padre contumace, appaiono eque e rispondenti all'interesse del minore, garantendogli un'ampia e regolare frequentazione con la figura paterna. Tali modalità, che ricalcano in gran parte quelle già in essere, verranno quindi recepite nel dispositivo.
Sul mantenimento del figlio
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Ai fini della quantificazione del contributo, occorre considerare:
a) Le capacità economiche dei genitori:
• La sig.ra è attualmente disoccupata a causa di gravi problemi di salute, vive con il Pt_1 figlio in un'abitazione per la quale paga un mutuo mensile di € 383,62 e si mantiene grazie all'aiuto dei familiari, del compagno e con i proventi della vendita di un precedente immobile (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). La sua capacità reddituale è, allo stato, nulla.
• Il sig. per contro, è lavoratore dipendente presso la società Arya Construction S.r.l. e, Pt_2 come risulta dalla Certificazione Unica 2025 (doc. 20 memoria ricorrente), ha percepito nell'anno 2024 un reddito lordo di € 26.384,06, corrispondente a un reddito netto mensile stimabile in circa € 1.800,00 per dodici mensilità. A ciò si aggiunge la liquidità derivante dalla vendita all'asta del proprio immobile per € 186.000,00, circostanza (doc. 18 ispezione ipotecaria) e un tenore di vita che gli ha consentito l'acquisto di un'autovettura Tesla (doc. 19 visura PRA). Non ha spese abitative documentate, alloggiando in un B&B. La sua capacità economica è, dunque, notevolmente superiore a quella materna.
b) Le esigenze del figlio: , di anni 10, presenta bisogni specifici legati alla sua diagnosi di Per_1
ADHD e DOP, che comportano la necessità di percorsi di sostegno psicologico e parent training, oltre alle ordinarie spese scolastiche, sportive (calcio) e ricreative (centri estivi), ampiamente documentate in atti.
c) I tempi di permanenza e la valenza economica dei compiti di cura: Il minore è collocato prevalentemente presso la madre, la quale si fa carico quotidianamente di tutte le sue necessità di cura, educazione e assistenza, con un impegno che assume una significativa valenza economica.
Alla luce di quanto sopra, e considerata la condotta processuale del sig. (contumacia) e la sua Pt_2 pregressa e persistente inaffidabilità nel contribuire alle spese straordinarie, fonte di continui conflitti e pregiudizievole per il minore, il Collegio ritiene opportuno, accogliendo la richiesta formulata dal difensore della ricorrente in sede di discussione orale, determinare un assegno di mantenimento onnicomprensivo. Tale modalità appare la più idonea a garantire al minore la tempestiva soddisfazione di tutte le sue esigenze, ordinarie e straordinarie, prevedibili e non, senza sottoporre la madre alla necessità di continui e defatiganti solleciti di rimborso, spesso vani. Pertanto, valutati comparativamente i redditi e le risorse dei genitori, le esigenze del figlio e la necessità di includere una quota forfettaria per le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), si stima equo porre a carico del sig. un assegno onnicomprensivo di € 450,00 mensili. Tale obbligo, Pt_2 secondo il consolidato principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento di chi agisce per un diritto già esistente, deve decorrere dalla data di deposito della domanda, e quindi dal mese di aprile 2025.
Sulle ulteriori statuizioni
Merita accoglimento la richiesta di attribuzione alla madre del , Parte_4 in quanto genitore collocatario e stante l'accordo pregresso tra le parti. Deve altresì essere accolta la domanda di autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. Le spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Controparte_1
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate, via Fiume 11;
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra le parti nell'interesse del minore: o a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera, con rientro al domicilio materno dopo cena;
o il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al sabato mattina, e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, con prelievo del minore da scuola, accompagnamento all'attività sportiva e rientro al domicilio materno dopo cena;
o per le vacanze estive, per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo e qualora entrambi i genitori fruiscano delle ferie nel medesimo mese, il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i periodi dall'1 al 15 e dal 16 al 31 del mese prescelto;
o durante le festività natalizie e pasquali e le altre festività infrannuali, i periodi di chiusura scolastica saranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
o garantisce a ciascun genitore il diritto di mantenere contatti telefonici o telematici con il minore durante i periodi di permanenza presso l'altro;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'importo di € 450,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, a titolo di assegno onnicomprensivo di ogni spesa ordinaria e straordinaria (medica, scolastica, sportiva, ludica e ricreativa). Tale importo, da corrispondersi con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT;
4. Dispone che l'Assegno Unico Universale per il figlio sia percepito per intero dalla Per_1 madre, sig.ra Parte_1
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Decreto immediatamente efficace ex lege. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 1.4.2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 17/04/1979 a BOLLATE (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]52 BOLLATE ITALIA con l'Avv. CECCARELLI SARA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
Parte attrice
Nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 22/01/1974 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]20/B 20021BOLLATE ITALIA
Parte convenuta contumace Con i seguenti figli: nato Carate Brianza il 10.3.2015 Persona_1
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.4.2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 27.11.2025
Per parte ricorrente, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. precisa le conclusioni richiamando quelle di cui memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 7.11.2025:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito
1. il figlio minore venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima, con residenza anagrafica in Limbiate via Fiume 11;
2. il minore trascorra con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla Per_1 domenica sera dopo cena. In ogni caso il bambino trascorrerà con il padre il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al sabato mattina oltre ai pomeriggi di lunedì e mercoledì in cui il padre recupererà il bambino da scuola per accompagnarlo a calcio, riportandolo al domicilio materno dopo cena;
3. in relazione alle vacanze estive, entro il 31/05 di ogni anno i genitori decideranno i periodi di vacanza estiva che ciascuno trascorrerà con il minore, fermo restando il diritto di ciascuno di trascorrere con il minore almeno due settimane anche non consecutive. Se entrambi i genitori potranno fruire delle vacanze nello stesso mese allora trascorrerà ad anni Per_1 alterni con un genitore i giorni dall'1 al 15 e i giorni dal 16 al 31 con l'altro genitore;
è sempre fatto salvo ogni diverso accordo nell'interesse del minore;
4. con riferimento alle festività natalizie e pasquali i genitori ripartiranno i periodi di chiusura scolastica secondo il principio dell'alternanza, preservando le tradizioni delle famiglie nei termini specificati nel piano genitoriale allegato;
5. il principio dell'alternanza varrà anche per le altre festività nel corso dell'anno;
6. in ogni caso ciascun genitore garantisca i contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore, sia durante i pernottamenti che durante i periodi di vacanza;
7. il sig. versi direttamente alla Signora mediante bonifico bancario, in Pt_2 Pt_1 forma anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio , la somma di € 400,00 oltre rivalutazione Istat;
Per_1
8. entrambi i genitori sosterranno nell'interesse del minore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per come riepilogate nel protocollo in essere presso il Tribunale di Milano che qui si intende integralmente richiamato;
9. con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro (tramite e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto il silenzio verrà inteso come consenso;
10. Il genitore anticipatario dovrà trasmettere all'altro genitore (a mano, a mezzo raccomandata a/r, a mezzo e-mail o tramite altro mezzo tipo whatsapp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Mentre il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. L'assegno unico Universale [e/o sue eventuali nuove denominazioni e/o modifiche derivanti da nuove disposizioni] per il figlio , venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Per_1
Pt_1
12. i genitori autorizzino sin d'ora il rilascio dei documenti per il minore validi per l'espatrio e si impegnino a fare tutto quanto necessario a tal fine."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 01.04.2025, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio con il sig. nonché la determinazione del contributo Controparte_1 al mantenimento a carico del padre.
Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva con convivenza dal 2012 al novembre 2018, dalla quale è nato il figlio . A seguito della cessazione della convivenza, la sig.ra si è Per_1 Pt_1 trasferita con il minore, prima in un immobile di sua proprietà a Bollate e, successivamente, a Limbiate, in via Fiume 11. La ricorrente ha esposto che il minore è affetto da iperattività con disturbo comportamentale (ADHD e DOP) e necessita di supporto specialistico. Ha inoltre dedotto di essere attualmente disoccupata a seguito della chiusura della propria attività commerciale nel dicembre 2024 a causa di gravi problemi di salute, e di far fronte alle esigenze di vita proprie e del figlio con i proventi della vendita dell'immobile di Bollate. Ha rappresentato, altresì, la pressoché totale inadempienza del sig. all'obbligo di mantenimento del figlio dalla cessazione della convivenza fino a tempi Pt_2 recenti, nonostante egli percepisca un reddito da lavoro dipendente.
In data 22.10.2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal tribunale e ha dichiarato quanto segue:
frequenta la quinta elementare, l'istituto scolastico è a Bollate, io lo accompagno a scuola e Per_1 lo vado a riprendere, il bambino esce alla 16.40. svolge attività sportiva il mercoledì e il Per_1 venerdì fa gli allenamenti di calcio io conduco il bambino dalla nonna paterna e il padre lo accompagna agli allenamenti e al termine, alle 21.00 circa, lo accompagna presso la mia residenza. Nella giornata di sabato ci sono le partite e due volte al mese gioca anche di domenica. chiede Per_1 alle partite sempre la presenza del padre oltre quella della madre. Tutti i venerdì il papà tiene il bambino con il pernotto, e nel fine settimana dal venerdì alla domenica sera.
ADR La casa di Bollate di via repubblica 20/b dove risulta la residenza del sig. è un alloggio Pt_2 avuto in donazione indiretta dai genitori, si trattava di due alloggi, uniti nel periodo della convivenza creando un immobile di quasi 100 mq. con elevate spese condominiali, ragione per la quale lui ha deciso di alienare l'alloggio, circa un anno fa. ADR da quando ha alienato l'alloggio, lui vive in un B&B a Senago, conduce lì il bambino. Mio figlio si lamenta perché il padre non avendo la lavatrice non può provvedere al lavaggio degli indumenti sportivi. ADR Mio figlio mi dice che non essendoci una stanza per lui condivide il letto matrimoniale con il padre, e quando è dal padre vanno sempre a mangiare fuori oppure ordinano cibo da asporto. Alle volte quando il bambino non sta bene io provvedo a portargli piatti cucinati da me più salutari.
ADR mio figlio a scuola ha un PEI, la neuropsichiatra dell' mi ha detto che necessita di un Pt_3 percorso individuale per il bambino e genitoriale di parent training per noi, si tratta di un percorso a pagamento perché il Comune di Bollate non aveva fondi.
ADR il padre non partecipa alla vita scolastica del figlio.
ADR il mio ex ha questa estate ha acquistato un'autovettura Tesla.
ADR Il sig. mi ha detto che sta cercando un alloggio da comprare, per investire quanto Pt_2 ricavato dalla vendita della casa di Bollate.
ADR il mio ex compagno lavoro presso un'impresa edile ARYA Construction SRL, fa il manovale, guadagna circa euro 1.600,00 al mese oltre la tredicesima, conosco il suo reddito perché lui me lo ha riferito, è iscritto alla Cassa Edile.
ADR io gli ho comunicato che pende il ricorso in Tribunale, gli ho rappresentato detto il contenuto del ricorso, la risposta del mio ex compagno è stata molto scurrile. ADR più volte nel corso dell'ultimo anno l'ho sollecitato a definire formalmente l'affidamento di nostro figlio.
ADR noi siamo separati dal 2018, quando ci siamo separati il bambino aveva tre anni e mezzo, ed erano iniziati i primi disturbi legati alle sue patologie, poiché il padre non riconosceva la malattia di suo figlio, io ho dovuto affrontare completamente da sola tutte le spese mediche, compreso il parent training al quale il padre ha partecipato ad un solo incontro.
ADR il mio ex compagno dal novembre 2023 al marzo 2024 non ha versato praticamente nulla, neppure le spese dell'asilo, solo circa euro 2.000,00, e ciò pur vedendo il minore a fine settimana alternati. Dal marzo 2024 al marzo 2025 il mio ex ha corrisposto a titolo di contributo di mantenimento del minore euro 1250,00, oltre 400,00 per la scuola calcio, 150,00 euro di Centro Estivo ed euro 1.000,00 quale mensa, ma il tutto riferito all'anno 2024.
ADR io sono priva di occupazione, io avevo una rivendita di capsule di caffè, punto commerciale che ho dovuto chiudere nel dicembre del 2024 essendomi stato diagnosticato un carcinoma al seno. Mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico e alla successiva radioterapia. Ho ricevuto aiuto morale ed economico dalla mia famiglia e dal mio attuale compagno, e ho utilizzato il prezzo di vendita della casa di Bollate, io adesso vivo a Limbiate e provvedo a pagare il mutuo da sola, la rata del mutuo è di euro 383,62. ADR io vivo da sola con mio figlio. La mia famiglia vive a Novate. ADR adesso sto cercando un'attività lavorativa. Il 1° novembre inizierò un percorso di introduzione al lavoro e poi si vedrà. Farò la visita per il riconoscimento della mia invalidità il giorno 3 novembre.
ADR percepisco l'Assegno Unico al 100%, tuttavia si tratta di una cifra risibile euro 57,00 perché il mio ex compagno non mi consegna i documenti reddituali per compilare l'ISEE.
All'udienza del 27.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del sig. CP_1
La sig.ra ha confermato le dichiarazioni rese al GOT, ribadendo le difficoltà
[...] Pt_1 economiche derivanti dalla sua condizione di disoccupata e dal mancato contributo paterno. Il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria integrativa, specificando che la richiesta di mantenimento, pur originariamente formulata come contributo fisso più quota parte delle spese straordinarie, veniva modificata in una richiesta di assegno onnicomprensivo per un più agile recupero del credito, stante la condotta del resistente. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata ordinata la discussione orale, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio.
RITENUTO
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento e diritto di visita
La domanda di parte ricorrente in punto di affidamento e collocamento del minore merita accoglimento. La regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., risponde al preminente interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Nel caso di specie, sebbene la condotta del sig. Pt_2 manifestatasi nella mancata costituzione in giudizio e nel pregresso, discontinuo adempimento dei suoi doveri genitoriali, possa sollevare dubbi sulla sua piena idoneità, la stessa parte ricorrente ha insistito per un regime di affido condiviso, nella speranza di un maggior coinvolgimento paterno, fondamentale per la serena crescita del piccolo , anche alla luce delle sue specifiche Per_1 problematiche. Pertanto, si ritiene di disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori. Conseguentemente, tenuto conto dell'età del minore, delle sue abitudini di vita e del ruolo di principale figura di riferimento svolto dalla madre, si dispone il collocamento prevalente di Per_1 presso la residenza materna, attualmente sita in Limbiate, via Fiume 11. Le modalità di frequentazione padre-figlio, come articolate nelle conclusioni della ricorrente e non contestate dal padre contumace, appaiono eque e rispondenti all'interesse del minore, garantendogli un'ampia e regolare frequentazione con la figura paterna. Tali modalità, che ricalcano in gran parte quelle già in essere, verranno quindi recepite nel dispositivo.
Sul mantenimento del figlio
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Ai fini della quantificazione del contributo, occorre considerare:
a) Le capacità economiche dei genitori:
• La sig.ra è attualmente disoccupata a causa di gravi problemi di salute, vive con il Pt_1 figlio in un'abitazione per la quale paga un mutuo mensile di € 383,62 e si mantiene grazie all'aiuto dei familiari, del compagno e con i proventi della vendita di un precedente immobile (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025). La sua capacità reddituale è, allo stato, nulla.
• Il sig. per contro, è lavoratore dipendente presso la società Arya Construction S.r.l. e, Pt_2 come risulta dalla Certificazione Unica 2025 (doc. 20 memoria ricorrente), ha percepito nell'anno 2024 un reddito lordo di € 26.384,06, corrispondente a un reddito netto mensile stimabile in circa € 1.800,00 per dodici mensilità. A ciò si aggiunge la liquidità derivante dalla vendita all'asta del proprio immobile per € 186.000,00, circostanza (doc. 18 ispezione ipotecaria) e un tenore di vita che gli ha consentito l'acquisto di un'autovettura Tesla (doc. 19 visura PRA). Non ha spese abitative documentate, alloggiando in un B&B. La sua capacità economica è, dunque, notevolmente superiore a quella materna.
b) Le esigenze del figlio: , di anni 10, presenta bisogni specifici legati alla sua diagnosi di Per_1
ADHD e DOP, che comportano la necessità di percorsi di sostegno psicologico e parent training, oltre alle ordinarie spese scolastiche, sportive (calcio) e ricreative (centri estivi), ampiamente documentate in atti.
c) I tempi di permanenza e la valenza economica dei compiti di cura: Il minore è collocato prevalentemente presso la madre, la quale si fa carico quotidianamente di tutte le sue necessità di cura, educazione e assistenza, con un impegno che assume una significativa valenza economica.
Alla luce di quanto sopra, e considerata la condotta processuale del sig. (contumacia) e la sua Pt_2 pregressa e persistente inaffidabilità nel contribuire alle spese straordinarie, fonte di continui conflitti e pregiudizievole per il minore, il Collegio ritiene opportuno, accogliendo la richiesta formulata dal difensore della ricorrente in sede di discussione orale, determinare un assegno di mantenimento onnicomprensivo. Tale modalità appare la più idonea a garantire al minore la tempestiva soddisfazione di tutte le sue esigenze, ordinarie e straordinarie, prevedibili e non, senza sottoporre la madre alla necessità di continui e defatiganti solleciti di rimborso, spesso vani. Pertanto, valutati comparativamente i redditi e le risorse dei genitori, le esigenze del figlio e la necessità di includere una quota forfettaria per le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), si stima equo porre a carico del sig. un assegno onnicomprensivo di € 450,00 mensili. Tale obbligo, Pt_2 secondo il consolidato principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento di chi agisce per un diritto già esistente, deve decorrere dalla data di deposito della domanda, e quindi dal mese di aprile 2025.
Sulle ulteriori statuizioni
Merita accoglimento la richiesta di attribuzione alla madre del , Parte_4 in quanto genitore collocatario e stante l'accordo pregresso tra le parti. Deve altresì essere accolta la domanda di autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. Le spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Controparte_1
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate, via Fiume 11;
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra le parti nell'interesse del minore: o a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera, con rientro al domicilio materno dopo cena;
o il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al sabato mattina, e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, con prelievo del minore da scuola, accompagnamento all'attività sportiva e rientro al domicilio materno dopo cena;
o per le vacanze estive, per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo e qualora entrambi i genitori fruiscano delle ferie nel medesimo mese, il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i periodi dall'1 al 15 e dal 16 al 31 del mese prescelto;
o durante le festività natalizie e pasquali e le altre festività infrannuali, i periodi di chiusura scolastica saranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
o garantisce a ciascun genitore il diritto di mantenere contatti telefonici o telematici con il minore durante i periodi di permanenza presso l'altro;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'importo di € 450,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, a titolo di assegno onnicomprensivo di ogni spesa ordinaria e straordinaria (medica, scolastica, sportiva, ludica e ricreativa). Tale importo, da corrispondersi con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT;
4. Dispone che l'Assegno Unico Universale per il figlio sia percepito per intero dalla Per_1 madre, sig.ra Parte_1
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Decreto immediatamente efficace ex lege. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato